Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22
(in Gazz. Uff., 6 marzo 2015, n. 54)
â¨Titolo I â¨Disciplina della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per lâImpiego (NASpI)
Art. 1 Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per lâImpiego â NASpI
A decorrere dal 1° maggio 2015 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui allâarticolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nellâambito dellâAssicurazione sociale per lâimpiego (ASpI) di cui allâarticolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, una indennitĂ mensile di disoccupazione, denominata: ÂŤNuova prestazione di Assicurazione Sociale per lâImpiego (NASpI)Âť, avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte dallâarticolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.
Art. 2 Destinatari
Sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui allâarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonchĂŠ degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali ultimi trovano applicazione le norme di cui allâarticolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, allâarticolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, allâarticolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e allâarticolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
Art. 3 Requisiti
La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dellâarticolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti lâinizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono lâinizio del periodo di disoccupazione.
2. La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nellâambito della procedura di cui allâarticolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dallâarticolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.
Art. 4 Calcolo e misura
La NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.
2. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 allâimporto di 1.195 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dellâindice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nellâanno precedente, la NASpI è pari al 75 per cento della retribuzione mensile. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo lâindennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo. La NASpI non può in ogni caso superare nel 2015 lâimporto mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dellâindice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nellâanno precedente.
3. La NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
4. Alla NASpI non si applica il prelievo contributivo di cui allâarticolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Art. 5 Durata
La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017 la NASpI è corrisposta per un massimo di 78 settimane.
Art. 6 Domanda e decorrenza della prestazione
La domanda di NASpI è presentata allâINPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
2. La NASpI spetta a decorrere dallâottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
Art. 7 CondizionalitĂ
Lâerogazione della NASpI è condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonchĂŠ ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dellâarticolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni.
2. Con il decreto legislativo di cui allâarticolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, sono introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della NASpI alla ricerca attiva di unâoccupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le condizioni e le modalitĂ per lâattuazione della presente disposizione nonchĂŠ le misure conseguenti allâinottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva di cui al comma 1.
Art. 8 Incentivo allâautoimprenditorialitĂ
Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dellâimporto complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo allâavvio di unâattivitĂ lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attivitĂ lavorative da parte del socio.
2. Lâerogazione anticipata in unâunica soluzione della NASpI non dĂ diritto alla contribuzione figurativa, NĂŠ allâAssegno per il nucleo familiare.
3. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in unâunica soluzione della NASpI deve presentare allâINPS, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dellâattivitĂ lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.
4. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero lâanticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.
Art. 9 CompatibilitĂ con il rapporto di lavoro subordinato
Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesa dâufficio per la durata del rapporto di lavoro. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.
2. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui allâarticolo 10, a condizione che comunichi allâINPS entro trenta giorni dallâinizio dellâattivitĂ il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, lâutilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dallâutilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attivitĂ quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.
3. Il lavoratore titolare di due o piĂš rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale intervenuta nellâambito della procedura di cui allâarticolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dallâarticolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012, e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti, di percepire la NASpI, ridotta nei termini di cui allâarticolo 10, a condizione che comunichi allâINPS entro trenta giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto.
4. La contribuzione relativa allâassicurazione generale obbligatoria per lâinvaliditĂ , la vecchiaia e i superstiti versata in relazione allâattivitĂ di lavoro subordinato non dĂ luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui allâarticolo 24 della legge n. 88 del 1989.
Art. 10 CompatibilitĂ con lo svolgimento di attivitĂ lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale
Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda unâattivitĂ lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare lâINPS entro un mese dallâinizio dellâattivitĂ , dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La NASpI è ridotta di un importo pari allâ80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dellâattivitĂ e la data in cui termina il periodo di godimento dellâindennitĂ o, se antecedente, la fine dellâanno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata dâufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dallâobbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare allâINPS unâapposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dallâattivitĂ lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dellâanno successivo. Nel caso di mancata presentazione dellâautodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dellâattivitĂ lavorativa autonoma o di impresa individuale.
2. La contribuzione relativa allâassicurazione generale obbligatoria per lâinvaliditĂ , la vecchiaia e i superstiti versata in relazione allâattivitĂ lavorativa autonoma o di impresa individuale non dĂ luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui allâarticolo 24 della legge n. 88 del 1989.
Art. 11 Decadenza
Ferme restando le misure conseguenti allâinottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui allâarticolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi:
a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di unâattivitĂ lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui allâarticolo 9, commi 2 e 3;
c) inizio di unâattivitĂ lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui allâarticolo 10, comma 1, primo periodo;
d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
e) acquisizione del diritto allâassegno ordinario di invaliditĂ , salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI.
Art. 12 Contribuzione figurativa
La contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui allâarticolo 4, comma 1, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte lâimporto massimo mensile della NASpI per lâanno in corso.
2. Le retribuzioni computate nei limiti di cui al comma 1, rivalutate fino alla data di decorrenza della pensione, non sono prese in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile qualora siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta non considerando tali retribuzioni. Rimane salvo il computo dellâanzianitĂ contributiva relativa ai periodi eventualmente non considerati nella determinazione della retribuzione pensionabile ai fini dellâapplicazione dellâarticolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Art. 13 Misura dellâindennitĂ per i soci lavoratori ed il personale artistico
Per i soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, a decorrere dal 1° maggio 2015 la NASpI è corrisposta nella misura di cui allâarticolo 4.
Art. 14 Rinvio
Alla NASpI si applicano le disposizioni in materia di ASpI in quanto compatibili.
Titolo II
IndennitĂ di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL)
Art. 15 IndennitĂ di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa â DIS-COLL
In attesa degli interventi di semplificazione, modifica o superamento delle forme contrattuali previsti allâarticolo 1, comma 7, lettera a), della legge n. 183 del 2014, in via sperimentale per il 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, una indennitĂ di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL.
2. La DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dellâarticolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni;
b) possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dellâanno solare precedente lâevento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
c) possano far valere, nellâanno solare in cui si verifica lâevento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui al comma 1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metĂ dellâimporto che dĂ diritto allâaccredito di un mese di contribuzione.
3. La DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, derivante da rapporti di collaborazione di cui al comma 1, relativo allâanno in cui si è verificato lâevento di cessazione dal lavoro e allâanno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi.
4. La DIS-COLL, rapportata al reddito medio mensile come determinato al comma 3, è pari al 75 per cento dello stesso reddito nel caso in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2015 allâimporto di 1.195 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dellâindice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nellâanno precedente. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo la DIS-COLL è pari al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo. La DIS-COLL non può in ogni caso superare lâimporto massimo mensile di 1.300 euro nel 2015, annualmente rivalutato sulla base della variazione dellâindice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nellâanno precedente.
5. La DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
6. La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metĂ dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dellâanno solare precedente lâevento di cessazione del lavoro al predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno giĂ dato luogo ad erogazione della prestazione. La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di sei mesi.
7. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono riconosciuti i contributi figurativi.
8. La domanda di DIS-COLL è presentata allâINPS, in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
9. La DIS-COLL spetta a decorrere dallâottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
10. Lâerogazione della DIS-COLL è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui allâarticolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni, nonchĂŠ alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dellâarticolo 1, comma, 2 lettera g), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni. Con il decreto legislativo previsto allâarticolo 1, comma 3, della legge n. 183 del 2014, sono introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della DIS-COLL alla ricerca attiva di unâoccupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.
11. In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni il lavoratore decade dal diritto alla DIS-COLL. In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a cinque giorni la DIS-COLL è sospesa dâufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui allâarticolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni. Al termine di un periodo di sospensione lâindennitĂ riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.
12. Il beneficiario di DIS-COLL che intraprenda unâattivitĂ lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve comunicare allâINPS entro trenta giorni dallâinizio dellâattivitĂ il reddito annuo che prevede di trarne. Nel caso di mancata comunicazione del reddito previsto il beneficiario decade dal diritto alla DIS-COLL a decorrere dalla data di inizio dellâattivitĂ lavorativa autonoma o di impresa individuale. La DIS-COLL è ridotta di un importo pari allâ80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dellâattivitĂ e la data in cui termina il periodo di godimento dellâindennitĂ o, se antecedente, la fine dellâanno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata dâufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dallâobbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare allâINPS unâapposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dallâattivitĂ lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dellâanno successivo. Nel caso di mancata presentazione dellâautodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la DIS-COLL percepita dalla data di inizio dellâattivitĂ lavorativa autonoma o di impresa individuale.
13. I soggetti di cui allâarticolo 2, commi da 51 a 56, della legge n. 92 del 2012 fruiscono fino al 31 dicembre del 2015 esclusivamente delle prestazioni di cui al presente articolo. Restano salvi i diritti maturati in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi nellâanno 2013.
14. Le risorse finanziarie giĂ previste per il finanziamento della tutela del sostegno al reddito dei collaboratori coordinati e continuativi di cui allâarticolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e allâarticolo 2, commi 51 e 56, della legge n. 92 del 2012, concorrono al finanziamento degli oneri relativi alle disposizioni di cui al presente articolo per lâanno 2015 e pertanto in relazione allo stesso anno 2015 non trovano applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 2, commi da 51 a 56, della legge n. 92 del 2012.
15. Allâeventuale riconoscimento della DIS-COLL ai soggetti di cui al presente articolo anche per gli anni successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie e in particolare con le risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014.
â¨
Titolo III â¨Assegno di disoccupazione
Art. 16 Assegno di disoccupazione â ASDI
A decorrere dal 1° maggio 2015 è istituito, in via sperimentale per lâanno 2015, lâAssegno di disoccupazione (ASDI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per lâImpiego (NASpI) di cui allâarticolo 1 che abbiano fruito di questa per lâintera sua durata entro il 31 dicembre 2015, siano privi di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno.
2. Nel primo anno di applicazione gli interventi sono prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e, quindi, ai lavoratori in etĂ prossima al pensionamento. In ogni caso, il sostegno economico non potrĂ essere erogato esaurite le risorse del Fondo di cui al comma 7.
3. LâASDI è erogato mensilmente per una durata massima di sei mesi ed è pari al 75 per cento dellâultima indennitĂ NASpI percepita, e, comunque, in misura non superiore allâammontare dellâassegno sociale, di cui allâarticolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Lâammontare di cui al periodo precedente è incrementato per gli eventuali carichi familiari del lavoratore nella misura e secondo le modalitĂ stabilite con il decreto di cui al comma 6.
4. Al fine di incentivare la ricerca attiva del lavoro i redditi derivanti da nuova occupazione possono essere parzialmente cumulati con lâASDI nei limiti e secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 6.
5. La corresponsione dellâASDI è condizionata allâadesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per lâimpiego, contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilitĂ a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte è obbligatoria, pena la perdita del beneficio.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro 90 giorni dallâentrata in vigore del presente decreto, sono definiti:
a) la situazione economica di bisogno del nucleo familiare di cui al comma 1, valutata in applicazione dellâISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non computando lâammontare dei trattamenti NASpI percepiti dal richiedente lâASDI;
b) lâindividuazione di criteri di prioritĂ nellâaccesso in caso di risorse insufficienti ad erogare il beneficio ai lavoratori nelle condizioni di cui al comma 2;
c) gli incrementi dellâASDI per carichi familiari del lavoratore di cui al comma 3, comunque nel limite di un importo massimo;
d) i limiti ed i criteri di cumulabilitĂ dei redditi da lavoro conseguiti nel periodo di fruizione dellâASDI di cui al comma 4;
e) le caratteristiche del progetto personalizzato e il sistema degli obblighi e delle misure conseguenti allâinottemperanza agli impegni in esso previsti;
f) i flussi informativi tra i servizi per lâimpiego e lâINPS volti ad alimentare il sistema informativo dei servizi sociali, di cui allâarticolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, per il tramite del Casellario dellâassistenza, di cui allâarticolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
g) i controlli per evitare la fruizione indebita della prestazione;
h) le modalitĂ di erogazione dellâASDI attraverso lâutilizzo di uno strumento di pagamento elettronico.
7. Al finanziamento dellâASDI si provvede mediante le risorse di uno specifico Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La dotazione del Fondo è pari ad euro 200 milioni nel 2015 e 200 milioni nel 2016. Nel limite dellâ1 per cento delle risorse attribuite al Fondo, possono essere finanziate attivitĂ di assistenza tecnica per il supporto dei servizi per lâimpiego, per il monitoraggio e la valutazione degli interventi, nonchĂŠ iniziative di comunicazione per la diffusione della conoscenza sugli interventi. Allâattuazione e alla gestione dellâintervento provvede lâINPS con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. LâINPS riconosce il beneficio in base allâordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata della prestazione, lâINPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet.
8. Allâeventuale riconoscimento dellâASDI negli anni successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie e in particolare con le risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014.
â¨Titolo IV â¨Contratto di ricollocazione
Art. 17 Contratto di ricollocazione
Il Fondo per le politiche attive del lavoro, istituito dallâarticolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato, per lâanno 2015, di 32 milioni di euro provenienti dal gettito relativo al contributo di cui allâarticolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Nel rispetto dei principi del presente decreto, le regioni, nellâambito della programmazione delle politiche attive del lavoro, ai sensi dellâarticolo 1, comma 4, lettera u), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, possono attuare e finanziare il contratto di ricollocazione.
2. Il soggetto in stato di disoccupazione, ai sensi dellâarticolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, ha diritto di ricevere dai servizi per il lavoro pubblici o dai soggetti privati accreditati un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro attraverso la stipulazione del contratto di ricollocazione, finanziato ai sensi del comma 1, a condizione che il soggetto effettui la procedura di definizione del profilo personale di occupabilitĂ , ai sensi del decreto legislativo di cui allâarticolo 1, comma 4, della legge 10 dicembre 2014 n. 183, in materia di politiche attive per lâimpiego.
3. A seguito della definizione del profilo personale di occupabilità , al soggetto è riconosciuta una somma denominata dote individuale di ricollocazione spendibile presso i soggetti accreditati.
4. Il contratto di ricollocazione prevede:
a) il diritto del soggetto a una assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore, da parte del soggetto accreditato;
b) il dovere del soggetto di rendersi parte attiva rispetto alle iniziative proposte dal soggetto accreditato;
c) il diritto-dovere del soggetto a partecipare alle iniziative di ricerca, addestramento e riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali coerenti con il fabbisogno espresso dal mercato del lavoro, organizzate e predisposte dal soggetto accreditato.
5. Lâammontare della dote individuale è proporzionato in relazione al profilo personale di occupabilitĂ e il soggetto accreditato ha diritto a incassarlo soltanto a risultato occupazionale ottenuto, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo di cui al comma 2.
6. Il soggetto decade dalla dote individuale nel caso di mancata partecipazione alle iniziative previste dalle lettere b) e c) del comma 4 o nel caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro ai sensi dellâarticolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 pervenuta in seguito allâattivitĂ di accompagnamento attivo al lavoro. Il soggetto decade altresĂŹ in caso di perdita dello stato di disoccupazione.
7. Allâeventuale rifinanziamento del Fondo di cui al comma 1 negli anni successivi al 2015 si provvede con quota parte delle risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge 10 dicembre 2014 n. 183.
â¨Titolo V â¨Disposizioni finanziarie e finali
Art. 18 Copertura finanziaria
Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli da 1 a 15, valutati in 751 milioni di euro per lâanno 2015, 1.574 milioni di euro per lâanno 2016, 1.902 milioni di euro per lâanno 2017, 1.794 milioni di euro per lâanno 2018, 1.707 milioni di euro per lâanno 2019, 1.706 milioni di euro per lâanno 2020, 1.709 milioni di euro per lâanno 2021, 1.712 milioni di euro per lâanno 2022, 1.715 milioni di euro per lâanno 2023 e 1.718 milioni di euro annui a decorrere dallâanno 2024 e dagli articoli 16 e 17, pari a 232 milioni di euro per lâanno 2015 e a 200 milioni di euro per lâanno 2016, si provvede, quanto a 114 milioni di euro per lâanno 2015, a valere sulle risorse di cui allâarticolo 15, comma 14 e, per la restante parte, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui allâarticolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Il Ministro dellâeconomia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dal presente decreto e, nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, adotta tempestivamente, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, le conseguenti iniziative legislative volte alla correzione dei predetti effetti, ai sensi dellâarticolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero, ai sensi dellâarticolo 11, comma 3, lettera l), della legge medesima, qualora tali scostamenti siano in procinto di verificarsi al termine dellâesercizio finanziario.
3. Il Ministro dellâeconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 19 Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarĂ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Ă fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.





