Decreto legislativo, 2 agosto 2007 n. 145
(Gazz. Uff., 6 settembre 2007, n. 207)
Articolo 1 FinalitĂ
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo hanno lo scopo di tutelare i professionisti dalla pubblicitĂ ingannevole e dalle sue conseguenze sleali, nonchĂŠ di stabilire le condizioni di liceitĂ della pubblicitĂ comparativa.
2. La pubblicitĂ deve essere palese, veritiera e corretta.
Articolo 2 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:
a) pubblicitĂ : qualsiasi forma di messaggio che è diffuso, in qualsiasi modo, nellâesercizio di unâattivitĂ commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere il trasferimento di beni mobili o immobili, la prestazione di opere o di servizi oppure la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi;
b) pubblicità ingannevole: qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione è idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente;
c) professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica che agisce nel quadro della sua attivitĂ commerciale, industriale, artigianale o professionale; e chiunque agisce in nome o per conto di un professionista;
d) pubblicitĂ comparativa: qualsiasi pubblicitĂ che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente;
e) operatore pubblicitario: il committente del messaggio pubblicitario ed il suo autore, nonchĂŠ, nel caso in cui non consenta allâidentificazione di costoro, il proprietario del mezzo con cui il messaggio pubblicitario è diffuso ovvero il responsabile della programmazione radiofonica o televisiva.
Articolo 3 Elementi di valutazione
1. Per determinare se la pubblicità è ingannevole se ne devono considerare tutti gli elementi, con riguardo in particolare ai suoi riferimenti:
a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilitĂ , la natura, lâesecuzione, la composizione, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, lâidoneitĂ allo scopo, gli usi, la quantitĂ , la descrizione, lâorigine geografica o commerciale, o i risultati che si possono ottenere con il loro uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove o controlli effettuati sui beni o sui servizi;
b) al prezzo o al modo in cui questo è calcolato ed alle condizioni alle quali i beni o i servizi sono forniti;
c) alla categoria, alle qualifiche e ai diritti dellâoperatore pubblicitario, quali lâidentitĂ , il patrimonio, le capacitĂ , i diritti di proprietĂ intellettuale e industriale, ogni altro diritto su beni immateriali relativi allâimpresa ed i premi o riconoscimenti.
Articolo 4 Condizioni di liceitĂ della pubblicitĂ comparativa
1. Per quanto riguarda il confronto, la pubblicità comparativa è lecita se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) non è ingannevole ai sensi del presente decreto legislativo o degli articoli 21, 22 e 23 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante âCodice del consumoâ;
b) confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi;
c) confronta oggettivamente una o piĂš caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi;
d) non ingenera confusione sul mercato tra i professionisti o tra lâoperatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dellâoperatore pubblicitario e quelli di un concorrente;
e) non causa discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attivitĂ o posizione di un concorrente;
f) per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione;
g) non trae indebitamente vantaggio dalla notorietĂ connessa al marchio, alla denominazione commerciale ovvero ad altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti;
h) non presenta un bene o un servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati.
2. Il requisito della verificabilitĂ di cui al comma 1, lettera c), si intende soddisfatto quando i dati addotti ad illustrazione della caratteristica del bene o servizio pubblicizzato sono suscettibili di dimostrazione.
3. Qualunque raffronto che fa riferimento a unâofferta speciale deve indicare in modo chiaro e non equivoco il termine finale dellâofferta oppure, nel caso in cui lâofferta speciale non sia ancora avviata, la data di inizio del periodo nel corso del quale si applicano il prezzo speciale o altre condizioni particolari o, se del caso, che lâofferta speciale dipende dalla disponibilitĂ dei beni e servizi.
Articolo 5 Trasparenza della pubblicitĂ
1. La pubblicitĂ deve essere chiaramente riconoscibile come tale. La pubblicitĂ a mezzo di stampa deve essere distinguibile dalle altre forme di comunicazione al pubblico, con modalitĂ grafiche di evidente percezione.
2. I termini âgaranziaâ, âgarantitoâ e simili possono essere usati solo se accompagnati dalla precisazione del contenuto e delle modalitĂ della garanzia offerta. Quando la brevitĂ del messaggio pubblicitario non consente di riportare integralmente tali precisazioni, il riferimento sintetico al contenuto ed alle modalitĂ della garanzia offerta deve essere integrato dallâesplicito rinvio ad un testo facilmente conoscibile dal consumatore in cui siano riportate integralmente le precisazioni medesime.
3. Ă vietata ogni forma di pubblicitĂ subliminale.
Articolo 6 PubblicitĂ di prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza
1. Ă considerata ingannevole la pubblicitĂ che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei soggetti che essa raggiunge, omette di darne notizia in modo da indurre tali soggetti a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.
Articolo 7 Bambini e adolescenti
1. Ă considerata ingannevole la pubblicitĂ che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, abusa della loro naturale credulitĂ o mancanza di esperienza o che, impiegando bambini ed adolescenti in messaggi pubblicitari, fermo quanto disposto dallâarticolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, abusa dei naturali sentimenti degli adulti per i piĂš giovani.
2. à considerata ingannevole la pubblicità , che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, può, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza.
Articolo 8 Tutela amministrativa e giurisdizionale
1. LâAutoritĂ garante della concorrenza e del mercato, di seguito chiamata AutoritĂ , esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo.
2. LâAutoritĂ , dâufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, inibisce la continuazione ed elimina gli effetti della pubblicitĂ ingannevole e comparativa illecita. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, lâAutoritĂ può avvalersi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per lâaccertamento dellâimposta sul valore aggiunto e dellâimposta sui redditi.
3. LâAutoritĂ può disporre con provvedimento motivato la sospensione provvisoria della pubblicitĂ ingannevole e comparativa illecita in caso di particolare urgenza. In ogni caso, comunica lâapertura dellâistruttoria al professionista e, se il committente non è conosciuto, può richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario ogni informazione idonea ad identificarlo. LâAutoritĂ può, altresĂŹ, richiedere ad ogni soggetto le informazioni ed i documenti rilevanti al fine dellâaccertamento dellâinfrazione. Si applicano le disposizioni previste dallâarticolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
4. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dallâAutoritĂ ai sensi dellâarticolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, lâAutoritĂ applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, lâAutoritĂ applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000,00 euro a 40.000,00 euro.
5. LâAutoritĂ può disporre che il professionista fornisca prove sullâesattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicitĂ se, tenuto conto dei diritti o degli interessi legittimi del professionista e di qualsiasi altra parte nel procedimento, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se tale prova è omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto sono considerati inesatti.
6. Quando la pubblicità è stata o deve essere diffusa attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione, lâAutoritĂ , prima di provvedere, richiede il parere dellâAutoritĂ per le garanzie nelle comunicazioni.
7. Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravitĂ lâAutoritĂ può ottenere dal professionista responsabile della pubblicitĂ ingannevole e comparativa illecita lâassunzione dellâimpegno a porre fine allâinfrazione, cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimitĂ . LâAutoritĂ può disporre la pubblicazione della dichiarazione di assunzione dellâimpegno in questione, a cura e spese del professionista. In tali ipotesi, lâAutoritĂ , valutata lâidoneitĂ di tali impegni, può renderli obbligatori per il professionista e definire il procedimento senza procedere allâaccertamento dellâinfrazione.
8. LâAutoritĂ , se ritiene la pubblicitĂ ingannevole o il messaggio di pubblicitĂ comparativa illecito, vieta la diffusione, qualora non ancora portata a conoscenza del pubblico, o la continuazione, qualora sia giĂ iniziata. Con il medesimo provvedimento può essere disposta, a cura e spese del professionista, la pubblicazione della delibera, anche per estratto, nonchĂŠ, eventualmente, di unâapposita dichiarazione rettificativa in modo da impedire che la pubblicitĂ ingannevole o il messaggio di pubblicitĂ comparativa illecito continuino a produrre effetti.
9. Con il provvedimento che vieta la diffusione della pubblicitĂ , lâAutoritĂ dispone inoltre lâapplicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 500.000,00 euro, tenuto conto della gravitĂ e della durata della violazione. Nel caso di pubblicitĂ che possono comportare un pericolo per la salute o la sicurezza, nonchĂŠ suscettibili di raggiungere, direttamente o indirettamente, minori o adolescenti, la sanzione non può essere inferiore a 50.000,00 euro.
10. Nei casi riguardanti pubblicitĂ inserite sulle confezioni di prodotti, lâAutoritĂ , nellâadottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 8, assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari per lâadeguamento.
11. LâAutoritĂ garante della concorrenza e del mercato, con proprio regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, disciplina la procedura istruttoria, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.
12. In caso di inottemperanza ai provvedimenti dâurgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi del comma 7, lâAutoritĂ applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 a 150.000,00 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza lâAutoritĂ può disporre la sospensione dellâattivitĂ dâimpresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
13. I ricorsi avverso le decisioni adottate dallâAutoritĂ sono soggetti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dellâAutoritĂ .
14. Ove la pubblicità sia stata assentita con provvedimento amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non ingannevole della stessa o di liceità del messaggio di pubblicità comparativa, la tutela dei soggetti e delle organizzazioni che vi abbiano interesse, è esperibile in via giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento.
15. Ă comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dellâarticolo 2598 del codice civile, nonchĂŠ, per quanto concerne la pubblicitĂ comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto dâautore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e del marchio dâimpresa protetto a norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, nonchĂŠ delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.
16. Al fine di consentire lâesercizio delle competenze disciplinate dal presente decreto, il numero dei posti previsti per la pianta organica del personale di ruolo dellâAutoritĂ garante della concorrenza e del mercato dallâarticolo 11, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è incrementato di venti unitĂ , di cui due di livello dirigenziale. Ai medesimi fini, è altresĂŹ incrementato di dieci unitĂ il numero dei contratti di cui allâarticolo 11, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e lâAutoritĂ potrĂ avvalersi dellâistituto del comando per un contingente di dieci unitĂ di personale. Agli oneri finanziari derivanti dalla presente disposizione si farĂ fronte con le risorse raccolte ai sensi dellâarticolo 10, comma 7-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
Articolo 9 Autodisciplina
1. Le parti interessate possono richiedere che sia inibita la continuazione degli atti di pubblicitĂ ingannevole o di pubblicitĂ comparativa ritenuta illecita, ricorrendo ad organismi volontari e autonomi di autodisciplina.
2. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi dallâadire lâAutoritĂ fino alla pronuncia definitiva, ovvero possono chiedere la sospensione del procedimento innanzi allâAutoritĂ , ove lo stesso sia stato attivato, anche da altro soggetto legittimato, in attesa della pronuncia dellâorganismo di autodisciplina. LâAutoritĂ , valutate tutte le circostanze, può disporre la sospensione del procedimento per un periodo non superiore a trenta giorni.
Articolo 10 NeutralitĂ finanziaria
1. Dallâattuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarĂ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Ă fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.






