Sblocca cantieri
Decreto legge 18 aprile 2019, n. 32
(Gazz. Uff., 18 aprile 2019, n. 92)
Decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 ā Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per lāaccelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. (Sblocca cantieri).
Decreto convertito, con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55
CAPO I
Norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali, e di rigenerazione urbana
Articolo 1
Modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione sperimentale dellāefficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e in materia di economia circolare (1)
1. Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare lāapertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, noncheā, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite dallāUnione europea, in particolare delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, fino al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
a) articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto allāobbligo di avvalersi delle modalitaā ivi indicate;
b) articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella parte in cui resta vietato il ricorso allāaffidamento congiunto della progettazione e dellāesecuzione di lavori;
c) articolo 77, comma 3, quanto allāobbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti allāAlbo istituito presso lāAutoritaā nazionale anticorruzione (ANAC) di cui allāarticolo 78, fermo restando lāobbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.
2. Entro il 30 novembre 2020 il Governo presenta alle Camere una relazione sugli effetti della sospensione per gli anni 2019 e 2020, al fine di consentire al Parlamento di valutare lāopportunitaā del mantenimento o meno della sospensione stessa.
3. Fino al 31 dicembre 2020 si applica anche ai settori ordinari la norma prevista dallāarticolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i settori speciali.
4. Per gli anni 2019 e 2020 i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilitaā di finanziamenti limitati alle sole attivitaā di progettazione. Le opere la cui progettazione eā stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dellāassegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione.
5. I soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dellāesecuzione dei lavori nelle more dellāerogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate allāopera con provvedimento legislativo o amministrativo.
6. Per gli anni 2019 e 2020, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dallāelenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con lāindividuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. Lāesecuzione dei predetti lavori puoā prescindere dallāavvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.
7. Fino al 31 dicembre 2020, i limiti di importo di cui allāarticolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per lāespressione del parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche ai fini dellāeventuale esercizio delle competenze alternative e dei casi di particolare rilevanza e complessitaā, sono elevati da 50 a 75 milioni di euro. Per importi inferiori a 75 milioni di euro il parere eā espresso dai comitati tecnici amministrativi presso i provveditorati interregionali per le opere pubbliche.
8. Fino alla data di cui al comma 7 il termine di cui allāarticolo 215, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per lāespressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, eā ridotto a quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto.
9. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in sede di espressione di parere, fornisce anche la valutazione di congruitaā del costo. Le amministrazioni, in sede di approvazione dei progetti definitivi o di assegnazione delle risorse, indipendentemente dal valore del progetto, possono richiedere al Consiglio la valutazione di congruitaā del costo, che eā resa entro trenta giorni. Decorso il detto termine, le amministrazioni richiedenti possono comunque procedere.
10. Fino al 31 dicembre 2020, possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dellāarticolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con conseguente estensione dellāambito di applicazione dellāaccordo bonario di cui allāarticolo 205 del medesimo decreto legislativo.
11. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui allāarticolo 216, comma 27-octies, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di prevenire controversie relative allāesecuzione del contratto le parti possono convenire che prima dellāavvio dellāesecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dellāesecuzione del contratto stesso.
12. Il collegio consultivo tecnico eā formato da tre membri dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dellāopera. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini un componente e che il terzo componente sia scelto dai due componenti di nomina di parte; in ogni caso, tutti i componenti devono essere approvati dalle parti. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della sottoscrizione dellāaccordo da parte dei componenti designati e delle parti contrattuali. Allāatto della costituzione eā fornita al collegio consultivo copia dellāintera documentazione inerente al contratto.
13. Nel caso in cui insorgano controversie, il collegio consultivo puoā procedere allāascolto informale delle parti per favorire la rapida risoluzione delle controversie eventualmente insorte. Puoā altresiā convocare le parti per consentire lāesposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. Lāeventuale accordo delle parti che accolga la proposta di soluzione indicata dal collegio consultivo non ha natura transattiva, salva diversa volontaā delle parti stesse.
14. Il collegio consultivo tecnico eā sciolto al termine dellāesecuzione del contratto o in data anteriore su accordo delle parti.
15. Per gli anni 2019 e 2020, per gli interventi di cui allāarticolo 216, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore qualora non superino del 50 per cento il valore del progetto approvato; in caso contrario sono approvate dal CIPE.
16. Allāarticolo 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 2 eā inserito il seguente:
ā2-bis. Ai soli fini della prova dellāassenza dei motivi di esclusione di cui allāarticolo 80 in capo allāoperatore economico che partecipa alla procedura, ai soggetti di cui lāoperatore economico si avvale ai sensi dellāarticolo 89 noncheā ai subappaltatori, i certificati e gli altri documenti hanno una durata pari a sei mesi dalla data del rilascio. Fatta eccezione per il DURC, la stazione appaltante, per i certificati e documenti giaā acquisiti e scaduti da non oltre sessanta giorni e qualora sia pendente il procedimento di acquisto, puoā procedere alla verifica dellāassenza dei motivi di esclusione con richiesta diretta agli enti certificatori di eventuale conferma del contenuto dellāattestazione giaā rilasciata. Gli enti certificatori provvedono a fornire riscontro entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il contenuto dei certificati e degli altri documenti si intende confermato. I certificati e gli altri documenti in corso di validitaā possono essere utilizzati nellāambito di diversi procedimenti di acquistoā.
17. Allāarticolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comma 6-bis eā sostituito dai seguenti:
ā6-bis. Ai fini dellāammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dellāammissione verifica lāassenza dei motivi di esclusione di cui allāarticolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui allāarticolo 81, comma 2, tale verifica eā effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui allāarticolo 81, anche mediante interoperabilitaā fra sistemi. I soggetti responsabili dellāammissione possono consentire lāaccesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la Banca dati di cui allāarticolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza nei mercati elettronici.
6-ter. Nelle procedure di affidamento effettuate nellāambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dellāaggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico-professionali, ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bisā.
18. Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2020, in deroga allāarticolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto eā indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non puoā superare la quota del 40 per cento dellāimporto complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Fino alla medesima data di cui al periodo precedente, sono altresiā sospese lāapplicazione del comma 6 dellāarticolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dellāarticolo 174, noncheā le verifiche in sede di gara, di cui allāarticolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore.
19. Al fine di perseguire lāefficacia dellāeconomia circolare, il comma 3 dellāarticolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, eā sostituito dal seguente:
ā3. Nelle more dellāadozione di uno o piuā decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dellāambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dellāambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269. Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto per il recupero dei rifiuti sono concesse dalle autoritaā competenti sulla base dei criteri indicati nellāallegato 1, suballegato 1, al citato decreto 5 febbraio 1998, nellāallegato 1, suballegato 1, al citato regolamento di cui al decreto 12 giugno 2002, n. 161, e nellāallegato 1 al citato regolamento di cui al decreto 17 novembre 2005, n. 269, per i parametri ivi indicati relativi a tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attivitaā di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attivitaā. Tali autorizzazioni individuano le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire lāattuazione dei principi di cui allāarticolo 178 del presente decreto per quanto riguarda le quantitaā di rifiuti ammissibili nellāimpianto e da sottoporre alle operazioni di recupero. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dellāambiente e della tutela del territorio e del mare possono essere emanate linee guida per lāuniforme applicazione della presente disposizione sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle verifiche sui rifiuti in ingresso nellāimpianto in cui si svolgono tali operazioni e ai controlli da effettuare sugli oggetti e sulle sostanze che ne costituiscono il risultato, e tenendo comunque conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sullāambiente e sulla salute umana. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo, i titolari delle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione presentano alle autoritaā competenti apposita istanza di aggiornamento ai criteri generali definiti dalle linee guidaā.
20. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allāarticolo 23:
1) al comma 3:
1.1) al primo periodo, le parole: āCon decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dellāambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attivitaā culturali e del turismoā sono sostituite dalle seguenti: āCon il regolamento di cui allāarticolo 216, comma 27-octies,ā;
1.2) al secondo e al terzo periodo, la parola: ādecretoā, ovunque ricorre, eā sostituita dalla seguente: āregolamentoā;
2) il comma 5 eā sostituito dal seguente:
ā5. Il progetto di fattibilitaā tecnica ed economica individua, tra piuā soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettivitaā, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui allāarticolo 35 anche ai fini della programmazione di cui allāarticolo 21, comma 3, noncheā per lāespletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui allāarticolo 22 e per i concorsi di progettazione e di idee di cui allāarticolo 152, il progetto di fattibilitaā eā preceduto dal documento di fattibilitaā delle alternative progettuali di cui allāarticolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater), nel rispetto dei contenuti di cui al regolamento previsto dal comma 3 del presente articolo. Resta ferma la facoltaā della stazione appaltante di richiedere la redazione del documento di fattibilitaā delle alternative progettuali anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui allāarticolo 35. Nel progetto di fattibilitaā tecnica ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, noncheā gli elaborati grafici per lāindividuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, secondo le modalitaā previste nel regolamento di cui al comma 3, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilitaā tecnica ed economica deve consentire, ove necessario, lāavvio della procedura espropriativaā;
3) al comma 6:
3.1) dopo le parole: āpaesaggistiche ed urbanistiche,ā sono inserite le seguenti: ādi verifiche relative alla possibilitaā del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse,ā;
3.2) le parole: ādi studi preliminari sullāimpatto ambientaleā sono sostituite dalle seguenti: ādi studi di fattibilitaā ambientale e paesaggisticaā;
3.3) le parole: āle esigenze di compensazioni e di mitigazione dellāimpatto ambientaleā sono sostituite dalle seguenti: āla descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dellāimpatto ambientaleā;
4) dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:
ā11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione allāintervento.
11-ter. Le spese strumentali, incluse quelle per sopralluoghi, riguardanti le attivitaā finalizzate alla stesura del piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni, di cui allāarticolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono a carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dellāeconomia e delle finanze trasferite allāAgenzia del demanio.ā;
b) allāarticolo 24:
1) al comma 2, le parole: āCon decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentita lāANAC,ā sono sostituite dalle seguenti: āCon il regolamento di cui allāarticolo 216, comma 27-octies,ā e il secondo periodo eā sostituito dal seguente: āFino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui allāarticolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.ā;
2) al comma 5, terzo periodo, le parole: āIl decretoā sono sostituite dalle seguenti: āIl regolamentoā;
3) al comma 7:
3.1) al primo periodo, le parole: āo delle concessioni di lavori pubbliciā sono soppresse;
3.2) al secondo periodo, le parole: ā, concessioni di lavori pubbliciā sono soppresse;
c) allāarticolo 26, comma 6, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: āovvero dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualitaāā;
d) allāarticolo 29, comma 1, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;
e) allāarticolo 31, comma 5:
1) al primo periodo, le parole: āLāANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dallāentrata in vigore del presente codice definisceā sono sostituite dalle seguenti: āCon il regolamento di cui allāarticolo 216, comma 27-octies, eā definitaā;
2) al secondo periodo, le parole: āCon le medesime linee guidaā sono sostituite dalle seguenti: āCon il medesimo regolamento di cui allāarticolo 216, comma 27-octies,ā;
3) il terzo periodo eā sostituito dal seguente: āFino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui allāarticolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.ā;
f) allāarticolo 32, comma 2, secondo periodo, le parole: āallāarticolo 36, comma 2, lettera a),ā sono sostituite dalle seguenti: āallāarticolo 36, comma 2, lettere a) e b),ā;
g) allāarticolo 35:
1) al comma 9, lettera a), la parola: ācontemporaneamenteā eā soppressa;
2) al comma 10, lettera a), la parola: ācontemporaneamenteā eā soppressa;
3) al comma 18, le parole: ādei lavoriā, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ādella prestazioneā;
h) allāarticolo 36:
1) al comma 2, la lettera b) eā sostituita dalla seguente:
āb) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui allāarticolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo lāacquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. Lāavviso sui risultati della procedura di affidamento contiene lāindicazione anche dei soggetti invitatiā;
2) al comma 2, la lettera c) eā sostituita dalle seguenti:
āc) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui allāarticolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Lāavviso sui risultati della procedura di affidamento contiene lāindicazione anche dei soggetti invitati;
c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui allāarticolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Lāavviso sui risultati della procedura di affidamento contiene lāindicazione anche dei soggetti invitati;ā
3) al comma 2, la lettera d) eā sostituita dalla seguente:
ād) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui allāarticolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui allāarticolo 60, fatto salvo quanto previsto dallāarticolo 97, comma 8ā;
4) il comma 5 eā abrogato;
5) al comma 7:
5.1) al primo periodo, le parole: āLāANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalitaā di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualitaā delle procedure di cui al presente articolo, delleā sono sostituite dalle seguenti: āCon il regolamento di cui allāarticolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalitaā relative alle procedure di cui al presente articolo, alleā;
5.2) al secondo periodo, le parole: āNelle predette linee guidaā sono sostituite dalle seguenti: āNel predetto regolamentoā e le parole: ā, noncheā di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltaā di esclusione delle offerte anomaleā sono soppresse;
5.3) il terzo periodo eā sostituito dal seguente: āFino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui allāarticolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.ā;
6) dopo il comma 9 eā aggiunto il seguente:
ā9-bis. Fatto salvo quanto previsto allāarticolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono allāaggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dellāofferta economicamente piuā vantaggiosaā;
i) allāarticolo 46, comma 1, lettera a), dopo le parole: āvigente normativaā sono aggiunte, in fine, le seguenti: ā; gli archeologiā;
l) allāarticolo 47:
1) il comma 2 eā sostituito dal seguente:
ā2. I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che cioā costituisca subappalto, ferma la responsabilitaā solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui allāarticolo 84, con il regolamento di cui allāarticolo 216, comma 27-octies, sono stabiliti i criteri per lāimputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. Lāaffidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui allāarticolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappaltoā;
2) dopo il comma 2 eā aggiunto il seguente:
ā2-bis. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per lāaffidamento di servizi e forniture eā valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali allāapporto reso dai singoli consorziati nellāesecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedenteā;
m) allāarticolo 59:
1) al comma 1-bis, dopo il primo periodo eā aggiunto, in fine, il seguente: āI requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui allāarticolo 216, comma 27-octies; detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui allāarticolo 46, comma 1; le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione.ā;
2) dopo il comma 1-ter eā inserito il seguente:
ā1-quater. Nei casi in cui lāoperatore economico si avvalga di uno o piuā soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalitaā per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso dāasta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppatoā;
n) allāarticolo 76, dopo il comma 2 eā inserito il seguente:
ā2-bis. Nei termini stabiliti al comma 5 eā dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalitaā di cui allāarticolo 5-bis del codice dellāamministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa allāesito della verifica della documentazione attestante lāassenza dei motivi di esclusione di cui allāarticolo 80, noncheā la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando lāufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi attiā;
o) allāarticolo 80:
1) al comma 2, dopo il secondo periodo eā aggiunto, in fine, il seguente: āResta fermo altresiā quanto previsto dallāarticolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.ā;
2) al comma 3, al primo periodo, le parole: āin caso di societaā con meno di quattro sociā sono sostituite dalle seguenti: āin caso di societaā con un numero di soci pari o inferiore a quattroā e, al secondo periodo, dopo le parole: āquando eā intervenuta la riabilitazioneā sono inserite le seguenti: āovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa eā stata dichiarata estinta ai sensi dellāarticolo 179, settimo comma, del codice penaleā;
3) al comma 5, la lettera b) eā sostituita dalla seguente:
āb) lāoperatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dallāarticolo 110 del presente codice e dallāarticolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267ā;
4) al comma 5, dopo la lettera c-ter) eā inserita la seguente:
āc-quater) lāoperatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o piuā subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicatoā;
5) il comma 10 eā sostituito dai seguenti:
ā10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacitaā di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura dāappalto o concessione eā:
a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dellāarticolo 317-bis, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dellāarticolo 179, settimo comma, del codice penale;
b) pari a sette anni nei casi previsti dallāarticolo 317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.
10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione eā pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione eā pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura lāoperatore economico che lāabbia commessoā;
p) allāarticolo 83, comma 2, al secondo periodo, le parole: ācon decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, su proposta dellāANAC entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, previo parere delle competenti Commissioni parlamentariā sono sostituite dalle seguenti: ācon il regolamento di cui allāarticolo 216, comma 27-octiesā e, al terzo periodo, le parole: ādi dette linee guidaā sono sostituite dalle seguenti: ādi detto regolamentoā;
q) allāarticolo 84:
1) al comma 1, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: āLāattivitaā di attestazione eā esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo lāassenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Gli organismi di diritto privato di cui al primo periodo, nellāesercizio dellāattivitaā di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici, svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dellāarticolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.ā;
2) al comma 2, primo periodo, le parole: āLāANAC, con il decreto di cui allāarticolo 83, comma 2, individua, altresiā,ā sono sostituite dalle seguenti: āCon il regolamento di cui allāarticolo 216, comma 27-octies, sono altresiā individuatiā;
3) al comma 4, lettera b), le parole: āal decennio antecedenteā sono sostituite dalle seguenti: āai quindici anni antecedentiā;
4) al comma 6, quarto periodo, le parole: ānelle linee guidaā sono sostituite dalle seguenti: ānel regolamento di cui allāarticolo 216, comma 27-octiesā;
5) al comma 8, al primo periodo, le parole: āLe linee guida di cui al presente articolo disciplinanoā sono sostituite dalle seguenti: āIl regolamento di cui allāarticolo 216, comma 27-octies, disciplinaā e, al secondo periodo, le parole: āLe linee guida disciplinanoā sono sostituite dalle seguenti: āSono disciplinatiā;
6) al comma 10, primo periodo, le parole: ādelle linee guidaā sono sostituite dalle seguenti: ādel regolamento di cui allāarticolo 216, comma 27-octies,ā;
7) al comma 11, le parole: ānelle linee guidaā sono sostituite dalle seguenti: ānel regolamento di cui allāarticolo 216, comma 27-octiesā;
r) allāarticolo 86, comma 5-bis, le parole: ādallāANAC con le linee guida di cui allāarticolo 83, comma 2.ā sono sostituite dalle seguenti: ācon il regolamento di cui allāarticolo 216, comma 27-octies.ā;
s) allāarticolo 89, comma 11:
1) al terzo periodo, le parole: āCon decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici,ā sono sostituite dalle seguenti: āCon il regolamento di cui allāarticolo 216, comma 27-octies,ā;
2) il quarto periodo eā sostituito dal seguente: āFino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui allāarticolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.ā;
t) allāarticolo 95:
1) al comma 3, dopo la lettera b) eā aggiunta la seguente:
āb-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativoā;
2) al comma 4, le lettere a) e c) sono abrogate;
3) al comma 4, alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ā, fatta eccezione per i servizi ad alta intensitaā di manodopera di cui al comma 3, lettera a)ā;
u) allāarticolo 97:
1) il comma 2 eā sostituito dai seguenti:
ā2. Quando il criterio di aggiudicazione eā quello del prezzo piuā basso e il numero delle offerte ammesse eā pari o superiore a quindici, la congruitaā delle offerte eā valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:
a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato allāunitaā superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nellāeffettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o piuā offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresiā da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
d) la soglia calcolata alla lettera c) eā decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).
2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione eā quello del prezzo piuā basso e il numero delle offerte ammesse eā inferiore a quindici, la congruitaā delle offerte eā valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruitaā delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:
a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato allāunitaā superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nellāeffettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o piuā offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresiā da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
d) se il rapporto di cui alla lettera c) eā pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia eā pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica;
e) se il rapporto di cui alla lettera c) eā superiore a 0,15 la soglia di anomalia eā calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).
2-ter. Al fine di non rendere nel tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puoā procedere con decreto alla rideterminazione delle modalitaā di calcolo per lāindividuazione della soglia di anomaliaā;
2) al comma 3, dopo il primo periodo sono aggiunti, in fine, i seguenti: āIl calcolo di cui al primo periodo eā effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica lāultimo periodo del comma 6.ā;
3) al comma 3-bis, le parole: āIl calcolo di cui al comma 2 eā effettuatoā sono sostituite dalle seguenti: āIl calcolo di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter eā effettuatoā;
4) al comma 8, al primo periodo, le parole: āalle soglie di cui allāarticolo 35, la stazione appaltante puoā prevedereā sono sostituite dalle seguenti: āalle soglie di cui allāarticolo 35, e che non presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante prevedeā e dopo le parole: āindividuata ai sensi del comma 2ā sono inserite le seguenti: āe dei commi 2-bis e 2-terā e il terzo periodo eā sostituito dal seguente: āComunque lāesclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse eā inferiore a dieciā;
v) allāarticolo 102, comma 8:
1) al primo periodo, le parole: āCon decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita lāANAC,ā sono sostituite dalle seguenti: āCon il regolamento di cui allāarticolo 216, comma 27-octies,ā;
2) il terzo periodo eā soppresso;
z) allāarticolo 111:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: āCon decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta dellāANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e la Conferenza unificata di cui allāarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida che individuanoā sono sostituite dalle seguenti: āCon il regolamento di cui allāarticolo 216, comma 27-octies, sono individuateā;2) al comma 2, al secondo periodo, le parole: āCon il medesimo decreto, di cui al comma 1, sono altresiā approvate linee guida che individuanoā sono sostituite dalle seguenti: āCon il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono altresiā individuateā e il terzo periodo eā sostituito dal seguente: āFino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui allāarticolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.ā;
aa) allāarticolo 146, comma 4
1) al primo periodo, le parole: āCon decreto del Ministro dei beni e delle attivitaā culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice,ā sono sostituite dalle seguenti: āCon il regolamento di cui allāarticolo 216, comma 27-octies,ā;
2) il terzo periodo eā sostituito dal seguente: āFino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui allāarticolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.ā;
bb) allāarticolo 177, comma 2, le parole: āventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codiceā sono sostituite dalle seguenti: āil 31 dicembre 2020ā;
cc) allāarticolo 183, dopo il comma 17 eā inserito il seguente:
ā17-bis. Gli investitori istituzionali indicati nellāelenco riportato allāarticolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, noncheā i soggetti di cui allāarticolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, secondo quanto previsto nella comunicazione (COM(2015) 361 final) della Commissione del 22 luglio 2015, possono presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, associati o consorziati, qualora privi dei requisiti tecnici, con soggetti in possesso dei requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici per servizi di progettazioneā;
dd) allāarticolo 196, i commi 3 e 4 sono abrogati;
ee) allāarticolo 197:
1) al comma 1, il primo periodo eā sostituito dal seguente: āLa qualificazione del contraente generale eā disciplinata con il regolamento di cui allāarticolo 216, comma 27-octies.ā;
2) il comma 3 eā abrogato;
3) il comma 4 eā sostituito dal seguente:
ā4. Per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali, per gli affidamenti di cui allāarticolo 194, oltre allāassenza dei motivi di esclusione di cui allāarticolo 80, eā istituito il sistema di qualificazione del contraente generale, disciplinato con il regolamento di cui allāarticolo 216, comma 27-octies, gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che prevede specifici requisiti in ordine allāadeguata capacitaā economica e finanziaria, allāadeguata idoneitaā tecnica e organizzativa, noncheā allāadeguato organico tecnico e dirigenzialeā;
ff) allāarticolo 199:
1) al comma 2, primo periodo, le parole: āalla SOAā sono sostituite dalle seguenti: āallāamministrazioneā;
2) al comma 4, al primo periodo, le parole: ādel decreto di cui allāarticolo 83, comma 2ā sono sostituite dalle seguenti: ādel regolamento di cui allāarticolo 216, comma 27-octiesā e il secondo periodo eā soppresso;
gg) allāarticolo 216:
1) al comma 14, le parole: ādelle linee guida indicate allāarticolo 83, comma 2ā sono sostituite dalle seguenti: ādel regolamento di cui allāarticolo 216, comma 27-octiesā;
2) al comma 27-bis, primo periodo, le parole: ādel decreto di cui allāarticolo 83, comma 2ā sono sostituite dalle seguenti: ādel regolamento di cui allāarticolo 216, comma 27-octiesā;
3) il comma 27-sexies eā sostituito dal seguente:
ā27-sexies. Per le concessioni autostradali giaā scadute o in scadenza entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e il cui bando eā pubblicato entro il 31 dicembre 2019, il concedente puoā avviare le procedure di gara per lāaffidamento della concessione anche sulla base del solo fabbisogno predisposto dal medesimo concedente, limitatamente agli interventi di messa in sicurezza dellāinfrastruttura esistenteā;
4) dopo il comma 27-septies eā aggiunto il seguente:
ā27-octies. Nelle more dellāadozione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dellāarticolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dellāeconomia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273. Ai soli fini dellāarchiviazione delle citate procedure di infrazione, nelle more dellāentrata in vigore del regolamento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e lāANAC sono autorizzati a modificare rispettivamente i decreti e le linee guida adottati in materia. Il regolamento reca, in particolare, disposizioni nelle seguenti materie:
a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;
b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;
c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;
d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
e) direzione dei lavori e dellāesecuzione;
f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilitaā, sospensioni e penali;
g) collaudo e verifica di conformitaā;
h) affidamento dei servizi attinenti allāarchitettura e allāingegneria e relativi requisiti degli operatori economici;
i) lavori riguardanti i beni culturali. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia le linee guida di cui allāarticolo 213, comma 2, vertenti sulle materie indicate al precedente periodo noncheā quelle che comunque siano in contrasto con le disposizioni recate dal regolamentoā.
21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, noncheā, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.
22. Allāarticolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2-bis e 6-bis sono abrogati;
b) al comma 5, primo periodo, le parole: āSalvo quanto previsto al comma 6-bis, per lāimpugnazioneā sono sostituite dalle seguenti: āPer lāimpugnazioneā;
c) al comma 7, primo periodo, le parole: āAd eccezione dei casi previsti al comma 2-bis, i nuoviā sono sostituite dalle seguenti: āI nuoviā;
d) al comma 9, le parole: āNei casi previsti al comma 6-bis, il tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza entro sette giorni dallāudienza, pubblica o in camera di consiglio, di discussione; le parti possono chiedere lāanticipata pubblicazione del dispositivo, che avviene entro due giorni dallāudienzaā sono soppresse;
e) al comma 11, primo periodo, le parole: āLe disposizioni dei commi 2-bis, 3, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 8-ter, 9, secondo periodo e 10ā sono sostituite dalle seguenti: āLe disposizioni dei commi 3, 6, 8, 8-bis, 8-ter, 9 e 10ā.
23. Le disposizioni di cui al comma 22 si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
24. Allāarticolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 912 eā abrogato.
25. Per il periodo di vigenza del presente decreto, sono fatti salvi gli effetti dellāarticolo 1, comma 912, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per i soli comuni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno avviato lāiter di progettazione per la realizzazione degli investimenti di cui allāarticolo 1, comma 107, della medesima legge n. 145 del 2018 e non hanno ancora avviato lāesecuzione dei lavori. Per gli stessi comuni:
a) il termine di cui allāarticolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, eā differito al 10 luglio 2019;
b) il termine di cui allāarticolo 1, comma 111, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, eā differito al 31 luglio 2019;
c) il termine di cui allāarticolo 1, comma 111, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, eā differito al 15 novembre 2019.
26. Il Ministero dellāinterno provvede, con proprio decreto, allāattuazione delle disposizioni di cui al comma 25 nellāambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
27. Allāarticolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 1 eā inserito il seguente:
ā1-bis. Al fine di ottimizzare le procedure di affidamento degli appalti pubblici per la realizzazione delle scelte di politica pubblica sportiva e della relativa spesa pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la societaā Sport e salute Spa eā qualificata di diritto centrale di committenza e puoā svolgere attivitaā di centralizzazione delle committenze per conto delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatari operanti nel settore dello sport e tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al presente codiceā.
28. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse del Fondo Sport e Periferie di cui allāarticolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, sono trasferite alla societaā Sport e salute Spa, la quale subentra nella gestione del Fondo e dei rapporti pendenti.
29. Per le attivitaā necessarie allāattuazione degli interventi finanziati ai sensi dellāarticolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, lāUfficio per lo sport si avvale della societaā Sport e salute Spa.
30. Per lāesecuzione dei lavori per la costruzione, il completamento, lāadeguamento e la ristrutturazione dei centri di cui allāarticolo 14, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, resta fermo quanto previsto dallāarticolo 2, comma 2, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.
[1] Articolo sostituito dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
Articolo 2
Disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa
1. Al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, lāarticolo 110 eā sostituito dal seguente:
āArt. 110 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dellāesecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione). ā 1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dellāarticolo 108 del presente codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dellāarticolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato allāoriginaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per lāaffidamento dellāesecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture (1).
2. Lāaffidamento avviene alle medesime condizioni giaā proposte dallāoriginario aggiudicatario in sede in offerta.
3. Il curatore della procedura di fallimento, autorizzato allāesercizio provvisorio dellāimpresa, puoā eseguire i contratti giaā stipulati dallāimpresa fallita con lāautorizzazione del giudice delegato.
4. Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui allāarticolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica lāarticolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dallāarticolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 eā sempre necessario lāavvalimento dei requisiti di un altro soggetto (2).
5. Lāimpresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.
6. LāANAC puoā subordinare la partecipazione, lāaffidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessitaā che lāimpresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacitaā finanziaria, tecnica, economica, noncheā di certificazione, richiesti per lāaffidamento dellāappalto, che si impegni nei confronti dellāimpresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie allāesecuzione dellāappalto e a subentrare allāimpresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione piuā in grado di dare regolare esecuzione allāappalto o alla concessione quando lāimpresa non eā in possesso dei requisiti aggiuntivi che lāANAC individua con apposite linee guida.
7. Restano ferme le disposizioni previste dallāarticolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nellāambito della prevenzione della corruzione.ā.
2. Le disposizioni di cui allāarticolo 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle procedure in cui il bando o lāavviso con cui si indice la gara eā pubblicato nel periodo temporale compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, noncheā, per i contratti non preceduti dalla pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui gli inviti a presentare le offerte sono stati inviati nel corso del medesimo periodo temporale.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, si applicano le disposizioni dellāarticolo 372 del predetto decreto.
4. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allāarticolo 104, settimo comma, eā aggiunto, in fine, il seguente periodo: āEā fatto salvo il disposto dellāarticolo 110, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.ā;
b) allāarticolo 186-bis:
1) al terzo comma, eā aggiunto, in fine, il seguente periodo: āLe disposizioni del presente comma si applicano anche nellāipotesi in cui lāimpresa eā stata ammessa a concordato che non prevede la continuitaā aziendale se il predetto professionista attesta che la continuazione eā necessaria per la migliore liquidazione dellāazienda in esercizio.ā;
2) il quarto comma eā sostituito dal seguente: āSuccessivamente al deposito della domanda di cui allāarticolo 161, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove giaā nominato.ā.
2-bis) al quinto comma, la lettera b) eā abrogata (3).
[1] Capoverso modificato dallāarticolo 1, comma 1 della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
[2] Capoverso modificato dallāarticolo 1, comma 1 della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
[3] Numero aggiunto dallāarticolo 1, comma 1 della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
Articolo 2 bis
Norme urgenti in materia di soggetti coinvolti negli appalti pubblici (1)
1. Allāarticolo 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: āed anche assistitiā sono sostituite dalle seguenti: āanche se assistitiā;
b) al comma 6, le parole: āin misura non superiore a un quarto del suo importoā sono sostituite dalle seguenti: āin misura massima determinata dal decreto adottato ai sensi del comma 7ā.
2. Allāarticolo 2477 del codice civile, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
āLa nomina dellāorgano di controllo o del revisore eā obbligatoria se la societaā:
a) eā tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una societaā obbligata alla revisione legale dei conti;
c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
1) totale dellāattivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
3) dipendenti occupati in media durante lāesercizio: 20 unitaā.
Lāobbligo di nomina dellāorgano di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non eā superato alcuno dei predetti limitiā.
3. Al quinto comma dellāarticolo 2477 del codice civile, le parole: ālimiti indicati al terzo commaā sono sostituite dalle seguenti: ālimiti indicati al secondo commaāĀ».
[1] Articolo inserito dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
Articolo 3
Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche.
1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) allāarticolo 59, comma 2, dopo la lettera c) eā aggiunta la seguente:
āc-bis) prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistentiā(1);
a) allāarticolo 65:
1) il comma 1 eā sostituito dal seguente: ā1. Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico tramite posta elettronica certificata (PEC).ā (2);
2) il comma 3 eā sostituito dal seguente: ā3. Alla denuncia devono essere allegati:
a) il progetto dellāopera firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, lāubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire lāopera sia nei riguardi dellāesecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualitaā e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.ā;
3) il comma 4 eā sostituito dal seguente: ā4. Lo sportello unico, tramite PEC, rilascia al costruttore, allāatto stesso della presentazione, lāattestazione dellāavvenuto deposito.ā (3);
4) lāalinea del comma 6 eā sostituito dal seguente: ā6. Ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilitaā della stessa, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello unico, tramite PEC, una relazione sullāadempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando:ā (4);
5) il comma 7 eā sostituito dal seguente: ā7. Allāatto della presentazione della relazione di cui al comma 6, lo sportello unico, tramite PEC, rilascia al direttore dei lavori lāattestazione dellāavvenuto deposito su una copia della relazione e provvede altresiā a trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.ā(5);
6) dopo il comma 8, eā aggiunto, in fine, il seguente: ā8-bis. Per gli interventi di cui allāarticolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8.ā;
b) allāarticolo 67:
1) al comma 7, le parole: āin tre copieā sono soppresse e dopo le parole: āche inviaā sono inserite le seguenti: ātramite posta elettronica certificata (PEC)ā;
2) eā aggiunto, in fine, il seguente comma:
ā8-ter. Per gli interventi di cui allāarticolo 94-bis, comma 1, lettera b), numero 2), e lettera c), numero 1), il certificato di collaudo eā sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavoriā(6);
c) allāarticolo 93, i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
ā3. Il contenuto minimo del progetto eā determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica e accompagnato dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche (7).
4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, noncheā il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.
5. Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dellāasseverazione di cui al comma 4, eā valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui allāarticolo 65.ā;
d) dopo lāarticolo 94, eā inserito il seguente:
āArt. 94-bis (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche). ā 1. Ai fini dellāapplicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83 (8):
a) interventi ārilevantiā nei riguardi della pubblica incolumitaā:
1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle localitaā sismiche ad alta sismicitaā (zona 1) e a media sismicitaā (zona 2, limitatamente a valori di peak ground acceleration-PGA compresi fra 0,20 g e 0,25 g) (9);
2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessitaā strutturale richiedano piuā articolate calcolazioni e verifiche;
3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalitaā durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalitaā di protezione civile, noncheā relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
b) interventi di āminore rilevanzaā nei riguardi della pubblica incolumitaā:
1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle localitaā sismiche a media sismicitaā (zona 2, limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20 g, e zona 3) (10);
2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;
3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);
3-bis) le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018 (11);
c) interventi āprivi di rilevanzaā nei riguardi della pubblica incolumitaā:
1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione dāuso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumitaā.
2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dāintesa con la Conferenza Unificata di cui allāarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, le linee guida per lāindividuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, noncheā delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui allāarticolo 93. Nelle more dellāemanazione delle linee guida, le regioni possono [comunque dotarsi di specifiche elencazioni o] confermare le disposizioni vigenti. Le elencazioni riconducibili alle categorie di interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, giaā adottate dalle regioni, possono rientrare nelle medesime categorie di interventi di cui al comma 1, lettere b) e c). A seguito dellāemanazione delle linee guida, le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse (12).
3. Fermo restando lāobbligo del titolo abilitativo allāintervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi ārilevantiā, di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformitaā allāarticolo 94.
4. Fermo restando lāobbligo del titolo abilitativo allāintervento edilizio, e in deroga a quanto previsto allāarticolo 94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per lavori relativi ad interventi di āminore rilevanzaā o āprivi di rilevanzaā di cui al comma 1, lettera b) o lettera c)(13).
5. Per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le regioni possono istituire controlli anche con modalitaā a campione.
6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, del presente testo unico.ā.
1-bis. Al fine di dare attuazione allāarticolo 59, comma 2, lettera c-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come introdotta dal comma l, lettera 0a), del presente articolo, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta specifici provvedimenti(14).
[1] Lettera premessa dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
[2] Numero modificato dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
[3] Numero modificato dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
[4] Numero modificato dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
[5] Numero modificato dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
[6] Lettera sostituita dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
[7] Capoverso modificato dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
[8] Capoverso modificato dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
[9] Numero sostituito dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
[10] Numero sostituito dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
[11] Numero aggiunto dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
[12] Capoverso modificato dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
[13] Capoverso modificato dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
[14] Comma aggiunto dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
Articolo 4
Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilitaā erariali
1. Per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, individuati con uno o piuā decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dellāeconomia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dellāeconomia e delle finanze, dispone la nomina di uno o piuā Commissari straordinari. Con uno o piuā decreti successivi, da adottare con le modalitaā di cui al primo periodo entro il 31 dicembre 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri puoā individuare ulteriori interventi prioritari per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari (1).
2. Per le finalitaā di cui al comma 1, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per lāeffettiva realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari, individuabili anche nellāambito delle societaā a controllo pubblico, cui spetta lāassunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per lāavvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono allāeventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per lāapplicazione delle migliori pratiche. Lāapprovazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, dāintesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per lāavvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dellāautorizzazione, parere, visto e nulla osta eā fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove lāautoritaā competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. Lāautoritaā competente puoā altresiā chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo eā sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dallāacquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga lāesigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, lāautoritaā competente ne daā preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma eā sospeso, fino allāacquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque allāiter autorizzativo. I termini di cui ai periodi precedenti si applicano altresiā per le procedure autorizzative per lāimpiantistica connessa alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici in generale della regione Lazio e di Roma Capitale, fermi restando i principi di cui alla parte prima del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni contenute nella parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 (2).
3. Per lāesecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, noncheā dei vincoli inderogabili derivanti dallāappartenenza allāUnione europea. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per lāesecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.
4. I Commissari straordinari operano in raccordo con la Struttura di cui allāarticolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche con riferimento alla sicurezza delle dighe e delle infrastrutture idriche, e trasmettono al Comitato interministeriale per la programmazione economica i progetti approvati, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, segnalando semestralmente eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di definanziamento degli interventi. Le modalitaā e le deroghe di cui al presente comma, noncheā quelle di cui al comma 2, ad eccezione di quanto ivi previsto per i procedimenti relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, e di cui al comma 3, si applicano anche agli interventi dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico in attuazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 13 aprile 2019, e ai Commissari per lāattuazione degli interventi idrici di cui allāarticolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (3).
5. Con uno o piuā decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dellāeconomia e delle finanze, sono stabiliti i termini, le modalitaā, le tempistiche, lāeventuale supporto tecnico, le attivitaā connesse alla realizzazione dellāopera, il compenso per i Commissari straordinari, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare. I compensi dei Commissari sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata allāarticolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I commissari possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dellāamministrazione centrale o territoriale interessata noncheā di societaā controllate dallo Stato o dalle Regioni (4).
6. Al fine di fronteggiare la situazione di grave degrado in cui versa la rete viaria della Regione Siciliana, ancor piuā acuitasi in conseguenza dei recenti eventi meteorologici che hanno interessato vaste aree del territorio, ed allo scopo di programmare immediati interventi di riqualificazione, miglioramento e rifunzionalizzazione della stessa rete viaria al fine di conseguire idonei standard di sicurezza stradale e adeguata mobilitaā, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dellāeconomia e delle finanze, dāintesa con il Presidente della Giunta regionale Siciliana, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, eā nominato apposito Commissario straordinario incaricato di sovraintendere alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi sulla rete viaria della Regione Siciliana. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dellāeconomia e delle finanze sono stabiliti i termini, le modalitaā, le tempistiche, lāeventuale supporto tecnico, le attivitaā connesse alla realizzazione dellāopera, il compenso del Commissario, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o completare. Il compenso del Commissario eā stabilito in misura non superiore a quella indicata allāarticolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il commissario puoā avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dellāamministrazione interessata noncheā di societaā controllate dalla medesima (5).
6-bis. Per la prosecuzione dei lavori di realizzazione del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dāintesa con la regione Veneto, sentiti i Ministri dellāeconomia e delle finanze, dellāambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e le attivitaā culturali e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, la cittaā metropolitana di Venezia e il comune di Venezia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, eā nominato un Commissario straordinario incaricato di sovraintendere alle fasi di prosecuzione dei lavori volti al completamento dellāopera. A tal fine il Commissario puoā assumere le funzioni di stazione appaltante e opera in raccordo con la struttura del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia. Per la celere esecuzione delle attivitaā assegnate al Commissario straordinario, con il medesimo decreto sono altresiā stabiliti i termini, le modalitaā, le tempistiche, lāeventuale supporto tecnico, il compenso del Commissario, il cui onere eā posto a carico del quadro economico dellāopera. Il compenso del Commissario eā fissato in misura non superiore a quella indicata allāarticolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario straordinario opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi generali posti dai Trattati dellāUnione europea e dalle disposizioni delle direttive di settore, anche come recepiti dallāordinamento interno. Il Commissario puoā avvalersi di strutture delle amministrazioni centrali o territoriali interessate noncheā di societaā controllate dallo Stato o dalle regioni, nel limite delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (6).
6-ter. Al fine della piuā celere realizzazione degli interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia, le risorse assegnate dallāarticolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a 25 milioni di euro per lāanno 2018 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, e destinate ai comuni della Laguna di Venezia, ripartite dal Comitato di cui allāarticolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono ripartite, per le annualitaā 2018 e 2019, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti gli enti attuatori (7).
6-quater. Al fine di assicurare la piena fruibilitaā degli spazi costruiti sullāinfrastruttura del Ponte di Parma denominato āNuovo Ponte Nordā, la regione Emilia-Romagna, la provincia di Parma e il comune di Parma, verificata la presenza sul corso dāacqua principale su cui insiste la medesima infrastruttura di casse di espansione o di altre opere idrauliche a monte del manufatto idonee a garantire un franco di sicurezza adeguato rispetto al livello delle piene, possono adottare i necessari provvedimenti finalizzati a consentirne lāutilizzo permanente attraverso lāinsediamento di attivitaā di interesse collettivo sia a scala urbana che extraurbana, anche in deroga alla pianificazione vigente, nel rispetto della pianificazione di bacino e delle relative norme di attuazione. Tale utilizzo costituisce fattispecie unica e straordinaria. I costi per lāutilizzo di cui al presente comma gravano sullāente incaricato della gestione e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (8).
7. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono da intendersi conclusi i programmi infrastrutturali ā6000 Campaniliā e āNuovi Progetti di Interventoā, di cui al decreto-legge 21 giugno 2013 n.69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e al decreto-legge 12 settembre 2014 n.133 convertito con modificazioni in legge 11 novembre 2014, n. 164. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dellāeconomia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, si provvede alla ricognizione delle somme iscritte nel bilancio dello Stato, anche in conto residui, e non piuā dovute relative ai predetti programmi, con esclusione delle somme perenti. Le somme accertate a seguito della predetta ricognizione sono mantenute nel conto del bilancio per essere versate allāentrata del bilancio dello Stato nellāanno 2019, qualora iscritte in bilancio nel conto dei residui passivi, e riassegnate ad apposito capitolo di spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento di un nuovo Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti. Con il decreto di cui al precedente periodo sono individuate le modalitaā e i termini di accesso al finanziamento del programma di interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti per lavori di immediata cantierabilitaā per la manutenzione di strade, illuminazione pubblica, strutture pubbliche comunali e per lāabbattimento delle barriere architettoniche (9).
7-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dellāeconomia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati gli interventi per realizzare la Piattaforma unica nazionale (PUN) di cui allāarticolo 8, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, e per gli investimenti del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, di cui allāarticolo 17-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, cosiddetto āPNire 3ā, a favore di progetti di realizzazione di reti di infrastrutture di ricarica dedicate ai veicoli alimentati ad energia elettrica, immediatamente realizzabili, valutati e selezionati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (10).
7-ter. Allāonere derivante dal comma 7-bis, nel limite complessivo di euro 10 milioni per lāanno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui allāarticolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205(11).
8. Al fine di garantire la realizzazione e il completamento delle opere di cui allāarticolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dellāeconomia e delle finanze, provvede, con apposito decreto, anche sulla base della ricognizione delle pendenze di cui allāarticolo 49, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a individuare:
a) le amministrazioni competenti che subentrano nei rapporti attivi e passivi della cessata gestione commissariale, rispetto allāavvio ovvero al completamento degli interventi di cui allāarticolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con relativa indicazione delle modalitaā e delle tempistiche occorrenti per lāavvio o il completamento degli interventi stessi;
b) le amministrazioni competenti cui trasferire gli interventi completati da parte della gestione commissariale;
c) i centri di costo delle amministrazioni competenti cui trasferire le risorse presenti sulla contabilitaā speciale n. 3250, intestata al Commissario ad acta, provenienti dalla contabilitaā speciale n. 1728, di cui allāarticolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
9. Nellāambito degli interventi di cui al comma 8, la Regione Campania provvede al completamento delle attivitaā relative al āCollegamento A3 (Contursi) ā SS 7var (Lioni) ā A16 (Grottaminarda) ā A14 (Termoli). Tratta campana Strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminardaā subentrando nei rapporti attivi e passivi in essere. La Regione Campania eā autorizzata alla liquidazione delle somme spettanti alle imprese esecutrici utilizzando risorse finanziarie nella propria disponibilitaā, comunque destinate al completamento del citato collegamento e provvede alle occorrenti attivitaā di esproprio funzionali alla realizzazione dellāintervento. La Regione Campania puoā affidare eventuali contenziosi allāAvvocatura dello Stato, previa stipula di apposita convenzione, ai sensi dellāarticolo 107, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (12).
10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla costituzione di apposito Comitato di vigilanza per lāattuazione degli interventi di completamento della strada a scorrimento veloce āLioni-Grottaminardaā, anche ai fini dellāindividuazione dei lotti funzionali alla realizzazione dellāopera. La costituzione e il funzionamento del Comitato, composto da cinque componenti di qualificata professionalitaā ed esperienza cui non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
11. Ai fini degli effetti finanziari delle disposizioni di cui ai commi 8 e 9, le risorse esistenti sulla contabilitaā speciale 3250, intestata al commissario ad acta, provenienti dalla contabilitaā speciale n.1728, di cui allāarticolo 86, comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono riassegnate, ove necessario, mediante versamento allāentrata del bilancio dello Stato, alle Amministrazioni titolari degli interventi.
12. Per lāesecuzione degli interventi di cui ai commi 8 e 9, si applicano le disposizioni di cui allāarticolo 74, comma 2, del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, di cui al decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.
12-bis. Allāarticolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 148 eā inserito il seguente:
ā148-bis. Le disposizioni dei commi da 140 a 148 si applicano anche ai contributi da attribuire per lāanno 2020 ai sensi dellāarticolo 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per tali contributi sono conseguentemente disapplicate le disposizioni di cui ai commi da 854 a 861 dellāarticolo 1 della citata legge n. 205 del 2017ā³(13).
12-ter. Allāarticolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il secondo periodo eā inserito il seguente: āLa gravitaā della colpa e ogni conseguente responsabilitaā sono in ogni caso escluse per ogni profilo se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano la cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, di rapporti di concessione autostradale, allorcheā detti decreti siano stati vistati e registrati dalla Corte dei conti in sede di controllo preventivo di legittimitaā svolto su richiesta dellāamministrazione procedenteā (14).
12-quater. Allāarticolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, dopo il secondo comma eā inserito il seguente:
āIn caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato eā presieduto dal Ministro dellāeconomia e delle finanze in qualitaā di vice presidente del Comitato stesso. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di questāultimo, le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente piuā anziano per etaāā (15).
12-quinquies. Allāarticolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole: ā31 dicembre 2019ā sono sostituire dalle seguenti: ā31 gennaio 2021ā;
b) al comma 9, le parole: ācon la consegna delle opere previste nel piano di cui al comma 4ā sono sostituite dalle seguenti: āil 31 dicembre 2021ā (16).
12-sexies. Al primo periodo del comma 13 dellāarticolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: āNodo stazione di Veronaā sono aggiunte, in fine, le seguenti: ānoncheā delle iniziative relative allāinterporto di Trento, allāinterporto ferroviario di Isola della Scala (Verona) ed al porto fluviale di Valdaro (Mantova)ā (17).
12-septies. Al fine di consentire il celere riavvio dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e assicurare il collegamento dellāultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova, i progetti āPotenziamento infrastrutturale Voltri-Brignoleā, āLinea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Gioviā e āPotenziamento Genova-Campassoā sono unificati in un Progetto unico, il cui limite di spesa eā definito in 6.853,23 milioni di euro ed eā interamente finanziato nellāambito delle risorse del contratto di programma RFI. Tale finalizzazione eā recepita nellāaggiornamento del contratto di programma ā parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la RFI Spa per gli anni 2018-2019, che deve recare il quadro economico unitario del Progetto unico e il cronoprogramma degli interventi. Le risorse che si rendono disponibili sui singoli interventi del Progetto unico possono essere destinate agli altri interventi nellāambito dello stesso Progetto unico. Le opere civili degli interventi āPotenziamento infrastrutturale Voltri-Brignoleā e āPotenziamento Genova-Campassoā e la relativa impiantistica costituiscono lavori supplementari allāintervento āLinea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Gioviā ai sensi dellāarticolo 89 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. Eā autorizzato lāavvio della realizzazione del sesto lotto costruttivo della āLinea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Gioviā, mediante utilizzo delle risorse giaā assegnate alla RFI per il finanziamento del contratto di programma ā parte investimenti RFI, nel limite di 833 milioni di euro anche nellāambito del riparto del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui allāarticolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (18).
12-octies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dellāeconomia e delle finanze, dāintesa con il Presidente della Giunta regionale della Liguria, nomina, con proprio decreto e senza oneri per la finanza pubblica, il Commissario straordinario per il completamento dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e del collegamento dellāultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova, in deroga alla procedura vigente(19).
[1] Comma modificato dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
[2] Comma sostituito dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
[3] Comma modificato dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
[4] Comma modificato dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
[5] Comma modificato dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
[6] Comma inserito dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
[7] Comma inserito dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
[8] Comma inserito dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
[9] Comma modificato dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
[10] Comma inserito dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
[11] Comma inserito dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
[12] Comma modificato dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
[13] Comma inserito dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
[14] Comma inserito dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
[15] Comma inserito dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
[16] Comma inserito dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
[17] Comma inserito dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
[18] Comma inserito dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
[19] Comma inserito dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
Articolo 4 bis 2
Norme in materia di messa in sicurezza di edifici e territorio (1)
1. Al fine di permettere il completamento della realizzazione degli interventi di messa in sicurezza di edifici e territorio da parte dei comuni, in relazione ai contributi per investimenti concessi nel 2018 ai comuni, allāarticolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 859 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ā, ad esclusione dei casi nei quali il mancato rispetto dei termini sia stato determinato dallāinstaurazione di un contenzioso in ordine alla procedura posta in essere dal comune ai sensi dei commi 853 e seguentiā;
b) dopo il comma 859 eā inserito il seguente:
ā859-bis. Per i contributi assegnati per lāanno 2018, il recupero di cui al comma 859 non si applica agli enti beneficiari del medesimo contributo che hanno posto in essere, entro i termini di cui al comma 857, le attivitaā preliminari allāaffidamento dei lavori rilevabili attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 860, a condizione che lāaffidamento avvenga entro il 31 dicembre 2019ā.
[1] Articolo inserito dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
Articolo 4 ter 3
Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso (1)
1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Presidente della regione Abruzzo, con proprio decreto, nomina, fino al 31 dicembre 2021, un Commissario straordinario del Governo, scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, che non siano in una situazione di conflitto di interessi, con il compito di sovraintendere alla progettazione, allāaffidamento e allāesecuzione degli interventi indifferibili ed urgenti volti a fronteggiare la situazione di grave rischio idrogeologico e conseguire adeguati standard di qualitaā delle acque e di sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso.
2. Al Commissario straordinario eā attribuito un compenso, determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dellāeconomia e delle finanze, in misura non superiore a quella indicata allāarticolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 12.
3. Per lāesercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di undici unitaā di personale, di cui una unitaā di livello dirigenziale non generale e dieci unitaā di personale non dirigenziale, scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui allāarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo ed amministrativo-tecnico-ausiliario delle istituzioni scolastiche. Al personale della struttura eā riconosciuto il trattamento economico accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento economico accessorio di provenienza risulti complessivamente inferiore. Al personale non dirigenziale spetta comunque lāindennitaā di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nellāambito del menzionato contingente di personale non dirigenziale possono essere nominati fino a cinque esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovata esperienza, anche in deroga a quanto previsto dallāarticolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso eā definito con provvedimento del Commissario e comunque non eā superiore ad euro 48.000 annui.
4. Il personale pubblico della struttura commissariale eā collocato, ai sensi dellāarticolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. Allāatto del collocamento fuori ruolo eā reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dellāamministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio del predetto personale eā anticipato dalle amministrazioni di provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalitaā:
a) le amministrazioni statali di provenienza, ivi comprese le agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e le universitaā, provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, noncheā dellāindennitaā di amministrazione. Qualora lāindennitaā di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti lāimporto dovuto, a tale titolo, dallāamministrazione di provenienza;
b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla lettera a) il trattamento economico fondamentale e lāindennitaā di amministrazione sono a carico esclusivo del Commissario straordinario;
c) ogni altro emolumento accessorio eā corrisposto con oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario il quale provvede direttamente ovvero mediante apposita convenzione con le amministrazioni pubbliche di provenienza o con altra amministrazione dello Stato o ente locale.
5. Il Commissario straordinario puoā nominare, con proprio provvedimento, fino a due sub-commissari, il cui compenso eā determinato in misura non superiore a quella indicata allāarticolo 15, comma 3, del citato decreto-legge n. 98 del 2011. Lāincarico di sub-commissario ha durata massima non superiore a quella del Commissario e nei limiti delle risorse individuate al comma 12.
6. La struttura commissariale cessa alla scadenza dellāincarico del Commissario.
7. Per lāesercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario puoā avvalersi, sulla base di appositi protocolli dāintesa, di personale dellāANAS Spa nei limiti delle risorse individuate al comma 12.
8. Eā costituita una Cabina di coordinamento, presieduta dal Presidente della regione Abruzzo, con compiti di comunicazione ed informazione nei confronti delle popolazioni interessate, noncheā di coordinamento tra i diversi livelli di governo coinvolti e di verifica circa lo stato di avanzamento degli interventi di messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso. La Cabina di coordinamento eā composta dai presidenti delle amministrazioni provinciali di LāAquila e Teramo, dai sindaci dei comuni di LāAquila e Teramo, da due rappresentanti dellāAssociazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno per la provincia di LāAquila e uno per la provincia di Teramo, dal presidente del Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno del Ministero dellāambiente e della tutela del territorio e del mare e uno del Ministero dellāistruzione, dellāuniversitaā e della ricerca, noncheā da un rappresentante, rispettivamente, per lāAzienda sanitaria locale di Teramo e per quella di LāAquila. Il presidente della Cabina di coordinamento relaziona periodicamente al Presidente del Consiglio dei ministri. Per la partecipazione alla Cabina di coordinamento non spettano gettoni di presenza, indennitaā o emolumenti comunque denominati. Gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico delle amministrazioni di appartenenza.
9. Per la realizzazione dei lavori di completa messa in sicurezza dellāacquifero del Gran Sasso, il Commissario straordinario puoā assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dallāappartenenza allāUnione europea. Con decreto del Ministro dellāinterno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle relative norme.
10. Per la specificitaā del sistema di captazione delle acque drenate a tergo delle gallerie autostradali del Traforo autostradale del Gran Sasso e allāinterno dei laboratori dellāIstituto nazionale di fisica nucleare (INFN), al fine di garantire la tutela dellāacquifero del Gran Sasso e lāuso potabile della risorsa idrica captata dallo stesso, contemperando la coesistenza e la regolare conduzione delle gallerie autostradali e dei laboratori stessi, non si applica, relativamente alle captazioni idropotabili delle gallerie stesse, lato Teramo e LāAquila, lāarticolo 94, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativamente alla previsione secondo cui la zona di tutela assoluta deve essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio. La protezione dei punti di captazione deve essere garantita dallāesecuzione degli interventi di messa in sicurezza determinati dallāattivitaā del Commissario straordinario cui compete altresiā la messa in sicurezza delle infrastrutture quali le gallerie autostradali e i laboratori. Nelle zone di rispetto delle captazioni idropotabili delle gallerie autostradali, individuate ai sensi dellāarticolo 94, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono consentiti gli interventi di raccolta, trasporto e recupero di rifiuti prodotti a seguito degli interventi di messa in sicurezza come determinati dallāattivitaā del Commissario straordinario. La messa in sicurezza delle attivitaā preesistenti, quali le gallerie autostradali e i laboratori, eā garantita dagli interventi determinati dal Commissario straordinario.
11. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo eā autorizzata lāapertura di apposita contabilitaā speciale intestata al Commissario straordinario, sulla quale confluiscono le risorse pubbliche allāuopo destinate o risorse di altra natura.
12. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento della struttura di supporto di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 7 provvede il Commissario straordinario nel limite delle risorse disponibili nella contabilitaā speciale. A tal fine eā autorizzata la spesa di complessivi euro 700.000 per lāanno 2019 e di euro 1.400.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
13. Per la definizione dei progetti e per la realizzazione degli interventi strutturali di completa messa in sicurezza dellāacquifero del Gran Sasso e del sistema di captazione delle acque potabili, i cui oneri sono stati stimati dai rispettivi quadri economici, eā autorizzata la spesa di euro 20 milioni per lāanno 2019, 50 milioni per lāanno 2020 e 50 milioni per lāanno 2021.
14. Agli atti del Commissario straordinario si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui allāarticolo 36 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
15. Allāonere derivante dal presente articolo, pari a 20,7 milioni di euro per lāanno 2019, a 51,4 milioni di euro per lāanno 2020 e a 51,4 milioni di euro per lāanno 2021 si provvede:
a) quanto a 0,7 milioni di euro per lāanno 2019 e a 1,4 milioni di euro per lāanno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui al comma 5 dellāarticolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) quanto a 1,4 milioni di euro per lāanno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nellāambito del programma āFondi di riserva e specialiā della missione āFondi da ripartireā dello stato di previsione del Ministero dellāeconomia e delle finanze per lāanno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando lāaccantonamento relativo al Ministero dellāistruzione, dellāuniversitaā e della ricerca;
c) quanto a 20 milioni di euro per lāanno 2019, 50 milioni di euro per lāanno 2020 e 50 milioni di euro per lāanno 2021, mediante corrispondente utilizzo dellāautorizzazione di spesa recata dallāarticolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da imputare sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per euro 18 milioni per lāanno 2019, 45 milioni per lāanno 2020 e 43 milioni per lāanno 2021 e sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero dellāistruzione, dellāuniversitaā e della ricerca per euro 2 milioni per lāanno 2019, 5 milioni per lāanno 2020 e 7 milioni per lāanno 2021.
[1] Articolo inserito dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
Articolo 4 quater
Sperimentazione e semplificazioni in materia contabile (1)
1. In relazione allāentrata in vigore del nuovo concetto di impegno di cui allāarticolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di garantire la sussistenza delle disponibilitaā di competenza e cassa occorrenti per lāassunzione degli impegni anche pluriennali e la necessitaā di assicurare la tempestivitaā dei pagamenti in un quadro ordinamentale che assicuri la disponibilitaā in bilancio delle risorse finanziarie in un arco temporale adeguato alla tempistica di realizzazione delle spese di investimento sulla base dello stato avanzamento lavori, in via sperimentale per gli anni 2019, 2020 e 2021:
a) le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa in relazione a variazioni di bilancio connesse alla riassegnazione di entrate finalizzate per legge a specifici interventi o attivitaā sono assegnate ai pertinenti capitoli in ciascuno degli anni del bilancio pluriennale in relazione al cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti da presentare contestualmente alla richiesta di variazione;
b) per le spese in conto capitale i termini di cui al comma 3 dellāarticolo 34-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono prolungati di un ulteriore esercizio e quelli di cui al comma 4, primo periodo, del medesimo articolo 34-bis sono prolungati di ulteriori tre esercizi;
c) le disposizioni di cui allāarticolo 30, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si applicano anche alle autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere permanente e a quelle annuali.
2. Al fine di semplificare e accelerare le procedure di assegnazione di fondi nel corso della gestione, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le variazioni di bilancio di cui agli articoli 24, comma 5-bis, 27,29 e 33, commi 4-ter e 4-sexies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono disposte con decreti del Ragioniere generale dello Stato.
[1] Articolo inserito dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
Articolo 4 quinquies 5
Misure per lāaccelerazione degli interventi di edilizia sanitaria (1)
1. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione dei soli interventi del programma di investimenti del patrimonio strutturale e tecnologico del Servizio sanitario nazionale, di cui allāarticolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, previsti negli accordi di programma sottoscritti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dellāarticolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dellāarticolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che siano ritenuti prioritari e per i quali non risulti presentata la relativa richiesta di ammissione al finanziamento entro ventiquattro mesi dalla sottoscrizione dellāaccordo stesso, il Ministro della salute, con proprio decreto ricognitivo, previa valutazione del relativo stato di attuazione in contraddittorio con la regione o la provincia autonoma interessata, assegna a questāultima un termine congruo, anche in deroga a quello previsto dallāarticolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per provvedere allāammissione al finanziamento.
2. Decorso inutilmente il termine assegnato ai sensi del comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti la regione o la provincia autonoma interessata, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dellāeconomia e delle finanze, dispone la nomina di un Commissario straordinario per la realizzazione dellāintervento, individuato nellāambito dei ruoli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche della carriera prefettizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli oneri per il compenso o eventuali altri oneri per il supporto tecnico al Commissario straordinario sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare. Il compenso del Commissario eā stabilito in misura non superiore a quella indicata allāarticolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
3. Il finanziamento, erogato dal Ministero dellāeconomia e delle finanze per stati di avanzamento lavori, affluisce su apposito conto corrente di tesoreria intestato alla regione interessata e dedicato allāedilizia sanitaria sul quale il Commissario straordinario opera in qualitaā di Commissario ad acta.
4. Al fine di accelerare lāesecuzione degli interventi di cui al presente articolo, il Commissario straordinario puoā avvalersi, previa convenzione, di Invitalia Spa quale centrale di committenza, nei limiti delle risorse previste nei quadri economici degli interventi da realizzare o completare e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Per le medesime finalitaā di cui al comma 1, per gli interventi ammessi al finanziamento per i quali, entro diciotto mesi dalla relativa comunicazione alla regione o provincia autonoma, gli enti attuatori non abbiano proceduto allāaggiudicazione dei lavori e sia inutilmente scaduto il termine di proroga eventualmente assegnato ai sensi dellāarticolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che siano ritenuti prioritari, il Ministro della salute, con proprio decreto ricognitivo, previa valutazione del relativo stato di attuazione in contraddittorio con la regione o la provincia autonoma interessata, assegna a questāultima un termine congruo per addivenire allāaggiudicazione. Decorso inutilmente il termine assegnato, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 6, 8 e 9 del presente articolo.
6. Agli interventi di cui ai commi 1 e 5 non si applicano le disposizioni per la risoluzione degli accordi previste dallāarticolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
7. Per gli accordi aventi sviluppo pluriennale, i termini di cui al comma 1 decorrono dalla data di inizio dellāannualitaā di riferimento prevista dagli accordi medesimi per ciascun intervento.
8. Per gli interventi di cui al presente articolo si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui allāarticolo 4, commi 2, 3 e 4, del presente decreto.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dellāeconomia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono stabiliti i termini, le modalitaā, le tempistiche, lāeventuale supporto tecnico e le attivitaā connesse alla realizzazione dellāopera.
[1] Articolo inserito dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
Articolo 4 sexies 6
Autorizzazione di spesa per acquisizioni e interventi in materia di sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1)
1. Al fine di potenziare la risposta operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, eā autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 per lāacquisto, la costruzione, lāadeguamento, anche strutturale, e lāammodernamento delle sedi di servizio del medesimo Corpo.
[1] Articolo inserito dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
Articolo 4 septies 7
Disposizioni in materia di accelerazione degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione anche al fine di evitare lāaggravamento delle procedure di infrazione in corso (1)
1. Al fine di evitare lāaggravamento delle procedure di infrazione in corso n. 2014/2059 e n. 2017/2181, al Commissario unico di cui allāarticolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono attribuiti compiti di coordinamento per la realizzazione degli interventi funzionali a garantire lāadeguamento nel minor tempo possibile alla normativa dellāUnione europea e superare le suddette procedure di infrazione noncheā tutte le procedure di infrazione relative alle medesime problematiche.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i commissari straordinari di cui allāarticolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, cessano le proprie funzioni. Il Commissario unico subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi posti in essere.
3. Le regioni, avvalendosi dei rispettivi enti di governo dāambito, e i commissari straordinari di cui allāarticolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che cessano le funzioni, trasmettono al Commissario unico, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dellāambiente e della tutela del territorio e del mare e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dellāeconomia e delle finanze, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto una dettagliata relazione in merito a tutte le misure intraprese e programmate, finalizzate al superamento delle procedure di infrazione n. 2014/2059 e n. 2017/2181, precisando, per ciascun agglomerato, la documentazione progettuale e tecnica, le risorse finanziarie programmate e disponibili e le relative fonti. Entro i successivi sessanta giorni, il Commissario unico, sulla base di tali relazioni e comunque avvalendosi dei competenti uffici regionali e degli enti di governo dāambito, provvede ad una ricognizione dei piani e dei progetti esistenti inerenti agli interventi, ai fini di una verifica dello stato di attuazione degli interventi, effettuando anche una prima valutazione in merito alle risorse finanziarie effettivamente disponibili, e ne daā comunicazione al Ministro dellāambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dellāambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati gli interventi, tra quelli per cui non risulti giaā intervenuta lāaggiudicazione provvisoria dei lavori, per i quali il Commissario unico assume il compito di soggetto attuatore. Con il medesimo decreto sono individuate le risorse finanziarie, disponibili a legislazione vigente, necessarie anche al completamento degli interventi funzionali volti a garantire lāadeguamento alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dellāUnione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13). Con il medesimo decreto le competenze del Commissario unico possono essere estese anche ad altri agglomerati oggetto di ulteriori procedure di infrazione. Il decreto di cui al presente comma stabilisce la durata e gli obiettivi di ciascun incarico del Commissario unico noncheā la dotazione finanziaria necessaria al raggiungimento degli obiettivi assegnati per ciascun incarico.
5. Sulla base di una specifica convenzione, il Commissario unico opera presso il Ministero dellāambiente e della tutela del territorio e del mare, con sede presso il medesimo Ministero.
6. Ai fini dellāattuazione dei poteri sostitutivi di cui al comma 5 dellāarticolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, a seguito del provvedimento di revoca, adottato ai sensi dellāarticolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le risorse confluiscono direttamente nella contabilitaā speciale del Commissario con le modalitaā di cui ai commi 7-bis e 7-ter dellāarticolo 7 del citato decreto-legge n. 133 del 2014 e al Commissario eā attribuito il compito di realizzare direttamente lāintervento.
7. Allāarticolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: ādecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152ā sono inserite le seguenti: ā, o, in mancanza di questi ultimi, alle regioniā;
b) al comma 9, al primo periodo, dopo le parole: ānellāambito delle aree di interventoā sono inserite le seguenti: ānoncheā del gestore del servizio idrico integrato territorialmente competenteā e dopo il primo periodo eā inserito il seguente: āAl personale di cui il Commissario si avvale puoā essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.ā.
8. Dallāattuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivitaā di rispettiva competenza con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
[1] Articolo inserito dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
Articolo 5
Norme in materia di rigenerazione urbana
1. Al fine di concorrere a indurre una drastica riduzione del consumo di suolo e a favorire la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, a incentivare la razionalizzazione di detto patrimonio edilizio, noncheā a promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, noncheā di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione, ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessitaā di favorire lo sviluppo dellāefficienza energetica e delle fonti rinnovabili e di assicurare il miglioramento e lāadeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente, anche con interventi di demolizione e ricostruzione:
[a) allāarticolo 2-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole āpossono prevedereā sono sostituite dalla seguente: āintroduconoā; e le parole āe possono dettareā sono sostituite dalla seguente: ānonche'ā;] (1)
b) allāarticolo 2-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti (2):
Ā«1-bis. Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densitaā edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio.
1-ter. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, questāultima eā comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purcheā sia effettuata assicurando la coincidenza dellāarea di sedime e del volume dellāedificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dellāaltezza massima di questāultimo.Ā».
b-bis) le disposizioni di cui allāarticolo 9, commi secondo e terzo, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alle zone di cui al primo comma, numero 3), dello stesso articolo 9(3).
1-bis. Nellāambito delle iniziative volte alla rigenerazione delle aree urbane, lāautorizzazione di spesa di cui alla legge 14 marzo 2001, n. 80, eā rifinanziata per lāimporto di euro 500.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025. Allāonere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nellāambito del programma āFondi di riserva e specialiā della missione āFondi da ripartireā dello stato di previsione del Ministero dellāeconomia e delle finanze per lāanno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando lāaccantonamento relativo al medesimo Ministero (4).
1-ter. Le risorse disponibili relative al finanziamento per la riqualificazione urbanistica del comune di Cosenza noncheā dei comuni di Zimella (VR) e di Montecchia di Crosara (VR) rispettivamente pari a 200.000 euro e a 150.000 euro ciascuno, autorizzate per lāanno 2018 ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella missione āCasa e assetto urbanisticoā, programma āPolitiche abitative, urbane e territorialiā, sono conservate nel conto dei residui passivi per essere iscritte nei pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dellāinterno. Il Ministro dellāeconomia e delle finanze eā autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui(5).
[1] Lettera soppressa dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
[2] Lettera modificata dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
[3] Lettera aggiunta dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
[4] Comma aggiunto dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
[5] Comma aggiunto dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
Articolo 5 bis 2
Disposizioni in materia di ciclovie interurbane (1)
1. Al comma 104 dellāarticolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: ādelle autostrade ciclabiliā sono sostituite dalle seguenti: ādi ciclovie interurbane, come definite ai sensi dellāarticolo 2, comma 1, lettera a), della legge 11 gennaio 2018, n. 2ā;
b) le parole: ānovanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente leggeā sono sostituite dalle seguenti: āil 31 agosto 2019ā.
[1] Articolo inserito dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
Articolo 5 ter 3
Norme applicabili in materia di procedimenti di localizzazione di opere di interesse statale (1)
1. Allāarticolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: āai sensi dellāarticolo 2, comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537ā sono sostituite dalle seguenti: āai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241ā;
b) i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati.
[1] Articolo inserito dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
Articolo 5 quater 4
Proroga di mutui scaduti (1)
1. Al fine di consentire il completamento di opere di interesse pubblico, le somme residue relative ai mutui che sono stati trasferiti al Ministero dellāeconomia e delle finanze in attuazione dellāarticolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il cui piano di rimborso eā scaduto il 31 dicembre 2018 e che pertanto risultano a tale data non utilizzate dai soggetti mutuatari, possono essere erogate anche successivamente alla scadenza dellāammortamento dei predetti mutui ai fini della realizzazione degli interventi riguardanti lāopera oggetto del mutuo concesso ovvero alla quale sono state destinate le somme mutuate a seguito dei diversi utilizzi autorizzati dalla Cassa depositi e prestiti Spa, previo nulla osta dei Ministeri competenti, nel corso del periodo di ammortamento. Lāerogazione delle suddette somme eā effettuata dalla Cassa depositi e prestiti Spa entro il 31 dicembre 2021, su domanda dei soggetti mutuatari, previo nulla osta dei Ministeri competenti, sulla base dei documenti giustificativi delle spese connesse alla realizzazione delle predette opere.
[1] Articolo inserito dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
Articolo 5 quinquies
Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture (1)
1. In considerazione della straordinaria necessitaā ed urgenza di assicurare la celere cantierizzazione delle opere pubbliche, eā istituita, a decorrere dal 1° settembre 2019, la societaā per azioni denominata āItalia Infrastrutture Spaā, con capitale sociale pari a 10 milioni di euro interamente detenuto dal Ministero dellāeconomia e delle finanze, su cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita il controllo di cui allāarticolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. La societaā, previa stipula di una o piuā convenzioni con le strutture interessate del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha per oggetto il supporto tecnico-amministrativo alle direzioni generali in materia di programmi di spesa che prevedano il trasferimento di fondi a regioni ed enti locali e che siano sottoposti alle Conferenze di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse destinate alle convenzioni di cui al presente comma sono erogate alla societaā su un conto di tesoreria intestato alla medesima societaā, appositamente istituito, con le modalitaā previste dalle medesime convenzioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dellāeconomia e delle finanze, eā adottato lo statuto della societaā. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dellāeconomia e delle finanze, designa il consiglio di amministrazione.
2. La societaā puoā avvalersi, sulla base di apposite convenzioni e con oneri a carico della societaā stessa nellāambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, e puoā stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto della disciplina applicabile, con esperti di elevata professionalitaā nelle materie oggetto dāintervento della societaā medesima.
3. Per le convenzioni di cui al comma 1 eā autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per lāanno 2019 e 5 milioni di euro a decorrere dallāanno 2020.
4. Allāonere derivante dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per lāanno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dallāanno 2020, si provvede:
a) quanto a 0,5 milioni di euro per lāanno 2019 e 2 milioni di euro annui a decorrere dallāanno 2020, mediante corrispondente riduzione dellāautorizzazione di spesa recata dallāarticolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine, al terzo periodo dellāarticolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: āe allāimporto di euro 9.309.900 annui a decorrere dallāanno 2020ā sono sostituite dalle seguenti: ā, allāimporto di 11,5 milioni di euro per lāanno 2019 e allāimporto di 7.309.900 euro a decorrere dallāanno 2020ā;
b) quanto a 1,5 milioni di euro per lāanno 2019 e a 3 milioni di euro annui a decorrere dallāanno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui allāarticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 10 milioni di euro per lāanno 2019, mediante corrispondente utilizzo dellāautorizzazione di spesa recata dallāarticolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da imputare sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
[1] Articolo inserito dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
Articolo 5 sexies 6
Disposizioni urgenti per gli edifici condominiali degradati o ubicati in aree degradate (1)
1. Negli edifici condominiali dichiarati degradati dal comune nel cui territorio sono ubicati gli edifici medesimi, quando ricorrono le condizioni di cui allāarticolo 1105, quarto comma, del codice civile, la nomina di un amministratore giudiziario puoā essere richiesta anche dal sindaco del comune ove lāimmobile eā ubicato. Lāamministratore giudiziario assume le decisioni indifferibili e necessarie in funzione sostitutiva dellāassemblea.
2. Le dichiarazioni di degrado degli edifici condominiali di cui al comma 1 sono effettuate dal sindaco del comune con ordinanza ai sensi dellāarticolo 50, comma 5, del testo unico delle leggi sullāordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel quadro della disciplina in materia di sicurezza delle cittaā di cui al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.
3. Dallāattuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
[1] Articolo inserito dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
Articolo 5 septies 7
Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani (1)
1. Al fine di assicurare la piuā ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per lāinfanzia e nelle scuole dellāinfanzia statali e paritarie, nello stato di previsione del Ministero dellāinterno eā istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per lāanno 2019 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, finalizzato allāerogazione a favore di ciascun comune delle risorse finanziarie occorrenti per lāinstallazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula di ciascuna scuola noncheā per lāacquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.
2. Al fine di assicurare la piuā ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilitaā, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nello stato di previsione del Ministero della salute eā istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per lāanno 2019 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, finalizzato allāinstallazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni struttura di cui al presente comma noncheā per lāacquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.
3. Con apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse di cui ai commi 1 e 2, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.
4. Allāonere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per lāanno 2019 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per lāanno 2019 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, mediante corrispondente utilizzo dellāautorizzazione di spesa di cui allāarticolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa alla quota del Ministero dellāistruzione, dellāuniversitaā e della ricerca e, quanto a 5 milioni di euro per lāanno 2019 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui allāarticolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
[1] Articolo inserito dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
CAPO II
Disposizioni relative agli eventi sismici della Regione Molise e dellāArea Etnea
Articolo 6
Ambito di applicazione e Commissari straordinari
1. Le disposizioni del presente Capo sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, lāassistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni di cui allāallegato 1 interessati dagli eventi sismici di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2018, e del 28 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2019, di seguito denominati āeventiā.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, dāintesa con i Presidenti delle Giunte regionali competenti per territorio, con proprio decreto, nomina, fino al 31 dicembre 2021, il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 e il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della Cittaā metropolitana di Catania colpiti dallāevento sismico del 26 dicembre 2018 i cui compensi sono determinati con lo stesso decreto, analogamente a quanto disposto per il Commissario straordinario del Governo di cui allāarticolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in misura non superiore ai limiti di cui allāarticolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e fatto salvo quanto previsto dallāarticolo 34 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con oneri a carico delle risorse disponibili sulle contabilitaā speciali di cui allāarticolo 8. La gestione straordinaria, finalizzata allāattuazione delle misure oggetto del presente Capo, cessa il 31 dicembre 2021.
3. I Commissari straordinari, di seguito denominati āCommissariā, assicurano una ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dagli eventi, attraverso specifici piani di riparazione e di ricostruzione degli immobili privati e pubblici e di trasformazione e, eventualmente, di delocalizzazione urbana finalizzati alla riduzione delle situazioni di rischio sismico e idrogeologico e alla tutela paesaggistica e, a tal fine, programmano lāuso delle risorse finanziarie e adottano le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, noncheā per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilitaā e di costi parametrici (1).
4. Gli interventi e i piani discendenti dallāapplicazione del presente Capo sono attuati nel rispetto degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1997, n. 357, noncheā degli strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette nazionali e regionali, individuate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
[1] Comma modificato dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
Articolo 7
Funzioni dei Commissari straordinari
1. I Commissari esercitano le seguenti funzioni:
a) operano in raccordo con il Dipartimento della protezione civile e, a seconda degli ambiti di competenza, con i Commissari delegati nominati, rispettivamente, ai sensi dellāarticolo 1 dellāordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 547 del 21 settembre 2018 e dellāarticolo 1 dellāordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 566 del 28 dicembre 2018, al fine di coordinare le attivitaā disciplinate dal presente Capo con gli interventi riguardanti il superamento dei relativi stati di emergenza;
b) vigilano sugli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili privati di cui allāarticolo 9, noncheā coordinano la concessione ed erogazione dei relativi contributi;
c) effettuano la ricognizione dei danni unitamente ai fabbisogni e determinano, di concerto con le regioni rispettivamente competenti, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo degli stessi e stimano il fabbisogno finanziario per farvi fronte, definendo altresiā la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate;
d) coordinano gli interventi di riparazione e ricostruzione delle opere pubbliche di cui allāarticolo 13;
e) detengono e gestiscono le contabilitaā speciali a loro appositamente intestate;
f) coordinano e realizzano gli interventi di demolizione delle costruzioni interessate da interventi edilizi;
g) coordinano e realizzano la mappatura della situazione edilizia e urbanistica, per avere un quadro completo del rischio statico, sismico e idrogeologico;
h) espletano ogni altra attivitaā prevista dal presente Capo nei territori colpiti, ivi compresi gli interventi a sostegno delle imprese che hanno sede nei territori interessati noncheā il recupero del tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici (1);
i) provvedono, dāintesa con il Dipartimento della protezione civile, a dotare i comuni di cui allāallegato 2, per i quali non siano giaā stati emanati provvedimenti di concessione di contributi per lāadozione dei medesimi strumenti, di un piano di microzonazione sismica di III livello, come definita negli Ā«Indirizzi e criteri per la microzonazione sismicaĀ» approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, disciplinando con propri atti la concessione di contributi ai comuni di cui allāallegato 2, con oneri a carico delle risorse disponibili sulle contabilitaā speciali di cui allāarticolo 8, entro il limite complessivo di euro 380.000 per lāanno 2019, di cui euro 299.000 per la Regione Siciliana ed euro 81.000 per la Regione Molise, definendo le relative modalitaā e procedure di attuazione (2);
l) provvedono alle attivitaā relative allāassistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza, anche avvalendosi delle eventuali risorse residue presenti nelle contabilitaā speciali, intestate ai Commissari delegati di cui allāarticolo 2 dellāordinanza n. 547 del 21 settembre 2018 e allāarticolo 15 dellāordinanza n. 566 del 28 dicembre 2018, che vengono allāuopo trasferite sulle rispettive contabilitaā speciali di cui allāarticolo 8.
2. Per lāesercizio delle funzioni di cui al comma 1, i Commissari provvedono con propri atti, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dellāordinamento giuridico.
2-bis. Per le attivitaā di cui al comma 1, i Commissari possono avvalersi altresiā dellāAgenzia nazionale per lāattrazione degli investimenti e lo sviluppo dāimpresa ā Invitalia Spa, mediante la sottoscrizione di apposita convenzione, con oneri a carico delle risorse di cui allāarticolo 8 (3).
[1] Lettera modificata dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
[2] Lettera modificata dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
[3] Comma aggiunto dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
Articolo 8
Contabilitaā speciali
1. Nello stato di previsione del Ministero dellāeconomia e delle finanze eā istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici di cui allāarticolo 6.
2. Per lāattuazione degli interventi di immediata necessitaā di cui al presente decreto, al fondo per la ricostruzione eā assegnata una dotazione iniziale di complessivi euro 275,7 milioni per il quinquennio 2019-2023, con la seguente ripartizione: euro 38,15 milioni per lāanno 2019, euro 58,75 milioni per lāanno 2020 ed euro 79,80 milioni per lāanno 2021, euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 da destinare alla ricostruzione nei territori dei Comuni della Cittaā metropolitana di Catania; euro 10 milioni per lāanno 2019, euro 19 milioni per lāanno 2020 ed euro 10 milioni per lāanno 2021 da destinare alla ricostruzione nei territori dei Comuni della provincia di Campobasso.
3. A ciascun Commissario eā intestata una apposita contabilitaā speciale aperta presso la tesoreria dello Stato nella quale confluiscono le risorse finanziarie provenienti dal Fondo di cui al presente articolo, a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori dei comuni di cui allāallegato 1, alle spese di funzionamento e alle spese per lāassistenza alla popolazione (1).
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 48,15 milioni di euro per lāanno 2019, 77,75 milioni di euro per lāanno 2020, 89,80 milioni di euro per lāanno 2021, euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede ai sensi dellāarticolo 29.
[1] Comma modificato dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
Articolo 9
Ricostruzione privata
1. Ai fini del riconoscimento dei contributi nellāambito dei territori dei comuni di cui allāallegato 1, i Commissari provvedono a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato stabilendo le prioritaā sulla base dellāentitaā del danno subito a seguito della ricognizione effettuata ai sensi dellāarticolo 7, comma 1, lettera c).
2. In coerenza con i criteri stabiliti nel presente Capo, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, sono erogati ai sensi dellāarticolo 12, per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e danno:
a) riparazione, ripristino, ricostruzione, delocalizzazione e trasformazione nelle aree considerate ad alto rischio sismico e idrogeologico, degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e commerciale, per servizi pubblici e privati, in relazione al danno effettivamente subito;
b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attivitaā produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e ai servizi, inclusi i servizi sociali e socio-sanitari;
c) danni alle strutture private adibite ad attivitaā sociali, socio-sanitarie e socio-educative, ricreative, sportive e religiose;
d) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;
e) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autoritaā, per lāautonoma sistemazione, per traslochi, depositi e per lāallestimento di alloggi temporanei.
3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi, su richiesta, agli interessati che dimostrino il nesso di causalitaā diretto, comprovato da apposita perizia asseverata, tra il danno, anche in relazione alla sua entitaā, e gli eventi.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e, in particolare, dallāarticolo 50.
5. Agli oneri derivanti dallāattuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili sulle contabilitaā speciali di cui allāarticolo 8.
Articolo 10
Criteri e modalitaā generali per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata
1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati situati nei territori dei comuni di cui allāallegato 1, distrutti o danneggiati dagli eventi, da attuarsi nel rispetto dei limiti, dei parametri, delle soglie e delle modalitaā stabiliti con atti adottati dal Commissario ai sensi dellāarticolo 7, comma 2, possono essere concessi, nel limite delle risorse disponibili sulla contabilitaā speciale, di cui allāarticolo 8, dei contributi per le seguenti tipologie di immobili:
a) per gli immobili distrutti, un contributo fino al 100 per cento del costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture interne ed esterne e gli impianti, e delle parti comuni dellāintero edificio per la ricostruzione da realizzare nellāambito dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme tecniche che prevedono lāadeguamento sismico e nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dellāadeguamento igienico-sanitario, antincendio ed energetico, noncheā dellāeliminazione delle barriere architettoniche;
b) per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilitaā superiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo fino al 100 per cento del costo degli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione, compresi lāadeguamento igienico-sanitario, energetico ed antincendio, noncheā lāeliminazione delle barriere architettoniche, e del ripristino degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dellāintero edificio;
c) per gli immobili con livelli di danneggiamento e vulnerabilitaā inferiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo fino al 100 per cento del costo della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle strutture e degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dellāintero edificio.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi, a domanda del soggetto interessato, a favore:
a) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unitaā immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, che alla data degli eventi, con riferimento ai comuni di cui allāallegato 1, risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dellāarticolo 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (1);
b) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unitaā immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, che, alla data degli eventi, con riferimento ai comuni di cui allāallegato 1, risultavano concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi del testo unico delle disposizioni concernenti lāimposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietaā indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dellāassegnatario;
c) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento o dei familiari che si sostituiscano ai proprietari delle unitaā immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b);
d) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari, e per essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle strutture e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal sisma e classificati con esito B, C o E, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, nei quali, alla data degli eventi, con riferimento ai comuni di cui allāallegato 1 era presente unāunitaā immobiliare di cui alle lettere a), b) e c);
e) dei titolari di attivitaā produttive o commerciali ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unitaā immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali allāattivitaā danneggiati dal sisma, e che alla data degli relativi eventi sismici, con riferimento ai comuni di cui allāallegato 1, risultavano adibite allāesercizio dellāattivitaā produttiva o ad essa strumentali.
3. Nessun contributo puoā essere concesso per gli immobili danneggiati oggetto di ordine di demolizione o ripristino impartito dal giudice penale o dallāautoritaā amministrativa ai sensi di quanto stabilito dallāarticolo 181 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dallāarticolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, se non previa revoca dello stesso da parte del giudice competente dellāesecuzione penale o dellāautoritaā amministrativa competente (2).
4. Il contributo concesso eā al netto di altri contributi pubblici percepiti dallāinteressato per le medesime finalitaā di quelli di cui al presente Capo.
5. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alle prestazioni tecniche e amministrative, nei limiti di quanto determinato allāarticolo 17, comma 3.
6. Le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per lāoccupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, sono inserite nel quadro economico relativo alla richiesta di contributo.
7. Le domande di concessione dei contributi contengono la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine al possesso dei requisiti necessari per la concessione dei contributi di cui al comma 1 e allāeventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni.
8. La concessione del contributo eā annotata nei registri immobiliari, su richiesta del Commissario straordinario, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcunāaltra formalitaā.
9. In deroga agli articoli 1120,1121 e 1136, quarto e quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da piuā unitaā immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metaā del valore dellāedificio e gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dellāedificio.
10. Ferma restando lāesigenza di assicurare il controllo, lāeconomicitaā e la trasparenza nellāutilizzo delle risorse pubbliche, i contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per lāesecuzione di lavori e per lāacquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui al presente articolo non sono ricompresi tra quelli previsti dallāarticolo 1, comma 2, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
11. La selezione dellāimpresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi eā compiuta tra le imprese che risultano iscritte nellāAnagrafe di cui allāarticolo 16.
[1] Lettera modificata dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
[2] Comma modificato dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
Articolo 11
Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti
1. I contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi, concessi sulla base dei danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2 e 3 quando ricorrono le condizioni per la concessione del beneficio, sono finalizzati a:
a) riparare, ripristinare, demolire, ricostruire o delocalizzare e assoggettare a trasformazione urbana gli immobili di edilizia privata ad uso abitativo e non abitativo, ad uso produttivo e commerciale, ad uso agricolo e per i servizi pubblici e privati, compresi quelli destinati al culto, danneggiati o distrutti dagli eventi. Limitatamente agli interventi di riparazione e ripristino, per tali immobili, lāintervento di miglioramento o di adeguamento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia dellāimmobile, asseverata da un tecnico abilitato, nel rispetto delle disposizioni concernenti la resistenza alle azioni sismiche di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 477 del 27 dicembre 2016 (1);
b) riparare, ripristinare, demolire e ricostruire, gli immobili ādi interesse strategicoā, di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003, e quelli ad uso scolastico danneggiati o distrutti dagli eventi. Per tali immobili, lāintervento deve conseguire lāadeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni;
c) riparare e ripristinare gli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, danneggiati dagli eventi conseguendo il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dellāidentitaā culturale del bene stesso.
[1] Lettera modificata dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
Articolo 12
Procedura per la concessione e lāerogazione dei contributi
1. Lāistanza di concessione dei contributi eā presentata dai soggetti legittimati di cui allāarticolo 10, comma 2, ai comuni di cui allāallegato 1 unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dellāintervento progettato. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:
a) la relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e in possesso dei requisiti di cui allāarticolo 17, attestante la riconducibilitaā causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici, a cui si allega lāeventuale scheda AeDES, se disponibile o lāordinanza di sgombero;
b) il progetto degli interventi proposti, con lāindicazione delle attivitaā di demolizione, ricostruzione e riparazione necessarie noncheā degli interventi di miglioramento sismico previsti, riferiti allāimmobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti lāentitaā del contributo richiesto sulla base del prezzario regionale in vigore (1);
c) lāindicazione dellāimpresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua iscrizione nellāAnagrafe di cui allāarticolo 16 e al rispetto della normativa vigente in materia di antimafia , noncheā, per gli interventi sugli edifici di interesse storico-artistico, la documentazione attestante il possesso di competenze tecniche commisurate alla tipologia di immobile e alla tipologia di intervento (2).
2. Allāesito dellāistruttoria relativa agli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, il comune rilascia il corrispondente titolo edilizio.
3. I comuni di cui allāallegato 1, dopo aver acquisito e verificato la documentazione di cui al comma 1, trasmettono la stessa al Commissario competente.
4. Il Commissario competente o un suo delegato concede il contributo con decreto nella misura accertata e ritenuta congrua. I contributi sono erogati, a valere sulle risorse delle contabilitaā speciali di cui allāarticolo 8, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi allāesecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari allāesecuzione degli interventi ammessi a contributo.
5. Ciascun Commissario procede con cadenza mensile, avvalendosi della collaborazione dei Provveditorati Opere Pubbliche o degli uffici regionali territorialmente competenti, nellāambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali eā stato concesso il contributo, il Commissario dispone lāannullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite.
6. Con atti adottati ai sensi dellāarticolo 7, comma 2, sono definiti modalitaā e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per lāistruttoria delle relative pratiche, anche prevedendo la dematerializzazione con lāutilizzo di piattaforme informatiche.
7. Nel caso in cui, sul bene oggetto di richiesta di contributo, sia pendente una domanda di sanatoria, il procedimento per la concessione dei contributi eā sospeso nelle more dellāesame delle istanze di sanatoria e lāerogazione dei contributi eā subordinata allāaccoglimento di detta istanza.
[1] Lettera modificata dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
[2] Lettera modificata dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
Articolo 13
Ricostruzione pubblica
1. Con provvedimenti adottati ai sensi dellāarticolo 7, comma 2, eā disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilitaā speciale di cui allāarticolo 8, per la demolizione e ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, delle chiese e degli edifici di culto di proprietaā di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalitaā dei servizi pubblici, e delle infrastrutture, noncheā per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacitaā di resistenza delle strutture, nei comuni di cui allāallegato 1, attraverso la concessione di contributi per la realizzazione degli interventi individuati a seguito della ricognizione dei fabbisogni effettuata dal Commissario competente ai sensi dellāarticolo 7, comma 1, lettera c).
2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, con atti adottati ai sensi dellāarticolo 7, comma 2, si provvede a:
a) predisporre e approvare un piano degli edifici pubblici di cui al comma 1, delle chiese e degli edifici di culto di proprietaā di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento nel limite delle risorse disponibili nelle contabilitaā speciali di cui allāarticolo 8 (1);
b) predisporre e approvare un piano di interventi finalizzati ad assicurare la funzionalitaā dei servizi pubblici e delle infrastrutture a valere sulle risorse disponibili nelle contabilitaā speciali di cui allāarticolo 8;
c) predisporre e approvare un piano dei beni culturali, che quantifichi il danno e ne preveda il finanziamento nei limiti delle risorse disponibili nelle contabilitaā speciali di cui allāarticolo 8. I piani sono predisposti sentito il Ministero per i beni e le attivitaā culturali ovvero il competente Assessorato della Regione Siciliana (2);
d) predisporre ed approvare un piano di interventi sulle aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico, con prioritaā per dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture, sentito il Commissario per il dissesto idrogeologico e nei limiti delle risorse disponibili nelle contabilitaā speciali di cui allāarticolo 8.
3. In sede di approvazione dei piani di cui al comma 2 ovvero con apposito atto adottato ai sensi dellāarticolo 7, comma 2, i Commissari individuano, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono unāimportanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi. La realizzazione degli interventi di cui al primo periodo costituisce presupposto per lāapplicazione della procedura di cui allāarticolo 63, comma 1, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture da aggiudicarsi da parte del Commissario possono applicarsi le disposizioni di cui allāarticolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, lāinvito, contenente lāindicazione dei criteri di aggiudicazione dellāappalto, eā rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nellāAnagrafe di cui allāarticolo 16. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, lāinvito deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dellāarticolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nellāAnagrafe antimafia di cui al citato articolo 16. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita ai sensi dellāarticolo 77 del decreto legislativo n. 50 del 2016(3).
4. Le regioni territorialmente competenti noncheā gli enti locali delle medesime regioni, ove a tali fini da esse individuati, previa specifica intesa, procedono allāespletamento delle procedure di gara relativamente agli immobili di loro proprietaā, nei limiti delle risorse disponibili e previa approvazione da parte dei Commissari straordinari, ai soli fini dellāassunzione della spesa a carico delle risorse delle contabilitaā speciali di cui allāarticolo 8.
5. I Commissari straordinari provvedono, con oneri a carico delle risorse delle contabilitaā speciali di cui allāarticolo 8 e nei limiti delle risorse disponibili, alla diretta attuazione degli interventi relativi agli edifici pubblici di proprietaā statale, ripristinabili con miglioramento sismico.
5-bis. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, i Commissari possono provvedere direttamente agli interventi inseriti nella programmazione e giaā oggetto di finanziamento per i quali lāente proprietario non abbia manifestato la disponibilitaā a svolgere le funzioni di soggetto attuatore di cui allāarticolo 14 (4).
6. Sulla base delle prioritaā stabilite dai Commissari e in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di cui al comma 2, lettere a) e c), i soggetti attuatori di cui allāarticolo 14, comma 1, oppure i comuni interessati provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario.
7. Ferme restando le previsioni dellāarticolo 24 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per la predisposizione dei progetti e per lāelaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformitaā agli indirizzi definiti dal Commissario, i soggetti di cui al comma 6 del presente articolo possono procedere allāaffidamento di incarichi ad uno o piuā degli operatori economici indicati allāarticolo 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016. Lāaffidamento degli incarichi di cui al primo periodo eā consentito esclusivamente in caso di indisponibilitaā di personale in possesso della necessaria professionalitaā.
8. I Commissari straordinari, previo esame dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 6 e verifica della congruitaā economica degli stessi e acquisiti i necessari pareri e nulla osta da parte degli organi competenti, anche mediante apposita conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, approvano definitivamente i progetti esecutivi e adottano il decreto di concessione del contributo(5).
8-bis. Con apposito atto da emanare ai sensi dellāarticolo 7, comma 2, sono indicate le modalitaā di attuazione del comma 6, noncheā di acquisizione dei pareri e nulla osta da parte degli organi competenti, mediante apposita conferenza di servizi (6).
9. I contributi di cui al presente articolo, noncheā le spese per lāassistenza alla popolazione sono erogati in via diretta.
10. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al presente articolo avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
[1] Lettera modificata dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
[2] Lettera modificata dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
[3] Comma modificato dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
[4] Comma inserito dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
[5] Comma modificato dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
[6] Comma inserito dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
Articolo 14
Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali
1. Per la riparazione, il ripristino, il miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui allāarticolo 13, comma 1, sono soggetti attuatori:
a) la Regione Molise;
b) la Regione Siciliana;
c) il Ministero per i beni e le attivitaā culturali;
d) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
e) lāAgenzia del demanio;
f) i comuni di cui allāallegato 1;
g) il Ministero dellāistruzione, dellāuniversitaā e della ricerca;
h) i soggetti gestori o proprietari delle infrastrutture;
i) le diocesi dei comuni di cui allāallegato 1, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietaā di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui allāarticolo 35 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
l) le Province o Cittaā metropolitane.
1-bis. Nellāambito dei programmi dāintervento previsti allāarticolo 13, i Commissari straordinari possono autorizzare, nei limiti delle risorse disponibili, i soggetti attuatori di cui al comma 1 ad avvalersi dellāAgenzia nazionale per lāattrazione degli investimenti e lo sviluppo dāimpresa-Invitalia Spa, anche in qualitaā di centrale di committenza, secondo le modalitaā di cui allāarticolo 7. I Commissari straordinari possono inoltre rendere disponibile ai soggetti attuatori di cui al comma l il supporto dellāAgenzia nazionale per lāattrazione degli investimenti e lo sviluppo dāimpresa ā Invitalia Spa in qualitaā di centrale di committenza con oneri a carico delle risorse di cui allāarticolo 8 (1).
[1] Comma aggiunto dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
Articolo 14 bis 2
Disposizioni concernenti il personale dei comuni (1)
1. Tenuto conto degli eventi sismici di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018 e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai comuni della cittaā metropolitana di Catania indicati nellāallegato 1, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga allāarticolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sullāordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui allāarticolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui allāarticolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di euro 830.000 per lāanno 2019 e di euro 1.660.000 per lāanno 2020, ulteriori unitaā di personale con professionalitaā di tipo tecnico o amministrativo-contabile, in particolare fino a 40 unitaā complessive per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di euro 830.000 per lāanno 2019 e di euro 1.660.000 per lāanno 2020, con le risorse disponibili nella contabilitaā speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della cittaā metropolitana di Catania, di cui allāarticolo 8.
2. Nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1 e delle unitaā di personale assegnate con i provvedimenti di cui al comma 3, i comuni della cittaā metropolitana di Catania, con efficacia limitata agli anni 2019 e 2020, possono incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale giaā in essere con professionalitaā di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui allāarticolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui allāarticolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Con provvedimento del Commissario straordinario sono determinati i profili professionali e il numero massimo delle unitaā di personale che ciascun comune eā autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1, anche stipulando contratti a tempo parziale. Il provvedimento eā adottato sulla base delle richieste che i comuni avanzano al Commissario medesimo. Ciascun comune puoā stipulare contratti a tempo parziale per un numero di unitaā di personale anche superiore a quello di cui viene autorizzata lāassunzione, nei limiti delle risorse finanziarie corrispondenti alle assunzioni autorizzate con il provvedimento di cui al presente comma.
4. Le assunzioni sono effettuate con facoltaā di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Eā data facoltaā di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il comune puoā procedere allāassunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicitaā, trasparenza e imparzialitaā.
5. Nelle more dellāespletamento delle procedure previste dal comma 4 e limitatamente allo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, allāattivitaā di progettazione, allāattivitaā di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, allāattivitaā di direzione dei lavori e di controllo sullāesecuzione degli appalti, nellāambito delle risorse a tal fine previste, i comuni di cui allāallegato 1, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui allāarticolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui allāarticolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono sottoscrivere contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti dellāarticolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con durata non superiore al 31 dicembre 2019. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga alla normativa vigente, per una sola volta e per una durata non superiore al 31 dicembre 2020, limitatamente alle unitaā di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 4. La durata dei contratti di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa non puoā andare oltre, anche in caso di rinnovo, lāimmissione in servizio del personale reclutato secondo le procedure previste dal comma 4.
6. I contratti previsti dal comma 5 possono essere stipulati, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di unāadeguata esperienza professionale, esclusivamente con esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria di tipo amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini e collegi professionali ovvero abilitati allāesercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico nellāambito dellāedilizia o delle opere pubbliche. Ai fini della determinazione del compenso dovuto agli esperti, che, in ogni caso, non puoā essere superiore alle voci di natura fissa e continuativa del trattamento economico previsto per il personale dipendente appartenente alla categoria D dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto Funzioni locali, si applicano le previsioni dellāarticolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente alla non obbligatorietaā delle vigenti tariffe professionali fisse o minime.
7. Le assegnazioni delle risorse finanziarie, necessarie per la sottoscrizione dei contratti previsti dal comma 6, sono effettuate con provvedimento del Commissario straordinario, assicurando la possibilitaā per ciascun comune interessato di stipulare contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativaĀ».
[1] Articolo inserito dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
Articolo 15
Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati
1. In caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili presenti nelle unitaā immobiliari distrutte o danneggiate a causa degli eventi sismici e di beni mobili registrati, puoā essere assegnato un contributo secondo modalitaā e criteri da definire con provvedimenti adottati ai sensi dellāarticolo 7, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilitaā speciale di cui allāarticolo 8, anche in relazione al limite massimo del contributo per ciascuna famiglia anagrafica residente come risultante dallo stato di famiglia alla data degli eventi. In ogni caso, per i beni mobili non registrati puoā essere concesso solo un contributo forfettario.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e in particolare dallāarticolo 50.
Articolo 16
Legalitaā e trasparenza
1. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attivitaā finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalitaā organizzata nellāaffidamento e nellāesecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei comuni di cui allāallegato 1, i Commissari si avvalgono della Struttura e dellāAnagrafe di cui allāarticolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e si applicano le disposizioni previste dal medesimo articolo.
2. Agli oneri finanziari relativi alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui allāarticolo 30, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, in relazione agli eventi di cui al presente Capo e in prosecuzione del conseguimento delle attivitaā di cui al comma 1, per gli anni 2019 e 2020 si provvede per euro 500 mila annui con le risorse della contabilitaā speciale di cui allāarticolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016 e per euro 500 mila annui con le risorse della contabilitaā speciale intestata al Commissario per la ricostruzione nei territori dei comuni della Cittaā metropolitana di Catania di cui allāarticolo 8 del presente decreto, mediante corrispondente versamento allāentrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dellāinterno. Il Ministro dellāeconomia e delle finanze eā autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Agli atti di competenza dei Commissari straordinari si applicano le disposizioni di cui allāarticolo 36 del decreto-legge n. 189 del 2016.
3-bis. Nel quadro delle misure dirette a rendere piuā incisiva lāazione della Polizia di Stato nelle attivitaā di contrasto delle infiltrazioni della criminalitaā organizzata nelle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici e privati di cui al comma 1, dopo lāarticolo 68 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, eā inserito il seguente:
āArt. 68-bis (Disposizioni transitorie per il conferimento dei posti di funzione di livello dirigenziale). ā 1. Per lāanno 2019 le promozioni previste dagli articoli 6, 7, 9, 34, 36, 49 e 51 si conseguono, nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre del medesimo anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale eā ammesso il personale che possieda lāanzianitaā di effettivo servizio nella qualifica prevista dalla legislazione vigente, maturata rispettivamente entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre. Le citate promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi. I posti disponibili al 30 giugno 2019 sono individuati con decreto del capo della polizia ā direttore generale della pubblica sicurezza in relazione alle vacanze di organico alla medesima data.
2. Alle promozioni aventi decorrenza dal 1° luglio 2019 si applicano i medesimi criteri di valutazione dei titoli di cui allāarticolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, applicati agli scrutini aventi decorrenza dal 1° gennaio 2019. Al relativo onere, nel limite massimo di 500.000 euro per lāanno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nellāambito del programma āFondi di riserva e specialiā della missione āFondi da ripartireā dello stato di previsione del Ministero dellāeconomia e delle finanze per lāanno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando lāaccantonamento relativo al Ministero dellāinternoā (1).
[1] Comma aggiunto dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
Articolo 17
Qualificazione degli operatori economici per lāaffidamento dei servizi di architettura e di ingegneria
1. Gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici possono essere affidati dai privati ai soggetti di cui allāarticolo 46 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilitaā e professionalitaā e non si trovino in condizioni ostative al rilascio del Documento unico di regolaritaā contributiva (DURC) (1).
2. In ogni caso, il direttore dei lavori non deve ricoprire neā aver ricoperto negli ultimi tre anni le funzioni, di legale rappresentante, titolare, socio ovvero direttore tecnico, nelle imprese invitate a partecipare alla selezione per lāaffidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, neā avere in corso o aver avuto negli ultimi tre anni rapporti di coniugio, di parentela, di affinitaā ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dellāarticolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse. A tale fine, il direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al committente trasmettendone altresiā copia al Commissario. I Commissari possono effettuare controlli, anche a campione, in ordine alla veridicitaā di quanto dichiarato.
3. Il contributo massimo, a carico dei Commissari, che vi provvedono nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilitaā speciale di cui allāarticolo 8, per tutte le attivitaā tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, eā stabilito nella misura del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore a 500.000 euro, al netto dellāIVA e dei versamenti previdenziali. Per i lavori di importo superiore a 2 milioni di euro, il contributo massimo eā pari al 7,5 per cento. Con provvedimenti adottati ai sensi dellāarticolo 7, comma 2, sono individuati i criteri e le modalitaā di erogazione del contributo previsto dal primo e dal secondo periodo, assicurando una graduazione del contributo che tenga conto della tipologia della prestazione tecnica richiesta agli operatori economici e dellāimporto dei lavori; con i medesimi provvedimenti puoā essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2,5 per cento, di cui lo 0,5 per cento per lāanalisi di risposta sismica locale, al netto dellāIVA e dei versamenti previdenziali.
4. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero per i beni e le attivitaā culturali, con provvedimenti adottati ai sensi dellāarticolo 7, comma 2, sono fissati il numero e lāimporto complessivo massimi degli incarichi che ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 puoā assumere contemporaneamente, tenendo conto dellāorganizzazione dimostrata dai medesimi.
5. Lāaffidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per lāelaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformitaā agli indirizzi definiti dal Commissario per importi fino a 40.000 euro avviene mediante affidamento diretto, per importi superiori a 40.000 euro e inferiori a quelli di cui allāarticolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate previa consultazione di almeno dieci soggetti di cui allāarticolo 46, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016. Fatta eccezione per particolari e comprovate ragioni connesse alla specifica tipologia e alla dimensione dellāintervento, le stazioni appaltanti affidano la redazione della progettazione al livello esecutivo (2).
6. Agli oneri derivanti dallāaffidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dallāarticolo 23, comma 11, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, si provvede con le risorse delle contabilitaā speciali di cui allāarticolo 8 del presente decreto.
[1] Comma modificato dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
[2] Comma sostituito dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
Articolo 18
Struttura dei Commissari straordinari
1. I Commissari, nellāambito delle proprie competenze e funzioni, operano con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate e disciplinano lāarticolazione interna delle strutture di cui al comma 2, con propri atti in relazione alle specificitaā funzionali e di competenza.
2. Nei limiti delle risorse disponibili sulle contabilitaā speciali di cui allāarticolo 8, ciascun Commissario si avvale di una struttura posta alle proprie dirette dipendenze. La Struttura dei Commissari straordinari, eā composta da un contingente di personale scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui allāarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, nel numero massimo di 5 unitaā per lāemergenza di cui alla delibera del 6 settembre 2018, di cui una unitaā dirigenziale di livello non generale, e di 10 unitaā per lāemergenza di cui alla delibera del 28 dicembre 2018, di cui due unitaā dirigenziali di livello non generale. Al personale della struttura eā riconosciuto il trattamento economico accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento economico accessorio di provenienza risulti complessivamente inferiore. Al personale non dirigenziale spetta comunque lāindennitaā di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nellāambito del menzionato contingente di personale non dirigenziale possono essere nominati un esperto o un consulente per lāemergenza di cui alla delibera del 6 settembre 2018 e tre esperti o consulenti per lāemergenza di cui alla delibera del 28 dicembre 2018, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovata esperienza, anche in deroga a quanto previsto dallāarticolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso eā definito con provvedimento del Commissario e comunque non eā superiore ad euro 48.000 annui.
3. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale pubblico della struttura commissariale, collocato, ai sensi dellāarticolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, eā anticipato dalle amministrazioni di provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalitaā:
a) le amministrazioni statali di provenienza, ivi comprese le Agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e le universitaā, provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, noncheā dellāindennitaā di amministrazione. Qualora lāindennitaā di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti lāimporto dovuto, a tale titolo, dallāamministrazione di provenienza;
b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla lettera a) il trattamento economico fondamentale e lāindennitaā di amministrazione sono a carico esclusivo del Commissario;
c) ogni altro emolumento accessorio eā corrisposto con oneri a carico esclusivo del Commissario il quale provvede direttamente ovvero mediante apposita convenzione con le amministrazioni pubbliche di provenienza ovvero con altra amministrazione dello Stato o ente locale.
4. Con uno o piuā provvedimenti dei Commissari, adottati ai sensi dellāarticolo 7, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili puoā essere riconosciuta:
a) al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui allāarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in servizio presso le strutture di cui al presente articolo, direttamente impegnato nelle attivitaā di cui allāarticolo 6, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle giaā previste dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
b) al personale dirigenziale della struttura direttamente impegnato nelle attivitaā di cui allāarticolo 6, un incremento del 20 per cento della retribuzione mensile di posizione prevista al comma 3, commisurato ai giorni di effettivo impiego.
4-bis. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, le funzioni del Commissario sono esercitate dal dirigente in servizio presso la struttura di cui al comma 2 che provvede esclusivamente al compimento degli atti di ordinaria amministrazione. Per lo svolgimento delle funzioni espletate quale sostituto del Commissario, al dirigente non spetta alcun compenso (1).
5. La struttura commissariale cessa alla data di scadenza della gestione straordinaria, di cui allāarticolo 6, comma 2 (2).
6. Allāattuazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di spesa di complessivi euro 642.000 per lāanno 2019, euro 700.000 per lāanno 2020 ed euro 700.000 per lāanno 2021, suddivisi come segue: per il Commissario straordinario per la ricostruzione della cittaā metropolitana di Catania, euro 428.000 per lāanno 2019, euro 466.500 per lāanno 2020 ed euro 466.500 per lāanno 2021 e per il Commissario straordinario per la ricostruzione della provincia di Campobasso, euro 214.000 per lāanno 2019, euro 233.500 per lāanno 2020 ed euro 233.500 per lāanno 2021, a valere sulle risorse presenti sulle contabilitaā speciali di cui allāarticolo 8 (3).
6-bis. Alle spese di funzionamento delle strutture commissariali, diverse da quelle indicate nei commi precedenti, si provvede, nel limite massimo di euro 45.000 per lāanno 2019, euro 90.000 per lāanno 2020 ed euro 90.000 per lāanno 2021:
a) quanto a euro 30.000 per lāanno 2019 e a euro 60.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il Commissario straordinario per la ricostruzione della cittaā metropolitana di Catania;
b) quanto a euro 15.000 per lāanno 2019 e a euro 30.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il Commissario straordinario per la ricostruzione della provincia di Campobasso (4).
6-ter. Agli oneri derivanti dallāattuazione del comma 6-bis si provvede a valere sulle risorse presenti sulle contabilitaā speciali di cui allāarticolo 8 (5).
[1] Comma inserito dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
[2] Comma sostituito dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
[3] Comma modificato dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
[4] Comma aggiunto dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
[5] Comma aggiunto dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
Articolo 19
Interventi volti alla ripresa economica
1. Alle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, noncheā alle imprese che svolgono attivitaā agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, insediate da almeno dodici mesi antecedenti lāevento nei comuni di cui allāallegato 1 [ricadenti nella cittaā metropolitana di Catania,] sono concessi contributi, nel limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per lāanno 2019 e di 2 milioni di euro per lāanno 2020, ripartiti, quanto a euro 1.700.000 per lāanno 2019 ed euro 1.700.000 per lāanno 2020, per il Commissario straordinario per la ricostruzione della cittaā metropolitana di Catania e, quanto a euro 300.000 per lāanno 2019 ed euro 300.000 per lāanno 2020, per il Commissario straordinario per la ricostruzione della provincia di Campobasso, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei tre mesi successivi agli eventi, una riduzione del fatturato [annuo] in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente. Il decremento del fatturato puoā essere dimostrato mediante dichiarazione dellāinteressato ai sensi dellāarticolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dallāestratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento(1).
2. I criteri, le procedure, le modalitaā di concessione e di calcolo dei contributi e di riparto delle risorse di cui al comma 1 tra i comuni interessati sono stabiliti con provvedimento del Commissario straordinario competente, da adottare nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al medesimo comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati ai sensi dellāarticolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
4. Agli oneri derivanti dallāattuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili delle contabilitaā speciali di cui allāarticolo 8.
[1] Comma modificato dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
Articolo 20
Sospensione dei termini
1. I redditi dei fabbricati ubicati nei comuni di cui allāallegato 1, purcheā relativi ad immobili distrutti o fatti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero comunque adottate entro il 30 giugno 2019, in quanto inagibili totalmente o parzialmente a causa degli eventi di cui al presente Capo, non concorrono alla formazione del reddito imponibile neā ai fini del calcolo dellāimposta sul reddito delle persone fisiche e dellāimposta sul reddito delle societaā neā del calcolo dellāindicatore della situazione economica equivalente (ISEE), fino alla definitiva ricostruzione e agibilitaā dei fabbricati medesimi e non oltre lāanno di imposta 2020. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresiā, esenti dallāapplicazione dellāimposta municipale propria di cui allāarticolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui allāarticolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata in scadenza successivamente al 31 dicembre 2018 fino alla definitiva ricostruzione o agibilitaā dei fabbricati stessi e comunque non oltre lāanno di imposta 2020. Ai fini del presente comma, il contribuente puoā dichiarare, entro il 31 dicembre 2019, la distruzione o lāinagibilitaā totale o parziale del fabbricato al comune, che nei successivi venti giorni trasmette copia dellāatto di verificazione allāufficio dellāAgenzia delle entrate territorialmente competente. Con decreto del Ministro dellāinterno adottato di concerto con il Ministro dellāeconomia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-cittaā ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalitaā per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso allāesenzione di cui al secondo periodo.
2. Agli oneri derivanti dallāapplicazione del comma 1, pari ad euro 1,85 milioni per lāanno 2019, euro 2,178 milioni per lāanno 2020 ed euro 0,19 milioni per lāanno 2021 si provvede ai sensi dellāarticolo 29.
3. Con riferimento ai settori dellāenergia elettrica, dellāacqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, noncheā per i settori delle assicurazioni e della telefonia, le competenti autoritaā di regolazione, con propri provvedimenti adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono prevedere, per i comuni di cui allāallegato 1, esenzioni dal pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia, comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi, per il periodo intercorrente tra lāordinanza di inagibilitaā o lāordinanza sindacale di sgombero e la revoca delle medesime, individuando anche le modalitaā per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.
4. Al fine di assicurare ai comuni di cui allāallegato 1 la continuitaā nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i Commissari sono autorizzati a concedere, con propri provvedimenti, a valere sulle risorse delle contabilitaā speciali di cui allāarticolo 8, un contributo per ciascuna contabilitaā fino ad un massimo complessivamente di 500.000 euro con riferimento allāanno 2019, da erogare nel 2020, e fino ad un massimo complessivamente di 500.000 di euro per lāanno 2020, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui allāarticolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.
Articolo 20 bis
Disposizioni in materia di bilanci (1)
1. I comuni di cui allāallegato 1 approvano il conto economico e lo stato patrimoniale previsti dallāarticolo 227 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi allāesercizio 2018, entro il 31 luglio 2019 e li trasmettono alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni dallāapprovazione. Il mancato rispetto di tali termini comporta lāapplicazione della procedura di cui allāarticolo 141, comma 2, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con il termine ordinario di venti giorni ivi previsto, noncheā delle disposizioni dellāarticolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.
[1] Articolo inserito dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
CAPO III
Disposizioni relative agli eventi sismici dellāAbruzzo nellāanno 2009, del Nord e del Centro Italia negli anni 2012, 2016 e 2017 e nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dellāIsola di Ischia nel 20171
[1] Rubrica modificata dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
[1] Rubrica modificata dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
Articolo 21
Contributo straordinario per il Comune de LāAquila e ulteriori provvidenze per i comuni del cratere e fuori cratere
1. Allāarticolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il secondo periodo, eā inserito il seguente: āPer gli anni 2019 e 2020 eā assegnato un contributo straordinario dellāimporto di 10 milioni di euro annui.ā (1);
b) al comma 2 eā aggiunto, in fine, il seguente periodo: āPer lāanno 2019 eā destinato altresiā un contributo di 500.000 euro per le spese derivanti dallāattuazione di quanto previsto dallāarticolo 2-bis, comma 32, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per lāespletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere, trasferito allāUfficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere di cui allāarticolo 67-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.ā (2).
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10,5 milioni di euro per lāanno 2019 e a 10 milioni di euro per lāanno 2020, si provvede a valere sulle risorse di cui allāarticolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71(3).
2-bis. Allāarticolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: āentro quattrocentottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018ā sono sostituite dalle seguenti: āentro il 31 dicembre 2019ā (4).
[1] Lettera modificata dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
[2] Lettera sostituita dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
[3] Comma modificato dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
[4] Comma aggiunto dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
Articolo 22
Misure relative al personale tecnico in servizio presso gli enti locali e gli uffici speciali per la ricostruzione
01. Allāarticolo 48, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: ā31 dicembre 2018ā sono sostituite dalle seguenti: ā31 dicembre 2019ā (1).
1. Allāarticolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera a), le parole ānella misura massima di cento unitaāā sono soppresse;
b) al comma 3-bis, lettera c), dopo le parole āeā corrisposto con oneri a carico esclusivo del Commissario straordinarioā sono aggiunte, in fine, le seguenti: ā, il quale provvede direttamente ovvero mediante apposita convenzione con le amministrazioni pubbliche di provenienza ovvero con altra amministrazione dello Stato o ente localeā;
c) al comma 7, lettera c), dopo le parole āCommissario Straordinarioā sono aggiunte le seguenti: ā, previa verifica semestrale dei risultati raggiunti a fronte degli obiettivi assegnati dallo stesso e dai vice commissari. Al Commissario straordinario e agli esperti di cui al comma 6 sono riconosciute, ai sensi della vigente disciplina in materia e comunque nel limite complessivo di euro 80.000 per lāanno 2019 e di euro 80.000 per lāanno 2020, le spese di viaggio, vitto e alloggio connesse allāespletamento delle attivitaā demandate, nellāambito delle risorse giaā previste per spese di missione, a valere sulla contabilitaā speciale di cui allāarticolo 4, comma 3.ā (2).
2. Allāarticolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) al comma 1, primo periodo, le parole: ā, fino a settecento unitaā per ciascuno degli anni 2017 e 2018ā sono soppresse (3);
0b) dopo il comma 1-bis eā inserito il seguente:
ā1-ter. Sulla base delle specifiche e riscontrate esigenze connesse allāespletamento dei compiti demandati per la riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati dallāevento sismico e dellāandamento delle richieste di contributo, ferma restando la deroga di cui al comma 1-bis, il Commissario straordinario puoā autorizzare con proprio provvedimento gli Uffici speciali per la ricostruzione e i comuni a stipulare, nei limiti previsti dallāarticolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dallāarticolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dallāarticolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e 2020, con le modalitaā previste al comma 1 e al comma 2 del presente articolo, fino a 200 unitaā complessive di personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione, nel limite di spesa di 4,150 milioni di euro per lāanno 2019 e 8,300 milioni di euro per lāanno 2020. Ai relativi oneri si fa fronte mediante corrispondente utilizzo del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dellāarticolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dellāeconomia e delle finanze. Con ordinanze commissariali si provvede alla ripartizione del personale autorizzato fra gli enti destinatari e alla definizione dei tempi, modalitaā e criteri per la regolamentazione del presente commaā (4);
a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: āper le esigenze di cui al comma 1ā sono aggiunte le seguenti: ā, anche stipulando contratti a tempo parziale previa dichiarazione, qualora si tratti di professionisti, e fermo restando quanto previsto dallāarticolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di non iscrizione o avvenuta sospensione dallāelenco speciale dei professionisti, di cui allāarticolo 34 del presente decretoā (5);
b) al comma 3-bis, secondo periodo, le parole āanche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per una sola volta eā sono soppresse e le parole ā31 dicembre 2018ā sono sostituite dalle seguenti: ā31 dicembre 2019 e comunque nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europeaā;
c) il comma 3-quinquies eā abrogato.
3. Allāarticolo 2-bis, comma 32, quarto periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole ādalla legge 7 agosto 2012, n. 134,ā sono inserite le seguenti: āeā assegnato temporaneamente allāUfficio speciale per i comuni del cratere eā.
4. Al comma 990 dellāarticolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al primo periodo, le parole: āe di consentire la progressiva cessazione delle funzioni commissariali, con riassunzione delle medesime da parte degli enti ordinariamente competentiā sono soppresse (6).
4-bis. Al comma 5, terzo periodo, dellāarticolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: ā al personale in servizio al 30 settembre 2018ā³ sono sostituite dalle seguenti: āal personale assegnato a ciascun comune nellāambito del contingente di cui al presente commaā (7).
[1] Comma premesso dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
[2] Lettera modificata dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
[3] Lettera premessa dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
[4] Lettera premessa dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
[5] Lettera modificata dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
[6] Comma sostituito dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
[7] Comma aggiunto dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
Articolo 22 bis
Estensione dei benefici della zona franca urbana ai professionisti (1)
1. Allāarticolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: āLe impreseā sono inserite le seguenti: āe i professionistiā;
b) al comma 3, dopo le parole: āalle impreseā sono inserite le seguenti: āe ai professionistiā;
c) al comma 4 eā aggiunto, in fine, il seguente periodo: āPer i professionisti le esenzioni sono concesse per il 2019 e il 2020.ā;
d) al comma 5, dopo le parole: āalle impreseā sono inserite le seguenti: āe ai professionistiā;
e) al comma 6, le parole: ādalle imprese beneficiarieā sono sostituite dalle seguenti: ādalle imprese e dai professionisti beneficiariāĀ».
[1] Articolo inserito dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
Articolo 23
Accelerazione della ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allāarticolo 2, il comma 2-bis eā sostituito dal seguente:
ā2-bis. Lāaffidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per lāelaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformitaā agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario per importi fino a 40.000 euro avviene mediante affidamento diretto, per importi superiori a 40.000 euro e inferiori a quelli di cui allāarticolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate previa consultazione di almeno dieci soggetti di cui allāarticolo 46, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, iscritti nellāelenco speciale di cui allāarticolo 34 del presente decreto. Fatta eccezione per particolari e comprovate ragioni connesse alla specifica tipologia e alla dimensione dellāintervento, le stazioni appaltanti, secondo quanto previsto dal comma 4 dellāarticolo 23 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, affidano la redazione della progettazione al livello esecutivo. Agli oneri derivanti dallāaffidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dallāarticolo 23, comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016 si provvede con le risorse di cui allāarticolo 4, comma 3, del presente decretoā (1).
b) allāarticolo 3, dopo il comma 4, eā inserito il seguente:
ā4-bis: Limitatamente agli immobili e alle unitaā strutturali danneggiate private, che a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES risultino classificati inagibili con esito āBā o āCā o āEā limitatamente a livello operativo āL4ā³, i comuni, dāintesa con lāUfficio speciale per la ricostruzione, possono altresiā curare lāistruttoria per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti. Con ordinanza commissariale sono definiti le modalitaā e i criteri per la regolamentazione di quanto disposto dal presente comma. ā (2);
b-bis) nel titolo I, capo I-bis, dopo lāarticolo 4-ter eā aggiunto il seguente:
āArt. 4-quater (Strutture abitative temporanee ed amovibili). ā 1. Al fine di scongiurare fenomeni di abbandono del territorio, nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito āEā ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dellāevento sismico, ai proprietari di immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici eā consentita, previa autorizzazione comunale, lāinstallazione di strutture temporanee e amovibili, sul terreno ove si trovano i medesimi immobili o su altro terreno di proprietaā ubicato nel territorio dello stesso comune con qualsiasi destinazione urbanistica o su terreno anche non di proprietaā o su altro terreno su cui si vanti un diritto reale di godimento, previa acquisizione della dichiarazione di disponibilitaā da parte della proprietaā senza corresponsione di alcun tipo di indennitaā o rimborso da parte della pubblica amministrazione, dichiarato idoneo per tale finalitaā da apposito atto comunale, o sulle aree di cui allāarticolo 4-ter del presente decreto. Entro novanta giorni dallāemanazione dellāordinanza di agibilitaā dellāimmobile distrutto o danneggiato, i soggetti di cui al primo periodo provvedono, con oneri a loro carico, alla demolizione o rimozione delle strutture temporanee e amovibili di cui al presente articolo e al ripristino dello stato dei luoghi.
2. Dallāattuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblicaā (3);
b-ter) allāarticolo 6, dopo il comma 2 eā inserito il seguente:
ā2-bis. Ai fini dellāaccesso ai contributi di cui al comma 1, per gli immobili di interesse culturale ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli esiti āagibile con provvedimentiā, āparzialmente agibileā e āinagibileā delle schede A-DC e B-DP di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2006, sono equiparati, rispettivamente, agli esiti āBā, āCā ed āEā delle schede AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011ā (4);
c) allāarticolo 6 i commi 10 e 10-ter sono abrogati e il comma 13 eā sostituito dal seguente: ā13. La selezione dellāimpresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi eā compiuta esclusivamente tra le imprese che risultano iscritte nellāAnagrafe di cui allāarticolo 30.ā;
d) allāarticolo 12, il comma 3 eā sostituito dal seguente: ā3. Lāufficio speciale per la ricostruzione, ovvero i comuni nei casi previsti dal comma 4-bis dellāarticolo 3, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, trasmettono al vice commissario territorialmente competente la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche.ā;
d-bis) allāarticolo 14, comma 3-bis.1:
1) dopo il primo periodo eā inserito il seguente: āGli interventi di cui allāallegato 1 allāordinanza del Commissario straordinario n. 63 del 6 settembre 2018 e quelli relativi alle chiese di proprietaā del Fondo edifici di culto si considerano in ogni caso di importanza essenziale ai fini della ricostruzione.ā;
2) allāultimo periodo, le parole: āal precedente periodoā sono sostituite dalle seguenti: āai precedenti periodiā (5);
e) allāarticolo 34, comma 5, terzo periodo, le parole ā2 per centoā sono sostituite dalle seguenti ā2,5 per cento, di cui lo 0,5 per cento per lāanalisi di risposta sismica locale,ā e il comma 6 eā sostituito dal seguente: ā6. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero per i beni e le attivitaā culturali, con provvedimenti adottati ai sensi dellāarticolo 2, comma 2, sono fissati il numero e lāimporto complessivo massimi degli incarichi che ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 puoā assumere contemporaneamente, tenendo conto dellāorganizzazione dimostrata dai medesimi.ā;
e-bis) allāarticolo 34, il comma 7 eā sostituito dal seguente:
ā7. Per gli interventi di ricostruzione privata diversi da quelli previsti dallāarticolo 8, con provvedimenti adottati ai sensi dellāarticolo 2, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi contemporanei che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionaleā (6);
e-ter) allāarticolo 48:
a) al comma 11, il secondo periodo eā sostituito dal seguente: āI soggetti diversi da quelli indicati dallāarticolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, versano le somme oggetto di sospensione previste dal decreto ministeriale 1° settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e l0-bis, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 15 ottobre 2019, ovvero, mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dellāimporto corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta puoā essere operata anche dal sostituto dāimposta.ā;
b) al comma 13, il terzo periodo eā sostituito dal seguente: āGli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per lāassicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 15 ottobre 2019, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dellāimporto corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta puoā essere operata anche dal sostituto dāimposta.ā (7).
1-bis. Per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 ed inclusi nellāelenco di cui al comma 13-bis dellāarticolo 48 e allāallegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al solo fine di procedere ad interventi urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza su strade ed infrastrutture comunali, che abbiano approvato il bilancio dellāanno 2018 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, onde attenuare gli effetti delle disposizioni di cui al comma 897 dellāarticolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, eā assegnato un contributo di euro 5 milioni. Allāonere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per lāanno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nellāambito del programma āFondi di riserva e specialiā della missione āFondi da ripartireā dello stato di previsione del Ministero dellāeconomia e delle finanze per lāanno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando lāaccantonamento relativo al medesimo Ministero (8).
[1] Capoverso sostituito dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
[2] Capoverso modificato dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
[3] Lettera inserita dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
[4] Lettera inserita dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
[5] Lettera inserita dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
[6] Lettera aggiunta dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
[7] Lettera aggiunta dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
[8] Comma aggiunto dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
Articolo 23 bis
Disposizioni in materia di continuitaā dei servizi scolastici in seguito agli eventi sismici del Centro Italia e dellāIsola di Ischia (1)
1. Allāarticolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica eā sostituita dalla seguente: āMisure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020ā;
b) al comma 1, alinea, le parole: āe 2018/2019ā sono sostituite dalle seguenti: ā, 2018/2019 e 2019/2020ā e dopo le parole: āsiti nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui allāarticolo 1ā sono inserite le seguenti: ānoncheā nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dellāIsola di Ischiaā;
c) al comma 1, lettera a), le parole: āe 2018/2019ā sono sostituite dalle seguenti: ā, 2018/2019 e 2019/2020ā;
d) al comma 2, le parole: āed euro 4,5 milioni nellāanno 2019ā sono sostituite dalle seguenti: ā, euro 6 milioni nellāanno 2019 ed euro 2,25 milioni nellāanno 2020ā;
e) al comma 5, dopo la lettera b-ter) eā aggiunta la seguente:
āb-quater) quanto a euro 1,5 milioni nel 2019 ed euro 2,25 milioni nel 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nellāambito del programma āFondi di riserva e specialiā della missione āFondi da ripartireā dello stato di previsione del Ministero dellāeconomia e delle finanze per lāanno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando lāaccantonamento relativo al Ministero dellāistruzione, dellāuniversitaā e della ricercaā.
[1] Articolo inserito dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
Articolo 24
Proroga disposizioni deposito e trasporto terre e rocce da scavo
1. Allāarticolo 28, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni (1):
a) al comma 11, primo periodo, dopo le parole āpresenza di amiantoā sono inserite le seguenti: āoltre i limiti contenuti al punto 3.4 dellāallegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,ā;
b) al comma 13-ter, le parole āper un periodo non superiore a trenta mesiā sono sostituite dalle seguenti: āfino al 31 dicembre 2019ā.
[1] Alinea modificato dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
Articolo 25
Compensazione ai comuni delle minori entrate a seguito di esenzione di imposte comunali
1. Allāarticolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 997, le parole da āLāimpostaā fino a ādovutaā sono sostituite dalle seguenti: āLāimposta comunale sulla pubblicitaā e il canone per lāautorizzazione allāinstallazione dei mezzi pubblicitari, riferiti alle insegne di esercizio di attivitaā commerciali e di produzione di beni o servizi, noncheā la tassa per lāoccupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone per lāoccupazione di spazi ed aree pubbliche non sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020,ā;
b) al comma 998, le parole āregolamento del Ministro dellāeconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economicoā sono sostituite dalle seguenti: ādecreto del Ministro dellāeconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro dellāinterno, sentita la Conferenza Stato-cittaā ed autonomie localiā , le parole: ā, dāintesa con la Conferenza Stato-cittaā e autonomie locali,ā sono soppresse e le parole ādefinite le modalitaā di attuazione del comma 997ā sono sostituite dalle parole āstabiliti i criteri e definite le modalitaā per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito derivante dallāapplicazione del comma 997ā (1).
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, in termini di solo saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi dellāarticolo 29 (2).
[1] Lettera modificata dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
[2] Comma modificato dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
Articolo 26
Misure per la semplificazione delle procedure per lāimmediato ristoro dei danni subiti dalle attivitaā economiche e produttive e dai privati a seguito di eventi calamitosi
1. Al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allāarticolo 25, comma 2, la lettera f) eā sostituita dalla seguente:
āf) allāattuazione delle misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso misure di delocalizzazione, laddove possibile temporanea, in altra localitaā del territorio regionale, entro i limiti delle risorse finanziarie individuate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, e secondo i criteri individuati con la delibera di cui allāarticolo 28.ā;
b) allāarticolo 28:
1) al comma 1, alinea, le parole da: āAl fine diā fino a: ācitato articolo 25,ā sono sostituite dalle seguenti: āCon delibera del Consiglio dei ministriā;
2) al comma 1, lettera c), le parole: ādelocalizzazione temporanea in altra localitaā del territorio nazionaleā sono sostituite dalle seguenti: ādelocalizzazione, ove possibile temporanea, in altra localitaā del territorio regionaleā;
3) il comma 2 eā abrogato (1).
2. Il Commissario straordinario di cui allāarticolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, individua con propria ordinanza i criteri e le modalitaā per la concessione di forme di ristoro di danni subiti dai cittadini residenti nelle zone interessate dalle attivitaā di cantiere, nei limiti delle risorse disponibili sulla propria contabilitaā speciale non destinate a diversa finalitaā e comunque nel limite complessivo di 7 milioni di euro (2).
2-bis. Ai fini del ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole continuano ad applicarsi le disposizioni di cui allāarticolo 1, commi da 422 a 428-ter, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (3).
[1] Lettera sostituita dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
[2] Comma modificato dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
[3] Comma aggiunto dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
Articolo 26 bis
Misure per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (1)
1. Allāarticolo 39, comma 1, alinea, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: āa tal fine attivati eā sono sostituite dalle seguenti: āa tal fine attivati o ā.
2. Per i comuni delle Regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dellāarticolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dellāarticolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, lāesenzione dallāapplicazione dellāimposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dellāarticolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, eā prorogata a decorrere dal 1° gennaio 2019, fino alla definitiva ricostruzione e agibilitaā dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.
[1] Articolo inserito dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
Articolo 27
Presidio zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno
1. Dopo lāarticolo 18 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, eā inserito il seguente:
āArt. 18-bis (Presidio zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno). ā 1. Al fine di rafforzare il dispositivo di vigilanza e sicurezza della zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, il contingente di personale militare di cui allāarticolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, eā incrementato di 15 unitaā dalla data di entrata in vigore del presente articolo e fino al 31 dicembre 2019. Si applicano le disposizioni di cui allāarticolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.
2. Agli oneri derivanti dallāattuazione del comma 1, pari ad euro 418.694 per il 2019, si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui allāarticolo 19.ā.
Articolo 28
Modifiche al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»
1. Al decreto legislativo 1Āŗ agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allāarticolo 1, comma 1, dopo la lettera ee) sono inserite le seguenti:
āee-bis) Sistema di allarme pubblico: sistema di diffusione di allarmi pubblici agli utenti finali interessati da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, che puoā utilizzare servizi mobili di comunicazione interpersonale basati sul numero, servizi di diffusione radiotelevisiva, applicazioni mobili basate su un servizio di accesso a internet. Qualora gli allarmi pubblici siano trasmessi tramite servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi da quelli di cui al primo periodo, la loro efficacia deve essere equivalente in termini di copertura e capacitaā di raggiungere gli utenti finali, compresi quelli presenti solo temporaneamente nella zona interessata. Gli allarmi pubblici devono essere facili da ricevere per gli utenti finali;
ee-ter) servizio di Cell Broadcast Service: Servizio che consente la diffusione di messaggi a tutti i terminali presenti allāinterno di una determinata area geografica individuata dalla copertura radiomobile di una o piuā celle;
ee-quater) messaggio IT-alert: Messaggio inviato, attraverso un Servizio di Cell Broadcast Service, dalle componenti del Servizio nazionale della protezione civile, nellāimminenza o nel caso degli eventi previsti allāarticolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e dagli ulteriori soggetti a tal fine abilitati;
ee-quinquies) servizio IT-alert: sistema di allarme pubblico che trasmette, ai terminali presenti in una determinata area geografica, dei Messaggi IT-alert riguardanti gli scenari di rischio, lāorganizzazione dei servizi di protezione civile del proprio territorio e le misure di autoprotezione;
ee-sexies) misure di autoprotezione: azioni raccomandate, utili a ridurre i rischi e ad attenuare le conseguenze derivanti dagli eventi di cui allāarticolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;ā;
b) allāarticolo 4, comma 3, dopo la lettera h), eā aggiunta la seguente: āh-bis) promuovere e favorire, nellāimminenza o in caso di eventi di cui allāarticolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, attraverso le tecnologie dellāinformazione e della comunicazione, lāadozione di misure di autoprotezione da parte dei cittadini;ā;
c) allāarticolo 13, comma 6, dopo la lettera g), eā aggiunta la seguente: āg-bis) garantendo lāattivazione del servizio IT-alert come definito ai sensi dellāarticolo 1 del Codice.ā (1);
d) allāarticolo 14, comma 5, dopo la lettera a), eā inserita la seguente: āa-bis) promuovere e favorire, nellāimminenza o in caso di eventi di cui allāarticolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, attraverso le tecnologie dellāinformazione e della comunicazione, lāadozione di misure di autoprotezione da parte dei cittadini;ā;
e) allāarticolo 144, comma 1, la lettera e) eā abrogata;
f) allāallegato n. 1, parte A, dopo il punto 12, eā aggiunto il seguente: ā12-bis) garantire lāattivazione del servizio IT-alert come definiti ai sensi dellāarticolo 1 del Codice;Ā»;
g) allāallegato n. 25, articolo 40, dopo il comma 4, eā inserito il seguente: ā4-bis. Per il perseguimento di finalitaā istituzionali di interesse pubblico e per il coordinamento delle attivitaā legate alla prevenzione delle calamitaā naturali ed alla salvaguardia della vita umana, dellāambiente e dei beni, noncheā per le finalitaā di ordine pubblico, gli Enti Pubblici Territoriali, previo consenso del Ministero, possono rendere partecipi allāutilizzo della propria rete di comunicazione elettronica altri soggetti. In questo caso lāobbligo del pagamento dei corrispettivi rimane in capo allāEnte titolare dellāautorizzazione, ferma restando lāapplicazione a questāultimo della minore tra le riduzioni di cui allāarticolo 32, sempre che siano applicabili ai servizi svolti.ā (2).
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e lāAutoritaā per le garanzie nelle comunicazioni, sono individuate:
a) le modalitaā e i criteri di attivazione del servizio IT-alert come definito allāarticolo 1 comma 1, lettera ee-quinquies), del decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal comma 1 del presente articolo, da realizzarsi secondo gli standard internazionali applicabili e per lāerogazione di eventuali contributi per gli investimenti volti al potenziamento e allāinnovazione delle reti dei gestori e alla gestione operativa della piattaforma occorrente;
b) le modalitaā e i criteri di attivazione dei messaggi IT-alert come definiti ai sensi dellāarticolo 1, comma 1, lettera ee-quater), del decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal comma 1 del presente articolo;
c) le modalitaā di definizione dei contenuti dei messaggi IT-alert, tenendo conto degli scenari prevedibili in relazione agli eventi di cui allāarticolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e dellāopportunitaā di attivare misure di autoprotezione dei cittadini ai sensi dellāarticolo 1, comma 1, lettera ee-sexies), del decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal comma 1 del presente articolo;
d) le modalitaā di gestione della richiesta per lāattivazione dei messaggi IT-alert di cui allāarticolo 1, comma 1, lettera ee-quinquies), del decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal comma 1 del presente articolo;
e) le modalitaā di autorizzazione della richiesta di attivazione di cui alla lettera d);
f) le modalitaā di invio dei messaggi IT-alert;
g) i criteri e le modalitaā al fine di garantire che lāutilizzo e il trattamento dei dati eventualmente raccolti nellāambito del funzionamento del sistema IT-alert avvenga nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e che sia escluso lāutilizzo dei medesimi dati per finalitaā diverse da quelle di cui al presente articolo.
3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, si applicano le sanzioni previste dallāarticolo 98 del decreto legislativo 1Āŗ agosto 2003, n. 259.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (3).
5. Nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2018/1972, del Parlamento europeo e del Consiglio, dellā11 dicembre 2018, ai fini dellāattuazione dellāarticolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per āapparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonoraā si intendono i ricevitori autoradio venduti singolarmente o integrati in un veicolo nuovo della categoria M e N
noncheā i ricevitori con sintonizzatore radio che operino nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione secondo il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 ottobre 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 19 ottobre 2018 ad esclusione delle apparecchiature utilizzate dai radioamatori, [dei dispositivi di telefonia mobile] e dei prodotti nei quali il ricevitore radio eā puramente accessorio. Per gli apparati di telefonia mobile e per i veicoli nuovi di categoria N gli obblighi di commercializzazione al consumatore, di cui allāarticolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, decorrono dal 31 dicembre 2020. Per i veicoli nuovi della categoria M sono fatti salvi i veicoli prodotti in data antecedente al 1° gennaio 2020 e messi in circolazione sul mercato fino al 21 dicembre 2020, entro il limite del 10 per cento dei veicoli messi in circolazione nel 2019 per ciascun costruttore (4).
[1] Lettera modificata dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
[2] Lettera modificata dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
[3] Comma modificato dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
[4] Comma modificato dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
Articolo 28 bis
Clausola di salvaguardia (1)
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento allāarticolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
[1] Articolo inserito dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
Articolo 29
Norma di copertura
1. Agli oneri derivanti dallāattuazione degli articoli 8, 20 e 25 pari complessivamente a 55 milioni di euro per lāanno 2019, a 84,928 milioni di euro per lāanno 2020, a 89,990 milioni di euro per lāanno 2021 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro per lāanno 2019 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nellāambito del programma Ā«Fondi di riserva e specialiĀ» della missione Ā«Fondi da ripartireĀ» dello stato di previsione del Ministero dellāeconomia e delle finanze per lāanno 2019, allo scopo, parzialmente utilizzando lāaccantonamento relativo al medesimo Ministero;
b) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 59,990 milioni di euro per lāanno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dellāarticolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dellāeconomia e delle finanze;
c) quanto a 30 milioni di euro per lāanno 2019 e a 34,928 milioni di euro per lāanno 2020, mediante corrispondente riduzione dellāautorizzazione di spesa di cui allāarticolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, rifinanziata dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190;
d) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione, in termini di solo saldo netto da finanziare, delle somme iscritte nella Missione āPolitiche economiche-finanziare e di bilancio e di tutela della finanza pubblicaā, Programma āRegolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposteā dello stato di previsione del Ministero dellāeconomia e delle finanze, nei medesimi anni.
1-bis. Agli oneri derivanti dallāattuazione dellāarticolo 4-sexies, pari a euro 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dellāautorizzazione di spesa di cui allāarticolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205(1).
2. Il Ministro dellāeconomia e delle finanze eā autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Comma inserito dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
Articolo 30
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e saraā presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, saraā inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Eā fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
ALLEGATO N.Allegato 1
Allegato 1(1)(2)
Comuni colpiti dagli eventi sismici di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 e del 28 dicembre 2018.
Provincia di Campobasso:
1. Acquaviva Collecroce;
2. Campomarino;
3. Castelbottaccio;
4. Castelmauro;
5. Guardialfiera (3);
6. Guglionesi;
7. Larino;
8. Lupara;
9. Montecilfone;
10. Montefalcone del Sannio;
11. Montemitro;
12. Montorio nei Frentani;
13. Morrone del Sannio;
14. Palata;
15. Portocannone;
16. Rotello;
17. San Felice del Molise;
18. San Giacomo degli Schiavoni;
19. San Martino in Pensilis;
20. Santa Croce di Magliano;
21. Tavenna.
Cittaā metropolitana di Catania (4):
1. Aci Bonaccorsi;
2. Aci Catena;
3. Aci SantāAntonio;
4. Acireale;
5. Milo;
6. Santa Venerina;
7. Trecastagni;
8. Viagrande;
9. Zafferana Etnea.
[1] Denominazione sostituita dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
[2] Vedi lāarticolo 23, comma 1-bis, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55.
[3] Numero sostituito dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
[4] Numero sostituito dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
ALLEGATO N.Allegato 2
Allegato 2(1)
Comuni colpiti dagli eventi sismici di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 e del 28 dicembre 2018
per i quali si applica lāart. 7, comma 1, lettera i) del presente decreto.
Provincia di Campobasso:
1. Acquaviva Collecroce;
2. Castelmauro;
3. Guardialfiera (2);
4. Montecilfone.
Cittaā metropolitana di Catania (3):
1. Aci Bonaccorsi;
2. Aci Catena;
3. Aci SantāAntonio;
4. Acireale;
5. Milo;
6. Santa Venerina;
7. Trecastagni;
8. Viagrande;
9. Zafferana Etnea.
[1] Denominazione sostituita dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
[2] Numero sostituito dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.
[3] Numero sostituito dallāarticolo 1, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55, in sede di conversione.






