Decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197
(in Gazz. Uff., 15 aprile 1996, n. 88).
Art.1
1. I cittadini di uno Stato membro dellâUnione europea â di seguito indicati âcittadini dellâUnioneâ â che intendono partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del comune e della circoscrizione in cui sono residenti, devono presentare al sindaco domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta, istituita presso lo stesso comune.
2. Nella domanda devono essere espressamente dichiarati:
a) la cittadinanza;
b) lâattuale residenza nonchĂŠ lâindirizzo nello Stato di origine;
c) la richiesta di iscrizione nellâanagrafe della popolazione residente nel comune, semprechĂŠ non siano giĂ iscritti;
d) la richiesta di conseguente iscrizione nella lista elettorale aggiunta.
3. Alla domanda deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di un documento di identitĂ valido, resa a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
4. Il personale diplomatico e consolare di uno Stato membro dellâUnione, nonchĂŠ il relativo personale dipendente, può chiedere direttamente lâiscrizione nelle liste elettorali aggiunte del comune in cui ha sede lâufficio diplomatico o consolare, con espressa dichiarazione di non essere iscritto nelle liste elettorali aggiunte di altro comune.
5. Lâiscrizione nelle liste elettorali aggiunte consente ai cittadini dellâUnione lâesercizio del diritto di voto per lâelezione del sindaco, del consiglio del comune e della circoscrizione nelle cui liste sono iscritti, lâeleggibilitĂ a consigliere e lâeventuale nomina a componente della giunta del comune in cui sono eletti consigliere, con esclusione della carica di vice sindaco.
6. Per i cittadini dellâUnione che chiedono lâiscrizione nelle liste elettorali aggiunte di un comune della provincia di Bolzano, si applicano le disposizioni di cui allâart. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 50, come sostituito dallâart. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 295.
Art.2
1. La domanda di cui allâart. 1 è presentata allâufficio comunale competente che provvede allâiscrizione nelle liste elettorali aggiunte con la prima revisione dinamica utile.
2. Ai fini di cui al comma 1, le richieste del sindaco intese ad acquisire le certificazioni necessarie presso il casellario giudiziale e presso lâautoritĂ provinciale di pubblica sicurezza sono fatte per telegrafo e i documenti richiesti devono pervenire al sindaco entro 48 ore dalla richiesta.
3. Il comune, compiuta lâistruttoria necessaria a verificare lâassenza di cause ostative, provvede a:
a) iscrivere i cittadini dellâUnione nellâapposita lista aggiunta, che è sottoposta al controllo ed allâapprovazione della competente commissione elettorale circondariale;
b) comunicare agli interessati lâavvenuta iscrizione nella lista ovvero la mancata iscrizione; contro la mancata iscrizione può essere proposto ricorso secondo la normativa vigente. Il provvedimento negativo indica lâorgano al quale il ricorso va proposto e il relativo termine.
Art.3
1. In occasione di consultazioni per la elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, la domanda di cui allâart. 1 deve essere presentata non oltre il quinto giorno successivo allâaffissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali e lâiscrizione nelle liste elettorali aggiunte viene effettuata in sede di revisione disposta ai sensi dellâart. 32, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il comune procede alla immediata iscrizione anagrafica del cittadino dellâUnione.
3. Ai fini della iscrizione nelle liste elettorali aggiunte, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dellâart. 2.
Art.4
1. I cittadini dellâUnione, inclusi nellâapposita lista aggiunta, vi restano iscritti fino a quando non chiedano di essere cancellati o fino a che non siano cancellati dâufficio.
2. Gli elettori iscritti nella lista aggiunta votano presso il seggio nella cui circoscrizione territoriale risiedono. A tal fine essi sono assegnati, previa suddivisione in appositi elenchi, alle relative sezioni elettorali; in caso di superamento del limite massimo di ottocento elettori previsto per una sezione, essi sono proporzionalmente distribuiti nelle sezioni limitrofe.
Art.5
1. I cittadini dellâUnione che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale devono produrre, allâatto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i cittadini italiani dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dalla legge 25 marzo 1993, n. 81:
a) una dichiarazione contenente lâindicazione della cittadinanza, dellâattuale residenza e dellâindirizzo nello Stato di origine;
b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dellâautoritĂ amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che lâinteressato non è decaduto dal diritto di eleggibilitĂ .
2. Ove non siano ancora stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del comune di residenza, i cittadini dellâUnione devono produrre un attestato del comune stesso circa lâavvenuta presentazione, nel termine di cui allâart. 3, comma 1, della domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte.
3. La commissione elettorale circondariale comunica agli interessati le decisioni relative allâammissione della candidatura, con espressa avvertenza, in caso di ricusazione, che gli stessi possono avvalersi delle forme di tutela giurisdizionale previste dalle norme vigenti.
4. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per la presentazione della candidatura a consigliere circoscrizionale.
Art.6
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.





