Delibera Consob 12 gennaio 2010, n. 17130
(Gazz. Uff., 26 gennaio 2010, n. 20)
Titolo I
Disposizioni preliminari
Art. 1 (Definizioni)
Nel presente regolamento si intendono per:
a) âTesto Unicoâ: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
b) âregolamento ministeriale di cui allâarticolo 18-bisâ: il regolamento adottato dal Ministro dellâEconomia e delle Finanze ai sensi dellâarticolo 18-bis, comma 1, del Testo Unico;
c) âregolamento ministeriale di cui allâarticolo 18-terâ: il regolamento adottato dal Ministro dellâEconomia e delle Finanze ai sensi dellâarticolo 18-ter, commi 1 e 2, del Testo Unico;
d) âregolamento intermediariâ: il regolamento adottato dalla Consob ai sensi dellâarticolo 6, comma 2, del Testo Unico;
e) âalboâ: lâalbo delle persone fisiche consulenti finanziari di cui allâarticolo 18-bis, comma 2, del Testo Unico e la sezione dedicata alle societĂ di consulenza finanziaria istituita ai sensi dellâarticolo 18-ter del Testo Unico;
f) âOrganismoâ: lâOrganismo di cui allâarticolo 18-bis, comma 2, del Testo Unico;
g) âconsulenti finanziariâ: le persone fisiche di cui allâarticolo 18-bis, comma 1, del Testo Unico e le societĂ di consulenza finanziaria di cui allâarticolo 18-ter del Testo Unico;
h) âcontributo dovuto allâOrganismoâ: la contribuzione prevista dallâarticolo 18-bis, comma 5, del Testo Unico;
i) âconsulenza in materia di investimentiâ: il servizio di investimento di cui allâarticolo 1, comma 5, lettera f) e comma 5-septies, del Testo Unico;
l) âraccomandazione personalizzataâ: la raccomandazione avente le caratteristiche indicate dallâarticolo 1, comma 5-septies, del Testo Unico;
m) âsoggetti abilitatiâ: i soggetti di cui allâarticolo 1, comma 1, lettera r), del Testo Unico;
n) âsoggetti rilevantiâ: i dipendenti del consulente finanziario nonchĂŠ ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo del consulente finanziario e che partecipino alla prestazione del servizio di consulenza ed allâesercizio dellâattivitĂ di consulenza da parte del medesimo consulente;
o) âclienteâ: la persona fisica o giuridica alla quale vengono prestati servizi di investimento o accessori;
p) âcliente professionaleâ: il cliente professionale privato che soddisfa i requisiti di cui allâAllegato n. 3 del regolamento intermediari e il cliente professionale pubblico che soddisfa i requisiti di cui al regolamento emanato dal Ministero dellâEconomia e delle Finanze ai sensi dellâarticolo 6, comma 2-sexies, del Testo Unico;
q) âcliente al dettaglioâ: il cliente che non sia cliente professionale;
r) âsupporto duraturoâ: qualsiasi strumento che permetta al cliente di conservare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni.
Titolo II
Organismo
Art. 2 (Tenuta dellâalbo)
1. Nella tenuta dellâalbo, lâOrganismo:
a) procede alle iscrizioni, previo accertamento dei requisiti prescritti dallâarticolo 8, al diniego delle iscrizioni per difetto dei requisiti stessi ed alle cancellazioni dallâalbo, comunicandole agli interessati, nonchĂŠ alle variazioni dei dati in esso registrati;
b) rilascia gli attestati di iscrizione e cancellazione dallâalbo;
c) svolge ogni altra attivitĂ necessaria ai fini dellâiscrizione allâalbo, compresa lâindizione e lâorganizzazione dello svolgimento delle prove valutative;
d) predispone e rende pubbliche le procedure adottate al fine di garantire un efficiente esercizio delle funzioni svolte ai sensi delle lettere a), b) e c), indicando, tra lâaltro, i termini dei procedimenti di propria competenza;
e) aggiorna tempestivamente lâalbo sulla base dei provvedimenti adottati dallâAutoritĂ Giudiziaria, dalla Consob e dallo stesso Organismo;
f) verifica la permanenza dei requisiti prescritti per lâiscrizione allâalbo.
Art. 3 (Obblighi dei consulenti finanziari nei confronti dellâOrganismo)
1. I consulenti finanziari sono tenuti a prestare la collaborazione necessaria al fine di consentire allâOrganismo lo svolgimento delle funzioni ed il compimento degli atti previsti dallâarticolo 18-bis, comma 6, lettere e) e f), del Testo Unico.
Art. 4 (Obblighi informativi dellâOrganismo nei confronti della Consob)
1. LâOrganismo informa tempestivamente la Consob degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi allâesercizio delle proprie funzioni.
2. LâOrganismo trasmette alla Consob entro il 31 marzo di ogni anno una relazione dettagliata sullâattivitĂ svolta nellâanno precedente e sul piano delle attivitĂ predisposto per lâanno in corso.
Art. 5 (Requisiti generali di organizzazione dellâOrganismo)
1. LâOrganismo, per adempiere agli obblighi di cui allâarticolo 4 ed ai fini del corretto esercizio delle funzioni di cui allâarticolo 18-bis, comma 6, lettere e) ed f), del Testo Unico ed allâarticolo 2 del presente regolamento e per consentire nei suoi confronti lâattivitĂ di vigilanza della Consob ai sensi dellâarticolo 18-bis, commi 10 e 11, del Testo Unico, adotta, applica e mantiene:
a) idonei meccanismi di controllo interno volti a garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure adottate;
b) un efficace sistema di pubblicitĂ delle proprie disposizioni rilevanti sullâesercizio dellâattivitĂ dei consulenti finanziari;
c) procedure funzionali alla preventiva verifica di legittimitĂ della propria attivitĂ , con particolare riferimento al rispetto, nellâambito del procedimento sanzionatorio, dei principi del contraddittorio,
della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie;
d) procedure e sistemi idonei a tutelare la sicurezza, lâintegritĂ e la riservatezza delle informazioni, tenendo conto della natura delle informazioni stesse;
e) politiche e procedure che consentano di fornire tempestivamente alla Consob i dati, le notizie, gli atti ed i documenti dalla medesima richiesti.
Titolo III
Disciplina dellâalbo
Art. 6 (Albo dei consulenti finanziari)
1. Sono iscritte allâalbo le persone fisiche e le societĂ di consulenza finanziaria in possesso dei requisiti indicati allâarticolo 8.
2. Per ciascuna persona fisica sono indicati nellâalbo:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) domicilio eletto in Italia e relativo indirizzo;
d) data di iscrizione allâalbo;
e) eventuali provvedimenti di sospensione sanzionatoria in essere nei confronti del consulente finanziario, nonchĂŠ ogni altro provvedimento incidente sullâesercizio dellâattivitĂ del consulente.
Il consulente finanziario persona fisica comunica inoltre allâOrganismo il comune di residenza e il relativo indirizzo se diversi dal domicilio eletto.
3. Per ciascuna societĂ sono indicati nellâalbo:
a) la denominazione sociale;
b) la data di costituzione;
c) la sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale;
d) la data di iscrizione allâalbo;
e) eventuali provvedimenti di sospensione sanzionatoria in essere nei confronti della societĂ , nonchĂŠ ogni altro provvedimento incidente sullâesercizio dellâattivitĂ sociale.
4. I consulenti finanziari sono tenuti a comunicare entro dieci giorni allâOrganismo ogni variazione degli elementi informativi di cui al comma 2, lettera c),e comma 3, lettere a) e c), nonchĂŠ ogni variazione del comune di residenza e del relativo indirizzo.
Art. 7 (PubblicitĂ dellâalbo e delle sanzioni)
1. LâOrganismo tiene a disposizione del pubblico lâalbo aggiornato con modalitĂ idonee ad assicurarne la massima diffusione.
2. LâOrganismo pubblica i provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti dei consulenti finanziari.
3. Per lâassolvimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 lâOrganismo si avvale almeno del canale internet.
Art. 8 (Requisiti per lâiscrizione)
1. Per conseguire lâiscrizione allâalbo è necessario:
a) essere muniti del titolo di studio prescritto dal regolamento ministeriale di cui allâarticolo 18-bis del Testo Unico;
b) avere superato la prova valutativa ovvero essere in possesso di taluno dei requisiti di professionalitĂ accertati dallâOrganismo sulla base dei criteri valutativi individuati dal regolamento ministeriale di cui allâarticolo 18-bis del Testo Unico;
c) essere in possesso dei requisiti di onorabilitĂ prescritti dal regolamento ministeriale di cui allâarticolo 18-bis del Testo Unico e non trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui al regolamento medesimo;
d) essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal regolamento ministeriale di cui allâarticolo 18-bis del Testo Unico;
e) essere in possesso dei requisiti patrimoniali previsti dal regolamento ministeriale di cui allâarticolo 18-bis del Testo Unico.
2. Per conseguire lâiscrizione nella sezione dedicata alle societĂ di consulenza finanziaria le societĂ devono essere:
a) costituite in forma di societĂ per azioni o di societĂ a responsabilitĂ limitata;
b) in possesso dei requisiti previsti dal regolamento ministeriale di cui allâarticolo 18-ter del Testo Unico.
3. Con la richiesta di iscrizione allâalbo i soggetti interessati comunicano allâOrganismo il luogo di conservazione della documentazione e gli estremi identificativi della polizza assicurativa che i consulenti finanziari persone fisiche devono stipulare ai sensi del regolamento ministeriale di cui allâarticolo 18-bis del Testo Unico.
4. I consulenti finanziari sono tenuti a comunicare entro dieci giorni allâOrganismo ogni variazione degli elementi informativi di cui al comma 3.
Art. 9 (Prova valutativa)
1. La prova valutativa è indetta ed organizzata dallâOrganismo, con cadenza almeno annuale, secondo le modalitĂ da questo stabilite.
2. La prova, valutata dallâOrganismo, deve consentire di verificare lâeffettivo possesso da parte dei candidati delle competenze necessarie per lo svolgimento dellâattivitĂ di consulente finanziario.
3. LâOrganismo stabilisce le date, le sedi e le modalitĂ di svolgimento della prova e rende pubblici tali elementi ed ogni altra informazione relativa alla prova valutativa, avvalendosi almeno del canale internet.
Art. 10 (Iscrizione allâalbo)
1. Previo accertamento del possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti prescritti, lâOrganismo procede allâiscrizione allâalbo, con lâindicazione degli elementi di cui allâarticolo 6.
2. LâOrganismo decide entro congruo termine, dal medesimo stabilito in via generale, e, in mancanza, nel termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda; qualora entro tale termine nessun provvedimento sia adottato, la domanda di iscrizione si intende accolta.
3. La domanda prende data dal giorno della presentazione ovvero, in caso di sua incompletezza o irregolaritĂ , da quello del completamento o della regolarizzazione.
Art. 11 (Cancellazione dallâalbo)
1. LâOrganismo procede alla cancellazione del consulente finanziario dallâalbo in caso di:
a) domanda dellâinteressato;
b) perdita di uno dei requisiti per lâiscrizione allâalbo richiamati dallâarticolo 8, comma 1, lettere c), d) ed e) ovvero dallâarticolo 8, comma 2, lettere a) e b;
c) mancato pagamento del contributo dovuto allâOrganismo;
d) radiazione dallâalbo deliberata dallâOrganismo;
e) violazione dellâarticolo 14.
2. LâOrganismo procede alla cancellazione di cui al comma 1, previo accertamento della sussistenza dei relativi presupposti.
3. Lâipotesi di cui al comma 1, lettera c), ricorre decorsi quarantacinque giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stabilito dallâOrganismo per il pagamento del contributo.
4. I consulenti finanziari cancellati dallâalbo a norma del comma 1 possono esservi nuovamente iscritti a domanda, purchĂŠ:
a) nei casi previsti dal comma 1, lettere b) e c), siano rientrati in possesso dei requisiti stabiliti per lâiscrizione allâalbo ovvero abbiano corrisposto il contributo dovuto;
b) nel caso previsto dal comma 1, lettera d), siano decorsi cinque anni dalla data della delibera di radiazione;
c) nel caso previsto dal comma 1, lettera e), sia dimostrato lâassolvimento del dovere di aggiornamento professionale.
Titolo IV
AttivitĂ dei consulenti finanziari
Capo I
Disposizioni generali
Art. 12 (Regole generali di comportamento)
1. Nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, i consulenti finanziari si comportano con diligenza, correttezza e trasparenza. Essi, in particolare:
a) forniscono al cliente o potenziale cliente informazioni corrette, chiare, non fuorvianti e sufficientemente dettagliate affinchĂŠ il cliente o potenziale cliente possa ragionevolmente comprendere la natura e le caratteristiche del servizio di consulenza in materia di investimenti e dello specifico strumento finanziario raccomandato e possa adottare decisioni di investimento informate;
b) acquisiscono dai clienti o potenziali clienti le informazioni necessarie al fine della loro classificazione come clienti o potenziali clienti al dettaglio o professionali ed al fine di raccomandare gli strumenti finanziari adatti al cliente o potenziale cliente;
c) valutano, sulla base delle informazioni acquisite dai clienti, la adeguatezza delle operazioni raccomandate;
d) istituiscono e mantengono procedure interne e registrazioni idonee;
e) agiscono nellâinteresse dei clienti e, ogni volta in cui le misure organizzative adottate per la gestione dei conflitti di interesse non siano sufficienti ad assicurare che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti stessi sia evitato, li informano chiaramente, prima di agire per loro conto, della natura e/o delle fonti dei conflitti affinchĂŠ essi possano assumere una decisione informata sul servizio prestato, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano;
f) osservano le disposizioni legislative, regolamentari e i codici di autodisciplina relativi alla loro attivitĂ .
2. I consulenti finanziari sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite dai clienti o dai potenziali clienti o di cui comunque dispongano in ragione della propria attivitĂ , salvo che nei casi previsti dallâarticolo 18-bis, comma 6, lettere e) ed f), del Testo Unico ed in ogni altro caso in cui lâordinamento ne consenta o ne imponga la rivelazione. Eâ comunque vietato lâuso delle suddette informazioni per interessi diversi da quelli strettamente professionali.
3. I consulenti finanziari non possono ricevere procure speciali o generali per il compimento di operazioni o deleghe a disporre delle somme o dei valori di pertinenza dei clienti.
Art. 13 (IncompatibilitĂ )
1. LâattivitĂ di consulente finanziario è incompatibile:
a) con lâesercizio dellâattivitĂ di promotore finanziario;
b) con lâesercizio dellâattivitĂ di agente di cambio;
c) con lâesercizio delle attivitĂ di intermediazione assicurativa di cui allâarticolo 109, comma 2, lettere a), c) ed e), del decreto legislativo 7 dicembre 2005, n. 209;
d) con lâesercizio delle attivitĂ di agente in attivitĂ finanziaria di cui allâarticolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374;
e) con ogni ulteriore incarico o attivitĂ che si ponga in grave contrasto con il suo ordinato svolgimento.
Art. 14 (Aggiornamento professionale)
1. I consulenti finanziari sono tenuti allâaggiornamento professionale coerentemente con la natura e le caratteristiche dellâattivitĂ prestata ai clienti.
2. I consulenti finanziari partecipano a corsi di formazione di durata complessiva non inferiore a 60 ore per biennio, tenuti da soggetti con esperienza almeno quinquennale nel settore della formazione in materie economiche, finanziarie, tecniche e giuridiche, rilevanti nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.
3. LâOrganismo vigila sul rispetto del dovere di aggiornamento professionale richiedendo la trasmissione periodica della copia degli attestati rilasciati allâesito dei corsi di formazione.
Capo II
Informazioni, contratti e raccomandazioni
Art. 15 (Regole di presentazione. Informazioni sul consulente e sui suoi servizi)
1. I consulenti finanziari forniscono al cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio, al momento del primo contatto e comunque in tempo utile prima della conclusione del contratto, in una forma dal medesimo comprensibile, le informazioni necessarie affinchĂŠ possa ragionevolmente comprendere la natura e le caratteristiche del servizio di consulenza in materia di investimenti.
2. Le informazioni di cui al comma 1 possono essere fornite in formato standardizzato e comprendono almeno:
a) il nome e il cognome, il domicilio ed il recapito ovvero la denominazione sociale e la sede legale del consulente finanziario;
b) la dichiarazione che il consulente finanziario è iscritto allâalbo tenuto dallâOrganismo, la data e gli estremi dellâiscrizione allâalbo;
c) la descrizione dellâattivitĂ prestata dal consulente finanziario e delle modalitĂ di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti;
d) il corrispettivo totale dovuto dal cliente in relazione al servizio di consulenza in materia di investimenti, comprese tutte le competenze, gli oneri e le spese, o se non può essere indicato un corrispettivo esatto, la base di calcolo dello stesso cosicchÊ il cliente possa verificarlo;
e) le modalitĂ di pagamento del corrispettivo;
f) le attivitĂ professionali ulteriori rispetto alla consulenza in materia di investimenti eventualmente prestate dal consulente finanziario, con lâindicazione dei loro caratteri distintivi e, dove per esse prevista, della loro specifica remunerazione;
g) la tipologia di clientela cui sono rivolti i servizi prestati dal consulente finanziario;
h) le lingue nelle quali il cliente può comunicare con il consulente finanziario e ricevere da questâultimo documenti ed altre informazioni, se diverse dallâitaliano;
i) i metodi di comunicazione utilizzati tra il consulente finanziario ed il cliente;
j) la natura e la frequenza della documentazione da fornire al cliente.
3. I consulenti finanziari forniscono al cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio, in tempo utile prima che sia vincolato da qualsiasi contratto per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, le informazioni concernenti il contenuto del contratto.
4. I consulenti finanziari informano il cliente della possibilitĂ di inoltrare segnalazioni ed esposti allâOrganismo.
Art. 16 (Contratto di consulenza in materia di investimenti)
1. I consulenti finanziari forniscono ai clienti al dettaglio il servizio di consulenza in materia di investimenti sulla base di un contratto che determina almeno:
a) il contenuto delle prestazioni dovute dal consulente e le modalitĂ di prestazione del servizio;
b) le tipologie di strumenti finanziari trattate;
c) se è prevista anche la prestazione di raccomandazioni personalizzate aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari di cui allâarticolo 1, comma 2, del Testo Unico od aventi ad oggetto alcuno dei servizi di investimento o dei servizi accessori di cui allâarticolo 1, commi 5 e 6, del Testo Unico;
d) se è prevista anche la prestazione di raccomandazioni non personalizzate e le modalità con le quali il consulente deve segnalare al cliente che la raccomandazione non è basata su una valutazione di adeguatezza o delle sue caratteristiche;
e) se è previsto lâobbligo del consulente di comunicare al cliente le perdite subite dagli strumenti finanziari oggetto di raccomandazione, la soglia delle perdite oltre la quale è prevista la comunicazione ed il termine per lâadempimento del relativo obbligo;
f) se è previsto lâobbligo del consulente di aggiornare e con quale frequenza le raccomandazioni prestate al cliente;
g) se è previsto lâobbligo per il cliente di comunicare al consulente le operazioni su strumenti finanziari che ha effettivamente eseguito tra quelle che il consulente ha raccomandato;
h) la remunerazione del servizio di consulenza in materia di investimenti ovvero, se tale elemento non può essere determinato in misura esatta, i criteri oggettivi per determinarlo, nonchÊ le relative modalità di pagamento;
i) la durata, se prevista, e le modalitĂ di rinnovo del contratto, nonchĂŠ le modalitĂ da adottare per le modificazioni del contratto stesso;
j) i metodi di comunicazione che devono essere utilizzati tra il consulente finanziario e il cliente per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, compresa lâindicazione se sia consentito lâutilizzo di comunicazioni elettroniche;
l) la frequenza e i contenuti della documentazione da fornire al cliente a rendiconto dellâattivitĂ svolta.
2. Il contratto indica le eventuali procedure di conciliazione e arbitrato per la risoluzione stragiudiziale di controversie, definite ai sensi dellâarticolo 32-ter del Testo Unico.
Art. 17 (Acquisizione delle informazioni dai clienti e classificazione)
1. Al fine di raccomandare gli strumenti finanziari adatti al cliente, nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, i consulenti finanziari ottengono dal cliente le informazioni necessarie in merito:
a) alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per lo specifico strumento finanziario raccomandato;
b) alla situazione finanziaria;
c) agli obiettivi di investimento.
2. Le informazioni di cui al comma 1, lettera a), includono i seguenti elementi, nella misura in cui siano appropriati tenuto conto delle caratteristiche del cliente, della natura e dellâimportanza del servizio di consulenza in materia di investimenti e dello specifico strumento finanziario od operazione previsti, nonchĂŠ della complessitĂ e dei rischi di tale servizio, strumento od operazione:
a) i tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza;
b) la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari realizzate dal cliente e il periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite;
c) il livello di istruzione, la professione o, se rilevante, la precedente professione del cliente.
3. Le informazioni di cui al comma 1, lettera b), includono, ove pertinenti, dati sulla fonte e sulla consistenza del reddito del cliente, del suo patrimonio complessivo, e dei suoi impegni finanziari.
4. Le informazioni di cui al comma 1, lettera c), includono dati sullâorizzonte temporale dâinvestimento del cliente, la sua propensione al rischio e le finalitĂ dellâinvestimento, ove pertinenti.
5. Sulla base delle informazioni ottenute ai sensi del presente articolo e delle altre informazioni comunque acquisite, i consulenti finanziari classificano il cliente in qualitĂ di cliente al dettaglio o cliente professionale. I consulenti finanziari comunicano ai clienti la classificazione cosĂŹ effettuata.
6. I consulenti finanziari informano i clienti circa lâeventuale diritto a richiedere una diversa classificazione e circa gli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela del cliente.
7. I consulenti finanziari possono, su loro iniziativa o su richiesta del cliente, trattare come cliente al dettaglio un cliente che è considerato come cliente professionale di diritto.
8. I consulenti finanziari possono fare affidamento sulle informazioni fornite dai clienti a meno che esse non siano manifestamente superate, inesatte o incomplete.
9. Quando i consulenti finanziari non ottengono le informazioni di cui al presente articolo, si astengono dal prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti.
10. I consulenti finanziari non possono incoraggiare un cliente a non fornire le informazioni richieste ai sensi del presente articolo.
Art. 18 (Informazioni sugli strumenti finanziari)
1. I consulenti finanziari forniscono ai clienti al dettaglio, in tempo utile prima della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati nella prestazione del servizio.
2. Prima di fornire una raccomandazione riguardo ad una o piĂš operazioni relative ad un determinato strumento finanziario, i consulenti finanziari illustrano al cliente, tenendo conto in particolare della sua classificazione come cliente al dettaglio o cliente professionale, le caratteristiche dello specifico strumento finanziario raccomandato, nonchĂŠ i rischi propri di tale strumento e delle strategie dâinvestimento consigliate, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate.
3. La descrizione delle caratteristiche dello strumento finanziario raccomandato include anche, ove pertinente per la specie di strumento finanziario ed il livello di conoscenza ed esperienza del cliente, i seguenti elementi:
a) il corrispettivo totale che il cliente deve pagare in relazione allo strumento finanziario raccomandato, comprese tutte le competenze, le commissioni, gli oneri e le spese connesse, nonchĂŠ tutte le imposte che verranno pagate tramite lâintermediario o, se non può essere indicato un corrispettivo esatto, la base per il calcolo dello stesso cosicchĂŠ il cliente possa verificarlo;
b) i costi espliciti ed impliciti dello strumento finanziario raccomandato e lâindicazione della possibilitĂ che emergano altri costi per il cliente, comprese eventuali imposte, in relazione alle operazioni connesse agli strumenti finanziari raccomandati, che non sono pagati tramite lâintermediario o da esso imposti.
4. La descrizione dei rischi dello strumento finanziario raccomandato include, ove pertinente per la specie di strumento finanziario ed il livello di conoscenza ed esperienza del cliente:
a) i rischi connessi a tale specifico strumento finanziario, compresa una spiegazione dellâeffetto leva e della sua incidenza, nonchĂŠ il rischio di perdita totale dellâinvestimento;
b) la volatilitĂ del prezzo di tali strumenti ed eventuali limiti di liquidabilitĂ dei medesimi;
c) il fatto che un investitore potrebbe assumersi, a seguito di operazioni su tali strumenti, impegni finanziari e altre obbligazioni aggiuntive, comprese eventuali passivitĂ potenziali, ulteriori rispetto al costo di acquisizione degli strumenti;
d) eventuali requisiti di marginatura od obbligazioni analoghe applicabili a tali strumenti.
5. Se il consulente finanziario fornisce ad un cliente al dettaglio informazioni in merito ad uno strumento finanziario che è oggetto di unâofferta al pubblico in corso ed in relazione a tale offerta è stato pubblicato un prospetto conformemente agli articoli 94 e seguenti del Testo Unico, il consulente medesimo comunica al cliente le modalitĂ per ottenere il prospetto.
6. Quando è probabile che i rischi connessi con uno strumento finanziario o con unâoperazione finanziaria che combinano tra loro due o piĂš strumenti o servizi finanziari diversi siano superiori ai rischi connessi alle singole componenti, il consulente finanziario fornisce una descrizione adeguata delle singole componenti e del modo in cui la loro interazione accresce i rischi.
7. Nel caso di strumenti finanziari che incorporano una garanzia di un terzo, le informazioni relative a tale garanzia includono dettagli sufficienti sul garante e sulla garanzia, affinchĂŠ il cliente possa compiere una valutazione corretta della garanzia.
8. Un prospetto semplificato relativo a parti di OICR aperti redatto in conformità delle pertinenti disposizioni comunitarie è idoneo ad adempiere agli obblighi informativi previsti dai commi precedenti.
Art. 19 (Valutazione dellâadeguatezza)
1. Sulla base delle informazioni ricevute dal cliente, e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio di consulenza in materia di investimenti, i consulenti finanziari valutano che la specifica operazione consigliata soddisfi i seguenti criteri:
a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;
b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso allâinvestimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti allâoperazione.
2. Una serie di operazioni, ciascuna delle quali è adeguata se considerata isolatamente, può non essere adeguata se avvenga con una frequenza che non è nel migliore interesse del cliente.
3. Quando forniscono il servizio di consulenza in materia di investimenti ad un cliente professionale i consulenti finanziari possono presumere che, per quanto riguarda gli strumenti, le operazioni e i servizi per i quali tale cliente è classificato nella categoria dei clienti professionali, egli abbia il livello necessario di esperienze e di conoscenze ai fini del comma 1, lettera c).
4. In caso di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti ad un cliente professionale considerato tale di diritto ai sensi dellâAllegato n. 3 del regolamento intermediari ovvero del regolamento emanato dal Ministro dellâEconomia e delle Finanze ai sensi dellâarticolo 6, comma 2-sexies del Testo Unico, i consulenti finanziari possono presumere, ai fini del comma 1, lettera b), che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio di investimento compatibile con i propri obiettivi di investimento.
Art. 20 (Obbligo di rendiconto)
1. I consulenti finanziari hanno obbligo di rendiconto nei confronti dei clienti. I clienti ricevono dai consulenti finanziari rendiconto del servizio prestato con le modalitĂ e la frequenza stabiliti dal contratto.
2. Con apposita comunicazione lâOrganismo detta disposizioni circa le modalitĂ , il contenuto e la frequenza di redazione del rendiconto.
Capo III
Requisiti e modalitĂ di adempimento degli obblighi di informazione
Art. 21 (Requisiti generali delle informazioni e condizioni per informazioni corrette, chiare e non
fuorvianti)
1. Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, indirizzate dal consulente finanziario a clienti o potenziali clienti devono essere corrette, chiare e non fuorvianti. Le comunicazioni pubblicitarie e promozionali sono chiaramente identificabili come tali.
2. Ai fini di cui al comma 1, i consulenti finanziari assicurano che tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, rivolte a clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio, o probabilmente dagli stessi ricevute, soddisfino le condizioni di cui al presente articolo.
3. Le informazioni:
a) includono il nome e cognome o la denominazione sociale del consulente finanziario;
b) non sottolineano gli eventuali vantaggi potenziali di uno strumento finanziario senza fornire anche unâindicazione corretta ed evidente di eventuali rischi rilevanti;
c) hanno un contenuto e sono presentate in modo che siano comprensibili per lâinvestitore medio del gruppo al quale sono dirette;
d) non celano, minimizzano od occultano elementi o avvertenze importanti.
4. Quando le informazioni raffrontano strumenti finanziari esse soddisfano le seguenti condizioni:
a) il raffronto è presentato in modo corretto ed equilibrato;
b) le fonti di informazione utilizzate per il raffronto sono specificate;
c) i fatti e le ipotesi principali utilizzati per il raffronto vengono indicati.
5. Quando le informazioni contengono unâindicazione dei risultati passati di uno strumento finanziario o di un indice finanziario esse soddisfano le condizioni seguenti:
a) tale indicazione non costituisce lâelemento predominante della comunicazione;
b) le informazioni forniscono dati appropriati sui risultati riguardanti:
b 1) i cinque anni immediatamente precedenti, ovvero
b 2) lâintero periodo durante il quale lo strumento finanziario è stato offerto o lâindice finanziario è stato creato se inferiore a cinque anni, oppure
b 3) un periodo piĂš lungo eventualmente deciso dal consulente finanziario.
In ogni caso tali dati sono basati su periodi completi di 12 mesi;
c) il periodo di riferimento e la fonte delle informazioni sono chiaramente indicati;
d) le informazioni contengono lâavviso evidente che i dati si riferiscono al passato e che i risultati passati non sono indicativi di quelli futuri;
e) quando tale indicazione si basa su dati espressi in una valuta diversa da quella dello Stato comunitario nel quale il cliente al dettaglio o il potenziale cliente al dettaglio è residente, le informazioni indicano chiaramente tale valuta e avvertono che il rendimento può aumentare o diminuire a causa di oscillazioni del cambio;
f) quando lâindicazione è basata sui risultati lordi, viene comunicato lâimporto delle commissioni, delle competenze o degli altri oneri.
6. Quando le informazioni includono o fanno riferimento a elaborazioni basate su dati storici, esse devono riguardare uno strumento finanziario o un indice finanziario e soddisfano le condizioni seguenti:
a) le elaborazioni di dati storici sono basate su dati reali di uno o piĂš strumenti finanziari o indici finanziari che siano identici o soggiacenti allo strumento finanziario in questione;
b) per quanto riguarda i dati storici reali di cui alla lettera a), sono soddisfatte le condizioni di cui al comma 5, lettere a), b), c), e) e f);
c) le informazioni contengono lâavviso in forma evidente che i dati si riferiscono a elaborazioni basate su dati storici e che i risultati passati non sono indicativi di quelli futuri.
7. Quando le informazioni contengono stime sui risultati futuri, esse soddisfano le condizioni seguenti:
a) non si basano nĂŠ contengono riferimenti a proiezioni di risultati passati;
b) si basano su ipotesi ragionevoli supportate da dati obiettivi;
c) quando lâinformazione è basata sui risultati lordi, viene comunicato lâimporto delle commissioni, delle competenze o degli altri oneri;
d) evidenziano che tali previsioni non costituiscono un indicatore di risultati futuri certi.
8. Quando le informazioni fanno riferimento ad uno specifico trattamento fiscale esse indicano in modo evidente che il trattamento fiscale può essere soggetto a modifiche in futuro e, se del caso, che esso dipende dalla situazione individuale di ciascun cliente.
9. Le informazioni non possono indicare o suggerire che lâautoritĂ competente avalla o approva gli strumenti finanziari raccomandati ovvero il servizio di consulenza in materia di investimenti oggetto dellâinformazione.
Art. 22 (ModalitĂ di adempimento degli obblighi di informazione)
1. Le informazioni ovvero le registrazioni di cui agli articoli 15, commi 1 e 2, 17, comma 5, e 18 sono fornite al cliente su un supporto duraturo.
2. Le informazioni di cui agli articoli 15 e 18 che non sono indirizzate personalmente al cliente possono essere fornite tramite il sito internet del consulente finanziario purchĂŠ siano soddisfatte le condizioni di cui allâarticolo 23, comma 2.
3. Con le medesime modalitĂ di cui ai commi 1 e 2, i consulenti finanziari comunicano tempestivamente al cliente qualsiasi modifica rilevante delle informazioni fornite ai sensi degli articoli 15, commi 1 e 2, 17, comma 5, e 18.
4. I consulenti finanziari assicurano che le informazioni contenute nelle comunicazioni pubblicitarie e promozionali siano conformi a quelle fornite ai clienti nel quadro della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.
5. Quando una comunicazione pubblicitaria o promozionale contiene unâofferta o un invito ad offrire diretto alla conclusione di un contratto di consulenza in materia di investimenti e specifica le modalitĂ di risposta o include un modulo attraverso il quale può essere data una risposta, essa include le informazioni di cui agli articoli 15, commi 1 e 2, che siano rilevanti per tale offerta o invito.
6. Il comma 4 non si applica se, per rispondere ad unâofferta o ad un invito contenuti nella comunicazione promozionale, il potenziale cliente al dettaglio deve far riferimento ad uno o piĂš altri documenti, che, singolarmente o congiuntamente, contengono tali informazioni.
Art. 23 (Informazioni su supporto duraturo e mediante sito internet)
1. Quando, ai fini del presente regolamento è prescritto che le informazioni siano fornite su un supporto duraturo, i consulenti finanziari, alternativamente:
a) utilizzano un supporto cartaceo;
b) utilizzano un supporto duraturo non cartaceo a condizione che:
i) tale modalitĂ risulti appropriata per il contesto in cui si svolge o si svolgerĂ il rapporto tra il consulente e il cliente; e
ii) il cliente o potenziale cliente sia stato avvertito della possibilitĂ di scegliere tra supporto duraturo cartaceo o non cartaceo, ed abbia scelto espressamente questâultimo.
2. Quando, ai sensi degli articoli 15 e 18 i consulenti finanziari forniscono informazioni ad un cliente tramite un sito internet, devono ricorrere le condizioni seguenti:
a) lâutilizzo del sito internet risulta appropriato per il contesto in cui si svolge o si svolgerĂ il rapporto tra il consulente e il cliente;
b) il cliente acconsente espressamente alla fornitura delle informazioni in tale forma;
c) al cliente è comunicato elettronicamente lâindirizzo del sito internet e il punto del sito in cui si può avere accesso allâinformazione;
d) le informazioni sono aggiornate;
e) le informazioni sono continuamente accessibili tramite tale sito per tutto il periodo di tempo in cui, ragionevolmente, il cliente può avere necessità di acquisirle.
3. Ai fini del presente articolo, la fornitura di informazioni tramite comunicazioni elettroniche viene considerata come appropriata per il contesto in cui il rapporto tra il consulente finanziario e il cliente si svolge o si svolgerà se vi è la prova che il cliente può avere accesso regolare a internet. La fornitura da parte del cliente di un indirizzo e-mail ai fini di tale rapporto può essere considerata come un elemento di prova.
Capo IV
Organizzazione e procedure dei consulenti finanziari
Art. 24 (Procedure interne)
1. I consulenti finanziari adottano, applicano e mantengono:
a) procedure adeguate alla natura, alla dimensione e alla complessitĂ dellâattivitĂ svolta che siano idonee a garantire lâadempimento degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti;
b) procedure che consentono di ricostruire i comportamenti posti in essere nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.
2. A tal fine, i consulenti finanziari, laddove sia proporzionato alle dimensioni dellâattivitĂ svolta, formalizzano in modo adeguato e ordinato le procedure adottate ai sensi del comma 1.
Art. 25 (Conflitti di interesse)
1. I consulenti finanziari adottano ogni misura ragionevole, adeguata alla natura, alla dimensione ed alla complessitĂ dellâattivitĂ svolta, per identificare i conflitti di interesse che potrebbero sorgere con il cliente o tra i clienti, al momento della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.
2. I consulenti finanziari gestiscono i conflitti di interesse anche adottando idonee misure organizzative, adeguate alla natura, alla dimensione ed alla complessitĂ dellâattivitĂ svolta, e assicurando che lâaffidamento di una pluralitĂ di funzioni ai soggetti rilevanti impegnati in attivitĂ che implicano un conflitto di interesse non impedisca loro di agire in modo indipendente, cosĂŹ da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche nel caso dei conflitti di interesse che potrebbe sorgere fra i clienti ed il coniuge, il convivente more uxorio, i figli e ad ogni altro parente entro il quarto grado del consulente finanziario e dei soggetti rilevanti.
4. Quando le misure adottate ai sensi del comma 2 non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, i consulenti finanziari li informano chiaramente, prima di agire per loro conto, della natura e/o delle fonti dei conflitti affinchĂŠ essi possano assumere una decisione informata sul servizio prestato, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.
5. I consulenti finanziari istituiscono e aggiornano in modo regolare un registro nel quale riportano le situazioni nelle quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o piĂš clienti.
Art. 26 (Registrazioni)
1. I consulenti finanziari tengono nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti e per tutte le operazioni raccomandate registrazioni adeguate e ordinate delle attivitĂ svolte, idonee a consentire allâOrganismo di verificare il rispetto delle norme dettate dal presente regolamento ed, in particolare, lâadempimento degli obblighi nei confronti dei clienti o potenziali clienti.
2. I consulenti finanziari, anche in caso di cancellazione dallâalbo, conservano per un periodo di almeno cinque anni le registrazioni effettuate ai sensi del comma 1.
3. I consulenti finanziari, anche in caso di cancellazione dallâalbo, conservano per la durata del rapporto con ciascun cliente e per i cinque anni successivi, la documentazione riguardante la disciplina del rapporto medesimo.
4. Le registrazioni di cui ai commi precedenti sono conservate su supporti che consentano di memorizzare le informazioni in modo che possano essere agevolmente acquisite dallâOrganismo ai fini di vigilanza in una forma e secondo modalitĂ che soddisfino le condizioni seguenti:
a) è garantita allâOrganismo la possibilitĂ di accedervi prontamente e di ricostruire ogni fase fondamentale dellâelaborazione di ciascuna raccomandazione;
b) è possibile individuare in maniera agevole qualsiasi correzione o altra modifica, nonchÊ il contenuto delle registrazioni prima di tali correzioni o modifiche;
c) non è possibile manipolare o alterare in qualunque modo le registrazioni.
5. LâOrganismo può dettare disposizioni sulle modalitĂ di tenuta delle registrazioni e può individuare un elenco delle registrazioni che i consulenti finanziari sono tenuti a conservare ai sensi dei commi precedenti.
Titolo V
Sanzioni
Art. 27 (Sanzioni)
1. Le sanzioni di cui allâarticolo 18-bis, comma 6, lettera c), del Testo Unico per lâinosservanza delle disposizioni legislative, regolamentari e dei codici di autodisciplina relativi alla attivitĂ dei consulenti finanziari sono irrogate dallâOrganismo in base alla gravitĂ della violazione e tenuto conto dellâeventuale recidiva.
2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, lâOrganismo delibera nei confronti del consulente finanziario:
a) la radiazione dallâalbo in caso di:
1) contraffazione della firma dei clienti o potenziali clienti sullâeventuale modulistica contrattuale o altra documentazione relativa allo svolgimento dellâattivitĂ di consulenza in materia di investimenti;
2) violazione delle disposizioni relative ai requisiti di indipendenza dei consulenti finanziari stabiliti dal regolamento ministeriale di cui allâarticolo 18-bis e dal regolamento ministeriale di cui allâarticolo 18-ter del Testo Unico;
3) acquisizione della disponibilitĂ ovvero detenzione, anche temporanee, di somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti o potenziali clienti, in violazione degli articoli 18-bis, comma 1, e 18-ter, comma 1, del Testo Unico;
4) inosservanza del divieto di cui allâarticolo 12, comma 3;
5) comunicazione o trasmissione ai clienti o potenziali clienti, allâOrganismo o alla Consob di informazioni o documenti non rispondenti al vero;
6) inosservanza dellâobbligo di cui allâarticolo 3.
b) la sospensione dallâalbo da uno a quattro mesi in caso di:
1) esercizio di attivitĂ o assunzione di incarichi incompatibili ai sensi dellâarticolo 13;
2) violazione delle disposizioni di cui allâarticolo 15 concernenti le regole di presentazione e le informazioni sul consulente e i suoi servizi;
3) violazione delle disposizioni di cui allâarticolo 16 concernenti il contratto di consulenza in materia di investimenti;
4) violazione delle disposizioni di cui allâarticolo 17 concernenti lâacquisizione delle informazioni dai clienti e la loro classificazione;
5) violazione delle disposizioni di cui allâarticolo 18 concernenti le informazioni sugli strumenti finanziari;
6) violazione delle disposizioni di cui allâarticolo 19 concernenti la valutazione dellâadeguatezza;
7) violazione delle disposizioni di cui allâarticolo 20 concernenti lâobbligo di rendiconto;
8) violazione delle disposizioni di cui allâarticolo 21 concernenti i requisiti generali delle informazioni e le condizioni per la prestazione di informazioni corrette, chiare e non fuorvianti;
9) violazione delle disposizioni di cui allâarticolo 22 concernenti le modalitĂ di adempimento degli obblighi di informazione;
10) violazione delle disposizioni di cui allâarticolo 23 concernenti le informazioni su supporto duraturo e mediante sito internet;
11) violazione delle disposizioni di cui allâarticolo 24 concernenti le procedure interne;
12) violazione delle disposizioni di cui allâarticolo 26 concernenti le registrazioni;
c) il pagamento di un importo da euro 500,00 a euro 25.000,00 in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 6, comma 4, e 8, comma 4, del presente regolamento.
3. Per ciascuna delle violazioni individuate nel comma 2, lâOrganismo, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore.
Titolo VI
Ricorsi
Art. 28 (Presentazione del ricorso e deposito della decisione e della documentazione)
1. Il ricorso, presentato dallâinteressato ai sensi dellâarticolo 18-bis, comma 8, del Testo Unico, unitamente alla copia del provvedimento adottato dallâOrganismo ed alla documentazione di cui il ricorrente intende avvalersi, è presentato alla Consob mediante consegna personale ovvero mediante invio tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di consegna personale la Consob rilascia al ricorrente unâattestazione di ricezione. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.
Art. 29 (Forma e contenuto del ricorso)
1. Il ricorso deve essere redatto in forma scritta e deve recare:
a) il nome ed il cognome del ricorrente o la denominazione sociale;
b) la residenza o la sede legale del ricorrente ovvero lâelezione di domicilio, se le comunicazioni devono farsi in luogo diverso dalla residenza o dalla sede legale;
c) gli estremi dellâiscrizione allâalbo;
d) gli estremi della decisione avverso la quale è presentato il ricorso;
e) i motivi;
f) la sottoscrizione del ricorrente;
g) un recapito telefonico o telefax o di posta elettronica per le eventuali comunicazioni.
Art. 30 (IrricevibilitĂ del ricorso)
1. La Consob, anche dâufficio, dichiara irricevibile il ricorso presentato oltre il termine di cui allâarticolo 18-bis, comma 8, del Testo Unico ovvero che non contenga lâindicazione degli elementi di cui alle lettere a), e) ed f) dellâarticolo 29.
Art. 31 (Sospensione dellâefficacia o dellâesecuzione)
1. La Consob, dâufficio o su domanda del ricorrente da proporsi contestualmente al ricorso o con successiva istanza da presentarsi nei modi previsti dallâarticolo 28, può sospendere per gravi motivi lâefficacia o lâesecuzione della decisione impugnata.
Art. 32 (Comunicazione del ricorso allâOrganismo, trasmissione del fascicolo e controdeduzioni)
1. La Consob comunica allâOrganismo il ricorso trasmettendone copia entro dieci giorni dalla sua presentazione.
2. LâOrganismo trasmette le proprie valutazioni riguardo al ricorso alla Consob ed al ricorrente entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente. Nello stesso termine lâOrganismo trasmette alla Consob la copia degli atti e dei documenti del procedimento, compresa una copia autentica della propria decisione.
3. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione delle valutazioni dellâOrganismo, il ricorrente può presentare le proprie controdeduzioni nei modi previsti dallâarticolo 28.
Art. 33 (Istruttoria)
1. La Consob può disporre gli accertamenti che ritiene utili ai fini della decisione del ricorso.
2. La Consob può disporre lâaudizione personale delle parti, anche in contraddittorio, sulle circostanze oggetto del ricorso.
3. Lâaudizione può, inoltre, essere chiesta dal ricorrente entro 30 giorni dal deposito del ricorso ovvero dallâOrganismo entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al primo comma dellâarticolo precedente.
4. Nei 30 giorni successivi allâaudizione personale il ricorrente e lâOrganismo possono trasmettere alla Consob deduzioni e documenti integrativi.
Art. 34 (Decisione)
1. Conclusa lâistruttoria e comunque nel termine di 360 giorni dalla presentazione del ricorso, la Consob decide sul ricorso stesso, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione dellâOrganismo.
2. La Consob:
a) se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, lo dichiara inammissibile;
b) se ravvisa una irregolaritĂ sanabile, assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede, dichiara il ricorso improcedibile;
c) se riconosce infondato il ricorso, lo respinge.
3. Il provvedimento che decide sul ricorso è comunicato al ricorrente e allâOrganismo.
Titolo VII
Disposizioni transitorie e finali
Art. 35 (Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, se posteriore, il quindicesimo giorno successivo allâentrata in vigore del regolamento ministeriale definito nellâart. 1, lett. b).
2. I consulenti finanziari provvedono agli adempimenti in tema di informazioni nei confronti della clientela in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento in occasione del primo contatto utile con il cliente e comunque non oltre il novantesimo giorno dallâiscrizione allâalbo.






