Tessera elettorale digitale: presto si potrà votare senza tessera elettorale cartacea ma con lo smartphone

Con l’articolo 6, comma 3, del D.L. 19/2026, recante Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione, viene introdotto il nuovo articolo 13-bis nella legge 30 aprile 1999, n. 120, che prevede la possibilità per l’elettore di acquisire la propria tessera elettorale in formato digitale. Si tratta di una delle misure di semplificazione in favore dei cittadini contenute nel decreto, che si inserisce nel più ampio processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione italiana.

Cos’è e come funziona

La nuova norma consente all’elettore di ottenere la tessera in modalità digitale, sulla base dei dati già integrati nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), la banca dati anagrafica unificata gestita dal Ministero dell’Interno. Non sarà quindi necessario avviare nuove registrazioni: le informazioni dell’elettore sono già presenti nella piattaforma. In pratica, il cittadino non dovrà più recarsi in Comune per ritirare il documento cartaceo né per richiederne il duplicato in caso di smarrimento o deterioramento.

L’integrazione nell’IT-Wallet

La norma prevede espressamente la possibilità che la tessera elettorale digitale confluisca nel Sistema IT-Wallet, il portafoglio digitale italiano già attivo per la patente di guida e la tessera sanitaria elettronica. Si tratta della sezione dell’app IO dove i cittadini conservano i documenti digitali certificati dallo Stato. L’integrazione è definita dalla legge come «eventuale»: la decisione operativa definitiva è rinviata ai decreti attuativi, dopo il confronto tecnico con le autorità competenti.

I decreti attuativi: cosa verrà definito e in quanto tempo

La norma non è immediatamente operativa in ogni suo aspetto tecnico. Il comma 2 dell’art. 13-bis demanda a uno o più decreti del Ministro dell’Interno, adottati di concerto con il Ministro delegato all’innovazione tecnologica e il Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione dei dettagli tecnici. I decreti devono essere emanati entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto-legge e dovranno stabilire: le caratteristiche tecniche della tessera digitale; l’eventuale confluenza nell’IT-Wallet; le modalità di utilizzo digitale al seggio; le modalità di utilizzo della copia cartacea, che resterà valida esclusivamente presso il seggio di iscrizione dell’elettore.

Prima dell’adozione dei decreti sono obbligatori il parere del Garante per la protezione dei dati personali e il confronto con la Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie locali.

Le garanzie per la privacy

Il parere obbligatorio del Garante Privacy nella fase attuativa non è una formalità. La tessera elettorale digitale tratta dati personali sensibili: l’identità dell’elettore, la residenza anagrafica, la sezione elettorale di appartenenza. Le soluzioni tecniche adottate dovranno rispettare il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e il Codice Privacy italiano (D.Lgs. 196/2003), con particolare attenzione alla minimizzazione dei dati esposti nell’applicazione, alla sicurezza del trattamento, alla prevenzione del tracciamento dell’elettore e alla protezione contro usi impropri del documento digitale in contesti diversi dall’esercizio del voto.

Invarianza finanziaria: nessun costo aggiuntivo per la PA

Il comma 3 dell’art. 13-bis stabilisce che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti «con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente» e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La realizzazione della tessera digitale dovrà quindi avvenire nell’ambito delle risorse già stanziate per la digitalizzazione della PA — in particolare quelle relative all’ANPR e all’IT-Wallet — senza richiedere stanziamenti aggiuntivi.

Cosa cambia concretamente per il cittadino

Una volta operativa la riforma, l’elettore potrà presentarsi al seggio con il documento digitale sul proprio smartphone, in alternativa alla tessera cartacea. La copia cartacea resterà comunque valida, ma sarà utilizzabile esclusivamente presso il seggio di iscrizione. Dal punto di vista del diritto elettorale sostanziale, non cambia nulla: restano invariati il diritto di voto, le procedure di iscrizione nelle liste elettorali e le modalità di svolgimento delle operazioni di voto. La riforma interviene esclusivamente sul documento di legittimazione al seggio, trasformandolo da un foglio cartaceo in un file digitale certificato accessibile dallo smartphone.

Conclusioni

La tessera elettorale digitale è una riforma coerente con il processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione avviato dal Codice dell’Amministrazione Digitale e accelerato dall’introduzione dell’ANPR e dell’IT-Wallet. La sua portata pratica dipenderà dai decreti attuativi che il Ministero dell’Interno dovrà adottare entro un anno dall’entrata in vigore del D.L. 19/2026: sarà in quella sede che si definiranno le soluzioni tecniche, i protocolli di sicurezza e le modalità operative per presidenti di seggio e scrutatori.

Articolo 6, comma 3 del D.L. 19/2026
Misure di semplificazione in favore dei cittadini e dei consumatori
Alla legge 30 aprile 1999, n. 120, dopo l’articolo 13 è inserito il seguente:
«Art. 13-bis (Tessera elettorale in formato digitale). - 1. La tessera elettorale prevista dall’articolo 13 può essere acquisita dall’elettore in modalità digitale sulla base dei dati integrati nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) ai sensi dell’articolo 62, comma 2-ter, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Con uno o più decreti del Ministro dell’interno, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le caratteristiche tecniche della tessera elettorale in formato digitale, l’eventuale confluenza nel portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet) e le modalità di utilizzo digitale ovvero le modalità di utilizzo della copia analogica esclusivamente presso il seggio di iscrizione dell’elettore.
3. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».