Decreto Legislativo 12 dicembre 2017, n. 189
(Gazz. Uff., 19 dicembre 2017, n. 295 - Suppl. Ord. n. 58)
Decreto Legislativo 12 dicembre 2017, n. 189
Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in attuazione dellâarticolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali.
Art. 1
Determinazione dei collegi uninominali e plurinominali della Camera dei deputati
1. I collegi uninominali per lâelezione della Camera dei deputati sono determinati secondo quanto previsto dalla Tabella A.1 allegata al presente decreto legislativo.
2. I plurinominali per lâelezione della Camera dei deputati sono determinati secondo quanto previsto dalla Tabella A.2 allegata al presente decreto legislativo.
Art. 2
Determinazione dei collegi uninominali e plurinominali del Senato della Repubblica
1. I collegi uninominali per lâelezione del Senato della Repubblica sono determinati secondo quanto previsto dalla Tabella B.1 allegata al presente decreto legislativo.
2. I collegi plurinominali per lâelezione del Senato della Repubblica sono determinati secondo quanto previsto dalla Tabella B.2 allegata al presente decreto legislativo.
Art. 3
Istituzione di nuovi comuni, distacco di comuni da regioni e sezioni elettorali riguardanti piuâ collegi
1. Nel caso in cui, prima della convocazione dei comizi, vengano istituiti nuovi comuni mediante fusione o distacco territoriale di comuni preesistenti ed i comuni di origine facciano parte di piuâ collegi uninominali o plurinominali, il comune di nuova istituzione si intende assegnato al collegio uninominale o plurinominale nel cui ambito originario insisteva il maggior numero di popolazione residente ora confluita nel nuovo comune.
2. Nel caso in cui, prima della convocazione dei comizi, vi sia il distacco di un comune da una regione e lâaggregazione ad unâaltra con conseguente mutamento di circoscrizione, il suddetto comune si intende assegnato, nellâambito della nuova circoscrizione, al collegio plurinominale ed al collegio uninominale ad esso territorialmente contigui. Se piuâ collegi sono territorialmente contigui, il suddetto comune si intende assegnato al collegio uninominale nel cui ambito insiste il minore numero di popolazione residente.
3. Le sezioni elettorali che interessano piuâ collegi uninominali o plurinominali si intendono assegnate al collegio uninominale o plurinominale nella cui circoscrizione ha sede lâufficio elettorale di sezione.
Art. 4
Abrogazione
1. Il decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 122 ÂŤDeterminazione dei collegi della Camera dei deputati, in attuazione dellâarticolo 4 della legge 6 maggio 2015, n. 52, recante disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputatiÂť eâ abrogato.
Art. 5
Clausola di neutralitaâ finanziaria
1. Dallâattuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, saraâ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Eâ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.






