Corte dei Conti
Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214
(Gazz. uff.1 agosto 1934, n. 179)
Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti
Visti gli art. 32 e 35 della legge 3 aprile 1933, n. 255, concernente modificazioni allâordinamento della corte dei conti.
ARTICOLO UNICO
Ă approvato lâunito testo unico sullâordinamento della corte dei conti, composto di novantanove articoli, visto, dâordine nostro, dal capo del governo primo ministro segretario di Stato.
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLâORDINAMENTO DELLA CORTE DEI CONTI (1).
(1) Vedi articolo 11 della Legge 4 marzo 2009, n. 15.
TITOLO I
COMPOSIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI
Art. 1.
(artt. 1 e 2, legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 1, legge 3 aprile 1933, n. 255.)
La Corte dei conti del Regno dâItalia ha sede in Roma.
à divisa in tre sezioni, delle quali una di controllo e due giurisdizionali, ed è composta di:
1 presidente;
3 presidenti di sezione;
22 consiglieri;
1 procuratore generale;
3 vice procuratori generali;
23 primi referendari;
30 referendari.
Il presidente della Corte presiede le sezioni riunite, la sezione del controllo e, quando lo stimi conveniente, le altre sezioni.
Il procuratore generale ed i vice procuratori generali rappresentano presso la Corte il Pubblico Ministero.
Un consigliere ha le funzioni di segretario generale.
Art. 2.
(art. 1, secondo comma, Regio Decreto 5 febbraio 1930, n. 21; art. 2, primo comma, legge 3 aprile 1933, n. 255).
Il presidente della Corte riferisce al capo del Governo, primo ministro segretario di Stato, sullâandamento dei lavori della Corte stessa.
Art. 3.
(art. 7, legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 14, primo e terzo comma, legge 3 aprile 1933, n. 255).
[ La Corte a sezioni riunite delibera nei casi determinati da leggi o da regolamenti e quando il presidente lo reputa opportuno; decide in grado di appello nei giudizi di cui allâart. 67 ed in prima ed ultima istanza sui reclami del personale della Corte stessa.] (1)
La sezione di controllo delibera nei casi previsti dallâart. 24.
Delle due sezioni giurisdizionali una decide sui ricorsi in materia di pensioni di cui allâart. 62, lâaltra decide in prima istanza o in grado di appello nelle materie del contenzioso contabile e in tutte le rimanenti che le leggi attribuiscono al giudizio della Corte dei conti.
(1) Comma abrogato dallâarticolo 12, comma 1, della legge 6 agosto 1984, n. 425.
Art. 4.
(art. 8, legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 8, terzo comma, art. 14, secondo comma e art. 20, legge 3 aprile 1933, n. 255.)
Le deliberazioni e le decisioni della Corte sia a sezioni separate, sia a sezioni riunite sono prese con un numero dispari di votanti ed a maggioranza assoluta di voti.
Il numero dei votanti non può essere minore di sette per la sezione di controllo, di cinque per ciascuna delle sezioni giurisdizionali e di undici per le sezioni riunite (1).
Il presidente della Corte con sua ordinanza può disporre che le sezioni giurisdizionali funzionino suddividendosi in turni, con lâintervento di almeno due consiglieri fra i votanti in ciascuna causa oltre il presidente di sezione o il consigliere anziano incaricato di tenere la presidenza.
(1) A norma dellâarticolo 4, comma 1, del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, il numero minimo dei votanti di cui al presente articolo è elevato a quindici per lâesercizio, da parte delle sezioni riunite della Corte dei conti, di tutte le funzioni.
Art. 5.
(art. 9, legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 1, legge 3 aprile 1933, n. 255.)
I primi referendari e i referendari hanno voto deliberativo oltre che nel caso in cui siano chiamati dal presidente ad integrare il collegio giusta il terzo comma del precedente articolo, anche negli affari dei quali sono relatori. Possono essere chiamati dal presidente a supplire i consiglieri assenti od impediti, compreso quello avente lâincarico di segretario generale, ed anche in questo caso hanno voto deliberativo.
Il numero dei primi referendari e dei referendari non può essere maggiore di due nelle singole sezioni nÊ di quattro nelle sezioni riunite.
Art. 6.
(art. 6, legge 3 aprile 1933, n. 255.)
La tabella A annessa al presente testo unico stabilisce il ruolo organico del personale della Corte dei conti.
Art. 7.
(art. 15, regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084; art. 3, legge 3 aprile 1933, n. 255.)
Il presidente della Corte, i presidenti di sezione, i consiglieri ed il procuratore generale sono nominati per decreto reale su proposta del capo del Governo, primo ministro segretario di Stato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
I presidenti di sezione ed il procuratore generale vengono scelti fra i magistrati della Corte dei conti, appartenenti al grado immediatamente inferiore. Il grado di consigliere è conferito, per la metà dei posti, ai funzionari di grado quinto della Corte stessa.
Per i posti di consigliere di spettanza ad estranei alla Corte, ove la scelta cada su funzionari dello Stato questi devono essere giĂ di grado 4°, ovvero di grado 5° che abbiano non meno di tre anni di anzianitĂ in questâultimo grado (1) (2).
Lâincarico di segretario generale viene conferito con decreto del presidente della Corte.
Oltre i casi tassativamente stabiliti per legge o regolamento i consiglieri della Corte dei conti possono ricevere od accettare incarichi o missioni estranee alle normali loro attribuzioni solo quando non siano in contrasto con le norme vigenti ed in seguito ad ordinanza presidenziale, sentito il Consiglio di presidenza.
Previa determinazione del Consiglio dei ministri per il collocamento fuori ruolo e fino al limite massimo di due, si applica ai consiglieri della Corte dei conti il disposto dellâart. 2 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1791.
(1) Comma inserito dallâarticolo 2, comma 1, del D.Lgs. Lgt. 14 luglio 1945, n. 430.
(2) Per le norme dâattuazione del presente comma vedi lâarticolo unico, del D.P.R. 8 luglio 1977, n. 385.
Art. 8.
(art. 4, legge 14 agosto 1862, n. 800)
I presidenti e consiglieri della Corte non possono essere revocati nĂŠ collocati dâufficio a riposo, nĂŠ allontanati in qualsiasi altro modo, se non per decreto reale, col parere conforme di una commissione composta dei presidenti e vice presidenti del Senato e della Camera dei deputati.
La commissione è presieduta dal presidente del Senato, e conserva il suo ufficio nellâintervallo delle sessioni e delle legislature.
Il parere della commissione può essere provocato dal presidente della Corte o dal Governo (1).
(1) Disposizione estesa anche al procuratore generale e ai vice procuratori generali ai sensi dellâarticolo 4, comma 3, del D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 589.
Art. 9.
(art. 205, regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.)
Il limite di età per il collocamento a riposo del presidente, dei presidenti di sezione, dei consiglieri e del procuratore generale della Corte dei conti è fissato al compimento degli anni settanta (1).
(1) Disposizione estesa anche ai vice procuratori generali ai sensi dellâarticolo 4, comma 3, del D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 589, e ai magistrati con qualifiche inferiori a quella di consigliere per effetto dellâarticolo 25, comma 1, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.
Art. 10.
(art. 3, 3° comma, regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100; regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 60; art. 4, legge 3 aprile 1933, n. 255.)
Le nomine, promozioni e r mozioni del personale di magistratura della Corte di grado 5° e 6° sono fatte con decreto reale a relazione del capo del governo, primo ministro segretario di Stato, giusta proposta del presidente della Corte, con le norme del regolamento.
Con le stesse modalitĂ , ma con decreto del capo del Governo, primo ministro segretario di Stato, si provvede alle nomine, promozioni e remozioni degli impiegati delle carriere di concetto, di revisione e dâordine.
Salvo il disposto dellâart. 3, terzo comma, del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e quello del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 60, è vietato il comando del personale di cui ai precedenti commi presso uffici di altre amministrazioni sia di Stato, sia estranee.
Art. 11.
(art. 42, regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290; art. 17, regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48; articolo unico, legge 24 marzo 1930, n. 454; art. 5, primo e secondo comma, legge 3 aprile 1933, n. 255; art. 8 e 10, regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706).
Sono ammessi nella carriera di concetto, mediante concorso per titoli ed esami e purchĂŠ in possesso del prescritto titolo di studio, gli impiegati di gruppo A di altre amministrazioni dello Stato e di gruppo B della Corte, qualificati ottimi nellâultimo triennio, che abbiano non meno di quattro anni di servizio se di gruppo A e di otto se di gruppo B, nonchĂŠ i procuratori e gli avvocati regolarmente iscritti nei rispettivi albi professionali, i primi dei quali da non meno di quattro anni.
In ogni caso i concorrenti non debbono aver superato i trentacinque anni di etĂ , salve le eccezioni di legge a favore degli invalidi di guerra, dei decorati al valor militare, degli invalidi e feriti per la causa fascista, di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 e degli iscritti ai fasci di combattimento in data anteriore al 28 ottobre 1922.
Non si applicano al personale della corte le disposizioni del regio decreto 20 novembre 1930, n. 1482 (1).
(1) Il presente articolo deve ritenersi abrogato dallâarticolo 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.
Art. 12.
(art. 5, terzo comma legge 3 aprile 1933, n. 255.)
Il personale di revisione coadiuva quello di concetto in tutte le mansioni di carattere contabile ed è assunto per pubblico concorso.
TITOLO II
ATTRIBUZIONI DELLA CORTE DEI CONTI
CAPO I
ATTRIBUZIONI IN GENERALE
Art. 13.
(art. 10 sostituito dallâart. 1, regio decreto 18 novembre 1923, n. 2441 e articoli 13 e 34, legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 1, legge 11 luglio 1897, n. 256 modificato dallâart. 7, regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 788, art. 90, comma ottavo, regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401; articoli 63, 81 e seguenti regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; articoli 11, 18 e 19 legge 3 aprile 1933, n. 255.)
La Corte in conformitĂ delle leggi e dei regolamenti:
fa il riscontro dei decreti presidenziali;
fa il riscontro delle spese dello Stato;
vigila la riscossione delle pubbliche entrate;
fa il riscontro sui magazzini e depositi di materie e di merci di proprietĂ dello Stato, e sulle altre gestioni patrimoniali indicate dalle leggi;
fa il riscontro delle cauzioni degli agenti dello Stato che sono obbligati a prestarle e vigila perchĂŠ sia assicurata la regolaritĂ della gestione degli agenti dello Stato, in denaro e in materia;
parifica il rendiconto generale consuntivo dellâamministrazione dello Stato e quelli delle aziende a gestione autonoma soggette al suo riscontro, prima che siano presentati al Parlamento;
giudica i conti che debbono rendere tutti coloro che hanno maneggio di denaro o di valori dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni designate dalla legge;
giudica sulle responsabilitĂ per danni arrecati allâerario da pubblici funzionari, retribuiti dallo Stato, nellâesercizio delle loro funzioni;
giudica sui ricorsi contro i provvedimenti amministrativi in materia di conti e di responsabilitĂ , giusta le disposizioni delle leggi speciali;
giudica sugli appelli dalle decisioni dei Consigli di Prefettura sui conti dei Comuni, delle Province, delle istituzioni di pubblica beneficenza;
giudica sui ricorsi per rimborso di quote inesigibili di imposte dirette, ai termini della legge di riscossione;
giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri enti designati dalla legge e sulle istanze tendenti a conseguire la sentenza che tiene luogo del decreto di collocamento a riposo, ai termini dellâart. 174 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70;
[ giudica su tutti i reclami dei suoi impiegati;] (1)
fa le sue proposte e dĂ parere nella formazione degli atti e provvedimenti amministrativi indicati dalla legge.
(1) Alinea abrogato dallâarticolo 12, comma 2, della legge 6 agosto 1984, n. 425.
Art. 14.
(art. 12, legge 14 agosto 1862, n. 800).
Oltre le attribuzioni conferite dal presente testo unico, la Corte dei conti esercita tutte quelle altre che le sono conferite dalla legge sullâamministrazione del patrimonio e sulla contabilitĂ generale dello Stato e da leggi speciali.
Art. 15.
(art. 17, legge 14 agosto 1862, n. 800).
La Corte prende nota e dĂ avviso ai Ministri di tutte le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti che le occorre di rilevare nellâesercizio delle sue attribuzioni.
Art. 16.
(art. 16, legge 14 agosto 1862, n. 800).
La Corte ha diritto di chiedere ai Ministri, alle amministrazioni ed agli agenti che da esse dipendono, le informazioni e i documenti che si riferiscono alle riscossioni e alle spese, e tutte le notizie e i documenti necessari allâesercizio delle sue attribuzioni.
CAPO II
ATTRIBUZIONI DI CONTROLLO
Art. 17.
(art. 13, legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 11, 3 aprile 1933, n. 255).
I decreti, qualunque sia il Ministero da cui emanano e qualunque ne sia lâoggetto, sono presentati alla Corte perchĂŠ, esercitato il controllo di legittimitĂ , vi si apponga il visto e ne sia fatta registrazione.
PotrĂ il regolamento stabilire quali decreti presidenziali siano eccezionalmente esenti dal visto e dalla registrazione.
Art. 18.
(art. 19. legge 14 agosto 1862, n. 800, sostituito dallâart. 1 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2441 e art. 12, primo, secondo e terzo comma, Regio Decreto 27 giugno 1933, n. 703).
Sono presentati alla corte per il visto e la registrazione tutti i decreti con i quali si approvano contratti per importo superiore a euro 10.329,13 e quelli con i quali si autorizzano altre spese per un importo superiore a euro5.164,56, quando lâautorizzazione non sia contemporanea allâemissione dellâ ordine di pagamento. Sono pure presentati alla corte tutti gli atti di nomina, promozione o cessazione dal servizio degli impiegati ed agenti e quelli con i quali si conferiscono stipendi ed altri assegni continuativi a carico dello Stato (1) (2).
Sui decreti relativi alla liquidazione definitiva delle pensioni, assegni e indennitĂ di quiescenza, la Corte esercita il riscontro di legittimitĂ , accertando che sussistano le condizioni stabilite dalle leggi, sia per lâacquisto del diritto che per la natura e la misura dellâassegno liquidato e per il relativo godimento e pagamento.
Sono anche sottoposti al riscontro di legittimitĂ i decreti con i quali si provvede al riscatto dei servizi ai fini di quiescenza.
Lâapprezzamento circa la causa di servizio, e, se del caso, circa le condizioni economiche richieste per il diritto a pensione privilegiata, è insindacabile in sede di riscontro di legittimitĂ (2).
(1) I limiti di somma di cui al presente articolo sono stati aumentati di 60 volte dalâarticolo 1 della legge 10 dicembre 1953, n. 936 di duecentoquaranta volte dallâarticolo unico del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422 e da ultimo di mille volte dallâarticolo 20, comma 1, del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, a decorrere dal 1 novembre 1995.
(2) A norma dellâarticolo 51, comma 1, del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, a decorrere dal 1° gennaio 1999, gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo, sono convertiti in Euro.
Art. 19.
(art. 20, legge 14 agosto 1862, n. 800, sostituito dallâart. 1, regio decreto 18 novembre 1923, n. 2441).
I mandati per il pagamento delle spese dello Stato, gli ordini di accreditamento a favore dei funzionari delegati alla esecuzione di spese e di altri titoli di pagamento debbono, con i documenti giustificativi, essere sottoposti al riscontro della Corte.
La legge determina i casi nei quali il riscontro deve precedere il pagamento e i casi nei quali può a quello succedere.
Sono pure trasmessi alla Corte per il riscontro i rendiconti presentati dai funzionari delegati allâesecuzione di spese, muniti dei documenti giustificativi.
Art. 20.
(art. 21, legge 14 agosto 1862, n. 800).
La Corte vigila perchĂŠ le spese non superino le somme stanziate nel bilancio e queste si applichino alle spese prescritte, perchĂŠ non si faccia trasporto di somme non consentito per legge, e perchĂŠ la liquidazione e il pagamento delle spese siano conformi alle leggi e ai regolamenti.
Art. 21.
(art. 12, legge 3 aprile 1933, n. 255.)
La Corte tiene le scritture che le sono strettamente necessarie per lâesercizio della sua funzione.
Può valersi delle scritture tenute dalle ragionerie e può altresĂŹ far proprie le risultanze contabili degli atti sottoposti a riscontro giĂ accertate dai funzionari delle ragionerie stesse o di altri uffici dipendenti dallâamministrazione, i quali risponderanno della esattezza del proprio operato.
Quando vengano constatate irregolaritĂ , la Corte ne dĂ comunicazione al ministro competente per i suoi provvedimenti, salvo lâeventuale giudizio di responsabilitĂ a norma delle vigenti disposizioni.
Art. 22.
(art. 7, legge 3 aprile 1933, n. 255).
Al controllo degli atti di ogni singolo ministero, è delegato un consigliere coadiuvato da primi referendari o referendari preposti ad uffici costituiti da un congruo numero di funzionari ed impiegati. Un presidente di sezione ne coordina lâazione.
Il controllo si svolge presso la Corte; tuttavia con decreto reale a relazione del Capo del governo, primo ministro segretario di Stato, di concerto con il Ministro delle finanze, su proposta della Corte dei conti a sezioni riunite, potranno in via eccezionale essere istituiti uffici di riscontro presso le amministrazioni centrali, oltre quelli già contemplati da leggi speciali, quando ciò sia giudicato conveniente per un piÚ rapido svolgimento del controllo.
Art. 23.
(art. 10, legge 3 aprile 1933, n. 255; art. 8, regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414).
Al riscontro sugli atti concernenti gli assegni di quiescenza, sui pagamenti del debito vitalizio e delle spese fisse, qualunque sia il bilancio cui facciano carico, nonchĂŠ al riscontro sui magazzini dello Stato, qualunque sia il ministero al quale appartengano, e sulla cassa per lâammortamento del debito pubblico interno è rispettivamente delegato uno dei consiglieri di cui al primo comma del precedente articolo.
Ai servizi relativi al riscontro sul debito vitalizio, sulle spese fisse e sui magazzini può essere adibito anche personale non di ruolo, da assumersi mediante contratto a termine, con le norme stabilite nel regolamento (1).
(1) A norma dellâarticolo 12 del D.Lgs. 7 aprile 1948, n. 262, le disposizioni di cui al presente comma, devono ritenersi abrogate.
Art. 24.
(art. 8, primo, secondo, terzo e quarto comma, legge 3 aprile 1933, n. 255).
Qualora il consigliere delegato al controllo, dopo che sia stata sentita lâAmministrazione interessata, ritenga che un atto o decreto non debba essere ammesso al visto o alla registrazione, lo trasmette al Presidente della Corte, informandone nel tempo stesso il competente presidente di Sezione addetto al coordinamento. Il Presidente della Corte, udito il consigliere, promuove, nel piĂš breve termine, una pronunzia motivata della Sezione di controllo costituita dal Presidente della Corte, che la presiede, dai presidenti di Sezione addetti al coordinamento del controllo e dai consiglieri di cui al primo comma dellâart. 22.
Al di fuori dellâipotesi prevista dal comma precedente, il Presidente della Corte può, su segnalazione del consigliere delegato al controllo o del presidente di Sezione addetto al coordinamento o dellâAmministrazione interessata o di ufficio, deferire alla Sezione come sopra costituita la pronunzia sul visto e la registrazione degli atti o decreti ove si renda necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza.
Nei casi di cui ai precedenti comma, del deferimento alla Sezione di controllo è data comunicazione scritta alla Amministrazione interessata e a quella del Tesoro per quanto la riguardi. Queste possono presentare deduzioni e farsi rappresentare avanti la Sezione stessa da funzionari di grado non inferiore a quello di direttore capo divisione o equiparato.
Le stesse norme si applicano per gli atti o decreti di competenza delle Delegazioni della Corte dei conti per la Regione sarda e per la Regione Trentino-Alto Adige e degli uffici distaccati della Corte stessa presso il Magistrato delle acque in Venezia e i Provveditorati regionali alle opere pubbliche.
Per gli atti o decreti di competenza della Sezione di controllo per la Regione siciliana spetta al Presidente di essa il deferimento alla Sezione regionale nei casi previsti dal primo comma del presente articolo e al Presidente della Corte dei conti il deferimento alla Sezione centrale di controllo nei casi di cui al secondo comma (1).
(1) Articolo sostituito dallâarticolo 1, comma 1, della legge 21 marzo 1953, n. 161.
Art. 25.
(art. 14, legge 14 agosto 1862, n. 800, sostituito dallâart. 1° del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2441; art. 8, quinto comma, e art. 9, legge 3 aprile 1933, n. 255).
Ove il consigliere delegato o la sezione di controllo abbia ricusato il visto sugli atti o decreti presentati alla Corte, la relativa deliberazione sarĂ trasmessa al ministro cui spetta, e, quando questi lo ritenga necessario, sarĂ presa in esame dal Consiglio dei ministri.
Se esso risolve che lâatto o decreto debba aver corso, la Corte è chiamata a deliberare a sezioni riunite, e qualora non riconosca cessata la causa del rifiuto, ne ordina la registrazione e vi appone il visto con riserva.
Il rifiuto di registrazione è assoluto ed annulla il provvedimento quando trattisi:
a) di impegno od ordine di pagamento riferentesi a spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo del bilancio od, a giudizio della Corte, imputabile ai residui piuttosto che alla competenza e viceversa, ovvero ad un capitolo diverso da quello indicato nellâatto del ministero che lo ha emesso;
b) di decreti per nomine e promozioni di personale di qualsiasi ordine e grado, disposte oltre i limiti dei rispettivi organici;
c) di ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati al pagamento di spese, emessi per un importo eccedente i limiti stabiliti dalle leggi.
Art. 26.
(art. 18, legge 14 agosto 1862, n. 800, sostituito dallâarticolo unico della legge 15 agosto 1867, n. 3853).
La Corte dei conti ogni quindici giorni comunica direttamente agli uffici di presidenza del Senato e della Camera dei deputati lâelenco delle registrazioni eseguite con riserva, accompagnato dalle deliberazioni relative.
Art. 27.
(art. 15, legge 14 agosto 1862, n. 800)
La responsabilitĂ dei ministri non viene mai meno in qualsiasi caso per effetto della registrazione e del visto della Corte.
Art. 28.
(art. 20, secondo comma, legge 14 agosto 1862, n. 800, sostituito dallâart. 1°, Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2441; art. 26, legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dallâart. 1°, Regio Decreto 28 giugno 1912, n. 728; art. 71, primo comma, Regio Decreto 8 maggio 1933, n. 841; art. 33, Regio Decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884; art. 6, Regio Decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258; art. 11, Regio Decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277; art. 191 e seguenti Regio Decreto 26 giugno 1925, n. 1271; art. 29, legge 6 giugno 1933, n. 999; art. 1° Regio Decreto 2 gennaio 1913, n. 453; art. 32, legge 17 maggio 1928, n. 1094; art. 16, legge 5 gennaio 1933, n. 30; art. 4 Regio Decreto 17 marzo 1927, n. 401; art. 1°, Regio Decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1627; art. 235, Regio Decreto 23 dicembre 1920, n. 1921, sostituito dallâarticolo unico Regio Decreto 7 luglio 1932, n. 1404; art. 97, legge 16 febbraio 1913, n. 89; art. 8 e 11, Regio Decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414).
Per le amministrazioni autonome e speciali aziende statali delle ferrovie, delle poste e telegrafi, dei servizi telefonici, dei monopoli industriali, degli uffici per i lavori portuali, delle colonie, della cassa dei depositi e prestiti con le gestioni annesse, della azienda della strada, delle foreste demaniali, del fondo speciale per le corporazioni, del fondo di massa della [regia] guardia di finanza, del fondo generale del corpo degli agenti di custodia delle carceri, degli archivi notarili e della cassa per lâammortamento del debito pubblico interno, la Corte esercita la vigilanza ed il riscontro a norma delle rispettive disposizioni speciali.
Art. 29.
(art. 59 e 273, Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592).
Il rendiconto consuntivo e i conti di tutte le gestioni speciali delle regie universitĂ e dei regi istituti superiori sono dal presidente del Consiglio di amministrazione trasmessi direttamente alla Corte dei conti per lâesame amministrativo e la dichiarazione di regolaritĂ .
Le disposizioni di cui al presente articolo si estendono a tutti gli istituti superiori ai quali sono corrisposti assegni annui sul bilancio del Ministero dellâeducazione nazionale.
Art. 30.
(art. 59 e 273, Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592).
I provveditori agli studi, pel tramite del Ministero della educazione nazionale, entro il mese di luglio rendono alla Corte i conti amministrativi delle contabilitĂ speciali delle amministrazioni scolastiche riguardanti lâesercizio scaduto al 30 giugno precedente.
Art. 31.
(art. 5, secondo comma, Regio Decreto 30 dicembre 1023, n. 3203, sostituito dallâart. 1° del Regio Decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1928).
I conti consuntivi delle regie stazioni agrarie a cominciare dal 1° gennaio 1926, muniti del visto del ministro e direttore capo della ragioneria e corredati dai necessari documenti giustificativi, sono trasmessi alla Corte dei conti per la dichiarazione di regolarità .
Art. 32.
(art. 20, Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440; art. 2, terzo comma, legge 3 aprile 1933, n. 2440; art. 2, terzo comma, legge 3 aprile 1933, n. 255).
La Corte alla fine di ogni anno comunica al capo del Governo, primo ministro segretario di Stato, ed al Parlamento lâelenco dei contratti da essa registrati e per i quali lâamministrazione non abbia seguito il parere del consiglio di Stato, indicando le ragioni allâuopo addotte dallâamministrazione.
Art. 33.
(art. 13, legge 3 aprile 1933, n. 255).
Ad integrazione delle normali funzioni di riscontro la sezione del controllo ha facoltĂ di disporre eventuali accertamenti diretti presso funzionari ed agenti che abbiano maneggio di denaro o di materie di proprietĂ dello Stato.
Con provvedimento non suscettibile di alcun gravame ha anche facoltĂ di applicare penalitĂ ai funzionari nei confronti dei quali risulti accertato che, senza giustificato motivo, abbiano lasciato trascorrere i termini stabiliti per la presentazione dei rendiconti, salvo regolare giudizio di responsabilitĂ quando dal ritardo sia derivato un danno per lo Stato.
La stessa facoltà le spetta contro i funzionari cui sia fatto obbligo di trasmettere, dopo la prescritta revisione di loro competenza, i rendiconti predetti e che non abbiano a ciò adempiuto nel termine fissato.
Con decreto reale a relazione del capo del Governo, primo ministro segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze, sentita la Corte dei conti, sono determinati i funzionari ai quali debba far carico la responsabilitĂ di cui ai precedenti commi, i termini per la trasmissione degli atti, le penalitĂ e le modalitĂ per lâapplicazione di esse.
CAPO III
DELLA VIGILANZA SULLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE E DEL RISCONTRO SUI MAGAZZINI E SULLE CAUZIONI
Art. 34.
(artt. 22 e 23, legge 14 agosto 1862, n. 800).
I ministri trasmettono alla Corte, dopo verificati dalle amministrazioni, i prospetti delle riscossioni e dei pagamenti che si fanno dagli agenti del Governo nel corso dellâesercizio.
Si trasmettono ancora alla Corte i conti delle casse dello Stato con la indicazione dei valori e del modo col quale sono rappresentati.
Art. 35.
(art. 25, legge 14 agosto 1862, n. 800; artt. 1, 2 e 3, legge 11 luglio 1897, n. 256; art. 7, regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 788).
Ferma restando la giurisdizione della Corte per quanto riguarda i conti giudiziali, è affidato alla Corte stessa il riscontro sui magazzini e depositi di materie e di merci di proprietà dello Stato.
Il riscontro della Corte si esercita in base agli inventari della consistenza dei detti magazzini e depositi accertati dallâamministrazione, e agli ordini di entrata e di uscita da registrarsi dalla Corte. I modi e le forme di detto riscontro sono determinati per decreto reale, su proposta del capo del Governo, primo ministro segretario di Stato, e del Ministro delle finanze (2) sentito il parere della Corte dei conti.
Con decreti promossi dal Ministro delle finanze di concerto col ministro della cui azienda si tratta, sentiti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti sono determinati i magazzini da assoggettare a riscontro, i modi con i quali si deve prepararne pei singoli servizi, lâapplicazione, i documenti che si devono trasmettere alla Corte, acciocchĂŠ il riscontro effettivo possa regolarmente funzionare per ciascuna delle amministrazioni entro un biennio dalla data del decreto rispettivo.
Il Ministro delle finanze fa ispezionare periodicamente i magazzini, al fine di verificare la realtĂ delle loro consistenze, in corrispondenza degli accertamenti forniti da ciascuna amministrazione. Gli atti di accertamento e i verbali delle ispezioni debbono essere trasmessi alla Corte.
Art. 36.
(artt. 24 e 25, legge 14 agosto 1862, n. 800).
Sono trasmesse alla Corte le relazioni dei funzionari incaricati di compiere ispezioni presso gli agenti che hanno maneggio di denaro e di altri valori dello Stato.
Art. 37.
(artt. 26 e 27, legge 14 agosto 1862, n. 800).
Gli atti con i quali si approvano le cauzioni e quelli di riduzione, trasporto e cancellazione delle cauzioni stesse sono sottoposti al visto della Corte.
Per lâesercizio della vigilanza commessa alla Corte debbono le varie amministrazioni trasmetterle lâelenco delle cauzioni dovute dagli agenti dello Stato, come pure lâelenco dei funzionari che debbono invigilare gli agenti non tenuti a dare cauzione.
CAPO IV
PARIFICAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO E DEI RENDICONTI ANNESSI
Art. 38.
(art. 10, quarto comma, legge 14 agosto 1862, n. 800, sostituito dallâart 1° del Regio Decreto 19 novembre 1923, n. 2441; art. 28, legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 77 Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440; art. 6, legge 9 dicembre 1928, n. 2783).
Il rendiconto generale dello Stato che il Ministro delle finanze deve rendere alla fine di ogni esercizio finanziario, è dal ministro trasmesso alla Corte dei conti nei termini di legge, prima che sia presentato allâapprovazione delle Camere.
Art. 39.
(art. 29, legge 14 agosto 1862, n. 800).
La Corte verifica il rendiconto generale dello Stato e ne confronta i risultati tanto per le entrate, quanto per le spese ponendoli a riscontro con le leggi del bilancio.
A tale effetto verifica se le entrate riscosse e versate ed i resti da riscuotere e da versare risultanti dal rendiconto, siano conformi ai dati esposti nei conti periodici e nei riassunti generali trasmessi alla Corte dai singoli ministeri; se le spese ordinate e pagate durante lâesercizio concordino con le scritture tenute o controllate dalla Corte ed accerta i residui passivi in base alle dimostrazioni allegate ai decreti ministeriali di impegno ed alle proprie scritture.
La Corte con eguali accertamenti verifica i rendiconti, allegati al rendiconto generale, delle aziende, gestioni ed amministrazioni statali con ordinamento autonomo soggette al suo riscontro.
Art. 40.
(art. 32, legge 14 agosto 1862, n. 800).
La Corte delibera sul rendiconto generale dello Stato a sezioni riunite e con le formalitĂ della sua giurisdizione contenziosa.
Art. 41.
(art. 31, legge 14 agosto 1862, n. 800).
Alla deliberazione di cui al precedente articolo è unita una relazione fatta dalla Corte a sezioni riunite nella quale questa deve esporre:
le ragioni per le quali ha apposto con riserva il suo visto a mandati o ad altri atti o decreti;
le sue osservazioni intorno al modo col quale le varie amministrazioni si sono conformate alle discipline di ordine amministrativo o finanziario;
le variazioni o le riforme che crede opportune per il perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sullâamministrazione e sui conti del pubblico denaro.
Art. 42.
(art. 2, secondo comma, legge 3 aprile 1933, n. 255).
La deliberazione e la relazione di cui agli articoli precedenti sono presentate da una delegazione della Corte al capo del Governo, prima ministro segretario di Stato , e, con modalitĂ che questi determinerĂ con suo decreto, trasmesse al gran consiglio del fascismo.
Art. 43.
(art. 30 e 31, legge 14 agosto 1862, n. 800).
Il rendiconto e relativi allegati con la deliberazione e la relazione predette sono dalla Corte trasmessi al Ministro delle finanze che ne cura la presentazione al Parlamento.
CAPO V
ATTRIBUZIONI GIURISDIZIONALI
SEZIONE I
DEI GIUDIZI DI CONTO E DI RESPONSABILITĂ
Art. 44.
(art. 33, primo e secondo comma, legge 14 agosto 1862, n. 800, sostituito dallâart. 1 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2441; art. 74, Regio Decreto 18 novembre 1923, 2440).
La Corte giudica, con giurisdizione contenziosa, sui conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare denaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di proprietĂ dello Stato, e di coloro che si ingeriscono anche senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti.
La Corte giudica pure sui conti dei tesorieri ed agenti di altre pubbliche amministrazioni per quanto le spetti a termini di leggi speciali.
Art. 45.
(art. 35, legge 14 agosto 1862, n. 800).
La presentazione del conto costituisce lâagente dellâamministrazione in giudizio.
Il giudizio può essere iniziato dietro istanza del pubblico ministero per decreto della competente sezione, da notificarsi dallâagente, con la fissazione di un termine a presentare il conto nei casi:
a) di cessazione degli agenti dellâamministrazione del loro ufficio;
b) di deficienze accertate dallâamministrazione;
c) di ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per regolamento.
Art. 46.
(art. 36, legge 14 agosto 1862, n. 800).
Spirato il termine stabilito dalla corte, questa, citato lâagente dellâamministrazione ad istanza del pubblico ministero, può condannarlo, a ragione della mora, ad una pena pecuniaria non maggiore della metĂ degli stipendi, degli aggi e delle indennitĂ al medesimo dovute, e quando esso non goda di stipendi, di aggi e di indennitĂ può condannarlo al pagamento di una somma non maggiore di euro 1.032,91. Può anche, secondo la gravitĂ dei casi, proporne al ministro da cui dipende la sospensione ed anche la destituzione (1) (2).
Queste disposizioni si intendono applicabili senza pregiudizio dei provvedimenti dâordine, di vigilanza e di cautela, i quali competono ai capi delle rispettive amministrazioni.
Nel caso che lâagente persista nella sua renitenza a dare il conto, questo, per decreto della Corte, ad istanza del pubblico ministero, sarĂ fatto compilare a spese dellâagente.
(1) I limiti di somma di cui al presente articolo sono stati aumentati di 60 volte dallâarticolo 4 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, di duecentoquaranta volte dallâarticolo unico del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422 e da ultimo di mille volte dallâarticolo 20, comma 1, del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, a decorrere dal 1 novembre 1995.
(2) A norma dellâarticolo 51, comma 1, del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, a decorrere dal 1° gennaio 1999, gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo, sono convertiti in Euro.
Art. 47.
(art. 23, terzo comma, legge 14 agosto 1862, n. 800, sostituito dallâart. 1, regio decreto 18 novembre 1923, n. 2441).
Quando i conti di cui allâart. 44 sono regolarmente pareggiati ed il relatore non trovi irregolaritĂ a carico dei contabili, la loro approvazione è data mediante decreti di scarico o dichiarazioni di regolaritĂ , anche collettivi, emessi dal presidente della sezione, su relazione scritta dallo stesso relatore, previa comunicazione di essa al Procuratore generale.
Art. 48.
(art. 40, legge 14 agosto 1862, n. 800).
Ove debba aver luogo il giudizio della Sezione, questa, se riconosce che i conti furono saldati o si bilanciano in favore dellâagente dellâamministrazione, pronuncia il discarico del medesimo e la liberazione ove occorra, della cauzione e la cancellazione delle ipoteche. Nel caso opposto liquida il debito dellâagente, e pronuncia, ove occorra, la condanna al pagamento e lâalienazione della cauzione comunque prestata anche da terzi purchĂŠ citati o intervenuti in giudizio.
Art. 49.
(art. 37, legge 14 agosto 1862, n. 800).
Le decisioni interlocutorie della Corte contenenti osservazioni sul conto sono notificate allâagente per mezzo dellâamministrazione da cui dipende. Lâagente può presentare le sue giustificazioni nel modo e nei termini stabiliti dal regolamento di procedura.
Art. 50.
(art. 38, legge 14 agosto 1862, n. 800).
Se nellâesame del conto la Corte osservi che siano ad alcuno imputabili delitti contro la pubblica amministrazione o contro la fede pubblica, ne riferisce, per mezzo del procuratore generale, al Ministro della giustizia ed a quello da cui dipende lâagente, affinchĂŠ si proceda secondo le leggi, per la punizione del reo.
Art. 51.
(art. 41, legge 14 agosto 1862, n. 800).
Lâagente può opporsi alle decisioni della Corte nel termine di trenta giorni dalla notificazione da eseguirsi per mezzo dellâamministrazione da cui dipende.
Non si ammettono opposizioni allorchĂŠ la condanna riguarda partite del conto, alle quali si riferiscono le interlocutorie notificate allâagente nel modo indicato allâart. 49.
Art. 52.
(art. 14, 25 terzo comma e 37, legge 7 luglio 1907, n. 429; art. 1 Regio Decreto 28 giugno 1912, n. 728; art. 81, 82, 83, primo comma, Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440; art. 2, Regio Decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1928; art. 9, Regio Decreto 2 febbraio 1928, n. 263; art. 3, Regio Decreto 14 novembre 1929, n. 2166; art. 27, Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 807 1 art. 1, legge 22 dicembre 1932, n. 1958).
I funzionari impiegati ed agenti, civili e militari, compresi quelli dellâordine giudiziario e quelli retribuiti da amministrazioni, aziende e gestioni statali a ordinamento, autonomo, che nellâesercizio delle loro funzioni per azione od omissione imputabili anche a sola colpa o negligenza cagionino danno allo Stato e ad altra amministrazione dalla quale dipendono sono sottoposti alla giurisdizione della Corte nei casi e modi previsti dalla legge sullâamministrazione del patrimonio e sulla contabilitĂ generale dello Stato e da leggi speciali.
La Corte, valutate le singole responsabilità , può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto.
Art. 53.
(art. 83, secondo e terzo comma, Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e art. 16, primo comma, legge 3 aprile 1933, n. 255).
I direttori generali e i capi servizio, i quali, nellâesercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di un fatto, che possa dar luogo a responsabilitĂ a norma del precedente articolo, debbono farne denuncia al Procuratore generale presso la Corte dei conti.
La denunzia deve essere immediata.
Quando nel giudizio di responsabilità la Corte accerti che per dolo o colpa grave, fu omessa la denuncia, a carico di personale dipendente può condannare al risarcimento, oltre gli autori del danno, anche coloro che omisero la denuncia.
Art. 54.
(art. 85, Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440).
Nei casi di deficenza accertata dallâamministrazione o di danni arrecati allâerario per fatto o per omissione, imputabili a colpa o negligenza dei contabili e dei funzionari od agenti contemplati dalla legge sullâamministrazione del patrimonio e sulla contabilitĂ generale dello Stato, la Corte può pronunciarsi tanto contro di essi quanto contro i loro fideiussori o cauzionanti anche prima del giudizio sul conto.
Art. 55.
(art. 17, legge 3 aprile 1933, n. 255).
Quando dallâesame dei conti sottoposti a giudizio della corte emergano addebiti dâimporto non superiore a euro 5.000, il presidente della competente sezione giurisdizionale o un consigliere da lui delegato, sentito il pubblico ministero sullâimporto dellâaddebito, possono determinare la somma da pagare allâerario, salvo il giudizio della corte nel caso di mancata accettazione da parte del contabile (1).
Tale disposizione si applica anche nei giudizi di responsabilitĂ , purchĂŠ il valore della causa non ecceda la detta somma.
(1) I limiti di somma di cui al presente articolo sono aumentati di 60 volte dallâarticolo 4 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345. Successivamente, a norma dellâarticolo unico del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422 i predetti limiti sono stati ulteriormente aumentati di duecentoquaranta volte.
(2) A norma dellâarticolo 5, comma 8, del D.L. 15 novembre 1993, n. 453, come modificato dallâarticolo 10-bis, comma 9, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, il limite di somma di cui al presente comma, è elevato a euro 5.000.
SEZIONE II
DEGLI ALTRI GIUDIZI IN MATERIA CONTABILE
Art. 56.
(art. 90, ottavo comma, Regio Decreto 17 ottobre 1922, n. 1401).
Gli esattori comunali ed i ricevitori provinciali possono ricorrere alla Corte dei conti nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo dellâintendenza di finanza, col quale sia stato rifiutato il rimborso di quote dâimposta o sovraimposta inesigibili.
Art. 57.
(art. 25, legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dallâart. 1 del Regio Decreto 28 giugno 1912, n. 728).
I funzionari ed agenti delle ferrovie dello Stato, che rispondano direttamente allâamministrazione dei danni ad essa arrecati anche solo per colpa o negligenza, possono ricorrere alla Corte nel termine di trenta giorni da quello in cui hanno avuto comunicazione del relativo provvedimento amministrativo.
Qualora lâamministrazione delle ferrovie non possa integralmente rivalersi del danno cagionato dai propri funzionari ed agenti, mediante la ritenuta sui loro stipendi o paghe, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, ed occorra provvedere allâesecuzione coattiva anche su altri beni dei predetti funzionari od agenti, costoro sono deferiti al giudizio della Corte ad istanza del Procuratore generale (1).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 28 luglio 1976, n. 201, ha dichiarato lâillegittimitĂ costituzionale del presente articolo in collegamento con lâarticolo 25, comma 2, della legge 7 luglio 1907, n. 429, nella parte in cui tali norme dispongono che i funzionari ed agenti delle ferrovie dello Stato non compresi nel terzo comma dellâart. 25, l. 429/1907 citata, rispondono direttamente allâamministrazione dei danni ad essa arrecati per loro colpa o negligenza, e che le autoritĂ competenti a pronunciarsi al riguardo possono, valutate le circostanze, ridurre ovvero non applicare, lâaddebito per il danno subĂŹto dallâamministrazione.
Art. 58.
(art. 73, secondo comma, Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440).
Gli impiegati di cui agli artt. 44 e 52 possono ricorrere alla Corte avverso il provvedimento di ritenuta sugli stipendi ed altri emolumenti disposta dallâamministrazione ai termini della legge sulla contabilitĂ generale dello Stato.
Art. 59.
(art. 40, 41, 42, 43, 48 e 53, Regio Decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1339).
Nei casi previsti dagli artt. 40, 41, 42 e 43 del regio decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, la declaratoria di danno pronunciata dal Ministro per le corporazioni è sottoposta allâomologazione della Sezione del contenzioso contabile, in Camera di consiglio, quando debba valere come titolo per prendere iscrizione ipotecaria di garanzia sui beni delle persone indicate come responsabili. Il Ministro per le corporazioni fissa congrui termini allâassociazione che si presume danneggiata sia per promuovere la predetta omologazione, sia per iniziare lâazione di responsabilitĂ avanti la sezione del contenzioso contabile, e trascorsi infruttuosamente tali termini, provvede dâufficio in sostituzione dellâassociazione inadempiente.
Le disposizioni del precedente comma si applicano anche agli istituti costituiti per gli scopi di cui allâart. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563.
Lâazione per far valere le responsabilitĂ avanti la Corte si prescrive in cinque anni dal giorno nel quale avvenne il fatto dannoso.
Art. 60.
(art. 386, 387 e 402, Regio Decreto 3 marzo 1934, n. 383).
Contro il decreto del Ministro per lâinterno, emesso ai sensi degli articoli 386, 387 e 402 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è ammesso ricorso alla Corte, nei modi e termini di cui allâart. 66, da parte degli interessati, del Governatore di Roma e di qualsiasi contribuente, ancorchĂŠ non abbia previamente reclamato.
Art. 61.
I ricorsi alla Corte dei conti ammessi da leggi speciali contro i provvedimenti amministrativi sui conti consuntivi e sulle responsabilitĂ connesse, riguardanti enti non contemplati dagli articoli precedenti, debbono essere presentati nei termini stabiliti dalle leggi stesse e, in mancanza, entro 30 giorni da quello in cui il ricorrente ha avuto comunicazione del provvedimento.
SEZIONE III
DEI GIUDIZI IN MATERIA DI PENSIONE
Art. 62.
(art. 174, Regio Decreto 21 febbraio 1895, n. 70; art. 19, legge 3 aprile 1933, n. 255 e art. 14, terzo comma, Regio Decreto 27 giugno 1933, n. 703).
Contro i provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione a carico totale o parziale dello Stato è ammesso il ricorso alla competente sezione della Corte, la quale giudica con le norme di cui agli articoli seguenti.
Alla medesima sezione sono devoluti anche tutti gli altri ricorsi in materia di pensione, che leggi speciali attribuiscono alla Corte dei conti, nonchĂŠ le istanze dirette ad ottenere la sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo o in riforma e dichiari essersi verificate nellâimpiegato dello Stato o nel militare le condizioni dalle quali secondo le leggi vigenti, sorge il diritto a pensione, assegno o indennitĂ .
In materia di riscatto di servizi il ricorso è ammesso soltanto contro il decreto concernente la liquidazione del trattamento di quiescenza nel termine stabilito dal primo comma dellâarticolo seguente.
Art. 63.
(art. 14, primo e secondo comma, Regio Decreto 27 giugno 1933, n. 703).
Il termine per la presentazione alla Corte dei conti dei ricorsi di cui al precedente articolo è di novanta giorni decorrenti dalla data della comunicazione o notificazione del provvedimento di concessione o di rifiuto della pensione, dellâassegno o dellâindennitĂ .
Quando lâente, cui incombe il pagamento delle pensioni od indennitĂ , ricorra, secondo la facoltĂ conferita dalla rispettiva legge, contro le liquidazioni disposte dai propri organi deliberanti, il termine per il deposito del ricorso decorre dalla data del provvedimento impugnato.
Per il Procuratore generale presso la Corte il termine decorre dalla data di registrazione del decreto di liquidazione.
Lâistanza diretta a conseguire la sentenza di cui al comma secondo del precedente articolo deve essere depositata nella segreteria entro il termine di giorni novanta dalla data in cui il ricorrente ha avuto la comunicazione del rifiuto del Ministero ad emanare il provvedimento di cessazione dal servizio. Nel silenzio dellâamministrazione, tale termine decorre dal compimento del periodo di sessanta giorni dopo la notificazione allâamministrazione stessa di un legale atto di diffida a provvedere (1).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 8 luglio 1971, n. 170, ha dichiarato lâillegittimitĂ costituzionale del presente articolo, nella parte in cui esclude che il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi di cui al precedente art. 62 possa essere osservato anche con la spedizione dei ricorsi stessi mediante raccomandata, e che, in questo caso, della data di spedizione faccia fede il bollo dellâufficio postale mittente e, qualora il bollo sia illeggibile, la ricevuta della raccomandata. La stessa Corte, con sentenza 15 gennaio 1976, n. 8, ha dichiarato lâillegittimitĂ costituzionale del presente articolo, nella parte in cui prescrive, per la proposizione dei ricorsi in materia di pensione da parte degli aventi diritto al trattamento di quiescenza, il termine perentorio di novanta giorni dalla data di comunicazione e notificazione del provvedimento impugnato.
Art. 64.
(art. 14, quarto comma, e art. 15, primo comma, Regio Decreto 27 giugno 1933, n. 703).
Il ricorso non è ammesso contro la liquidazione provvisoria della pensione, nĂŠ contro la liquidazione dellâindennitĂ , per chi abbia fatto riscossione di questa prima della scadenza del termine di cui al precedente articolo (1).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 1° marzo 1972, n. 38, ha dichiarato lâillegittimitĂ costituzionale del presente articolo.
SEZIONE IV
DEI GIUDIZI SUI RECLAMI DEGLI IMPIEGATI
Art. 65.
(art. 28, secondo comma, legge 25 giugno 1908, n. 290; art. 2 Regio Decreto 5 settembre 1909, n. 652; art. 14, ultimo comma, Regio Decreto 11 novembre 1923, n. 2395, aggiunto dallâart. 8 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3084; art. 14, terzo comma, legge 3 aprile 1933, n. 255).
[Spetta alla corte a sezioni riunite la definizione in forma contenziosa di tutti i reclami dei suoi impiegati ed agenti o di chiunque vi abbia interesse relativi alla nomina, promozione e disciplina, o comunque attinenti al rapporto dâimpiego, per motivi di incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge.] (1).
(1) Articolo abrogato dallâarticolo 12, comma 2, della legge 6 agosto 1984, n. 425.
SEZIONE V
DELLâAPPELLO CONTRO LE DECISIONI DEI CONSIGLI DI PREFETTURA
Art. 66.
(art. 34, secondo comma, legge 14 agosto 1862, n. 800).
La corte, sezione del contenzioso contabile, giudica in grado di appello delle decisioni del consiglio di prefettura sui conti consuntivi delle province, dei comuni, dei relativi consorzi, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli altri enti locali contemplati da leggi speciali, nonchĂŠ dalle decisioni degli stessi consigli, emesse a norma delle leggi riguardanti gli enti medesimi, sulle responsabilitĂ dei rispettivi amministratori, impiegati e contabili di fatto. Il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione.
Nei casi nei quali la legge ammette lâappello del contribuente o del cittadino, il termine suddetto decorre dallâultimo giorno della pubblicazione della decisione impugnata.
SEZIONE VI
DELLâAPPELLO CONTRO LE DECISIONI DELLA SEZIONE DEL CONTENZIOSO CONTABILE
Art. 67.
(art. 7, secondo comma, legge 8 giugno 1911, n. 550; art. 16, quarto comma, Regio Decreto 23 giugno 1912, n. 1047, e art. 15 legge 3 aprile 1933, n. 255).
[Contro le decisioni di prima istanza in materia di conti giudiziali o riguardanti controversie comunque attinenti a gestioni contabili, e nei giudizi di responsabilitĂ per danno arrecato allâerario ovvero alle aziende, gestioni e amministrazioni statali con ordinamento autonomo e ad altri enti, ai sensi della legge sullâamministrazione del patrimonio e sulla contabilitĂ generale dello Stato e di leggi speciali diverse, è ammesso lâappello alle sezioni riunite della corte nel termine di trenta giorni, purchĂŠ la somma oggetto della domanda giudiziale superi le euro 1.032,91 (1).
Lâappello è concesso, senza limiti di somma, anche al pubblico ministero (2).] (3)
(1) I limiti di somma di cui al presente articolo sono aumentati di 60 volte dallâarticolo 4 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 di duecentoquaranta volte dallâarticolo unico del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422 e da ultimo di mille volte dallâarticolo 20, comma 1, del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, a decorrere dal 1 novembre 1995.
(2) A norma dellâarticolo 51, comma 1, del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, a decorrere dal 1° gennaio 1999, gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo, sono convertiti in Euro.
(3) Articolo abrogato dallâarticolo 4, comma 1, lettera b), dellâallegato 3, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
SEZIONE VII
DELLâIMPUGNAZIONE PER REVOCAZIONE
Art. 68.
(art. 42 e 44, primo e terzo comma, legge 14 agosto 1862, n. 800).
[ Le decisioni della Corte possono essere impugnate per revocazione, tanto dalle parti quanto dal Pubblico Ministero, nel termine di tre anni quando:
a) vi sia stato errore di fatto o di calcolo;
b) per lâesame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta omissione o doppio impiego;
c) si siano rinvenuti nuovi documenti dopo pronunciata la decisione;
d) il giudizio sia stato pronunciato sopra documenti falsi.
Negli ultimi tre casi, decorsi i tre anni il ricorso per revocazione dovrĂ presentarsi nel termine di giorni trenta dal riconoscimento della omissione o doppio impiego, dalla scoperta di nuovi documenti della notizia venuta al ricorrente della dichiarazione di falsitĂ dei documenti, salvi tuttavia gli effetti della prescrizione trentennale. ] (1)
(1) Articolo abrogato dallâarticolo 4, comma 1, lettera b), dellâallegato 3, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Art. 69.
(art. 44, secondo comma, e art. 45, legge 14 agosto 1862, n. 800).
[ Nei giudizi di conto la revocazione nei casi e termini di cui allâarticolo precedente, può aver luogo, oltre che sulla istanza delle parti o del Pubblico Ministero, anche dâufficio.
Nella revocazione dâufficio il giudizio è preceduto da decreto in camera di consiglio sullâammissione in rito, sentito il Pubblico Ministero.] (1)
(1) Articolo abrogato dallâarticolo 4, comma 1, lettera b), dellâallegato 3, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Art. 70.
(art. 46, legge 14 agosto 1862, n. 800).
[La revocazione non ha effetto che per la parte della decisione dichiarata erronea. ] (1)
(1) Articolo abrogato dallâarticolo 4, comma 1, lettera b), dellâallegato 3, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
SEZIONE VIII
DELLâANNULLAMENTO
Art. 71.
(art. 43, quarto comma, legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 3, primo comma, legge 31 marzo 1877, n. 3761).
[ Le decisioni della Corte dei conti possono essere impugnate davanti la Corte di cassazione, tanto dalle parti quanto dal Pubblico Ministero, con ricorso per annullamento per motivi di incompetenza o eccesso di potere ai sensi della legge 31 marzo 1877, n. 3761, nel termine di novanta giorni dalla notificazione della decisione impugnata.
Se la decisione è annullata, la Corte dei conti, nel caso che la causa venga riproposta, si uniforma alle massime di diritto stabilite dalla Corte di cassazione. ] (1)
(1) Articolo abrogato dallâarticolo 4, comma 1, lettera b), dellâallegato 3, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
SEZIONE IX
NORME COMUNI
Art. 72.
(art. 39, legge 14 agosto 1862, n. 800).
[ I giudizi avanti la Corte dei conti sono pubblici. Ă sempre sentito il Pubblico Ministero. ] (1)
(1) Articolo abrogato dallâarticolo 4, comma 1, lettera b), dellâallegato 3, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Art. 73.
[La Corte può disporre lâassunzione di testimoni ed ammettere gli altri mezzi istruttori che ritenga necessari. ] (1)
(1) Articolo abrogato dallâarticolo 4, comma 1, lettera b), dellâallegato 3, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Art. 74.
(art. 16, legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 16, secondo comma, legge 3 aprile 1933, n. 255).
[ Il Pubblico Ministero nelle istruttorie di sua competenza può chiedere in comunicazione atti e documenti in possesso di autorità amministrative e giudiziarie e può inoltre disporre accertamenti diretti. ] (1)
(1) Articolo abrogato dallâarticolo 4, comma 1, lettera b), dellâallegato 3, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Art. 75.
(art. 1 e 2, legge 26 maggio 1887, n. 4504).
[ Nei giudizi avanti la Corte dei conti, le istanze, i ricorsi e gli appelli si avranno per abbandonati, per la parte non ancora decisa, se per il corso di un anno non siasi presentata domanda di fissazione dâudienza o non siasi fatto alcun altro atto di procedura.
Lâabbandono non è applicabile ai giudizi ordinari di conto, la cui presentazione costituisce lâagente dellâamministrazione in giudizio; si applica bensĂŹ nei casi di opposizione o di revocazione relativi ai conti medesimi. ] (1)
(1) Articolo abrogato dallâarticolo 4, comma 1, lettera b), dellâallegato 3, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Art. 76.
(art. 47 e 48, primo comma, legge 14 agosto 1862, n. 800).
[ Le decisioni della Corte, le ordinanze e i decreti presidenziali che interessano lâerario sono trasmessi a cura del Pubblico Ministero, per la loro esecuzione, alle amministrazioni interessate.
Per lâesecuzione delle decisioni e delle ordinanze di condanna si applicano le norme del regio decreto 5 settembre 1909, n. 776.] (1)
(1) Articolo abrogato dallâarticolo 4, comma 1, lettera b), dellâallegato 3, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Art. 77.
(art. 42, terzo comma, legge 14 agosto 1862, n. 800).
[ Lâopposizione, lâappello, la revocazione ed il ricorso per annullamento non sospendono lâesecuzione delle decisioni della Corte.
Può però la Corte, nei primi tre casi, con decreto in camera di consiglio, su istanza della parte interessata e sentito il Pubblico Ministero, ordinare la sospensione dellâesecuzione delle decisioni impugnate.] (1)
(1) Articolo abrogato dallâarticolo 4, comma 1, lettera b), dellâallegato 3, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Art. 78.
(art. 48, secondo comma, legge 14 agosto 1862, n. 800).
[ Spetta alla Corte il giudizio sulle questioni di interpretazione delle sue decisioni. ] (1)
(1) Articolo abrogato dallâarticolo 4, comma 1, lettera b), dellâallegato 3, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Art. 79.
[ Salvo il disposto di leggi speciali, per gli atti, documenti, decisioni e provvedimenti di qualunque natura relativi ai giudizi di competenza della Corte si applicano le disposizioni delle leggi sul bollo e sul registro e le annesse tabelle.
Il patrocinio legale è obbligatorio soltanto per i giudizi di competenza delle sezioni riunite ed in ogni caso è regolato dalle norme contenute nella legge sullâordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore. ] (1)
(1) Articolo abrogato dallâarticolo 4, comma 1, lettera b), dellâallegato 3, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Art. 80.
[Presso la corte dei conti è costituita una commissione per il gratuito patrocinio per i giudizi di sua competenza. La commissione è nominata, ogni anno, con decreto del presidente della corte ed è composta:
1° di un consigliere della corte che la presiede;
2° di un primo referendario o referendario della corte;
3° di un avvocato patrocinante avanti la corte di cassazione, designato dal direttorio del sindacato degli avvocati e procuratori di Roma.
Esercita le funzioni di segretario un vice referendario.
Per ciascuna categoria dei componenti la commissione sono nominati membri supplenti.]
(1) Articolo abrogato, a decorrere dal 1° luglio 2002, dallâarticolo 299, comma 1, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Successivamente, lâarticolo 4, comma 1, lettera b), dellâallegato 3, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, ha confermato lâabrogazione.
TITOLO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E GENERALI
CAPO I
ATTRIBUZIONI IN GENERALE
Art. 81.
(art. 21, primo comma, legge 3 aprile 1933, n. 255).
[ Alla eliminazione dellâarretrato esistente in materia di riscontro consuntivo e di contenzioso contabile alla data 25 aprile 1933, provvedono rispettivamente un consigliere coadiuvato da primi referendari o referendari, ai sensi e con le modalitĂ di cui agli articoli 22 e 24, ed una sezione speciale giurisdizionale composta da un presidente di sezione e da quattro membri di cui due possono essere primi referendari o referendari.
Nel caso che la sezione stessa debba funzionare suddivisa nel modo previsto dal terzo comma dellâart. 4 vi sarĂ aggiunto, con ordinanza del presidente della corte, un congruo numero di consiglieri e di primi referendari o referendari.] (1)
(1) Articolo abrogato dallâarticolo 4, comma 1, lettera b), dellâallegato 3, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Art. 82.
(art. 3, legge 7 aprile 1921, n. 547; articolo unico, Regio Decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1906; art. 21, terzo comma, legge 3 aprile 1933, n. 255).
[Sono sottoposti al riscontro di cui al precedente articolo:
a ) tutti i rendiconti amministrativi e le contabilitĂ di qualunque specie riferentisi alle gestioni di tutto lâesercizio 1932-1933;
b ) tutte le contabilitĂ delle gestioni per profughi e per danni di guerra;
c ) le contabilitĂ relative alle gestioni dei commissariati civili di Trieste, Trento e Zara e alle successive gestioni di stralcio affidate con Regio Decreto 17 ottobre 1922, n. 1353, alle prefetture di Trieste, Trento e Zara, comprese le contabilitĂ delle spese eseguite da funzionari delegati.
Le contabilitĂ di cui alle lettere b ) e c ) sono trasmesse direttamente alla corte per il suo esclusivo controllo.] (1)
(1) Articolo abrogato dallâarticolo 4, comma 1, lettera b), dellâallegato 3, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Art. 83.
(art. 21, terzo comma, legge 3 aprile 1933, n. 255).
[ Sono devoluti alla competenza della sezione speciale del contenzioso contabile:
a ) i conti giudiziali giĂ pervenuti alla corte e sui quali alla data del 25 aprile 1933 non sia stata emessa definitiva pronuncia e quelli non ancora pervenuti per le gestioni a tutto lâesercizio 1932-33;
b ) i giudizi di responsabilitĂ relativi a denuncie anteriori al 30 giugno 1933.] (1)
(1) Articolo abrogato dallâarticolo 4, comma 1, lettera b), dellâallegato 3, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Art. 84.
(art. 21, primo, secondo e quinto comma, legge 3 aprile 1933, n. 255).
[ Per i giudizi della sezione speciale predetta e per i decreti di scarico e le dichiarazioni di regolaritĂ valgono le norme in vigore al 3 aprile 1933.
Nel normale esame dei conti giudiziali successivi a quelli dellâesercizio 1932-33, se la sezione speciale non avrĂ ancora giudicato lâultimo conto arretrato di un determinato ufficio, la sezione ordinaria del contenzioso contabile potrĂ riprendere le rimanenze che figurano nei conti compilati dallâagente o dallâamministrazione, salvo a far luogo in seguito ad una revocazione, ove occorra.
Quando un giudizio di responsabilità relativo a denuncia posteriore al 30 giugno 1933 sia comunque connesso con un giudizio di conto devoluto alla competenza della sezione speciale, è competente a decidere di entrambi la sezione ordinaria del contenzioso contabile, salvo che nel giudizio di conto non sia stata emessa pronuncia interlocutoria da parte della sezione speciale suddetta.] (1)
(1) Articolo abrogato dallâarticolo 4, comma 1, lettera b), dellâallegato 3, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Art. 85.
(articolo unico, Regio Decreto 18 febbraio 1923, n. 424; art. 21, quarto comma, legge 3 aprile 1933, n. 255).
[ I ricorsi in materia di pensioni di guerra sono decisi dalla sezione speciale istituita con Regio Decreto 18 febbraio 1923, n. 424.
La sezione è composta, con decreto presidenziale, di un presidente di sezione, di otto consiglieri e di sei primi referendari o referendari.
Essa decide col numero di cinque votanti e può funzionare nel modo previsto dal terzo comma dellâart. 4. In tal caso, il presidente della corte, con sua ordinanza, può destinarvi, ove occorra, altri primi referendari o referendari oltre quelli permanentemente ad essa assegnati, ognuno dei quali, in sostituzione di uno dei primi referendari o referendari appartenenti normalmente alla sezione, ha voto deliberativo soltanto nei ricorsi dei quali è relatore.] (1)
(1) Articolo abrogato dallâarticolo 4, comma 1, lettera b), dellâallegato 3, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Art. 86.
(art. 64 Regio Decreto 12 luglio 1923, n. 1491).
[I ricorsi di cui al precedente articolo debbono presentarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento del ministro per le finanze, e, nei casi in cui la notificazione venga omessa, di novanta giorni dalla data di consegna del certificato di iscrizione (libretto di pensione) risultante dallâapposito registro (1).
Il ricorso, provvisto della sottoscrizione del ricorrente o di un suo procuratore speciale, o anche del semplice segno di croce vistato dallâautoritĂ comunale o da un notaio o dal dirigente locale degli enti di cui al primo comma del successivo art. 3, è esente da spese di bollo, e nel termine anzidetto deve essere depositato alla segreteria della corte dei conti e spedito alla segreteria medesima mediante raccomandata. In questo secondo caso, della data di spedizione fa fede il bollo dellâufficio postale mittente e qualora questo sia illeggibile la ricevuta della raccomandata.
Per lâinfermo di mente cui non sia stato ancora nominato il legale rappresentante od il tutore provvisorio, il ricorso è validamente sottoscritto dalla moglie o da un figlio maggiorenne o, in loro mancanza, da uno dei genitori ovvero da chi ne abbia la custodia e comunque lo assista.
Salvo il disposto degli articoli 50 e 61 del regio decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, contro le decisioni della sezione speciale sono ammessi soltanto i mezzi dâimpugnativa di cui agli articoli 68 e 71 (2). ] (3)
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno 1980, n. 97, ai sensi dellâarticolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato lâillegittimitĂ costituzionale del presente comma.
(2) Articolo sostituito dallâarticolo 1 del R.D. 6 febbraio 1942, n. 50.
(3) Articolo abrogato dallâarticolo 4, comma 1, lettera b), dellâallegato 3, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Art. 87.
(art. 26, Regio Decreto-legge 27 maggio 1926, n. 928).
[Se, in dipendenza di un medesimo evento attribuito a causa di servizio, siano state negate la pensione di guerra dal ministero delle finanze e la pensione privilegiata ordinaria dallâautoritĂ competente, e lâinteressato impugni entrambi i provvedimenti negativi, la competenza a decidere, anche sul diritto alla pensione di guerra, spetta alla sezione giurisdizionale della corte competente in materia di pensioni.
Il ricorso può essere prodotto entro novanta giorni dalla piĂš recente data di notificazione dei due provvedimenti negativi, se proposto contro entrambi o anche esclusivamente contro il primo di essi, purchĂŠ la seconda pronuncia sia avvenuta in sede di rinvio per competenza ovvero su domanda fatta dallâinteressato entro novanta giorni dalla prima notificazione.] (1)
(1) Articolo abrogato dallâarticolo 4, comma 1, lettera b), dellâallegato 3, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Art. 88.
(art. 7, Regio Decreto 7 gennaio 1923, n. 165; art. 1°, Regio Decreto 19 aprile 1923, n. 1032; art. 1°, Regio Decreto 27 aprile 1924, n. 776; art, 17, Regio Decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842; art. 10, Regio Decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1972, e art. 19, Regio Decreto 27 giugno 1933, n. 703).
[ Contro i provvedimenti in materia di pensione, emessi dalle competenti autorità centrali o provinciali, in base alle norme dei cessati regimi austro-ungarico e fiumano, è ammesso il ricorso alla sezione giurisdizionale della corte dei conti competente in materia di pensioni, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione agli interessati dei provvedimenti stessi da eseguirsi con le norme di cui al Regio Decreto 27 giugno 1933, n. 703.
Le disposizioni di cui al precedente comma sono anche applicabili per i provvedimenti di pensione emessi in base alle norme delle ex gestioni ferroviarie austro-ungariche.] (1)
(1) Articolo abrogato dallâarticolo 4, comma 1, lettera b), dellâallegato 3, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Art. 89.
(art. 9, Regio Decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 257; art. 2, Regio Decreto-legge 19 maggio 1927, n. 835; art. 420, Regio Decreto 3 marzo 1934, n. 383).
[ I conti consuntivi della provincia di Roma a tutto lâesercizio 1921 incluso e quelli della soppressa provincia di Caserta a tutto il 30 giugno 1927, sono sottoposti al giudizio della competente sezione speciale e, in caso di appello, ne giudica la corte a sezioni riunite.] (1)
(1) Articolo abrogato dallâarticolo 4, comma 1, lettera b), dellâallegato 3, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Art. 90.
[Il termine di un anno stabilito dallâart. 75 decorre per i giudizi in corso, dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, salvo che i giudizi stessi non debbano ritenersi abbandonati prima della scadenza del termine predetto in base alle disposizioni finora vigenti.] (1)
(1) Articolo abrogato dallâarticolo 4, comma 1, lettera b), dellâallegato 3, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Art. 91.
(art. 9, secondo comma, Regio Decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1636, modificato dallâart. 6 del Regio Decreto-legge 10 luglio 1930, n. 1048).
[Il rendiconto che lâalto commissario per la cittĂ e provincia di Napoli deve presentare entro tre mesi dalla scadenza dellâesercizio finanziario al ministero delle finanze, è approvato con decreto reale da registrarsi, previa revisione del rendiconto stesso, dalla parte dei conti alla quale lâalto commissario invia direttamente i documenti giustificativi. ] (1)
(1) Articolo abrogato dallâarticolo 4, comma 1, lettera b), dellâallegato 3, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Art. 92.
(art. 22, legge 3 aprile 1933, n. 255).
[ Per i servizi di carattere transitorio ed eccezionale di cui agli art. 82 e 83 del presente testo unico e per quelli relativi alle pensioni di guerra sono temporaneamente aggiunti al ruolo della magistratura della corte i posti indicati nella annessa tabella B .
Alle mansioni di concetto, di revisione e dâordine inerenti ai servizi stessi sarĂ provveduto mediante personale avventizio.
La tabella predetta stabilisce per ogni categoria di attribuzioni il numero massimo degli avventizi da assumersi.
Il riassorbimento dei posti aggiunti nel ruolo della magistratura verrĂ iniziato a decorrere dalla data che sarĂ stabilita con decreto del capo del governo primo ministro segretario di stato di concerto col ministro delle finanze, sentito il presidente della corte dei conti; si effettuerĂ usufruendo della metĂ delle vacanze che nel ruolo stesso si verificheranno posteriormente alla data anzidetta.
Fino alla data della suddetta, resta fermo il disposto del terzo comma dellâarticolo unico del Regio Decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 8.
Il personale avventizio sarĂ licenziato mano a mano che verranno ad esaurirsi i servizi di cui sopra.] (1)
(1) Articolo abrogato dallâarticolo 4, comma 1, lettera b), dellâallegato 3, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Art. 93.
(art. 27, legge 3 aprile 1933, n. 255).
[Gli impiegati che al 25 aprile 1933 facevano parte dell categoria di revisione istituita col Regio Decreto 5 febbraio 1920, n. 97, e per i quali dopo lâapplicazione degli art. 23 e 26 della legge 3 aprile 1933, n. 255, non sia stato disposto, sulla conforme proposta del consigli di amministrazione, il ritorno alla categoria dâordine, costituiranno un ruolo transitorio di gruppo C , che sarĂ conservato fino ad esaurimento.
Gli impiegati predetti manterranno ad personam le attuali loro qualifiche anche nel caso di promozione, salvo ad assumere quella del corrispondente grado della carriera di revisione di cui allâannessa tabella A ove ne abbiano una inferiore. Essi potranno conseguire, nel numero massimo di sette, il trattamento economico del grado 8° del gruppo C .
In corrispondenza al numero di impiegati compresi nel ruolo transitorio dovranno, per ciascun grado, lasciarsi altrettanti posti vacanti nel ruolo di personale di revisione.] (1)
(1) Articolo abrogato dallâarticolo 4, comma 1, lettera b), dellâallegato 3, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Art. 94.
[Rimangono in vigore, in quanto ancora applicabili, le disposizioni transitorie contenute negli art. 25 e 26 della legge 3 aprile 1933, n. 255. ] (1)
(1) Articolo abrogato dallâarticolo 4, comma 1, lettera b), dellâallegato 3, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 95.
(art. 1°, secondo comma, legge 31 gennaio 1926, n. 100; art. 12, primo comma, legge 9 dicembre 1928, n. 2693).
[ Le norme concernenti lâordinamento della Corte dei conti devono essere stabilite con le forme di cui allâart. 1°, secondo comma, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e allâart. 12, primo comma, della legge 9 dicembre 1928, n. 2693. ] (1)
(1) Articolo abrogato dallâarticolo 4, comma 1, lettera b), dellâallegato 3, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Art. 96.
(art. 31, primo comma, legge 3 aprile 1933, n. 255).
[ Il governo del Re, sentita la Corte dei conti, provvede alla emanazione delle norme per la liquidazione delle pensioni da parte dellâamministrazione e per il normale controllo preventivo della Corte stessa su tale materia. ] (1)
(1) Articolo abrogato dallâarticolo 4, comma 1, lettera b), dellâallegato 3, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Art. 97.
(art. 32, legge 3 aprile 1933, n. 255).
[ Con decreti a relazione del Capo del Governo, primo ministro segretario di Stato, su proposta della Corte dei conti, sono stabilite:
a) le forme del procedimento nei giudizi della Corte;
b) le norme per lâesercizio delle sue attribuzioni non contenziose;
c) le norme per la carriera e la disciplina del personale della Corte stessa. ] (1)
(1) Articolo abrogato dallâarticolo 4, comma 1, lettera b), dellâallegato 3, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Art. 98.
(art. 50, secondo comma, legge 14 agosto 1862, n. 800).
Il presidente della Corte provvede con regolamento alla disciplina ed al servizio interno degli uffici e della segreteria della Corte, al personale subalterno, alle spese dâufficio e a quanto altro sia necessario per lâesecuzione del presente testo unico.
Art. 99.
(art. 35 legge 3 aprile 1933, n. 255).
Il presente testo unico entrerĂ in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno.
Archivio selezionato:
AutoritĂ : Regio decreto â 12/07/1934, n. 1214
Gazzetta uff.: 01/08/1934, n. 179
Testo vigente
EPIGRAFE
REGIO DECRETO 12 luglio 1934, n. 1214 (in Gazz. Uff., 1° agosto, n. 179). â Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti.
DECRETO [ parte 1 di 2]
Visti gli art. 32 e 35 della legge 3 aprile 1933, n. 255, concernente modificazioni allâordinamento della corte dei conti.
ARTICOLO UNICO
Ă approvato lâunito testo unico sullâordinamento della corte dei conti, composto di novantanove articoli, visto, dâordine nostro, dal capo del governo primo ministro segretario di Stato.
TESTO UNICO [ parte 2 di 2]
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLâORDINAMENTO DELLA CORTE DEI CONTI (1).
(1) Vedi articolo 11 della Legge 4 marzo 2009, n. 15.
TITOLO I
COMPOSIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI
Art. 1.
(artt. 1 e 2, legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 1, legge 3 aprile 1933, n. 255.)
La Corte dei conti del Regno dâItalia ha sede in Roma.
à divisa in tre sezioni, delle quali una di controllo e due giurisdizionali, ed è composta di:
1 presidente;
3 presidenti di sezione;
22 consiglieri;
1 procuratore generale;
3 vice procuratori generali;
23 primi referendari;
30 referendari.
Il presidente della Corte presiede le sezioni riunite, la sezione del controllo e, quando lo stimi conveniente, le altre sezioni.
Il procuratore generale ed i vice procuratori generali rappresentano presso la Corte il Pubblico Ministero.
Un consigliere ha le funzioni di segretario generale.
Art. 2.
(art. 1, secondo comma, Regio Decreto 5 febbraio 1930, n. 21; art. 2, primo comma, legge 3 aprile 1933, n. 255).
Il presidente della Corte riferisce al capo del Governo, primo ministro segretario di Stato, sullâandamento dei lavori della Corte stessa.
Art. 3.
(art. 7, legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 14, primo e terzo comma, legge 3 aprile 1933, n. 255).
[ La Corte a sezioni riunite delibera nei casi determinati da leggi o da regolamenti e quando il presidente lo reputa opportuno; decide in grado di appello nei giudizi di cui allâart. 67 ed in prima ed ultima istanza sui reclami del personale della Corte stessa.] (1)
La sezione di controllo delibera nei casi previsti dallâart. 24.
Delle due sezioni giurisdizionali una decide sui ricorsi in materia di pensioni di cui allâart. 62, lâaltra decide in prima istanza o in grado di appello nelle materie del contenzioso contabile e in tutte le rimanenti che le leggi attribuiscono al giudizio della Corte dei conti.
(1) Comma abrogato dallâarticolo 12, comma 1, della legge 6 agosto 1984, n. 425.
Art. 4.
(art. 8, legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 8, terzo comma, art. 14, secondo comma e art. 20, legge 3 aprile 1933, n. 255.)
Le deliberazioni e le decisioni della Corte sia a sezioni separate, sia a sezioni riunite sono prese con un numero dispari di votanti ed a maggioranza assoluta di voti.
Il numero dei votanti non può essere minore di sette per la sezione di controllo, di cinque per ciascuna delle sezioni giurisdizionali e di undici per le sezioni riunite (1).
Il presidente della Corte con sua ordinanza può disporre che le sezioni giurisdizionali funzionino suddividendosi in turni, con lâintervento di almeno due consiglieri fra i votanti in ciascuna causa oltre il presidente di sezione o il consigliere anziano incaricato di tenere la presidenza.
(1) A norma dellâarticolo 4, comma 1, del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, il numero minimo dei votanti di cui al presente articolo è elevato a quindici per lâesercizio, da parte delle sezioni riunite della Corte dei conti, di tutte le funzioni.
Art. 5.
(art. 9, legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 1, legge 3 aprile 1933, n. 255.)
I primi referendari e i referendari hanno voto deliberativo oltre che nel caso in cui siano chiamati dal presidente ad integrare il collegio giusta il terzo comma del precedente articolo, anche negli affari dei quali sono relatori. Possono essere chiamati dal presidente a supplire i consiglieri assenti od impediti, compreso quello avente lâincarico di segretario generale, ed anche in questo caso hanno voto deliberativo.
Il numero dei primi referendari e dei referendari non può essere maggiore di due nelle singole sezioni nÊ di quattro nelle sezioni riunite.
Art. 6.
(art. 6, legge 3 aprile 1933, n. 255.)
La tabella A annessa al presente testo unico stabilisce il ruolo organico del personale della Corte dei conti.
Art. 7.
(art. 15, regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084; art. 3, legge 3 aprile 1933, n. 255.)
Il presidente della Corte, i presidenti di sezione, i consiglieri ed il procuratore generale sono nominati per decreto reale su proposta del capo del Governo, primo ministro segretario di Stato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
I presidenti di sezione ed il procuratore generale vengono scelti fra i magistrati della Corte dei conti, appartenenti al grado immediatamente inferiore. Il grado di consigliere è conferito, per la metà dei posti, ai funzionari di grado quinto della Corte stessa.
Per i posti di consigliere di spettanza ad estranei alla Corte, ove la scelta cada su funzionari dello Stato questi devono essere giĂ di grado 4°, ovvero di grado 5° che abbiano non meno di tre anni di anzianitĂ in questâultimo grado (1) (2).
Lâincarico di segretario generale viene conferito con decreto del presidente della Corte.
Oltre i casi tassativamente stabiliti per legge o regolamento i consiglieri della Corte dei conti possono ricevere od accettare incarichi o missioni estranee alle normali loro attribuzioni solo quando non siano in contrasto con le norme vigenti ed in seguito ad ordinanza presidenziale, sentito il Consiglio di presidenza.
Previa determinazione del Consiglio dei ministri per il collocamento fuori ruolo e fino al limite massimo di due, si applica ai consiglieri della Corte dei conti il disposto dellâart. 2 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1791.
(1) Comma inserito dallâarticolo 2, comma 1, del D.Lgs. Lgt. 14 luglio 1945, n. 430.
(2) Per le norme dâattuazione del presente comma vedi lâarticolo unico, del D.P.R. 8 luglio 1977, n. 385.
Art. 8.
(art. 4, legge 14 agosto 1862, n. 800)
I presidenti e consiglieri della Corte non possono essere revocati nĂŠ collocati dâufficio a riposo, nĂŠ allontanati in qualsiasi altro modo, se non per decreto reale, col parere conforme di una commissione composta dei presidenti e vice presidenti del Senato e della Camera dei deputati.
La commissione è presieduta dal presidente del Senato, e conserva il suo ufficio nellâintervallo delle sessioni e delle legislature.
Il parere della commissione può essere provocato dal presidente della Corte o dal Governo (1).
(1) Disposizione estesa anche al procuratore generale e ai vice procuratori generali ai sensi dellâarticolo 4, comma 3, del D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 589.
Art. 9.
(art. 205, regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.)
Il limite di età per il collocamento a riposo del presidente, dei presidenti di sezione, dei consiglieri e del procuratore generale della Corte dei conti è fissato al compimento degli anni settanta (1).
(1) Disposizione estesa anche ai vice procuratori generali ai sensi dellâarticolo 4, comma 3, del D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 589, e ai magistrati con qualifiche inferiori a quella di consigliere per effetto dellâarticolo 25, comma 1, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.
Art. 10.
(art. 3, 3° comma, regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100; regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 60; art. 4, legge 3 aprile 1933, n. 255.)
Le nomine, promozioni e r mozioni del personale di magistratura della Corte di grado 5° e 6° sono fatte con decreto reale a relazione del capo del governo, primo ministro segretario di Stato, giusta proposta del presidente della Corte, con le norme del regolamento.
Con le stesse modalitĂ , ma con decreto del capo del Governo, primo ministro segretario di Stato, si provvede alle nomine, promozioni e remozioni degli impiegati delle carriere di concetto, di revisione e dâordine.
Salvo il disposto dellâart. 3, terzo comma, del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e quello del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 60, è vietato il comando del personale di cui ai precedenti commi presso uffici di altre amministrazioni sia di Stato, sia estranee.
Art. 11.
(art. 42, regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290; art. 17, regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48; articolo unico, legge 24 marzo 1930, n. 454; art. 5, primo e secondo comma, legge 3 aprile 1933, n. 255; art. 8 e 10, regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706).
Sono ammessi nella carriera di concetto, mediante concorso per titoli ed esami e purchĂŠ in possesso del prescritto titolo di studio, gli impiegati di gruppo A di altre amministrazioni dello Stato e di gruppo B della Corte, qualificati ottimi nellâultimo triennio, che abbiano non meno di quattro anni di servizio se di gruppo A e di otto se di gruppo B, nonchĂŠ i procuratori e gli avvocati regolarmente iscritti nei rispettivi albi professionali, i primi dei quali da non meno di quattro anni.
In ogni caso i concorrenti non debbono aver superato i trentacinque anni di etĂ , salve le eccezioni di legge a favore degli invalidi di guerra, dei decorati al valor militare, degli invalidi e feriti per la causa fascista, di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 e degli iscritti ai fasci di combattimento in data anteriore al 28 ottobre 1922.
Non si applicano al personale della corte le disposizioni del regio decreto 20 novembre 1930, n. 1482 (1).
(1) Il presente articolo deve ritenersi abrogato dallâarticolo 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.
Art. 12.
(art. 5, terzo comma legge 3 aprile 1933, n. 255.)
Il personale di revisione coadiuva quello di concetto in tutte le mansioni di carattere contabile ed è assunto per pubblico concorso.
TITOLO II
ATTRIBUZIONI DELLA CORTE DEI CONTI
CAPO I
ATTRIBUZIONI IN GENERALE
Art. 13.
(art. 10 sostituito dallâart. 1, regio decreto 18 novembre 1923, n. 2441 e articoli 13 e 34, legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 1, legge 11 luglio 1897, n. 256 modificato dallâart. 7, regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 788, art. 90, comma ottavo, regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401; articoli 63, 81 e seguenti regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; articoli 11, 18 e 19 legge 3 aprile 1933, n. 255.)
La Corte in conformitĂ delle leggi e dei regolamenti:
fa il riscontro dei decreti presidenziali;
fa il riscontro delle spese dello Stato;
vigila la riscossione delle pubbliche entrate;
fa il riscontro sui magazzini e depositi di materie e di merci di proprietĂ dello Stato, e sulle altre gestioni patrimoniali indicate dalle leggi;
fa il riscontro delle cauzioni degli agenti dello Stato che sono obbligati a prestarle e vigila perchĂŠ sia assicurata la regolaritĂ della gestione degli agenti dello Stato, in denaro e in materia;
parifica il rendiconto generale consuntivo dellâamministrazione dello Stato e quelli delle aziende a gestione autonoma soggette al suo riscontro, prima che siano presentati al Parlamento;
giudica i conti che debbono rendere tutti coloro che hanno maneggio di denaro o di valori dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni designate dalla legge;
giudica sulle responsabilitĂ per danni arrecati allâerario da pubblici funzionari, retribuiti dallo Stato, nellâesercizio delle loro funzioni;
giudica sui ricorsi contro i provvedimenti amministrativi in materia di conti e di responsabilitĂ , giusta le disposizioni delle leggi speciali;
giudica sugli appelli dalle decisioni dei Consigli di Prefettura sui conti dei Comuni, delle Province, delle istituzioni di pubblica beneficenza;
giudica sui ricorsi per rimborso di quote inesigibili di imposte dirette, ai termini della legge di riscossione;
giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri enti designati dalla legge e sulle istanze tendenti a conseguire la sentenza che tiene luogo del decreto di collocamento a riposo, ai termini dellâart. 174 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70;
[ giudica su tutti i reclami dei suoi impiegati;] (1)
fa le sue proposte e dĂ parere nella formazione degli atti e provvedimenti amministrativi indicati dalla legge.
(1) Alinea abrogato dallâarticolo 12, comma 2, della legge 6 agosto 1984, n. 425.
Art. 14.
(art. 12, legge 14 agosto 1862, n. 800).
Oltre le attribuzioni conferite dal presente testo unico, la Corte dei conti esercita tutte quelle altre che le sono conferite dalla legge sullâamministrazione del patrimonio e sulla contabilitĂ generale dello Stato e da leggi speciali.
Art. 15.
(art. 17, legge 14 agosto 1862, n. 800).
La Corte prende nota e dĂ avviso ai Ministri di tutte le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti che le occorre di rilevare nellâesercizio delle sue attribuzioni.
Art. 16.
(art. 16, legge 14 agosto 1862, n. 800).
La Corte ha diritto di chiedere ai Ministri, alle amministrazioni ed agli agenti che da esse dipendono, le informazioni e i documenti che si riferiscono alle riscossioni e alle spese, e tutte le notizie e i documenti necessari allâesercizio delle sue attribuzioni.
CAPO II
ATTRIBUZIONI DI CONTROLLO
Art. 17.
(art. 13, legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 11, 3 aprile 1933, n. 255).
I decreti, qualunque sia il Ministero da cui emanano e qualunque ne sia lâoggetto, sono presentati alla Corte perchĂŠ, esercitato il controllo di legittimitĂ , vi si apponga il visto e ne sia fatta registrazione.
PotrĂ il regolamento stabilire quali decreti presidenziali siano eccezionalmente esenti dal visto e dalla registrazione.
Art. 18.
(art. 19. legge 14 agosto 1862, n. 800, sostituito dallâart. 1 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2441 e art. 12, primo, secondo e terzo comma, Regio Decreto 27 giugno 1933, n. 703).
Sono presentati alla corte per il visto e la registrazione tutti i decreti con i quali si approvano contratti per importo superiore a euro 10.329,13 e quelli con i quali si autorizzano altre spese per un importo superiore a euro5.164,56, quando lâautorizzazione non sia contemporanea allâemissione dellâ ordine di pagamento. Sono pure presentati alla corte tutti gli atti di nomina, promozione o cessazione dal servizio degli impiegati ed agenti e quelli con i quali si conferiscono stipendi ed altri assegni continuativi a carico dello Stato (1) (2).
Sui decreti relativi alla liquidazione definitiva delle pensioni, assegni e indennitĂ di quiescenza, la Corte esercita il riscontro di legittimitĂ , accertando che sussistano le condizioni stabilite dalle leggi, sia per lâacquisto del diritto che per la natura e la misura dellâassegno liquidato e per il relativo godimento e pagamento.
Sono anche sottoposti al riscontro di legittimitĂ i decreti con i quali si provvede al riscatto dei servizi ai fini di quiescenza.
Lâapprezzamento circa la causa di servizio, e, se del caso, circa le condizioni economiche richieste per il diritto a pensione privilegiata, è insindacabile in sede di riscontro di legittimitĂ (2).
(1) I limiti di somma di cui al presente articolo sono stati aumentati di 60 volte dalâarticolo 1 della legge 10 dicembre 1953, n. 936 di duecentoquaranta volte dallâarticolo unico del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422 e da ultimo di mille volte dallâarticolo 20, comma 1, del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, a decorrere dal 1 novembre 1995.
(2) A norma dellâarticolo 51, comma 1, del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, a decorrere dal 1° gennaio 1999, gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo, sono convertiti in Euro.
Art. 19.
(art. 20, legge 14 agosto 1862, n. 800, sostituito dallâart. 1, regio decreto 18 novembre 1923, n. 2441).
I mandati per il pagamento delle spese dello Stato, gli ordini di accreditamento a favore dei funzionari delegati alla esecuzione di spese e di altri titoli di pagamento debbono, con i documenti giustificativi, essere sottoposti al riscontro della Corte.
La legge determina i casi nei quali il riscontro deve precedere il pagamento e i casi nei quali può a quello succedere.
Sono pure trasmessi alla Corte per il riscontro i rendiconti presentati dai funzionari delegati allâesecuzione di spese, muniti dei documenti giustificativi.
Art. 20.
(art. 21, legge 14 agosto 1862, n. 800).
La Corte vigila perchĂŠ le spese non superino le somme stanziate nel bilancio e queste si applichino alle spese prescritte, perchĂŠ non si faccia trasporto di somme non consentito per legge, e perchĂŠ la liquidazione e il pagamento delle spese siano conformi alle leggi e ai regolamenti.
Art. 21.
(art. 12, legge 3 aprile 1933, n. 255.)
La Corte tiene le scritture che le sono strettamente necessarie per lâesercizio della sua funzione.
Può valersi delle scritture tenute dalle ragionerie e può altresĂŹ far proprie le risultanze contabili degli atti sottoposti a riscontro giĂ accertate dai funzionari delle ragionerie stesse o di altri uffici dipendenti dallâamministrazione, i quali risponderanno della esattezza del proprio operato.
Quando vengano constatate irregolaritĂ , la Corte ne dĂ comunicazione al ministro competente per i suoi provvedimenti, salvo lâeventuale giudizio di responsabilitĂ a norma delle vigenti disposizioni.
Art. 22.
(art. 7, legge 3 aprile 1933, n. 255).
Al controllo degli atti di ogni singolo ministero, è delegato un consigliere coadiuvato da primi referendari o referendari preposti ad uffici costituiti da un congruo numero di funzionari ed impiegati. Un presidente di sezione ne coordina lâazione.
Il controllo si svolge presso la Corte; tuttavia con decreto reale a relazione del Capo del governo, primo ministro segretario di Stato, di concerto con il Ministro delle finanze, su proposta della Corte dei conti a sezioni riunite, potranno in via eccezionale essere istituiti uffici di riscontro presso le amministrazioni centrali, oltre quelli già contemplati da leggi speciali, quando ciò sia giudicato conveniente per un piÚ rapido svolgimento del controllo.
Art. 23.
(art. 10, legge 3 aprile 1933, n. 255; art. 8, regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414).
Al riscontro sugli atti concernenti gli assegni di quiescenza, sui pagamenti del debito vitalizio e delle spese fisse, qualunque sia il bilancio cui facciano carico, nonchĂŠ al riscontro sui magazzini dello Stato, qualunque sia il ministero al quale appartengano, e sulla cassa per lâammortamento del debito pubblico interno è rispettivamente delegato uno dei consiglieri di cui al primo comma del precedente articolo.
Ai servizi relativi al riscontro sul debito vitalizio, sulle spese fisse e sui magazzini può essere adibito anche personale non di ruolo, da assumersi mediante contratto a termine, con le norme stabilite nel regolamento (1).
(1) A norma dellâarticolo 12 del D.Lgs. 7 aprile 1948, n. 262, le disposizioni di cui al presente comma, devono ritenersi abrogate.
Art. 24.
(art. 8, primo, secondo, terzo e quarto comma, legge 3 aprile 1933, n. 255).
Qualora il consigliere delegato al controllo, dopo che sia stata sentita lâAmministrazione interessata, ritenga che un atto o decreto non debba essere ammesso al visto o alla registrazione, lo trasmette al Presidente della Corte, informandone nel tempo stesso il competente presidente di Sezione addetto al coordinamento. Il Presidente della Corte, udito il consigliere, promuove, nel piĂš breve termine, una pronunzia motivata della Sezione di controllo costituita dal Presidente della Corte, che la presiede, dai presidenti di Sezione addetti al coordinamento del controllo e dai consiglieri di cui al primo comma dellâart. 22.
Al di fuori dellâipotesi prevista dal comma precedente, il Presidente della Corte può, su segnalazione del consigliere delegato al controllo o del presidente di Sezione addetto al coordinamento o dellâAmministrazione interessata o di ufficio, deferire alla Sezione come sopra costituita la pronunzia sul visto e la registrazione degli atti o decreti ove si renda necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza.
Nei casi di cui ai precedenti comma, del deferimento alla Sezione di controllo è data comunicazione scritta alla Amministrazione interessata e a quella del Tesoro per quanto la riguardi. Queste possono presentare deduzioni e farsi rappresentare avanti la Sezione stessa da funzionari di grado non inferiore a quello di direttore capo divisione o equiparato.
Le stesse norme si applicano per gli atti o decreti di competenza delle Delegazioni della Corte dei conti per la Regione sarda e per la Regione Trentino-Alto Adige e degli uffici distaccati della Corte stessa presso il Magistrato delle acque in Venezia e i Provveditorati regionali alle opere pubbliche.
Per gli atti o decreti di competenza della Sezione di controllo per la Regione siciliana spetta al Presidente di essa il deferimento alla Sezione regionale nei casi previsti dal primo comma del presente articolo e al Presidente della Corte dei conti il deferimento alla Sezione centrale di controllo nei casi di cui al secondo comma (1).
(1) Articolo sostituito dallâarticolo 1, comma 1, della legge 21 marzo 1953, n. 161.
Art. 25.
(art. 14, legge 14 agosto 1862, n. 800, sostituito dallâart. 1° del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2441; art. 8, quinto comma, e art. 9, legge 3 aprile 1933, n. 255).
Ove il consigliere delegato o la sezione di controllo abbia ricusato il visto sugli atti o decreti presentati alla Corte, la relativa deliberazione sarĂ trasmessa al ministro cui spetta, e, quando questi lo ritenga necessario, sarĂ presa in esame dal Consiglio dei ministri.
Se esso risolve che lâatto o decreto debba aver corso, la Corte è chiamata a deliberare a sezioni riunite, e qualora non riconosca cessata la causa del rifiuto, ne ordina la registrazione e vi appone il visto con riserva.
Il rifiuto di registrazione è assoluto ed annulla il provvedimento quando trattisi:
a) di impegno od ordine di pagamento riferentesi a spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo del bilancio od, a giudizio della Corte, imputabile ai residui piuttosto che alla competenza e viceversa, ovvero ad un capitolo diverso da quello indicato nellâatto del ministero che lo ha emesso;
b) di decreti per nomine e promozioni di personale di qualsiasi ordine e grado, disposte oltre i limiti dei rispettivi organici;
c) di ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati al pagamento di spese, emessi per un importo eccedente i limiti stabiliti dalle leggi.
Art. 26.
(art. 18, legge 14 agosto 1862, n. 800, sostituito dallâarticolo unico della legge 15 agosto 1867, n. 3853).
La Corte dei conti ogni quindici giorni comunica direttamente agli uffici di presidenza del Senato e della Camera dei deputati lâelenco delle registrazioni eseguite con riserva, accompagnato dalle deliberazioni relative.
Art. 27.
(art. 15, legge 14 agosto 1862, n. 800)
La responsabilitĂ dei ministri non viene mai meno in qualsiasi caso per effetto della registrazione e del visto della Corte.
Art. 28.
(art. 20, secondo comma, legge 14 agosto 1862, n. 800, sostituito dallâart. 1°, Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2441; art. 26, legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dallâart. 1°, Regio Decreto 28 giugno 1912, n. 728; art. 71, primo comma, Regio Decreto 8 maggio 1933, n. 841; art. 33, Regio Decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884; art. 6, Regio Decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258; art. 11, Regio Decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277; art. 191 e seguenti Regio Decreto 26 giugno 1925, n. 1271; art. 29, legge 6 giugno 1933, n. 999; art. 1° Regio Decreto 2 gennaio 1913, n. 453; art. 32, legge 17 maggio 1928, n. 1094; art. 16, legge 5 gennaio 1933, n. 30; art. 4 Regio Decreto 17 marzo 1927, n. 401; art. 1°, Regio Decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1627; art. 235, Regio Decreto 23 dicembre 1920, n. 1921, sostituito dallâarticolo unico Regio Decreto 7 luglio 1932, n. 1404; art. 97, legge 16 febbraio 1913, n. 89; art. 8 e 11, Regio Decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414).
Per le amministrazioni autonome e speciali aziende statali delle ferrovie, delle poste e telegrafi, dei servizi telefonici, dei monopoli industriali, degli uffici per i lavori portuali, delle colonie, della cassa dei depositi e prestiti con le gestioni annesse, della azienda della strada, delle foreste demaniali, del fondo speciale per le corporazioni, del fondo di massa della [regia] guardia di finanza, del fondo generale del corpo degli agenti di custodia delle carceri, degli archivi notarili e della cassa per lâammortamento del debito pubblico interno, la Corte esercita la vigilanza ed il riscontro a norma delle rispettive disposizioni speciali.
Art. 29.
(art. 59 e 273, Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592).
Il rendiconto consuntivo e i conti di tutte le gestioni speciali delle regie universitĂ e dei regi istituti superiori sono dal presidente del Consiglio di amministrazione trasmessi direttamente alla Corte dei conti per lâesame amministrativo e la dichiarazione di regolaritĂ .
Le disposizioni di cui al presente articolo si estendono a tutti gli istituti superiori ai quali sono corrisposti assegni annui sul bilancio del Ministero dellâeducazione nazionale.
Art. 30.
(art. 59 e 273, Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592).
I provveditori agli studi, pel tramite del Ministero della educazione nazionale, entro il mese di luglio rendono alla Corte i conti amministrativi delle contabilitĂ speciali delle amministrazioni scolastiche riguardanti lâesercizio scaduto al 30 giugno precedente.
Art. 31.
(art. 5, secondo comma, Regio Decreto 30 dicembre 1023, n. 3203, sostituito dallâart. 1° del Regio Decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1928).
I conti consuntivi delle regie stazioni agrarie a cominciare dal 1° gennaio 1926, muniti del visto del ministro e direttore capo della ragioneria e corredati dai necessari documenti giustificativi, sono trasmessi alla Corte dei conti per la dichiarazione di regolarità .
Art. 32.
(art. 20, Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440; art. 2, terzo comma, legge 3 aprile 1933, n. 2440; art. 2, terzo comma, legge 3 aprile 1933, n. 255).
La Corte alla fine di ogni anno comunica al capo del Governo, primo ministro segretario di Stato, ed al Parlamento lâelenco dei contratti da essa registrati e per i quali lâamministrazione non abbia seguito il parere del consiglio di Stato, indicando le ragioni allâuopo addotte dallâamministrazione.
Art. 33.
(art. 13, legge 3 aprile 1933, n. 255).
Ad integrazione delle normali funzioni di riscontro la sezione del controllo ha facoltĂ di disporre eventuali accertamenti diretti presso funzionari ed agenti che abbiano maneggio di denaro o di materie di proprietĂ dello Stato.
Con provvedimento non suscettibile di alcun gravame ha anche facoltĂ di applicare penalitĂ ai funzionari nei confronti dei quali risulti accertato che, senza giustificato motivo, abbiano lasciato trascorrere i termini stabiliti per la presentazione dei rendiconti, salvo regolare giudizio di responsabilitĂ quando dal ritardo sia derivato un danno per lo Stato.
La stessa facoltà le spetta contro i funzionari cui sia fatto obbligo di trasmettere, dopo la prescritta revisione di loro competenza, i rendiconti predetti e che non abbiano a ciò adempiuto nel termine fissato.
Con decreto reale a relazione del capo del Governo, primo ministro segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze, sentita la Corte dei conti, sono determinati i funzionari ai quali debba far carico la responsabilitĂ di cui ai precedenti commi, i termini per la trasmissione degli atti, le penalitĂ e le modalitĂ per lâapplicazione di esse.
CAPO III
DELLA VIGILANZA SULLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE E DEL RISCONTRO SUI MAGAZZINI E SULLE CAUZIONI
Art. 34.
(artt. 22 e 23, legge 14 agosto 1862, n. 800).
I ministri trasmettono alla Corte, dopo verificati dalle amministrazioni, i prospetti delle riscossioni e dei pagamenti che si fanno dagli agenti del Governo nel corso dellâesercizio.
Si trasmettono ancora alla Corte i conti delle casse dello Stato con la indicazione dei valori e del modo col quale sono rappresentati.
Art. 35.
(art. 25, legge 14 agosto 1862, n. 800; artt. 1, 2 e 3, legge 11 luglio 1897, n. 256; art. 7, regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 788).
Ferma restando la giurisdizione della Corte per quanto riguarda i conti giudiziali, è affidato alla Corte stessa il riscontro sui magazzini e depositi di materie e di merci di proprietà dello Stato.
Il riscontro della Corte si esercita in base agli inventari della consistenza dei detti magazzini e depositi accertati dallâamministrazione, e agli ordini di entrata e di uscita da registrarsi dalla Corte. I modi e le forme di detto riscontro sono determinati per decreto reale, su proposta del capo del Governo, primo ministro segretario di Stato, e del Ministro delle finanze (2) sentito il parere della Corte dei conti.
Con decreti promossi dal Ministro delle finanze di concerto col ministro della cui azienda si tratta, sentiti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti sono determinati i magazzini da assoggettare a riscontro, i modi con i quali si deve prepararne pei singoli servizi, lâapplicazione, i documenti che si devono trasmettere alla Corte, acciocchĂŠ il riscontro effettivo possa regolarmente funzionare per ciascuna delle amministrazioni entro un biennio dalla data del decreto rispettivo.
Il Ministro delle finanze fa ispezionare periodicamente i magazzini, al fine di verificare la realtĂ delle loro consistenze, in corrispondenza degli accertamenti forniti da ciascuna amministrazione. Gli atti di accertamento e i verbali delle ispezioni debbono essere trasmessi alla Corte.
Art. 36.
(artt. 24 e 25, legge 14 agosto 1862, n. 800).
Sono trasmesse alla Corte le relazioni dei funzionari incaricati di compiere ispezioni presso gli agenti che hanno maneggio di denaro e di altri valori dello Stato.
Art. 37.
(artt. 26 e 27, legge 14 agosto 1862, n. 800).
Gli atti con i quali si approvano le cauzioni e quelli di riduzione, trasporto e cancellazione delle cauzioni stesse sono sottoposti al visto della Corte.
Per lâesercizio della vigilanza commessa alla Corte debbono le varie amministrazioni trasmetterle lâelenco delle cauzioni dovute dagli agenti dello Stato, come pure lâelenco dei funzionari che debbono invigilare gli agenti non tenuti a dare cauzione.
CAPO IV
PARIFICAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO E DEI RENDICONTI ANNESSI
Art. 38.
(art. 10, quarto comma, legge 14 agosto 1862, n. 800, sostituito dallâart 1° del Regio Decreto 19 novembre 1923, n. 2441; art. 28, legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 77 Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440; art. 6, legge 9 dicembre 1928, n. 2783).
Il rendiconto generale dello Stato che il Ministro delle finanze deve rendere alla fine di ogni esercizio finanziario, è dal ministro trasmesso alla Corte dei conti nei termini di legge, prima che sia presentato allâapprovazione delle Camere.
Art. 39.
(art. 29, legge 14 agosto 1862, n. 800).
La Corte verifica il rendiconto generale dello Stato e ne confronta i risultati tanto per le entrate, quanto per le spese ponendoli a riscontro con le leggi del bilancio.
A tale effetto verifica se le entrate riscosse e versate ed i resti da riscuotere e da versare risultanti dal rendiconto, siano conformi ai dati esposti nei conti periodici e nei riassunti generali trasmessi alla Corte dai singoli ministeri; se le spese ordinate e pagate durante lâesercizio concordino con le scritture tenute o controllate dalla Corte ed accerta i residui passivi in base alle dimostrazioni allegate ai decreti ministeriali di impegno ed alle proprie scritture.
La Corte con eguali accertamenti verifica i rendiconti, allegati al rendiconto generale, delle aziende, gestioni ed amministrazioni statali con ordinamento autonomo soggette al suo riscontro.
Art. 40.
(art. 32, legge 14 agosto 1862, n. 800).
La Corte delibera sul rendiconto generale dello Stato a sezioni riunite e con le formalitĂ della sua giurisdizione contenziosa.
Art. 41.
(art. 31, legge 14 agosto 1862, n. 800).
Alla deliberazione di cui al precedente articolo è unita una relazione fatta dalla Corte a sezioni riunite nella quale questa deve esporre:
le ragioni per le quali ha apposto con riserva il suo visto a mandati o ad altri atti o decreti;
le sue osservazioni intorno al modo col quale le varie amministrazioni si sono conformate alle discipline di ordine amministrativo o finanziario;
le variazioni o le riforme che crede opportune per il perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sullâamministrazione e sui conti del pubblico denaro.
Art. 42.
(art. 2, secondo comma, legge 3 aprile 1933, n. 255).
La deliberazione e la relazione di cui agli articoli precedenti sono presentate da una delegazione della Corte al capo del Governo, prima ministro segretario di Stato , e, con modalitĂ che questi determinerĂ con suo decreto, trasmesse al gran consiglio del fascismo.
Art. 43.
(art. 30 e 31, legge 14 agosto 1862, n. 800).
Il rendiconto e relativi allegati con la deliberazione e la relazione predette sono dalla Corte trasmessi al Ministro delle finanze che ne cura la presentazione al Parlamento.
CAPO V
ATTRIBUZIONI GIURISDIZIONALI
SEZIONE I
DEI GIUDIZI DI CONTO E DI RESPONSABILITĂ
Art. 44.
(art. 33, primo e secondo comma, legge 14 agosto 1862, n. 800, sostituito dallâart. 1 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2441; art. 74, Regio Decreto 18 novembre 1923, 2440).
La Corte giudica, con giurisdizione contenziosa, sui conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare denaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di proprietĂ dello Stato, e di coloro che si ingeriscono anche senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti.
La Corte giudica pure sui conti dei tesorieri ed agenti di altre pubbliche amministrazioni per quanto le spetti a termini di leggi speciali.
Art. 45.
(art. 35, legge 14 agosto 1862, n. 800).
La presentazione del conto costituisce lâagente dellâamministrazione in giudizio.
Il giudizio può essere iniziato dietro istanza del pubblico ministero per decreto della competente sezione, da notificarsi dallâagente, con la fissazione di un termine a presentare il conto nei casi:
a) di cessazione degli agenti dellâamministrazione del loro ufficio;
b) di deficienze accertate dallâamministrazione;
c) di ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per regolamento.
Art. 46.
(art. 36, legge 14 agosto 1862, n. 800).
Spirato il termine stabilito dalla corte, questa, citato lâagente dellâamministrazione ad istanza del pubblico ministero, può condannarlo, a ragione della mora, ad una pena pecuniaria non maggiore della metĂ degli stipendi, degli aggi e delle indennitĂ al medesimo dovute, e quando esso non goda di stipendi, di aggi e di indennitĂ può condannarlo al pagamento di una somma non maggiore di euro 1.032,91. Può anche, secondo la gravitĂ dei casi, proporne al ministro da cui dipende la sospensione ed anche la destituzione (1) (2).
Queste disposizioni si intendono applicabili senza pregiudizio dei provvedimenti dâordine, di vigilanza e di cautela, i quali competono ai capi delle rispettive amministrazioni.
Nel caso che lâagente persista nella sua renitenza a dare il conto, questo, per decreto della Corte, ad istanza del pubblico ministero, sarĂ fatto compilare a spese dellâagente.
(1) I limiti di somma di cui al presente articolo sono stati aumentati di 60 volte dallâarticolo 4 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, di duecentoquaranta volte dallâarticolo unico del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422 e da ultimo di mille volte dallâarticolo 20, comma 1, del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, a decorrere dal 1 novembre 1995.
(2) A norma dellâarticolo 51, comma 1, del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, a decorrere dal 1° gennaio 1999, gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo, sono convertiti in Euro.
Art. 47.
(art. 23, terzo comma, legge 14 agosto 1862, n. 800, sostituito dallâart. 1, regio decreto 18 novembre 1923, n. 2441).
Quando i conti di cui allâart. 44 sono regolarmente pareggiati ed il relatore non trovi irregolaritĂ a carico dei contabili, la loro approvazione è data mediante decreti di scarico o dichiarazioni di regolaritĂ , anche collettivi, emessi dal presidente della sezione, su relazione scritta dallo stesso relatore, previa comunicazione di essa al Procuratore generale.
Art. 48.
(art. 40, legge 14 agosto 1862, n. 800).
Ove debba aver luogo il giudizio della Sezione, questa, se riconosce che i conti furono saldati o si bilanciano in favore dellâagente dellâamministrazione, pronuncia il discarico del medesimo e la liberazione ove occorra, della cauzione e la cancellazione delle ipoteche. Nel caso opposto liquida il debito dellâagente, e pronuncia, ove occorra, la condanna al pagamento e lâalienazione della cauzione comunque prestata anche da terzi purchĂŠ citati o intervenuti in giudizio.
Art. 49.
(art. 37, legge 14 agosto 1862, n. 800).
Le decisioni interlocutorie della Corte contenenti osservazioni sul conto sono notificate allâagente per mezzo dellâamministrazione da cui dipende. Lâagente può presentare le sue giustificazioni nel modo e nei termini stabiliti dal regolamento di procedura.
Art. 50.
(art. 38, legge 14 agosto 1862, n. 800).
Se nellâesame del conto la Corte osservi che siano ad alcuno imputabili delitti contro la pubblica amministrazione o contro la fede pubblica, ne riferisce, per mezzo del procuratore generale, al Ministro della giustizia ed a quello da cui dipende lâagente, affinchĂŠ si proceda secondo le leggi, per la punizione del reo.
Art. 51.
(art. 41, legge 14 agosto 1862, n. 800).
Lâagente può opporsi alle decisioni della Corte nel termine di trenta giorni dalla notificazione da eseguirsi per mezzo dellâamministrazione da cui dipende.
Non si ammettono opposizioni allorchĂŠ la condanna riguarda partite del conto, alle quali si riferiscono le interlocutorie notificate allâagente nel modo indicato allâart. 49.
Art. 52.
(art. 14, 25 terzo comma e 37, legge 7 luglio 1907, n. 429; art. 1 Regio Decreto 28 giugno 1912, n. 728; art. 81, 82, 83, primo comma, Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440; art. 2, Regio Decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1928; art. 9, Regio Decreto 2 febbraio 1928, n. 263; art. 3, Regio Decreto 14 novembre 1929, n. 2166; art. 27, Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 807 1 art. 1, legge 22 dicembre 1932, n. 1958).
I funzionari impiegati ed agenti, civili e militari, compresi quelli dellâordine giudiziario e quelli retribuiti da amministrazioni, aziende e gestioni statali a ordinamento, autonomo, che nellâesercizio delle loro funzioni per azione od omissione imputabili anche a sola colpa o negligenza cagionino danno allo Stato e ad altra amministrazione dalla quale dipendono sono sottoposti alla giurisdizione della Corte nei casi e modi previsti dalla legge sullâamministrazione del patrimonio e sulla contabilitĂ generale dello Stato e da leggi speciali.
La Corte, valutate le singole responsabilità , può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto.
Art. 53.
(art. 83, secondo e terzo comma, Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e art. 16, primo comma, legge 3 aprile 1933, n. 255).
I direttori generali e i capi servizio, i quali, nellâesercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di un fatto, che possa dar luogo a responsabilitĂ a norma del precedente articolo, debbono farne denuncia al Procuratore generale presso la Corte dei conti.
La denunzia deve essere immediata.
Quando nel giudizio di responsabilità la Corte accerti che per dolo o colpa grave, fu omessa la denuncia, a carico di personale dipendente può condannare al risarcimento, oltre gli autori del danno, anche coloro che omisero la denuncia.
Art. 54.
(art. 85, Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440).
Nei casi di deficenza accertata dallâamministrazione o di danni arrecati allâerario per fatto o per omissione, imputabili a colpa o negligenza dei contabili e dei funzionari od agenti contemplati dalla legge sullâamministrazione del patrimonio e sulla contabilitĂ generale dello Stato, la Corte può pronunciarsi tanto contro di essi quanto contro i loro fideiussori o cauzionanti anche prima del giudizio sul conto.
Art. 55.
(art. 17, legge 3 aprile 1933, n. 255).
Quando dallâesame dei conti sottoposti a giudizio della corte emergano addebiti dâimporto non superiore a euro 5.000, il presidente della competente sezione giurisdizionale o un consigliere da lui delegato, sentito il pubblico ministero sullâimporto dellâaddebito, possono determinare la somma da pagare allâerario, salvo il giudizio della corte nel caso di mancata accettazione da parte del contabile (1).
Tale disposizione si applica anche nei giudizi di responsabilitĂ , purchĂŠ il valore della causa non ecceda la detta somma.
(1) I limiti di somma di cui al presente articolo sono aumentati di 60 volte dallâarticolo 4 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345. Successivamente, a norma dellâarticolo unico del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422 i predetti limiti sono stati ulteriormente aumentati di duecentoquaranta volte.
(2) A norma dellâarticolo 5, comma 8, del D.L. 15 novembre 1993, n. 453, come modificato dallâarticolo 10-bis, comma 9, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, il limite di somma di cui al presente comma, è elevato a euro 5.000.
SEZIONE II
DEGLI ALTRI GIUDIZI IN MATERIA CONTABILE
Art. 56.
(art. 90, ottavo comma, Regio Decreto 17 ottobre 1922, n. 1401).
Gli esattori comunali ed i ricevitori provinciali possono ricorrere alla Corte dei conti nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo dellâintendenza di finanza, col quale sia stato rifiutato il rimborso di quote dâimposta o sovraimposta inesigibili.
Art. 57.
(art. 25, legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dallâart. 1 del Regio Decreto 28 giugno 1912, n. 728).
I funzionari ed agenti delle ferrovie dello Stato, che rispondano direttamente allâamministrazione dei danni ad essa arrecati anche solo per colpa o negligenza, possono ricorrere alla Corte nel termine di trenta giorni da quello in cui hanno avuto comunicazione del relativo provvedimento amministrativo.
Qualora lâamministrazione delle ferrovie non possa integralmente rivalersi del danno cagionato dai propri funzionari ed agenti, mediante la ritenuta sui loro stipendi o paghe, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, ed occorra provvedere allâesecuzione coattiva anche su altri beni dei predetti funzionari od agenti, costoro sono deferiti al giudizio della Corte ad istanza del Procuratore generale (1).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 28 luglio 1976, n. 201, ha dichiarato lâillegittimitĂ costituzionale del presente articolo in collegamento con lâarticolo 25, comma 2, della legge 7 luglio 1907, n. 429, nella parte in cui tali norme dispongono che i funzionari ed agenti delle ferrovie dello Stato non compresi nel terzo comma dellâart. 25, l. 429/1907 citata, rispondono direttamente allâamministrazione dei danni ad essa arrecati per loro colpa o negligenza, e che le autoritĂ competenti a pronunciarsi al riguardo possono, valutate le circostanze, ridurre ovvero non applicare, lâaddebito per il danno subĂŹto dallâamministrazione.
Art. 58.
(art. 73, secondo comma, Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440).
Gli impiegati di cui agli artt. 44 e 52 possono ricorrere alla Corte avverso il provvedimento di ritenuta sugli stipendi ed altri emolumenti disposta dallâamministrazione ai termini della legge sulla contabilitĂ generale dello Stato.
Art. 59.
(art. 40, 41, 42, 43, 48 e 53, Regio Decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1339).
Nei casi previsti dagli artt. 40, 41, 42 e 43 del regio decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, la declaratoria di danno pronunciata dal Ministro per le corporazioni è sottoposta allâomologazione della Sezione del contenzioso contabile, in Camera di consiglio, quando debba valere come titolo per prendere iscrizione ipotecaria di garanzia sui beni delle persone indicate come responsabili. Il Ministro per le corporazioni fissa congrui termini allâassociazione che si presume danneggiata sia per promuovere la predetta omologazione, sia per iniziare lâazione di responsabilitĂ avanti la sezione del contenzioso contabile, e trascorsi infruttuosamente tali termini, provvede dâufficio in sostituzione dellâassociazione inadempiente.
Le disposizioni del precedente comma si applicano anche agli istituti costituiti per gli scopi di cui allâart. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563.
Lâazione per far valere le responsabilitĂ avanti la Corte si prescrive in cinque anni dal giorno nel quale avvenne il fatto dannoso.
Art. 60.
(art. 386, 387 e 402, Regio Decreto 3 marzo 1934, n. 383).
Contro il decreto del Ministro per lâinterno, emesso ai sensi degli articoli 386, 387 e 402 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è ammesso ricorso alla Corte, nei modi e termini di cui allâart. 66, da parte degli interessati, del Governatore di Roma e di qualsiasi contribuente, ancorchĂŠ non abbia previamente reclamato.
Art. 61.
I ricorsi alla Corte dei conti ammessi da leggi speciali contro i provvedimenti amministrativi sui conti consuntivi e sulle responsabilitĂ connesse, riguardanti enti non contemplati dagli articoli precedenti, debbono essere presentati nei termini stabiliti dalle leggi stesse e, in mancanza, entro 30 giorni da quello in cui il ricorrente ha avuto comunicazione del provvedimento.
SEZIONE III
DEI GIUDIZI IN MATERIA DI PENSIONE
Art. 62.
(art. 174, Regio Decreto 21 febbraio 1895, n. 70; art. 19, legge 3 aprile 1933, n. 255 e art. 14, terzo comma, Regio Decreto 27 giugno 1933, n. 703).
Contro i provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione a carico totale o parziale dello Stato è ammesso il ricorso alla competente sezione della Corte, la quale giudica con le norme di cui agli articoli seguenti.
Alla medesima sezione sono devoluti anche tutti gli altri ricorsi in materia di pensione, che leggi speciali attribuiscono alla Corte dei conti, nonchĂŠ le istanze dirette ad ottenere la sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo o in riforma e dichiari essersi verificate nellâimpiegato dello Stato o nel militare le condizioni dalle quali secondo le leggi vigenti, sorge il diritto a pensione, assegno o indennitĂ .
In materia di riscatto di servizi il ricorso è ammesso soltanto contro il decreto concernente la liquidazione del trattamento di quiescenza nel termine stabilito dal primo comma dellâarticolo seguente.
Art. 63.
(art. 14, primo e secondo comma, Regio Decreto 27 giugno 1933, n. 703).
Il termine per la presentazione alla Corte dei conti dei ricorsi di cui al precedente articolo è di novanta giorni decorrenti dalla data della comunicazione o notificazione del provvedimento di concessione o di rifiuto della pensione, dellâassegno o dellâindennitĂ .
Quando lâente, cui incombe il pagamento delle pensioni od indennitĂ , ricorra, secondo la facoltĂ conferita dalla rispettiva legge, contro le liquidazioni disposte dai propri organi deliberanti, il termine per il deposito del ricorso decorre dalla data del provvedimento impugnato.
Per il Procuratore generale presso la Corte il termine decorre dalla data di registrazione del decreto di liquidazione.
Lâistanza diretta a conseguire la sentenza di cui al comma secondo del precedente articolo deve essere depositata nella segreteria entro il termine di giorni novanta dalla data in cui il ricorrente ha avuto la comunicazione del rifiuto del Ministero ad emanare il provvedimento di cessazione dal servizio. Nel silenzio dellâamministrazione, tale termine decorre dal compimento del periodo di sessanta giorni dopo la notificazione allâamministrazione stessa di un legale atto di diffida a provvedere (1).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 8 luglio 1971, n. 170, ha dichiarato lâillegittimitĂ costituzionale del presente articolo, nella parte in cui esclude che il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi di cui al precedente art. 62 possa essere osservato anche con la spedizione dei ricorsi stessi mediante raccomandata, e che, in questo caso, della data di spedizione faccia fede il bollo dellâufficio postale mittente e, qualora il bollo sia illeggibile, la ricevuta della raccomandata. La stessa Corte, con sentenza 15 gennaio 1976, n. 8, ha dichiarato lâillegittimitĂ costituzionale del presente articolo, nella parte in cui prescrive, per la proposizione dei ricorsi in materia di pensione da parte degli aventi diritto al trattamento di quiescenza, il termine perentorio di novanta giorni dalla data di comunicazione e notificazione del provvedimento impugnato.
Art. 64.
(art. 14, quarto comma, e art. 15, primo comma, Regio Decreto 27 giugno 1933, n. 703).
Il ricorso non è ammesso contro la liquidazione provvisoria della pensione, nĂŠ contro la liquidazione dellâindennitĂ , per chi abbia fatto riscossione di questa prima della scadenza del termine di cui al precedente articolo (1).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 1° marzo 1972, n. 38, ha dichiarato lâillegittimitĂ costituzionale del presente articolo.
SEZIONE IV
DEI GIUDIZI SUI RECLAMI DEGLI IMPIEGATI
Art. 65.
(art. 28, secondo comma, legge 25 giugno 1908, n. 290; art. 2 Regio Decreto 5 settembre 1909, n. 652; art. 14, ultimo comma, Regio Decreto 11 novembre 1923, n. 2395, aggiunto dallâart. 8 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3084; art. 14, terzo comma, legge 3 aprile 1933, n. 255).
[Spetta alla corte a sezioni riunite la definizione in forma contenziosa di tutti i reclami dei suoi impiegati ed agenti o di chiunque vi abbia interesse relativi alla nomina, promozione e disciplina, o comunque attinenti al rapporto dâimpiego, per motivi di incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge.] (1).
(1) Articolo abrogato dallâarticolo 12, comma 2, della legge 6 agosto 1984, n. 425.
SEZIONE V
DELLâAPPELLO CONTRO LE DECISIONI DEI CONSIGLI DI PREFETTURA
Art. 66.
(art. 34, secondo comma, legge 14 agosto 1862, n. 800).
La corte, sezione del contenzioso contabile, giudica in grado di appello delle decisioni del consiglio di prefettura sui conti consuntivi delle province, dei comuni, dei relativi consorzi, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli altri enti locali contemplati da leggi speciali, nonchĂŠ dalle decisioni degli stessi consigli, emesse a norma delle leggi riguardanti gli enti medesimi, sulle responsabilitĂ dei rispettivi amministratori, impiegati e contabili di fatto. Il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione.
Nei casi nei quali la legge ammette lâappello del contribuente o del cittadino, il termine suddetto decorre dallâultimo giorno della pubblicazione della decisione impugnata.
SEZIONE VI
DELLâAPPELLO CONTRO LE DECISIONI DELLA SEZIONE DEL CONTENZIOSO CONTABILE
Art. 67.
(art. 7, secondo comma, legge 8 giugno 1911, n. 550; art. 16, quarto comma, Regio Decreto 23 giugno 1912, n. 1047, e art. 15 legge 3 aprile 1933, n. 255).
[Contro le decisioni di prima istanza in materia di conti giudiziali o riguardanti controversie comunque attinenti a gestioni contabili, e nei giudizi di responsabilitĂ per danno arrecato allâerario ovvero alle aziende, gestioni e amministrazioni statali con ordinamento autonomo e ad altri enti, ai sensi della legge sullâamministrazione del patrimonio e sulla contabilitĂ generale dello Stato e di leggi speciali diverse, è ammesso lâappello alle sezioni riunite della corte nel termine di trenta giorni, purchĂŠ la somma oggetto della domanda giudiziale superi le euro 1.032,91 (1).
Lâappello è concesso, senza limiti di somma, anche al pubblico ministero (2).] (3)
(1) I limiti di somma di cui al presente articolo sono aumentati di 60 volte dallâarticolo 4 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 di duecentoquaranta volte dallâarticolo unico del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422 e da ultimo di mille volte dallâarticolo 20, comma 1, del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, a decorrere dal 1 novembre 1995.
(2) A norma dellâarticolo 51, comma 1, del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, a decorrere dal 1° gennaio 1999, gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo, sono convertiti in Euro.
(3) Articolo abrogato dallâarticolo 4, comma 1, lettera b), dellâallegato 3, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
SEZIONE VII
DELLâIMPUGNAZIONE PER REVOCAZIONE
Art. 68.
(art. 42 e 44, primo e terzo comma, legge 14 agosto 1862, n. 800).
[ Le decisioni della Corte possono essere impugnate per revocazione, tanto dalle parti quanto dal Pubblico Ministero, nel termine di tre anni quando:
a) vi sia stato errore di fatto o di calcolo;
b) per lâesame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta omissione o doppio impiego;
c) si siano rinvenuti nuovi documenti dopo pronunciata la decisione;
d) il giudizio sia stato pronunciato sopra documenti falsi.
Negli ultimi tre casi, decorsi i tre anni il ricorso per revocazione dovrĂ presentarsi nel termine di giorni trenta dal riconoscimento della omissione o doppio impiego, dalla scoperta di nuovi documenti della notizia venuta al ricorrente della dichiarazione di falsitĂ dei documenti, salvi tuttavia gli effetti della prescrizione trentennale. ] (1)
(1) Articolo abrogato dallâarticolo 4, comma 1, lettera b), dellâallegato 3, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Art. 69.
(art. 44, secondo comma, e art. 45, legge 14 agosto 1862, n. 800).
[ Nei giudizi di conto la revocazione nei casi e termini di cui allâarticolo precedente, può aver luogo, oltre che sulla istanza delle parti o del Pubblico Ministero, anche dâufficio.
Nella revocazione dâufficio il giudizio è preceduto da decreto in camera di consiglio sullâammissione in rito, sentito il Pubblico Ministero.] (1)
(1) Articolo abrogato dallâarticolo 4, comma 1, lettera b), dellâallegato 3, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Art. 70.
(art. 46, legge 14 agosto 1862, n. 800).
[La revocazione non ha effetto che per la parte della decisione dichiarata erronea. ] (1)
(1) Articolo abrogato dallâarticolo 4, comma 1, lettera b), dellâallegato 3, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
SEZIONE VIII
DELLâANNULLAMENTO
Art. 71.
(art. 43, quarto comma, legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 3, primo comma, legge 31 marzo 1877, n. 3761).
[ Le decisioni della Corte dei conti possono essere impugnate davanti la Corte di cassazione, tanto dalle parti quanto dal Pubblico Ministero, con ricorso per annullamento per motivi di incompetenza o eccesso di potere ai sensi della legge 31 marzo 1877, n. 3761, nel termine di novanta giorni dalla notificazione della decisione impugnata.
Se la decisione è annullata, la Corte dei conti, nel caso che la causa venga riproposta, si uniforma alle massime di diritto stabilite dalla Corte di cassazione. ] (1)
(1) Articolo abrogato dallâarticolo 4, comma 1, lettera b), dellâallegato 3, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
SEZIONE IX
NORME COMUNI
Art. 72.
(art. 39, legge 14 agosto 1862, n. 800).
[ I giudizi avanti la Corte dei conti sono pubblici. Ă sempre sentito il Pubblico Ministero. ] (1)
(1) Articolo abrogato dallâarticolo 4, comma 1, lettera b), dellâallegato 3, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Art. 73.
[La Corte può disporre lâassunzione di testimoni ed ammettere gli altri mezzi istruttori che ritenga necessari. ] (1)
(1) Articolo abrogato dallâarticolo 4, comma 1, lettera b), dellâallegato 3, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Art. 74.
(art. 16, legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 16, secondo comma, legge 3 aprile 1933, n. 255).
[ Il Pubblico Ministero nelle istruttorie di sua competenza può chiedere in comunicazione atti e documenti in possesso di autorità amministrative e giudiziarie e può inoltre disporre accertamenti diretti. ] (1)
(1) Articolo abrogato dallâarticolo 4, comma 1, lettera b), dellâallegato 3, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Art. 75.
(art. 1 e 2, legge 26 maggio 1887, n. 4504).
[ Nei giudizi avanti la Corte dei conti, le istanze, i ricorsi e gli appelli si avranno per abbandonati, per la parte non ancora decisa, se per il corso di un anno non siasi presentata domanda di fissazione dâudienza o non siasi fatto alcun altro atto di procedura.
Lâabbandono non è applicabile ai giudizi ordinari di conto, la cui presentazione costituisce lâagente dellâamministrazione in giudizio; si applica bensĂŹ nei casi di opposizione o di revocazione relativi ai conti medesimi. ] (1)
(1) Articolo abrogato dallâarticolo 4, comma 1, lettera b), dellâallegato 3, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Art. 76.
(art. 47 e 48, primo comma, legge 14 agosto 1862, n. 800).
[ Le decisioni della Corte, le ordinanze e i decreti presidenziali che interessano lâerario sono trasmessi a cura del Pubblico Ministero, per la loro esecuzione, alle amministrazioni interessate.
Per lâesecuzione delle decisioni e delle ordinanze di condanna si applicano le norme del regio decreto 5 settembre 1909, n. 776.] (1)
(1) Articolo abrogato dallâarticolo 4, comma 1, lettera b), dellâallegato 3, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Art. 77.
(art. 42, terzo comma, legge 14 agosto 1862, n. 800).
[ Lâopposizione, lâappello, la revocazione ed il ricorso per annullamento non sospendono lâesecuzione delle decisioni della Corte.
Può però la Corte, nei primi tre casi, con decreto in camera di consiglio, su istanza della parte interessata e sentito il Pubblico Ministero, ordinare la sospensione dellâesecuzione delle decisioni impugnate.] (1)
(1) Articolo abrogato dallâarticolo 4, comma 1, lettera b), dellâallegato 3, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Art. 78.
(art. 48, secondo comma, legge 14 agosto 1862, n. 800).
[ Spetta alla Corte il giudizio sulle questioni di interpretazione delle sue decisioni. ] (1)
(1) Articolo abrogato dallâarticolo 4, comma 1, lettera b), dellâallegato 3, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Art. 79.
[ Salvo il disposto di leggi speciali, per gli atti, documenti, decisioni e provvedimenti di qualunque natura relativi ai giudizi di competenza della Corte si applicano le disposizioni delle leggi sul bollo e sul registro e le annesse tabelle.
Il patrocinio legale è obbligatorio soltanto per i giudizi di competenza delle sezioni riunite ed in ogni caso è regolato dalle norme contenute nella legge sullâordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore. ] (1)
(1) Articolo abrogato dallâarticolo 4, comma 1, lettera b), dellâallegato 3, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Art. 80.
[Presso la corte dei conti è costituita una commissione per il gratuito patrocinio per i giudizi di sua competenza. La commissione è nominata, ogni anno, con decreto del presidente della corte ed è composta:
1° di un consigliere della corte che la presiede;
2° di un primo referendario o referendario della corte;
3° di un avvocato patrocinante avanti la corte di cassazione, designato dal direttorio del sindacato degli avvocati e procuratori di Roma.
Esercita le funzioni di segretario un vice referendario.
Per ciascuna categoria dei componenti la commissione sono nominati membri supplenti.]
(1) Articolo abrogato, a decorrere dal 1° luglio 2002, dallâarticolo 299, comma 1, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Successivamente, lâarticolo 4, comma 1, lettera b), dellâallegato 3, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, ha confermato lâabrogazione.
TITOLO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E GENERALI
CAPO I
ATTRIBUZIONI IN GENERALE
Art. 81.
(art. 21, primo comma, legge 3 aprile 1933, n. 255).
[ Alla eliminazione dellâarretrato esistente in materia di riscontro consuntivo e di contenzioso contabile alla data 25 aprile 1933, provvedono rispettivamente un consigliere coadiuvato da primi referendari o referendari, ai sensi e con le modalitĂ di cui agli articoli 22 e 24, ed una sezione speciale giurisdizionale composta da un presidente di sezione e da quattro membri di cui due possono essere primi referendari o referendari.
Nel caso che la sezione stessa debba funzionare suddivisa nel modo previsto dal terzo comma dellâart. 4 vi sarĂ aggiunto, con ordinanza del presidente della corte, un congruo numero di consiglieri e di primi referendari o referendari.] (1)
(1) Articolo abrogato dallâarticolo 4, comma 1, lettera b), dellâallegato 3, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Art. 82.
(art. 3, legge 7 aprile 1921, n. 547; articolo unico, Regio Decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1906; art. 21, terzo comma, legge 3 aprile 1933, n. 255).
[Sono sottoposti al riscontro di cui al precedente articolo:
a ) tutti i rendiconti amministrativi e le contabilitĂ di qualunque specie riferentisi alle gestioni di tutto lâesercizio 1932-1933;
b ) tutte le contabilitĂ delle gestioni per profughi e per danni di guerra;
c ) le contabilitĂ relative alle gestioni dei commissariati civili di Trieste, Trento e Zara e alle successive gestioni di stralcio affidate con Regio Decreto 17 ottobre 1922, n. 1353, alle prefetture di Trieste, Trento e Zara, comprese le contabilitĂ delle spese eseguite da funzionari delegati.
Le contabilitĂ di cui alle lettere b ) e c ) sono trasmesse direttamente alla corte per il suo esclusivo controllo.] (1)
(1) Articolo abrogato dallâarticolo 4, comma 1, lettera b), dellâallegato 3, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Art. 83.
(art. 21, terzo comma, legge 3 aprile 1933, n. 255).
[ Sono devoluti alla competenza della sezione speciale del contenzioso contabile:
a ) i conti giudiziali giĂ pervenuti alla corte e sui quali alla data del 25 aprile 1933 non sia stata emessa definitiva pronuncia e quelli non ancora pervenuti per le gestioni a tutto lâesercizio 1932-33;
b ) i giudizi di responsabilitĂ relativi a denuncie anteriori al 30 giugno 1933.] (1)
(1) Articolo abrogato dallâarticolo 4, comma 1, lettera b), dellâallegato 3, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Art. 84.
(art. 21, primo, secondo e quinto comma, legge 3 aprile 1933, n. 255).
[ Per i giudizi della sezione speciale predetta e per i decreti di scarico e le dichiarazioni di regolaritĂ valgono le norme in vigore al 3 aprile 1933.
Nel normale esame dei conti giudiziali successivi a quelli dellâesercizio 1932-33, se la sezione speciale non avrĂ ancora giudicato lâultimo conto arretrato di un determinato ufficio, la sezione ordinaria del contenzioso contabile potrĂ riprendere le rimanenze che figurano nei conti compilati dallâagente o dallâamministrazione, salvo a far luogo in seguito ad una revocazione, ove occorra.
Quando un giudizio di responsabilità relativo a denuncia posteriore al 30 giugno 1933 sia comunque connesso con un giudizio di conto devoluto alla competenza della sezione speciale, è competente a decidere di entrambi la sezione ordinaria del contenzioso contabile, salvo che nel giudizio di conto non sia stata emessa pronuncia interlocutoria da parte della sezione speciale suddetta.] (1)
(1) Articolo abrogato dallâarticolo 4, comma 1, lettera b), dellâallegato 3, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Art. 85.
(articolo unico, Regio Decreto 18 febbraio 1923, n. 424; art. 21, quarto comma, legge 3 aprile 1933, n. 255).
[ I ricorsi in materia di pensioni di guerra sono decisi dalla sezione speciale istituita con Regio Decreto 18 febbraio 1923, n. 424.
La sezione è composta, con decreto presidenziale, di un presidente di sezione, di otto consiglieri e di sei primi referendari o referendari.
Essa decide col numero di cinque votanti e può funzionare nel modo previsto dal terzo comma dellâart. 4. In tal caso, il presidente della corte, con sua ordinanza, può destinarvi, ove occorra, altri primi referendari o referendari oltre quelli permanentemente ad essa assegnati, ognuno dei quali, in sostituzione di uno dei primi referendari o referendari appartenenti normalmente alla sezione, ha voto deliberativo soltanto nei ricorsi dei quali è relatore.] (1)
(1) Articolo abrogato dallâarticolo 4, comma 1, lettera b), dellâallegato 3, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Art. 86.
(art. 64 Regio Decreto 12 luglio 1923, n. 1491).
[I ricorsi di cui al precedente articolo debbono presentarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento del ministro per le finanze, e, nei casi in cui la notificazione venga omessa, di novanta giorni dalla data di consegna del certificato di iscrizione (libretto di pensione) risultante dallâapposito registro (1).
Il ricorso, provvisto della sottoscrizione del ricorrente o di un suo procuratore speciale, o anche del semplice segno di croce vistato dallâautoritĂ comunale o da un notaio o dal dirigente locale degli enti di cui al primo comma del successivo art. 3, è esente da spese di bollo, e nel termine anzidetto deve essere depositato alla segreteria della corte dei conti e spedito alla segreteria medesima mediante raccomandata. In questo secondo caso, della data di spedizione fa fede il bollo dellâufficio postale mittente e qualora questo sia illeggibile la ricevuta della raccomandata.
Per lâinfermo di mente cui non sia stato ancora nominato il legale rappresentante od il tutore provvisorio, il ricorso è validamente sottoscritto dalla moglie o da un figlio maggiorenne o, in loro mancanza, da uno dei genitori ovvero da chi ne abbia la custodia e comunque lo assista.
Salvo il disposto degli articoli 50 e 61 del regio decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, contro le decisioni della sezione speciale sono ammessi soltanto i mezzi dâimpugnativa di cui agli articoli 68 e 71 (2). ] (3)
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno 1980, n. 97, ai sensi dellâarticolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato lâillegittimitĂ costituzionale del presente comma.
(2) Articolo sostituito dallâarticolo 1 del R.D. 6 febbraio 1942, n. 50.
(3) Articolo abrogato dallâarticolo 4, comma 1, lettera b), dellâallegato 3, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Art. 87.
(art. 26, Regio Decreto-legge 27 maggio 1926, n. 928).
[Se, in dipendenza di un medesimo evento attribuito a causa di servizio, siano state negate la pensione di guerra dal ministero delle finanze e la pensione privilegiata ordinaria dallâautoritĂ competente, e lâinteressato impugni entrambi i provvedimenti negativi, la competenza a decidere, anche sul diritto alla pensione di guerra, spetta alla sezione giurisdizionale della corte competente in materia di pensioni.
Il ricorso può essere prodotto entro novanta giorni dalla piĂš recente data di notificazione dei due provvedimenti negativi, se proposto contro entrambi o anche esclusivamente contro il primo di essi, purchĂŠ la seconda pronuncia sia avvenuta in sede di rinvio per competenza ovvero su domanda fatta dallâinteressato entro novanta giorni dalla prima notificazione.] (1)
(1) Articolo abrogato dallâarticolo 4, comma 1, lettera b), dellâallegato 3, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Art. 88.
(art. 7, Regio Decreto 7 gennaio 1923, n. 165; art. 1°, Regio Decreto 19 aprile 1923, n. 1032; art. 1°, Regio Decreto 27 aprile 1924, n. 776; art, 17, Regio Decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842; art. 10, Regio Decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1972, e art. 19, Regio Decreto 27 giugno 1933, n. 703).
[ Contro i provvedimenti in materia di pensione, emessi dalle competenti autorità centrali o provinciali, in base alle norme dei cessati regimi austro-ungarico e fiumano, è ammesso il ricorso alla sezione giurisdizionale della corte dei conti competente in materia di pensioni, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione agli interessati dei provvedimenti stessi da eseguirsi con le norme di cui al Regio Decreto 27 giugno 1933, n. 703.
Le disposizioni di cui al precedente comma sono anche applicabili per i provvedimenti di pensione emessi in base alle norme delle ex gestioni ferroviarie austro-ungariche.] (1)
(1) Articolo abrogato dallâarticolo 4, comma 1, lettera b), dellâallegato 3, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Art. 89.
(art. 9, Regio Decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 257; art. 2, Regio Decreto-legge 19 maggio 1927, n. 835; art. 420, Regio Decreto 3 marzo 1934, n. 383).
[ I conti consuntivi della provincia di Roma a tutto lâesercizio 1921 incluso e quelli della soppressa provincia di Caserta a tutto il 30 giugno 1927, sono sottoposti al giudizio della competente sezione speciale e, in caso di appello, ne giudica la corte a sezioni riunite.] (1)
(1) Articolo abrogato dallâarticolo 4, comma 1, lettera b), dellâallegato 3, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Art. 90.
[Il termine di un anno stabilito dallâart. 75 decorre per i giudizi in corso, dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, salvo che i giudizi stessi non debbano ritenersi abbandonati prima della scadenza del termine predetto in base alle disposizioni finora vigenti.] (1)
(1) Articolo abrogato dallâarticolo 4, comma 1, lettera b), dellâallegato 3, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Art. 91.
(art. 9, secondo comma, Regio Decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1636, modificato dallâart. 6 del Regio Decreto-legge 10 luglio 1930, n. 1048).
[Il rendiconto che lâalto commissario per la cittĂ e provincia di Napoli deve presentare entro tre mesi dalla scadenza dellâesercizio finanziario al ministero delle finanze, è approvato con decreto reale da registrarsi, previa revisione del rendiconto stesso, dalla parte dei conti alla quale lâalto commissario invia direttamente i documenti giustificativi. ] (1)
(1) Articolo abrogato dallâarticolo 4, comma 1, lettera b), dellâallegato 3, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Art. 92.
(art. 22, legge 3 aprile 1933, n. 255).
[ Per i servizi di carattere transitorio ed eccezionale di cui agli art. 82 e 83 del presente testo unico e per quelli relativi alle pensioni di guerra sono temporaneamente aggiunti al ruolo della magistratura della corte i posti indicati nella annessa tabella B .
Alle mansioni di concetto, di revisione e dâordine inerenti ai servizi stessi sarĂ provveduto mediante personale avventizio.
La tabella predetta stabilisce per ogni categoria di attribuzioni il numero massimo degli avventizi da assumersi.
Il riassorbimento dei posti aggiunti nel ruolo della magistratura verrĂ iniziato a decorrere dalla data che sarĂ stabilita con decreto del capo del governo primo ministro segretario di stato di concerto col ministro delle finanze, sentito il presidente della corte dei conti; si effettuerĂ usufruendo della metĂ delle vacanze che nel ruolo stesso si verificheranno posteriormente alla data anzidetta.
Fino alla data della suddetta, resta fermo il disposto del terzo comma dellâarticolo unico del Regio Decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 8.
Il personale avventizio sarĂ licenziato mano a mano che verranno ad esaurirsi i servizi di cui sopra.] (1)
(1) Articolo abrogato dallâarticolo 4, comma 1, lettera b), dellâallegato 3, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Art. 93.
(art. 27, legge 3 aprile 1933, n. 255).
[Gli impiegati che al 25 aprile 1933 facevano parte dell categoria di revisione istituita col Regio Decreto 5 febbraio 1920, n. 97, e per i quali dopo lâapplicazione degli art. 23 e 26 della legge 3 aprile 1933, n. 255, non sia stato disposto, sulla conforme proposta del consigli di amministrazione, il ritorno alla categoria dâordine, costituiranno un ruolo transitorio di gruppo C , che sarĂ conservato fino ad esaurimento.
Gli impiegati predetti manterranno ad personam le attuali loro qualifiche anche nel caso di promozione, salvo ad assumere quella del corrispondente grado della carriera di revisione di cui allâannessa tabella A ove ne abbiano una inferiore. Essi potranno conseguire, nel numero massimo di sette, il trattamento economico del grado 8° del gruppo C .
In corrispondenza al numero di impiegati compresi nel ruolo transitorio dovranno, per ciascun grado, lasciarsi altrettanti posti vacanti nel ruolo di personale di revisione.] (1)
(1) Articolo abrogato dallâarticolo 4, comma 1, lettera b), dellâallegato 3, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Art. 94.
[Rimangono in vigore, in quanto ancora applicabili, le disposizioni transitorie contenute negli art. 25 e 26 della legge 3 aprile 1933, n. 255. ] (1)
(1) Articolo abrogato dallâarticolo 4, comma 1, lettera b), dellâallegato 3, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 95.
(art. 1°, secondo comma, legge 31 gennaio 1926, n. 100; art. 12, primo comma, legge 9 dicembre 1928, n. 2693).
[ Le norme concernenti lâordinamento della Corte dei conti devono essere stabilite con le forme di cui allâart. 1°, secondo comma, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e allâart. 12, primo comma, della legge 9 dicembre 1928, n. 2693. ] (1)
(1) Articolo abrogato dallâarticolo 4, comma 1, lettera b), dellâallegato 3, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Art. 96.
(art. 31, primo comma, legge 3 aprile 1933, n. 255).
[ Il governo del Re, sentita la Corte dei conti, provvede alla emanazione delle norme per la liquidazione delle pensioni da parte dellâamministrazione e per il normale controllo preventivo della Corte stessa su tale materia. ] (1)
(1) Articolo abrogato dallâarticolo 4, comma 1, lettera b), dellâallegato 3, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Art. 97.
(art. 32, legge 3 aprile 1933, n. 255).
[ Con decreti a relazione del Capo del Governo, primo ministro segretario di Stato, su proposta della Corte dei conti, sono stabilite:
a) le forme del procedimento nei giudizi della Corte;
b) le norme per lâesercizio delle sue attribuzioni non contenziose;
c) le norme per la carriera e la disciplina del personale della Corte stessa. ] (1)
(1) Articolo abrogato dallâarticolo 4, comma 1, lettera b), dellâallegato 3, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Art. 98.
(art. 50, secondo comma, legge 14 agosto 1862, n. 800).
Il presidente della Corte provvede con regolamento alla disciplina ed al servizio interno degli uffici e della segreteria della Corte, al personale subalterno, alle spese dâufficio e a quanto altro sia necessario per lâesecuzione del presente testo unico.
Art. 99.
(art. 35 legge 3 aprile 1933, n. 255).
Il presente testo unico entrerĂ in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno.






