Decreto legislativo, 20 febbraio 2006, n. 106
(Gazz. Uff., 20 marzo 2005, n. 66)
Disposizioni in materia di riorganizzazione dellâufficio del pubblico ministero, a norma dellâarticolo 1, comma 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005, n. 150.
Articolo 1
Attribuzioni del procuratore della Repubblica
1. Il procuratore della Repubblica, quale preposto allâufficio del pubblico ministero, è titolare esclusivo dellâazione penale e la esercita [ sotto la propria responsabilitĂ ] nei modi e nei termini fissati dalla legge.
2. Il procuratore della Repubblica assicura il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dellâazione penale, lâosservanza delle disposizioni relative allâiscrizione delle notizie di reato ed il rispetto delle norme sul giusto processo da parte del suo ufficio.
3. Il procuratore della Repubblica può designare, tra i procuratori aggiunti, il vicario, il quale esercita le medesime funzioni del procuratore della Repubblica per il caso in cui sia assente o impedito ovvero lâincarico sia rimasto vacante.
4. Il procuratore della Repubblica può delegare ad uno o piĂš procuratori aggiunti ovvero anche ad uno o piĂš magistrati addetti allâufficio la cura di specifici settori di affari, individuati con riguardo ad aree omogenee di procedimenti ovvero ad ambiti di attivitĂ dellâufficio che necessitano di uniforme indirizzo.
5. Nella designazione di cui al comma 3 e nella attribuzione della delega di cui al comma 4, il procuratore della Repubblica può stabilire, in via generale ovvero con singoli atti, i criteri ai quali i procuratori aggiunti ed i magistrati dellâufficio devono attenersi nellâesercizio delle funzioni vicarie o della delega.
6. Il procuratore della Repubblica predispone, in conformitĂ ai principi generali definiti dal Consiglio superiore della magistratura, il progetto organizzativo dellâufficio, con il quale determina:
a) le misure organizzative finalizzate a garantire lâefficace e uniforme esercizio dellâazione penale, tenendo conto dei criteri di prioritĂ di cui alla lettera b);
b) i criteri di prioritĂ finalizzati a selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre e definiti, nellâambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, tenendo conto del numero degli affari da trattare, della specifica realtĂ criminale e territoriale e dellâutilizzo efficiente delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili;
c) i compiti di coordinamento e di direzione dei procuratori aggiunti;
d) i criteri di assegnazione e di coassegnazione dei procedimenti e le tipologie di reato per le quali i meccanismi di assegnazione dei procedimenti sono di natura automatica;
e) i criteri e le modalitĂ di revoca dellâassegnazione dei procedimenti;
f) i criteri per lâindividuazione del procuratore aggiunto o comunque del magistrato designato come vicario, ai sensi del comma 3;
g) i gruppi di lavoro, salvo che la disponibilitĂ di risorse umane sia tale da non consentirne la costituzione, e i criteri di assegnazione dei sostituti procuratori a tali gruppi, che devono valorizzare il buon funzionamento dellâufficio e le attitudini dei magistrati, nel rispetto della disciplina della permanenza temporanea nelle funzioni, fermo restando che ai componenti dei medesimi gruppi di lavoro non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
7. Il progetto organizzativo dellâufficio è adottato ogni quattro anni, sentiti il dirigente dellâufficio giudicante corrispondente e il presidente del consiglio dellâordine degli avvocati, ed è approvato dal Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario e valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi dellâarticolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195. Decorso il quadriennio, lâefficacia del progetto è prorogata fino a che non sopravvenga il nuovo. Con le medesime modalitĂ di cui al primo periodo, il progetto organizzativo può essere variato nel corso del quadriennio per sopravvenute esigenze dellâufficio.
Articolo 2
TitolaritĂ dellâazione penale
1. Il procuratore della Repubblica, quale titolare esclusivo dellâazione penale, la esercita personalmente o mediante assegnazione a uno o piĂš magistrati dellâufficio. Lâassegnazione può riguardare la trattazione di uno o piĂš procedimenti ovvero il compimento di singoli atti di essi. Sono fatte salve le disposizioni di cui allâarticolo 70-bis dellâordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
2. Con lâatto di assegnazione per la trattazione di un procedimento, il procuratore della Repubblica può stabilire i criteri ai quali il magistrato deve attenersi nellâesercizio della relativa attivitĂ . Se il magistrato non si attiene ai principi e criteri definiti in via generale o con lâassegnazione, ovvero insorge tra il magistrato ed il procuratore della Repubblica un contrasto circa le modalitĂ di esercizio, il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare lâassegnazione; entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica.
2-bis. Quando si procede per il delitto previsto dallâarticolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572,609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare lâassegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dellâarticolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale. Entro tre giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica. Il procuratore della Repubblica, direttamente o mediante assegnazione a un altro magistrato dellâufficio, provvede senza ritardo ad assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, salvo che sussistano le imprescindibili esigenze di tutela di cui allâ articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale .
Articolo 3
Prerogative del procuratore della Repubblica in materia di misure cautelari
1. Il fermo di indiziato di delitto disposto da un procuratore aggiunto o da un magistrato dellâufficio deve essere assentito per iscritto dal procuratore della Repubblica ovvero dal procuratore aggiunto o dal magistrato appositamente delegati ai sensi dellâarticolo 1, comma 4.
2. Lâassenso scritto del procuratore della Repubblica, ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati ai sensi dellâarticolo 1, comma 4, è necessario anche per la richiesta di misure cautelari personali e per la richiesta di misure cautelari reali.
3. Il procuratore della Repubblica può disporre, con apposita direttiva di carattere generale, che lâassenso scritto non sia necessario per le richieste di misure cautelari reali, avuto riguardo al valore del bene oggetto della richiesta ovvero alla rilevanza del fatto per il quale si procede.
4. Le disposizioni del comma 2 non si applicano nel caso di richiesta di misure cautelari personali o reali formulate, rispettivamente, in occasione della richiesta di convalida dellâarresto in flagranza o del fermo di indiziato ai sensi dellâarticolo 390 del codice di procedura penale, ovvero di convalida del sequestro preventivo in caso dâurgenza ai sensi dellâarticolo 321, comma 3-bis, del codice di procedura penale.
Articolo 4
Impiego della polizia giudiziaria delle risorse finanziarie e tecnologiche
1. Per assicurare lâefficienza dellâattivitĂ dellâufficio, il procuratore della Repubblica può determinare i criteri generali ai quali i magistrati addetti allâufficio devono attenersi nellâimpiego della polizia giudiziaria, nellâuso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali lâufficio può disporre, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera a) e 2, comma 1, lettera s), della legge 25 luglio 2005, n. 150.
2. Ai fini di cui al comma 1, il procuratore della Repubblica può definire criteri generali da seguire per lâimpostazione delle indagini in relazione a settori omogenei di procedimenti.
Articolo 5
Rapporti con gli organi di informazione
1. Il procuratore della Repubblica mantiene personalmente, ovvero tramite un magistrato dellâufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione, esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa. La determinazione di procedere a conferenza stampa è assunta con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano.
2. Ogni informazione inerente alle attivitĂ della procura della Repubblica deve essere fornita attribuendola in modo impersonale allâufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento.
2-bis. La diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico. Le informazioni sui procedimenti in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dellâimputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.
3. Ă fatto divieto ai magistrati della procura della Repubblica di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa lâattivitĂ giudiziaria dellâufficio.
3-bis. Nei casi di cui al comma 2-bis, il procuratore della Repubblica può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria a fornire, tramite comunicati ufficiali oppure tramite conferenze stampa, informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato. Lâautorizzazione è rilasciata con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 3.
3-ter. Nei comunicati e nelle conferenze stampa di cui ai commi 1 e 3-bis è fatto divieto di assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza.
4. Il procuratore della Repubblica ha lâobbligo di segnalare al consiglio giudiziario, per lâesercizio del potere di vigilanza e di sollecitazione dellâazione disciplinare, le condotte dei magistrati del suo ufficio che siano in contrasto col divieto fissato al comma 3.
Articolo 6
AttivitĂ di vigilanza del procuratore generale presso la corte di appello
1. Il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dellâazione penale, lâosservanza delle disposizioni relative allâiscrizione delle notizie di reato ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonchĂŠ il puntuale esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti, oltre che dei doveri di cui allâarticolo 5, acquisisce dati e notizie dalle procure della Repubblica del distretto ed invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno annuale.
1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello ogni tre mesi acquisisce dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine entro il quale devono essere assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza nei procedimenti per i delitti indicati nellâarticolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale.
Articolo 7
Abrogazioni e modificazioni
1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione della delega di cui allâarticolo 1, comma 3, della legge 25 luglio 2005, n. 150, sono abrogati, dalla data di acquisto di efficacia delle disposizioni contenute nel presente decreto:
a) gli articoli 7-ter, comma 3 e 72, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;
b) lâarticolo 3 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
2. Allâarticolo 109 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e succesive modificazioni, dopo le parole: ÂŤdel procuratore della RepubblicaÂť, sono aggiunte le seguenti parole: ÂŤove non sia stato nominato un vicarioÂť.
Articolo 8
Decorrenza di efficacia
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo sono efficaci a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



