Convenzione Italia San Marino doppie imposizioni frodi fiscali
(Gazz. Uff., 30 luglio 2013, n. 177)
(Convenzione ratificata con Legge 19 luglio 2013, n. 88 â Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo 2002, e del relativo Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012)
CAPITOLO I
CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE
Art.1 soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Art.2 imposte considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dallâalienazione di beni mobili o immobili, le imposte sullâammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonchè le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
a) per quanto concerne la Repubblica di San Marino:
(i) lâimposta sul reddito delle persone fisiche;
(ii) lâimposta sul reddito delle persone giuridiche e delle imprese individuali;
ancorchĂŠ riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali âimposta sammarineseâ):
b) per quanto concerne la Repubblica Italiana:
(i) lâimposta sul reddito delle persone fisiche;
(ii) lâimposta sul reddito delle persone giuridiche (iii) lâimposta regionale sulle attivitĂ produttive;
ancorchĂŠ riscosse mediante ritenuta alla fonte;
(qui di seguito indicate quali âimposta italianaâ).
4. La Convenzione si applicherĂ anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autoritĂ competenti degli Stati contraenti si notificheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
CAPITOLO II
DEFINIZIONI
Art.3 definizioni generali
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine âItaliaâ designa la Repubblica italiana b) il termine âSan Marinoâ designa la Repubblica di San Marino;
c) le espressioni âuno Stato contraenteâ e âlâaltro Stato contraenteâ designano, come il contesto richiede, San Marino o lâItalia;
d) il termine personaâ comprende una persona fisica, una societĂ ed ogni altra associazione di persone;
e) il termine âsocietĂ â designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dellâimposizione;
f) le espressioni âimpresa di uno Stato contraenteâ e âimpresa dellâaltro Stato contraenteâ designano rispettivamente unâimpresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e unâimpresa esercitata da un residente dellâaltro Stato contraente;
g) lâespressione âtraffico internazionaleâ designa qualsiasi attivitĂ di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di unâimpresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o lâaeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localitĂ situate nellâaltro Stato contraente;
h) il termine ânazionaliâ designa:
(i) le persone fisiche che hanno la nazionalitĂ di uno Stato contraente;
(ii) le persone giuridiche, le societĂ di persone, e le associazioni costituite in conformitĂ della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
i) lâespressione âautoritĂ competenteâ designa:
(i) per quanto concerne lâItalia, il Ministero dellâEconomia e delle Finanze;
(ii) per quanto concerne San Marino, la Segreteria di Stato per le Finanze.
2. Per lâapplicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente in qualsiasi momento, le espressioni ivi non definite hanno il significato che ad esse è in quel momento attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte alle quali si applica la Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art.4 residenza
1. Ai fini della presente Convenzione lâespressione âresidente di uno Stato contraenteâ designa ogni persona che, in virtuâ della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
a) detta persona è considerata residente soltanto dello Stato nel quale ha unâabitazione permanente; quando essa dispone di unâabitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piuâ strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha unâabitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello Stato del quale ha la nazionalità ;
d) se detta persona ha la nazionalitĂ di entrambi gli Stati, o se non ha la cittadinanza di alcuno di essi, le autoritĂ competenti degli Stati risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo I, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente soltanto dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Art.5 stabile organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, lâespressione âstabile organizzazioneâ designa una sede fissa di affari in cui lâimpresa esercita in tutto o in parte la sua attivitĂ .
2. Lâespressione âstabile organizzazioneâ comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) unâofficina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi;
3. Non si considera che vi sia una âstabile organizzazioneâ se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione, o di consegna di beni o merci appartenenti allâimpresa;
b) i beni o le merci appartenenti allâimpresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) i beni o le merci appartenenti allâimpresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di unâaltra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per la impresa;
e) una sede fissa di affari è utilizzata, per lâimpresa, ai soli fini di pubblicitĂ , di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di altre attivitĂ che abbiano carattere preparatorio o ausiliario;
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di unâimpresa dellâaltro Stato contraente â diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 â è considerata stabile organizzazione nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dellâimpresa, salvo il caso in cui lâattivitĂ di detta persona sia limitata allâacquisto di beni o merci per lâimpresa.
5. Non si considera che unâimpresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nellâaltro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivitĂ per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o diâ ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nellâambito della loro ordinaria attivitĂ .
6. Il fatto che una societĂ residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societĂ residente dellâaltro Stato contraente ovvero svolga la sua attivitĂ in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sè motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societĂ una stabile organizzazione dellâaltra.
Capitolo III
IMPOSIZIONE DEI REDDITI
Art.6 redditi immobiliari
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attivitĂ agricole o forestali) situati nellâaltro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Lâespressione âbeni immobili ha il significato che ad essa è attribuito dalla legislazione dello Stato contraente in cui i beni sono situati. Lâespressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietĂ fondiaria. Si considerano altresiâ âbeni immobiliâ lâusufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di unâimpresa nonchè ai redditi dei beni immobili utilizzati per lâesercizio di una professione indipendente.
Art.7 utili delle imprese
1. Gli utili di unâimpresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che lâimpresa non svolga la sua attivitĂ nellâaltro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se lâimpresa svolge in tal modo la sua attivitĂ , gli utili dellâimpresa sono imponibili nellâaltro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando unâimpresa di uno Stato contraente svolge la sua attivitĂ nellâaltro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di unâimpresa distinta e separata svolgente attivitĂ identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dallâimpresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dellâimpresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrĂ essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per lâimpresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
Art.8 navigazione marittima ed aerea
1. Gli utili derivanti dallâesercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dellâimpresa.
2. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente lâesercente la nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
Art.9 imprese associate
1. Allorchè a) unâimpresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di unâimpresa dell altro Stato contraente, o b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di unâimpresa di uno Stato contraente e di un impresa dellâaltro Stato contraente, e, nellâuno e nellâaltro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
2. Allorchè uno Stato contraente include tra gli utili di unâimpresa di detto Stato â e di conseguenza assoggetta a tassazione â utili per i quali unâimpresa dellâaltro Stato contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato, e gli utili cosiâ inclusi sono utili che sarebbero maturati a favore dellâimpresa del primo Stato se le condizioni fissate tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, allora detto altro Stato farĂ unâapposita rettifica allâimporto dellâimposta ivi applicata su tali utili.
Tali rettifiche dovranno effettuarsi unicamente in conformitĂ alla procedura amichevole di cui allâarticolo 25 della presente Convenzione.
Art.10 dividendi
1. 1 dividendi pagati da una societĂ residente di uno Stato contraente ad un residente dellâaltro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la societĂ che paga i dividendi è residente ed in conformitĂ alla legislazione di detto Stato, ma, se lâeffettivo beneficiario dei dividendi è un residente dellâaltro Stato contraente, lâimposta cosiâ applicata non può eccedere:
a) lo 0 per cento dellâammontare lordo dei dividendi se lâeffettivo beneficiario è una societĂ diversa da una societĂ di persone che ha detenuto almeno il 10 per cento del capitale della societĂ che distribuisce i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione dei dividendi;
b) il 15 per cento dellâammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.
Le autoritĂ competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalitĂ di applicazione di tali limitazioni.
Il presente paragrafo non riguarda lâimposizione della societĂ per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente Articolo il termine âdividendiâ designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonchè i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la societĂ distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi l e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nellâaltro Stato contraente, di cui è residente la societĂ che paga i dividendi, unâattivitĂ industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice di dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora una societĂ residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dallâaltro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societĂ , a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, nè prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti dalla societĂ , anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
Art.11 interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dellâaltro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformitĂ alla legislazione di detto Stato, ma, se lâeffettivo beneficiario degli interessi è un residente dellâaltro Stato contraente, lâimposta cosiâ applicata non può eccedere:
a) lo 0 per cento dellâammontare lordo degli interessi se lâeffettivo beneficiario è una societĂ diversa da una societĂ di persone che ha detenuto almeno il 25 per cento del capitale della societĂ che paga gli interessi per un periodo di almeno 12 mesi antecedente alla data di pagamento degli interessi;
b) il 13 per cento dellâammontare lordo degli interessi, in tutti gli altri casi.
Le autoritĂ competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalitĂ di applicazione di tali limitazioni.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato se:
a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o b) gli interessi sono pagati al Governo dellâaltro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietĂ di questo altro Stato contraente o di un suo ente locale; o c) gli interessi sono pagati, per conto del Governo, ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente Articolo il termine âinteressiâ designa i redditi dei titoli del debito pubblico, di buoni od obbligazioni di prestiti garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonchè ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.
5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nellâaltro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, unâattivitĂ industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse.
In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato.
Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, lâammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questâultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformitĂ della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art.12 Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e il cui beneficiario effettivo è un residente dellâaltro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformitĂ alla legislazione di detto Stato, ma, se lâeffettivo beneficiario dei canoni è un residente dellâaltro Stato contraente, lâimposta cosiâ applicata non può eccedere:
a) lo O per cento dellâammontare lordo dei canoni se lâeffettivo beneficiario è una societĂ diversa da una societĂ di persone che ha detenuto almeno il 25 per cento del capitale della societĂ che paga i canoni per un periodo di almeno 12 mesi antecedente alla data di pagamento dei canoni;
b) il 10 per cento dellâammontare lordo dei canoni, in tutti gli altri casi.
Le autoritĂ competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalitĂ di applicazione di tale limitazione.
3. Ai fini del presente Articolo il termine âcanoniâ designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per lâuso o la concessione in uso, di un diritto dâautore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi compresi il software, le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonchè per lâuso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nellâaltro Stato contraente dal quale provengono i canoni, unâattivitĂ commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato.
Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa a cui si ricollegano effettivamente i diritti o i beni generatori dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, lâammontare dei canoni, tenuto conto dellâuso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questâultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformitĂ della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
(1) Articolo sostituito dallâarticolo III del Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012. Vedi anche quanto disposto dallâarticolo V del medesimo Protocollo.
Art.13 Utili di capitale
1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ricava dallâalienazione di beni immobili di cui allâarticolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.
2. Gli utili derivanti dallâalienazione di beni mobili facenti parte dellâattivo di una stabile organizzazione che unâimpresa di uno Stato contraente ha nellâaltro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nellâaltro Stato contraente per lâesercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dallâalienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con lâintera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dallâalienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti allâesercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dellâimpresa.
4. Gli utili derivanti dallâalienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui lâalienante è residente.
Art.14 Professioni indipendenti
1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente ritrae dallâesercizio di una libera professione o da altre attivitĂ analoghe di carattere indipendente sono imponibili in detto Stato.
Tali redditi sono imponibili anche nellâaltro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.
2. Lâespressione âlibera professioneâ comprende in particolare le attivitĂ indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonchè le attivitĂ indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Art.15 Lavoro dipendente
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21 i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un attivitĂ dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attivitĂ non venga svolta nellâaltro Stato contraente. Se lâattività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di unâattivitĂ dipendente svolta nellâaltro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nellâaltro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dellâanno fiscale considerato, e b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dellâaltro Stato, e c) lâonere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nellâaltro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili soltanto nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dellâimpresa.
Art.16 Compensi e gettoni di presenza
I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualitĂ di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una societĂ residente dellâaltro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
Art.17 Artisti e sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nellâaltro Stato contraente in qualitĂ di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualitĂ di musicista, nonchè di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Qualora i redditi relativi a prestazioni personali effettuate da un artista o sportivo siano corrisposti non allâartista o sportivo direttamente, ma ad unâaltra persona, detta remunerazione è, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15 imponibile nello stato contraente in cui le prestazioni dellâartista o dello sportivo sono esercitate.
Art.18 Pensioni
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dellâarticolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo I non si applicano se il beneficiario dei redditi non è assoggettato a imposizione relativamente a tali redditi nello Stato di cui è residente e conformemente alla legislazione di detto Stato. In tal caso, detti redditi sono imponibili nello Stato dal quale provengono.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le pensioni e altri pagamenti analoghi ricevuti nellâambito della legislazione di sicurezza sociale di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato.
4. Se un residente di uno Stato contraente diviene residente dellâaltro Stato contraente, le somme ricevute da detto residente allâatto della cessazione dellâimpiego nel primo Stato come indennitĂ di fine rapporto o remunerazioni forfetarie di natura analoga sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente.
Art.19 Funzioni pubbliche
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.
b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nellâaltro Stato contraente se i servizi vengono resi in questo Stato e la persona fisica è un residente di questo Stato che:
(i) ha la nazionalità di questo Stato; o (ii) non è divenuto residente di questo Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nellâaltro Stato contraente se la persona fisica è un residente di questo Stato e ne ha la nazionalitĂ .
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16, 17 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nellâambito di una attivitĂ industriale o commerciale esercitata da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
Art.20 Professori insegnanti ricercatori
1. Un professore, un insegnante od un ricercatore il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una universitĂ , collegio, scuola od altro analogo istituto di istruzione, e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dellâaltro Stato contraente è esente da imposta nel primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dallâattivitĂ di insegnamento o di ricerca.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano ai redditi derivanti dalla ricerca se tale ricerca è intrapresa non nellâinteresse pubblico ma nellâinteresse privato di una o piuâ persone specifiche.
Art.21 Studenti ed apprendisti
1. Le somme provenienti dallâestero che uno studente o un apprendista, il quale è, o era, immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, un residente dellâaltro Stato contraente, e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione di carattere tecnico, professionale, o aziendale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale o a titolo di borsa di studio per attendere alla propria istruzione, non sono imponibili in questo Stato per un periodo di tempo che è ragionevolmente o usualmente necessario per completare lâistruzione o lâapprendistato intrapreso, ma in nessun caso una persona godrĂ dei benefici previsti dal presente paragrafo per piuâ di 5 anni dallâinizio di tale istruzione o apprendistato.
2. Le remunerazioni pagate a uno studente o apprendista, rispettivamente, per i servizi resi nellâaltro Stato contraente sono esenti da imposta in detto altro Stato per un periodo di 2 anni a condizione che tali servizi siano connessi al suo mantenimento, istruzione o formazione professionale.
Art.22 Altri redditi
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dellâarticolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nellâaltro Stato contraente unâattivitĂ industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
3. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra le persone che hanno svolto le attivitĂ per la cui prestazione sono pagati i redditi di cui al paragrafo 1, il pagamento per tali attivitĂ eccede lâammontare che sarebbe stato convenuto tra persone indipendenti, le disposizioni del paragrafo 1 si applicano soltanto a questâultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformitĂ della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
CAPITOLO IV
METODI PER ELIMINARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE
Art.23 Eliminazione della doppia imposizione
1. Si conviene che la doppia imposizione sarĂ eliminata in conformitĂ ai seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Per quanto concerne lâItalia:
Se un residente dellâItalia possiede elementi di reddito che sono imponibili a San Marino, lâItalia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nellâarticolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.
In tal caso, lâItalia deve detrarre dalle imposte cosiâ calcolate lâimposta sui redditi pagata a San Marino ma lâammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna detrazione sarĂ accordata ove lâelemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.
3. Per quanto concerne San Marino:
Se un residente di San Marino possiede elementi di reddito che sono imponibili in Italia, San Marino, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nellâarticolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.
In tal caso, San Marino deve detrarre dalle imposte cosiâ calcolate lâimposta sui redditi pagata in Italia ma lâammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta sammarinese attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna detrazione sarĂ accordata ove lâelemento di reddito venga assoggettato a San Marino ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione sammarinese.
CAPITOLO V
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art.24 Non discriminazione
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nellâaltro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piuâ onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresiâ, nonostante le disposizioni dellâarticolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
2. Lâimposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nellâaltro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dellâimposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attivitĂ . La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dellâaltro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva lâapplicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dellâarticolo 9, del paragrafo 7 dellâarticolo 11 o del paragrafo 6 dellâarticolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dellâaltro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o piuâ residenti dellâaltro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piuâ onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dellâarticolo 2, alle imposte di ogni genere e denominazione.
Art.25 Procedura amichevole
1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per essa unâimposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso allâautoritĂ competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dellâarticolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalitĂ .
Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notifica della misura che comporta unâimposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.
2. LâautoritĂ competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farĂ del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con lâautoritĂ competente dellâaltro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. Lâaccordo raggiunto sarĂ applicato quali che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti.
3. Le autoritĂ competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltĂ o i dubbi inerenti allâinterpretazione o allâapplicazione della Convenzione. Esse potranno altresiâ consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.
4. Le autoritĂ competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autoritĂ competenti degli Stati contraenti.
5. Nei casi previsti dai paragrafi precedenti, se le autoritĂ competenti degli Stati contraenti non raggiungono un accordo che elimini la doppia imposizione entro due anni dalla data in cui il caso è stato sottoposto per la prima volta ad una di esse, le autoritĂ competenti istituiscono, per ogni caso specifico, una Commissione arbitrale con lâincarico di emettere un parere sul modo di eliminare la doppia imposizione, semprechè il/i contribuente/i si impegni(no) ad ottemperare alle decisioni della stessa. Lâistituzione della Commissione può aver luogo soltanto se le parti in causa rinunciano preventivamente â senza riserve o condizioni â agli atti del giudizio in corso presso il tribunale nazionale.
La Commissione arbitrale è composta da tre membri cosiâ designati:
ciascuna autoritĂ competente designa, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di cui sopra, un membro ed i due membri designano, nello stesso termine, di comune accordo, il Presidente, scegliendolo tra personalitĂ indipendenti appartenenti agli Stati contraenti o ad uno Stato terzo membro dellâOCSE.
La Commissione, nel pronunciare il suo parere, applicherĂ le disposizioni della presente Convenzione ed i principi generali di diritto internazionale, tenendo conto della legislazione interna degli Stati contraenti. La Commissione stabilisce essa stessa le regole del procedimento arbitrale.
Il/i contribuente/i può/possono, qualora ne facciano richiesta, essere ascoltato/i o farsi rappresentare dinanzi alla Commissione e, se la Commissione lo richiede, detto/i contribuente/i è/sono tenuto/i a presentarsi dinanzi alla medesima o a farvisi rappresentare.
6. La Commissione rende il suo parere entro sei mesi dalla data in cui è stato nominato il Presidente. La Commissione arbitrale delibera a maggioranza semplice dei suoi componenti.
Entro sei mesi dalla pronuncia del parere da parte della Commissione arbitrale, le autoritĂ competenti delle Parti possono ancora adottare, di comune accordo, misure volte ad eliminare la causa che ha determinato lâinsorgere della controversia. Le misure cosiâ adottate possono essere non conformi al parere della Commissione arbitrale. Qualora entro sei mesi dallâemissione del parere da parte della Commissione arbitrale le autoritĂ competenti delle Parti non abbiano raggiunto un accordo per eliminare la causa della controversia, esse devono conformarsi a detto parere e dargli esecuzione.
7. Le spese procedurali della Commissione sono suddivise in parti uguali tra gli Stati contraenti.
Art.26 Scambio di informazioni
1. Le autoritĂ competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o per lâamministrazione o lâapplicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonchè per prevenire lâelusione e lâevasione fiscale. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli Articoli 1 e 2.
2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autoritĂ (ivi inclusi lâautoritĂ giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dellâaccertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attivitĂ precedenti. Le persone o autoritĂ sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente lâobbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quella dellâaltro Stato contraente;
b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dellâaltro Stato contraente;
c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria allâordine pubblico.
4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformitĂ al presente Articolo, lâaltro Stato contraente utilizzerĂ i poteri di cui esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro Stato. Lâobbligo di cui al periodo che precede è soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perchè lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.
5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da unâaltra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualitĂ di agente o fiduciario o perchè dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.
(1) Articolo sostituito dallâarticolo IV del Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012.
Art.27 agenti diplomatici e funzionari consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtuâ delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.
Art.28 Rimborsi
1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dellâinteressato qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto allâapplicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.
3. Le autoritĂ competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dellâarticolo 25 della presente Convenzione, le modalitĂ di applicazione del presente articolo.
Art.29 limitazione dei benefici
1. Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, una persona residente di uno Stato contraente non riceverĂ il beneficio di riduzioni o esenzioni fiscali previste dalla presente Convenzione da parte dellâaltro Stato contraente, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della costituzione o esistenza di tale residente o qualunque persona collegata a tale residente era di ottenere i benefici ai sensi della presente Convenzione ai quali detta persona non avrebbe altrimenti avuto diritto.
2. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano lâapplicazione della normativa interna concernente la limitazione delle spese e altre deduzioni derivanti da transazioni tra imprese di uno Stato contraente e imprese situate nellâaltro Stato contraente.
Capitolo VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art.30 Entrata in vigore
La presente Convenzione entrerĂ in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente lâavvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica allâuopo previste e le sue disposizioni si applicheranno:
a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate a partire dal 1° gennaio dellâanno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione è entrata in vigore; e b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi di imposta a partire dal l° gennaio dellâanno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione è entrata in vigore.
Art.31 Denuncia
La presente Convenzione avrĂ durata illimitata e potrĂ essere denunciata non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore. La notifica della denuncia allâaltro Stato contraente dovrĂ avvenire almeno sci mesi prima della fine dellâanno solare In questo caso la Convenzione cesserĂ di avere effetto:
a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sulle somme realizzate a partire dal gennaio dellâanno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia;
b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, sulle imposte relative ai periodi di imposta a partire dal 1° gennaio dellâanno solare successivo a quello nel quale e stata notificata la denuncia.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione con annesso Protocollo aggiuntivo
FATTO a Roma il 21 marzo 2002 in duplice originale nella lingua italiana
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
alla Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali.
Allâatto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, sono state concordate le seguenti disposizioni aggiuntive che formano parte integrante della Convenzione.
Resta inteso che:
1. I due Stati contraenti convengono di esaminare le fattispecie applicative dellâArticolo 4 della Convenzione citata in materia di residenza fiscale, tenuto altresiâ conto della particolare situazione socio-economica e geografica dei due Paesi.
2. Per quanto concerne il paragrafo 3 dellâArticolo 7, per âspese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazioneâ si intendono le spese direttamente connesse con lâattivitĂ della stabile organizzazione.
3. Per quanto concerne lâArticolo 8, gli utili derivanti dallâesercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili comprendono:
a) gli utili derivanti dal noleggio a scafo nudo di navi e aeromobili utilizzati in traffico internazionale, b) gli utili derivanti dallâimpiego o dal noleggio di container qualora essi -costituiscano utili occasionali e secondari rispetto agli altri utili derivanti dallâesercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili.
4. Con riferimento al paragrafo 4 dellâArticolo 10, al paragrafo 5 dellâArticolo il, al paragrafo 4 dellâArticolo 12, ed al paragrafo 2 dellâArticolo 22, lâultima frase ivi contenuta non può essere interpretata come contraria ai principi contenuti negli Articoli 7 e 14 della presente Convenzione.
5. Con riferimento allâArticolo 11 le disposizioni della Convenzione non ostano allâapplicazione dellâAccordo tra la ComunitĂ Europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle previste nella Direttiva 2003/48/CE del Consiglio sulla tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, firmato a Bruxelles il 7 dicembre 2004. Pertanto, considerato lâArticolo 12, paragrafo 2, del richiamato Accordo tra la ComunitĂ Europea e la Repubblica di San Marino, nonchè il paragrafo 4 del relativo Memorandum dâintesa, le disposizioni di cui allâArticolo 26 âScambio di informazioniâ, come modificato dallâArticolo IV del Protocollo della Convenzione, si applicano anche con riferimento ai redditi contemplati dal citato Accordo tra la ComunitĂ Europea e la Repubblica di San Marino.
6. In relazione alle disposizioni dellâArticolo 15, per quanto concerne la tassazione di lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri residenti in Italia, i due Stati contraenti convengono di applicare il sistema di tassazione concorrente, con tassazione definitiva nello Stato di residenza.
La Repubblica Italiana assoggetterĂ a tassazione il reddito lordo dei lavoratori frontalieri residenti in Italia conseguito nella Repubblica di San Marino con le modalitĂ che saranno stabilite con legge ordinaria.
La legge ordinaria potrĂ determinare una quota del reddito lordo dei lavoratori frontalieri esente da imposta in Italia.
7. Con riferimento ai paragrafi 1 e 2 dellâArticolo 19, le remunerazioni pagate ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi alla Banca dâItalia o alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino e allâIstituto Nazionale per il Commercio Estero (I.C.E.), come pure ai corrispondenti enti sammarinesi, sono incluse nel campo di applicazione delle disposizioni relative alle funzioni pubbliche.
8. Le disposizioni di cui al paragrafo 3 dellâArticolo 28 non pregiudicano la potestĂ delle autoritĂ competenti di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per lâapplicazione delle limitazioni previste dalla presente Convenzione.
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il diritto degli Stati contraenti di applicare la propria legislazione fiscale interna per prevenire lâevasione, lâelusione e le frodi fiscali.
(1) Protocollo sostituito dallâarticolo VI del Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012.
PROTOCOLLO DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA
DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE FRODI FISCALI, FIRMATA A ROMA IL 21 MARZO 2002
Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, desiderosi di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione tra gli Stati contraenti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo Aggiuntivo, firmata a Roma il 21 marzo 2002 (qui di seguito âla Convenzioneâ),
hanno convenuto quanto segue:
Art.1
LâArticolo 10 âDividendiâ è modificato come segue:
1. 1 dividendi pagati da una societĂ residente di uno Stato contraente ad un residente dellâaltro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la societĂ che paga i dividendi è residente ed in conformitĂ alla legislazione di detto Stato, ma, se lâeffettivo beneficiario dei dividendi è un residente dellâaltro Stato contraente, lâimposta cosiâ applicata non può eccedere:
a) lo 0 per cento dellâammontare lordo dei dividendi se lâeffettivo beneficiario è una societĂ diversa da una societĂ di persone che ha detenuto almeno il 10 per cento del capitale della societĂ che distribuisce i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione dei dividendi;
b) il 15 per cento dellâammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.
Le autoritĂ competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalitĂ di applicazione di tali limitazioni.
Il presente paragrafo non riguarda lâimposizione della societĂ per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente Articolo il termine âdividendiâ designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonchè i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la societĂ distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi l e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nellâaltro Stato contraente, di cui è residente la societĂ che paga i dividendi, unâattivitĂ industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice di dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora una societĂ residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dallâaltro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societĂ , a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, nè prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti dalla societĂ , anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
Art.2
LâArticolo 11 âInteressiâ è modificato come segue:
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dellâaltro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformitĂ alla legislazione di detto Stato, ma, se lâeffettivo beneficiario degli interessi è un residente dellâaltro Stato contraente, lâimposta cosiâ applicata non può eccedere:
a) lo 0 per cento dellâammontare lordo degli interessi se lâeffettivo beneficiario è una societĂ diversa da una societĂ di persone che ha detenuto almeno il 25 per cento del capitale della societĂ che paga gli interessi per un periodo di almeno 12 mesi antecedente alla data di pagamento degli interessi;
b) il 13 per cento dellâammontare lordo degli interessi, in tutti gli altri casi.
Le autoritĂ competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalitĂ di applicazione di tali limitazioni.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato se:
a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o b) gli interessi sono pagati al Governo dellâaltro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietĂ di questo altro Stato contraente o di un suo ente locale; o c) gli interessi sono pagati, per conto del Governo, ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente Articolo il termine âinteressiâ designa i redditi dei titoli del debito pubblico, di buoni od obbligazioni di prestiti garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonchè ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.
5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nellâaltro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, unâattivitĂ industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse.
In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato.
Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, lâammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questâultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformitĂ della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art.3
LâArticolo 12 âCanoniâ è modificato come segue:
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e il cui beneficiario effettivo è un residente dellâaltro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformitĂ alla legislazione di detto Stato, ma, se lâeffettivo beneficiario dei canoni è un residente dellâaltro Stato contraente, lâimposta cosiâ applicata non può eccedere:
a) lo O per cento dellâammontare lordo dei canoni se lâeffettivo beneficiario è una societĂ diversa da una societĂ di persone che ha detenuto almeno il 25 per cento del capitale della societĂ che paga i canoni per un periodo di almeno 12 mesi antecedente alla data di pagamento dei canoni;
b) il 10 per cento dellâammontare lordo dei canoni, in tutti gli altri casi.
Le autoritĂ competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalitĂ di applicazione di tale limitazione.
3. Ai fini del presente Articolo il termine âcanoniâ designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per lâuso o la concessione in uso, di un diritto dâautore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi compresi il software, le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonchè per lâuso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nellâaltro Stato contraente dal quale provengono i canoni, unâattivitĂ commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato.
Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa a cui si ricollegano effettivamente i diritti o i beni generatori dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, lâammontare dei canoni, tenuto conto dellâuso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questâultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformitĂ della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art.4
LâArticolo 26 âScambio di informazioniâ è modificato come segue:
1. Le autoritĂ competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o per lâamministrazione o lâapplicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonchè per prevenire lâelusione e lâevasione fiscale. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli Articoli 1 e 2.
2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autoritĂ (ivi inclusi lâautoritĂ giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dellâaccertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attivitĂ precedenti. Le persone o autoritĂ sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente lâobbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quella dellâaltro Stato contraente;
b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dellâaltro Stato contraente;
c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria allâordine pubblico.
4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformitĂ al presente Articolo, lâaltro Stato contraente utilizzerĂ i poteri di cui esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro Stato. Lâobbligo di cui al periodo che precede è soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perchè lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.
5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da unâaltra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualitĂ di agente o fiduciario o perchè dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.
Art.5
1. Le disposizioni degli Articoli 10, 11 e 12 si applicano a condizione che sia effettivamente attuato lo scambio di informazioni previsto dallâArticolo 26.
2. Ciascuno Stato contraente può sospendere lâapplicazione degli Articoli 10, 11 e 12, ove abbia fondato motivo di ritenere che lâArticolo 26 non sia adeguatamente applicato. Con decorrenza dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della comunicazione di sospensione, le aliquote applicabili saranno rispettivamente:
â 5 per cento, anzichè 0 per cento (ex articolo 10, paragrafo 2, lett. a)
â 13 per cento, anzichè 0 per cento (ex articolo 11, paragrafo 2, lett. a)
â 10 per cento, anzichè 0 per cento (ex articolo 12, paragrafo 2, lett. a)
3. Nel caso di sospensione di cui al paragrafo 2, le autoritĂ competenti faranno del loro meglio per regolare in via di amichevole composizione il ripristino di un effettivo scambio di informazioni.
Art.6
Il Protocollo Allegato alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, firmata a Roma il 21 marzo 2002, è sostituito dal seguente:
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
alla Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali.
Allâatto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, sono state concordate le seguenti disposizioni aggiuntive che formano parte integrante della Convenzione.
Resta inteso che:
1. I due Stati contraenti convengono di esaminare le fattispecie applicative dellâArticolo 4 della Convenzione citata in materia di residenza fiscale, tenuto altresiâ conto della particolare situazione socio-economica e geografica dei due Paesi.
2. Per quanto concerne il paragrafo 3 dellâArticolo 7, per âspese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazioneâ si intendono le spese direttamente connesse con lâattivitĂ della stabile organizzazione.
3. Per quanto concerne lâArticolo 8, gli utili derivanti dallâesercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili comprendono:
a) gli utili derivanti dal noleggio a scafo nudo di navi e aeromobili utilizzati in traffico internazionale, b) gli utili derivanti dallâimpiego o dal noleggio di container qualora essi -costituiscano utili occasionali e secondari rispetto agli altri utili derivanti dallâesercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili.
4. Con riferimento al paragrafo 4 dellâArticolo 10, al paragrafo 5 dellâArticolo il, al paragrafo 4 dellâArticolo 12, ed al paragrafo 2 dellâArticolo 22, lâultima frase ivi contenuta non può essere interpretata come contraria ai principi contenuti negli Articoli 7 e 14 della presente Convenzione.
5. Con riferimento allâArticolo 11 le disposizioni della Convenzione non ostano allâapplicazione dellâAccordo tra la ComunitĂ Europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle previste nella Direttiva 2003/48/CE del Consiglio sulla tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, firmato a Bruxelles il 7 dicembre 2004. Pertanto, considerato lâArticolo 12, paragrafo 2, del richiamato Accordo tra la ComunitĂ Europea e la Repubblica di San Marino, nonchè il paragrafo 4 del relativo Memorandum dâintesa, le disposizioni di cui allâArticolo 26 âScambio di informazioniâ, come modificato dallâArticolo IV del Protocollo della Convenzione, si applicano anche con riferimento ai redditi contemplati dal citato Accordo tra la ComunitĂ Europea e la Repubblica di San Marino.
6. In relazione alle disposizioni dellâArticolo 15, per quanto concerne la tassazione di lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri residenti in Italia, i due Stati contraenti convengono di applicare il sistema di tassazione concorrente, con tassazione definitiva nello Stato di residenza.
La Repubblica Italiana assoggetterĂ a tassazione il reddito lordo dei lavoratori frontalieri residenti in Italia conseguito nella Repubblica di San Marino con le modalitĂ che saranno stabilite con legge ordinaria.
La legge ordinaria potrĂ determinare una quota del reddito lordo dei lavoratori frontalieri esente da imposta in Italia.
7. Con riferimento ai paragrafi 1 e 2 dellâArticolo 19, le remunerazioni pagate ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi alla Banca dâItalia o alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino e allâIstituto Nazionale per il Commercio Estero (I.C.E.), come pure ai corrispondenti enti sammarinesi, sono incluse nel campo di applicazione delle disposizioni relative alle funzioni pubbliche.
8. Le disposizioni di cui al paragrafo 3 dellâArticolo 28 non pregiudicano la potestĂ delle autoritĂ competenti di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per lâapplicazione delle limitazioni previste dalla presente Convenzione.
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il diritto degli Stati contraenti di applicare la propria legislazione fiscale interna per prevenire lâevasione, lâelusione e le frodi fiscali.
Art.7
Il presente Protocollo entrerĂ in vigore e potrĂ essere denunciato con le stesse modalitĂ previste per la Convenzione, di cui costituisce parte integrante.
Fatto in duplice esemplare a Roma il 13 giorno di giugno 2012 nella lingua italiana.
Per il Governo della Repubblica Italiana
Per il Governo della Repubblica di San Marino






