Decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179
(Gazz. Uff., 30 ottobre 2007, n. 253)
Articolo 1
Definizioni
1. Nel presente capo si intendono per:
a) investitori: gli investitori diversi dai clienti professionali di cui allâarticolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
b) intermediari: i soggetti abilitati alla prestazione di servizi e attivitĂ di investimento di cui allâarticolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
Articolo 2
Camera di conciliazione e arbitrato
1. Ă istituita una Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob per lâamministrazione, in conformitĂ al presente decreto, dei procedimenti di conciliazione e di arbitrato promossi per la risoluzione di controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari per la violazione da parte di questi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori .
2. La Camera di conciliazione e arbitrato svolge la propria attivitĂ , avvalendosi di strutture e risorse individuate dalla Consob.
3. La Camera di conciliazione e arbitrato istituisce un elenco di conciliatori e arbitri, scelti tra persone di comprovata imparzialitĂ , indipendenza, professionalitĂ e onorabilitĂ .
4. La Camera di conciliazione e arbitrato può avvalersi di organismi di conciliazione iscritti nel registro previsto dallâarticolo 38, comma 2, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni. Lâorganismo di conciliazione applica il regolamento di procedura e le indennitĂ di cui allâarticolo 4.
5. La Consob definisce con regolamento, sentita la Banca dâItalia:
a) lâorganizzazione della Camera di conciliazione e arbitrato;
b) le modalitĂ di nomina dei componenti dellâelenco dei conciliatori e degli arbitri, prevedendo anche forme di consultazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui allâarticolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e delle categorie interessate, e perseguendo la presenza paritaria di donne e uomini;
c) i requisiti di imparzialitĂ , indipendenza, professionalitĂ e onorabilitĂ dei componenti dellâelenco dei conciliatori e degli arbitri;
d) la periodicitĂ dellâaggiornamento dellâelenco dei conciliatori e degli arbitri;
e) le altre funzioni attribuite alla Camera di conciliazione e arbitrato;
f) le norme per i procedimenti di conciliazione e di arbitrato;
g) le altre norme di attuazione del presente capo.
Articolo 3
Indennizzo
1. Nel caso in cui risulti, a seguito dellâesperimento delle procedure di cui allâarticolo 5, lâinadempimento dellâintermediario agli obblighi di cui allâarticolo 2, comma 1, lâarbitro o il collegio arbitrale possono riconoscere un indennizzo a favore dellâinvestitore per il ristoro delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal predetto inadempimento.
2. La Consob con regolamento, sentita la Banca dâItalia, determina i criteri in base ai quali viene stabilito lâindennizzo di cui al comma 1.
3. Ă fatto salvo il diritto dellâinvestitore di adire lâautoritĂ giudiziaria ordinaria, anche per il riconoscimento del risarcimento del maggior danno subito in conseguenza dellâinadempimento, oltre allâindennizzo giĂ stabilito.
4. Il lodo arbitrale con il quale viene disposto lâindennizzo di cui al comma 1 acquista efficacia a seguito del visto di regolaritĂ formale della Consob, ferma lâapplicabilitĂ dellâarticolo 825 del codice di procedura civile.
Articolo 4
Conciliazione stragiudiziale
1. Gli investitori possono attivare la procedura di conciliazione, presentando, anche personalmente, istanza alla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob.
2. Lâistanza di conciliazione non può essere presentata qualora:
a) la controversia sia stata giĂ portata su istanza dellâinvestitore, ovvero su istanza dellâintermediario a cui lâinvestitore abbia aderito, allâesame di altro organismo di conciliazione;
b) non sia stato presentato reclamo allâintermediario ovvero non siano decorsi piĂš di novanta giorni dalla sua presentazione senza che lâintermediario abbia comunicato allâinvestitore le proprie determinazioni.
3. Il regolamento di cui allâarticolo 2, comma 5, lettera f), disciplina le norme di procedura nel rispetto dei principi di riservatezza, imparzialitĂ , celeritĂ e di garanzia del contraddittorio, fatta salva la possibilitĂ di sentire le parti separatamente.
4. In ogni caso il procedimento deve essere concluso nel termine massimo di sessanta giorni dalla data di presentazione dellâistanza di conciliazione.
5. Si applicano gli articoli 39, commi 1 e 2, e lâarticolo 40, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.
6. Il conciliatore tiene conto dei criteri di cui allâarticolo 3, comma 2 nella proposta conciliativa. Le parti sono in ogni caso libere di assumere autonome determinazioni volontarie.
7. Le dichiarazioni rese dalle parti nel procedimento di conciliazione non possono essere utilizzate nellâeventuale procedimento sanzionatorio nei confronti dellâintermediario avanti lâAutoritĂ di vigilanza competente per lâirrogazione delle sanzioni amministrative previste per le medesime violazioni.
8. Con il predetto regolamento sono determinate le modalitĂ di nomina del conciliatore per la singola controversia e il compenso a questi spettante, i criteri in base ai quali la Camera di conciliazione e arbitrato può designare un diverso organismo di conciliazione, nonchè lâimporto posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di conciliazione stragiudiziale nel rispetto dei limiti indicati nel regolamento di cui allâarticolo 39, comma 3, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.
Articolo 5
Arbitrato amministrato dalla Consob
1. Il regolamento di cui allâarticolo 2, comma 5, lettera f), disciplina altresĂŹ la procedura di arbitrato amministrato dalla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob per la risoluzione delle controversie di cui al medesimo articolo 2, tenendo conto degli articoli 34, 35, 36 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, in quanto applicabili, nonchè degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile, fermo in ogni caso il rispetto del contraddittorio.
2. Il regolamento prevede una procedura semplificata per il riconoscimento dellâindennizzo di cui allâarticolo 3, comma 1, anche con lodo non definitivo, ferma restando lâapplicazione dei commi 4 e 5 del medesimo articolo 3.
3. La Consob determina altresĂŹ le modalitĂ di nomina del collegio arbitrale o dellâarbitro unico, i casi di incompatibilitĂ , ricusazione e sostituzione degli arbitri, la responsabilitĂ degli arbitri e gli onorari ad essi dovuti, oltre che le tariffe per il servizio di arbitrato dovute alla Camera di conciliazione e arbitrato.
4. Lâarbitrato amministrato dalla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob ha natura rituale ed è ispirato a criteri di economicitĂ , rapiditĂ ed efficienza. Il lodo è sempre impugnabile per violazione di norme di diritto.
Articolo 6
Clausola compromissoria
1. La clausola compromissoria inserita nei contratti, stipulati con gli investitori, relativi ai servizi e attivitĂ di investimento, compresi quelli accessori, nonchè i contratti di gestione collettiva del risparmio, è vincolante solo per lâintermediario, a meno che questo non provi che sia frutto di una trattativa diretta.
Articolo 7
Legittimazione ad agire delle associazioni dei consumatori e
degli utenti
1. Ă fatta salva la legittimazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui allâarticolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ad agire ai sensi dellâarticolo 140 del medesimo decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
Articolo 8
Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori
1. Ă istituito il Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori di cui allâarticolo 27, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, di seguito denominato: Fondo , destinato allâindennizzo, nei limiti delle disponibilitĂ del Fondo medesimo, dei danni patrimoniali causati dalla violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, o con lodo arbitrale non piĂš impugnabile, delle norme che disciplinano le attivitĂ di cui alla parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2. La gestione del Fondo è attribuita alla Consob.
3. Possono accedere al Fondo gli investitori come definiti allâarticolo 1 del presente decreto. Il Fondo è surrogato nei diritti del soggetto danneggiato, limitatamente allâammontare dellâindennizzo erogato, e può rivalersi nei confronti della banca o dellâintermediario responsabile.
4. La Consob è legittimata ad agire in giudizio, in rappresentanza del Fondo, per la tutela dei diritti e lâesercizio dellâazione di rivalsa di cui al comma precedente; a tale fine la Consob ha facoltĂ di farsi rappresentare in giudizio a norma dellâarticolo 1, decimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, ovvero anche da propri funzionari.
5. Il Fondo è finanziato esclusivamente con il versamento della metà degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per la violazione delle norme di cui al comma 1.
6. La Consob con regolamento:
a) definisce i criteri di determinazione dellâindennizzo, fissandone anche la misura massima; dallâindennizzo cosĂŹ determinato sono detratte tutte le somme percepite per la medesima violazione dal soggetto danneggiato a titolo di risarcimento del danno ovvero lâindennizzo di cui allâarticolo 3;
b) disciplina le modalitĂ e le condizioni di accesso al Fondo;
c) emana le ulteriori disposizioni per lâattuazione del presente articolo.
Articolo 9
Norme finali
1. La Consob emana i regolamenti previsti dal presente decreto entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.
2. Dallâattuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La Consob provvede alla copertura delle spese di amministrazione delle procedure di conciliazione ed arbitrato di cui al capo I con le risorse di cui allâarticolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, oltre che con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarĂ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Ă fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.





