Convenzione europea Lussemburgo 25 maggio 1980
(Gazz. Uff., 29 gennaio 1994 , n. 23 - Suppl. ord.)
(Convenzione ratificata con Legge 15 gennaio 1994, n. 64)
Preambolo
Gli Stati membri del Consiglio dâEuropa, firmatari della presente Convenzione, Riconoscendo che negli Stati membri del Consiglio dâEuropa la considerazione dellâinteresse del minore è di importanza decisiva in materia di provvedimenti concernenti il suo affidamento;
Considerando che lâistituzione di misure destinate a facilitare il riconoscimento e lâesecuzione di provvedimenti riguardanti lâaffidamento di un minore avrĂ lâeffetto di assicurare la migliore protezione dellâinteresse dei minori;
Stimando auspicabile, con questo intendimento, sottolineare che il diritto di visita dei genitori è il normale corollario del diritto di custodia;
Constatando il numero crescente di casi in cui dei minori sono stati trasferiti indebitamente oltre una frontiera internazionale e avendo riguardo alle difficoltĂ incontrate per risolvere adeguatamente i problemi sollevati da questi casi;
Desiderosi di introdurre delle disposizioni adeguate che consentano di ristabilire lâaffidamento dei minori ove questo sia stato arbitrariamente interrotto;
Convinti dellâopportunitĂ di adottare, a tale scopo, delle misure adatte alle varie necessitĂ e alle diverse circostanze;
Desiderosi di stabilire delle relazioni di cooperazione giudiziaria tra le rispettive autoritĂ ,
Hanno convenuto quanto segue:
Art.1
Ai fini della presente Convenzione, si intende per:
a) minore: una persona, qualunque sia la sua cittadinanza, che non abbia ancora raggiunto lâetĂ di 16 anni e che non abbia diritto di fissare personalmente la propria residenza secondo la legge della sua residenza abituale o della sua cittadinanza o secondo la legge interna dello Stato richiesto;
b) autoritĂ : ogni autoritĂ giudiziaria od amministrativa;
c) provvedimento relativo allâaffidamento: ogni provvedimento di una autoritĂ che disponga sulla cura della persona del minore, compreso il diritto di stabilire la sua residenza, nonchĂŠ in ordine al diritto di visita;
d) spostamento indebito: il trasferimento di un minore attraverso una frontiera internazionale in violazione ad una decisione che disponga il suo affidamento emessa in uno Stato contraente ed esecutiva in tale Stato; si considera egualmente spostamento indebito:
i) il mancato ritorno di un minore attraverso una frontiera internazionale, al termine del periodo di esercizio di un diritto di visita relativo a detto minore o al termine di ogni altro soggiorno temporaneo in un territorio diverso da quello in cui è esercitato lâaffidamento;
ii) uno spostamento dichiarato successivamente illecito ai sensi dellâarticolo 12.
Titolo I
AUTORITĂ CENTRALI
Art.2
1. Ciascuno Stato contraente designerĂ una autoritĂ centrale che eserciterĂ le funzioni previste nella presente Convenzione.
2. Gli Stati federali e gli Stati in cui sono in vigore parecchi ordinamenti hanno la facoltĂ di designare le diverse autoritĂ centrali di cui stabiliscono le competenze.
3. Ogni designazione effettuata in applicazione del presente articolo deve essere notificata al Segretario Generale del Consiglio dâEuropa.
Art.3
1. Le autoritĂ centrali degli Stati contraenti devono cooperare tra loro e promuovere un concerto tra le autoritĂ competenti e i loro rispettivi paesi. Esse debbono agire con ogni diligenza necessaria.
2. Al fine di facilitare lâattuazione della presente Convenzione, le autoritĂ centrali degli Stati contraenti:
a) assicurano la trasmissione delle domande dâinformazione provenienti dalle autoritĂ competenti e riguardanti dei punti di diritto o di fatto relativi a procedimenti in corso;
b) si comunicano reciprocamente su loro domanda informazioni concernenti la loro legislazione in materia di affidamento dei minori e relativa evoluzione;
c) si tengono reciprocamente informate circa le difficoltĂ che possono nascere in occasione dellâapplicazione della Convenzione e si adoperano, nella massima misura possibile, per eliminare gli ostacoli che si frappongono alla sua applicazione.
Art.4
1. Chiunque abbia ottenuto in uno Stato contraente un provvedimento relativo allâaffidamento di un minore e desideri ottenere in un altro Stato contraente il riconoscimento o lâesecuzione di tale provvedimento può rivolgersi, a tale scopo, mediante ricorso, allâautoritĂ centrale di ogni Stato contraente.
2. Il ricorso deve essere accompagnato dai documenti di cui allâarticolo 13.
3. LâautoritĂ centrale adita, nel caso in cui sia diversa dallâautoritĂ centrale dello Stato richiesto, trasmette i documenti a questa ultima direttamente e senza indugio.
4. LâautoritĂ centrale adita può rifiutare il suo intervento quando è manifesto che non sussistono i requisiti previsti dalla presente Convenzione.
5. LâautoritĂ centrale adita informa senza indugio il ricorrente dellâesito della sua domanda.
Art.5
1. LâautoritĂ centrale dello Stato richiesto adotta o si adopera perchĂŠ venga adottata nel piĂš breve termine ogni disposizione che esso ritiene idonea, rivolgendosi, se del caso, alle autoritĂ competenti, per:
a) rintracciare il luogo in cui si trova il minore;
b) evitare, in particolare adottando le misure provvisorie necessarie, che gli interessi del fanciullo o del ricorrente vengano lesi;
c) assicurare il riconoscimento o lâesecuzione del provvedimento;
d) assicurare la consegna del minore al ricorrente quando lâesecuzione del provvedimento è accordata;
e) informare lâautoritĂ richiedente sulle misure adottate.
2. Quando lâautoritĂ centrale dello Stato richiesto ha delle ragioni per credere che il minore si trova nel territorio di un altro Stato contraente, trasmette i documenti allâautoritĂ centrale di questo Stato, direttamente e senza indugio.
3. Ad eccezione delle spese di rimpatrio, ciascuno Stato contraente si impegna a non esigere dal ricorrente alcun pagamento per qualsiasi misura adottata per conto di questâultimo ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo dallâautoritĂ centrale di detto Stato, comprese le spese processuali e, ove del caso, le spese occasionate dalla partecipazione di un avvocato.
4. Se il riconoscimento o lâesecuzione è rifiutato e se lâautoritĂ centrale dello Stato richiesto ritiene di dover dar corso alla domanda del ricorrente di promuovere in tale Stato una azione nel merito, detta autoritĂ fa il possibile per assicurare la rappresentanza del ricorrente nel procedimento in condizioni non meno favorevoli di quelle di cui può beneficiare una persona che risiede e che possiede la cittadinanza di detto Stato e, a tale scopo, può in particolare rivolgersi alle sue autoritĂ competenti.
Art.6
1. Salvo accordi particolari conclusi tra le autoritĂ centrali interessate e salvo le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo:
a) le comunicazioni indirizzate allâautoritĂ centrale dello Stato richiesto sono redatte nella lingua o in una delle lingue ufficiali di detto Stato o accompagnate da una traduzione in tale lingua;
b) lâautoritĂ centrale dello Stato richiesto deve tuttavia accettare le comunicazioni redatte in lingua francese o inglese ovvero accompagnate da una traduzione in una di queste lingue.
2. Le comunicazioni che promanano dallâautoritĂ centrale dello Stato richiesto, compresi i risultati delle indagini effettuate, possono essere redatte nella lingua o in una delle lingue ufficiali di detto Stato ovvero in francese o inglese.
3. Ogni Stato contraente può escludere lâapplicazione in tutto o in parte delle disposizioni del paragrafo 1. b) del presente articolo. Qualora uno Stato contraente si sia avvalso di tale riserva, ogni altro Stato contraente può ugualmente applicarla nei confronti di tale Stato.
Titolo II
RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI E RIPRISTINO DELLâAFFIDAMENTO DEI MINORI
Art.7
I provvedimenti relativi allâaffidamento pronunciati in uno Stato contraente sono riconosciuti e, quando siano esecutivi nello Stato dâorigine, ricevono esecuzione in ogni altro Stato contraente.
Art.8
1. In caso di trasferimento illegittimo, lâautoritĂ centrale dello Stato richiesto farĂ procedere immediatamente alla restituzione del minore:
a) quando allâatto dellâintroduzione dellâistanza nello Stato in cui il provvedimento è stato pronunciato o alla data del trasferimento illegittimo, se questo ha avuto luogo precedentemente, il minore e i suoi genitori avevano soltanto la cittadinanza di questo Stato e il minore aveva la residenza abituale sul territorio di tale Stato e
b) se la domanda di restituzione è stata proposta ad una autorità centrale entro un termine di sei mesi a partire dalla data del trasferimento illegittimo.
2. Se, in conformitĂ alla legge dello Stato richiesto, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non possono essere soddisfatte senza lâintervento di unâautoritĂ giudiziaria, nessuno fra i motivi di rifiuto previsti nella presente Convenzione si applicherĂ al procedimento giudiziario.
3. Se tra la persona che ha in affidamento il minore e unâaltra persona è intervenuto un accordo, omologato da unâautoritĂ competente, per concedere alla seconda un diritto di visita e se allo scadere del periodo convenuto il minore, dopo essere stato portato allâestero, non è stato restituito alla persona che lo aveva in affidamento, si procede al ripristino del diritto di affidamento in conformitĂ ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Lo stesso dicasi in caso di provvedimento dellâautoritĂ competente che accorda questo stesso diritto a una persona che non ha lâaffidamento del minore.
Art.9
1. Nei casi di trasferimento illegittimo diversi da quelli previsti allâarticolo 8 e se si è fatto ricorso ad una autoritĂ centrale entro il termine di sei mesi a partire dal trasferimento, il riconoscimento e lâesecuzione non possono essere rifiutati se non quando:
a) si tratta di un provvedimento pronunciato in assenza del convenuto o del suo rappresentante legale e lâatto introduttivo del giudizio o altro atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto in forma regolare ed in tempo utile affinchĂŠ possa difendersi; tuttavia, tale mancata notifica o comunicazione non può costituire motivo di rifiuto di riconoscimento o di esecuzione quando la notifica o la comunicazione non abbia avuto luogo per il fatto che il convenuto ha tenuto nascosto il luogo in cui si trova alla persona che ha promosso il procedimento nello Stato dâorigine;
b) si tratta di un provvedimento pronunciato in assenza del convenuto o del suo rappresentante legale e la competenza dellâautoritĂ che lâha pronunciato non si basa:
i) sulla residenza del convenuto, ovvero
ii) sullâultima residenza abituale comune dei genitori del minore purchĂŠ uno di essi vi risieda ancora abitualmente, ovvero
iii) sulla residenza abituale del minore;
c) il provvedimento è incompatibile con quello relativo allâaffidamento divenuto esecutivo nello Stato richiesto prima del trasferimento del minore, a meno che questâultimo non abbia avuto la sua residenza abituale sul territorio dello Stato richiedente nellâanno che precede il suo trasferimento.
2. Se non è stato fatto ricorso ad alcuna autoritĂ centrale, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo sono egualmente applicabili quando il riconoscimento e lâesecuzione sono richiesti entro il termine di sei mesi dalla data del trasferimento illegittimo.
3. In nessun caso il provvedimento può essere oggetto di esame nel merito.
Art.10
1. Nei casi diversi da quelli di cui agli articoli 8 e 9, il riconoscimento e lâesecuzione possono essere rifiutati non soltanto per i motivi previsti dallâarticolo 9, ma anche per uno dei motivi seguenti:
a) se si è constatato che gli effetti del provvedimento sono manifestamente incompatibili con i princÏpi fondamentali del diritto che regola la famiglia ed i minori nello Stato richiesto;
b) se si è constatato che a seguito del mutamento di circostanze, compreso il passare del tempo ma escludendo il mero cambiamento di residenza del minore a seguito di trasferimento illegittimo, gli effetti del provvedimento originario risultano non piĂš conformi allâinteresse del minore;
c) se, al momento dellâintroduzione dellâistanza nello Stato dâorigine:
i) il minore aveva la cittadinanza dello Stato richiesto o la sua residenza abituale in questo Stato, mentre con lo Stato dâorigine non esisteva alcuno di tali rapporti di collegamento;
ii) il minore aveva contemporaneamente la cittadinanza dello Stato dâorigine e quella dello Stato richiesto, nonchĂŠ la residenza abituale nello Stato richiesto;
d) se il provvedimento è incompatibile con un provvedimento emesso, o nello Stato richiesto, o in uno Stato terzo, pur essendo esecutivo nello Stato richiesto, a seguito di un procedimento intrapreso prima della proposizione della domanda di riconoscimento o dâesecuzione, e se il rifiuto è conforme allâinteresse del minore.
2. Negli stessi casi, tanto il procedimento di riconoscimento quanto quello dâesecuzione possono essere sospesi per uno dei seguenti motivi:
a) se il provvedimento originario è oggetto di un ricorso ordinario;
b) se nello Stato richiesto è pendente un procedimento riguardante lâaffidamento del minore, promosso prima che il procedimento nello Stato di origine sia stato iniziato;
c) se un altro provvedimento relativo allâaffidamento del minore è oggetto di un procedimento di esecuzione o di ogni altro procedimento relativo al riconoscimento del provvedimento stesso.
Art.11
1. I provvedimenti sul diritto di visita e le disposizioni dei provvedimenti relativi allâaffidamento vertenti sul diritto di visita sono riconosciuti e posti ad esecuzione alle stesse condizioni previste per gli altri provvedimenti relativi allâaffidamento.
2. Tuttavia, lâautoritĂ competente dello Stato richiesto può fissare le modalitĂ dellâattuazione e dellâesercizio del diritto di visita tenuto conto in particolare degli impegni assunti dalle parti al riguardo.
3. Quando non si è provveduto sul diritto di visita ovvero quando il riconoscimento o lâesecuzione del provvedimento relativo allâaffidamento viene rifiutato, lâautoritĂ centrale dello Stato richiesto può rivolgersi alle proprie autoritĂ competenti a decidere sul diritto di visita, a richiesta della persona che invoca tale diritto.
Art.12
Qualora alla data in cui il minore è trasferito oltre una frontiera internazionale non esista un provvedimento esecutivo in ordine al suo affidamento, pronunciato in uno Stato contraente, le disposizioni della presente Convenzione si applicano ad ogni successivo provvedimento riguardante lâaffidamento del minore che riconosca lâilliceitĂ del trasferimento ed emesso in uno Stato contraente a richiesta di ogni persona interessata.
Titolo III
PROCEDURA
Art.13
1. La domanda di riconoscimento o di esecuzione in un altro Stato contraente di un provvedimento relativo allâaffidamento deve essere accompagnata:
a) da un documento che abilita lâautoritĂ centrale dello Stato richiesto ad agire a nome del richiedente ovvero a designare a tal fine un altro rappresentante;
b) da una copia del provvedimento munita dei requisiti necessari per la sua autenticitĂ ;
c) quando si tratta di un provvedimento pronunciato in assenza del convenuto o del suo rappresentante legale, da qualsiasi documento idoneo a comprovare che lâatto introduttivo del procedimento od un atto equivalente è stato regolarmente notificato o comunicato al convenuto;
d) se del caso, da ogni documento idoneo a comprovare che, in base alla legge dello Stato di origine, il provvedimento è esecutivo;
e) ove possibile, da una esposizione indicante il luogo in cui potrebbe trovarsi il minore nello Stato richiesto;
f) da proposte sulle modalitĂ del ripristino dellâaffidamento del minore.
2. I documenti di cui sopra debbono, se del caso, essere accompagnati da una traduzione secondo le norme di cui allâarticolo 6.
Art.14
Ogni Stato contraente applica al riconoscimento ed allâesecuzione di un provvedimento relativo allâaffidamento una procedura semplice e rapida. A tal fine fa in modo che la domanda di â exequatur â possa essere proposta su semplice ricorso.
Art.15
1. Prima di decidere sullâapplicazione del paragrafo 1. b) dellâarticolo 10, lâautoritĂ che dipende dallo Stato richiesto:
a) deve rendersi edotta del punto di vista del minore, a meno che non vi sia impossibilitĂ pratica, avuto riguardo, in particolare, allâetĂ ed alla capacitĂ di discernimento di questâultimo; e
b) può chiedere che vengano effettuate delle opportune indagini.
2. le spese delle indagini effettuate in uno Stato contraente sono a carico dello Stato in cui le stesse sono effettuate.
3. Le richieste di indagini ed i loro risultati possono essere indirizzati allâautoritĂ interessata attraverso le autoritĂ centrali.
Art.16
Ai fini della presente Convenzione, nessuna legalizzazione o formalità analoga può essere richiesta.
Titolo IV
RISERVE
Art.17
1. Ogni Stato contraente può formulare la riserva in base alla quale, nei casi previsti dagli articoli 8 e 9 o in uno soltanto di detti articoli, il riconoscimento e lâesecuzione di provvedimenti relativi allâaffidamento potranno essere rifiutati per motivi, tra quelli previsti dallâarticolo 10, che saranno indicati nella riserva.
2. Il riconoscimento e lâesecuzione dei provvedimenti pronunciati in uno Stato contraente che ha fatto la riserva di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere rifiutati in ogni altro Stato contraente per uno dei motivi aggiuntivi indicati in detta riserva.
Art.18
Ogni Stato contraente può formulare la riserva in base alla quale non è vincolato alle disposizioni dellâarticolo 12. Le disposizioni della presente Convenzione non si applicano ai provvedimenti di cui allâarticolo 12 che sono stati pronunciati in uno Stato contraente che ha fatto tale riserva.
Titolo V
ALTRI STRUMENTI
Art.19
La presente Convenzione non impedisce che un altro strumento internazionale vincolante lo Stato dâorigine e lo Stato richiesto o il diritto non convenzionale dello Stato richiesto siano invocati per ottenere il riconoscimento o lâesecuzione di un provvedimento.
Art.20
1. La presente Convenzione non pregiudica gli impegni che uno Stato contraente può avere nei confronti di uno Stato non contraente in virtÚ di uno strumento internazionale avente per oggetto materie regolate dalla presente Convenzione.
2. Quando due o piĂš Stati contraenti hanno posto in essere, od intendono farlo, una legislazione uniforme nel campo dellâaffidamento dei minori od un sistema particolare di riconoscimento o di esecuzione dei provvedimenti in questo campo, essi avranno la facoltĂ di applicare tra loro tale legislazione o tale sistema in luogo della presente Convenzione o di parte di essa. Per avvalersi di questa disposizione detti Stati dovranno notificare la loro decisione al Segretario Generale del Consiglio dâEuropa. Ogni modifica o revoca di detta decisione deve anchâessa essere notificata.
Titolo VI
CLAUSOLE FINALI
Art.21
La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio dâEuropa. SarĂ soggetta a ratifica, accettazione od approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione od approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio dâEuropa.
Art.22
1. La presente Convenzione entrerĂ in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui tre Stati membri del Consiglio dâEuropa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione in conformitĂ alle disposizioni dellâarticolo 21.
2. Per ogni Stato membro che esprimerĂ successivamente il proprio consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, questâultima entrerĂ in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione od approvazione.
Art.23
1. Dopo lâentrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio dâEuropa potrĂ invitare ogni Stato non membro del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione, mediante decisione presa con la maggioranza prevista dallâarticolo 20. d) dello Statuto ed alla unanimitĂ dei rappresentanti degli Stati contraenti che hanno il diritto di partecipare al Comitato.
2. Per ogni Stato aderente, la Convenzione entrerĂ in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio dâEuropa.
Art.24
1. Ogni Stato può, allâatto della firma od al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il o i territori ai quali si applicherĂ la presente Convenzione.
2. Ogni Stato può, in qualunque altro momento successivo, con dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio dâEuropa, estendere lâapplicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione. La Convenzione entrerĂ in vigore nei confronti di questo territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.
3. Ogni dichiarazione fatta in virtĂš dei due paragrafi precedenti potrĂ essere ritirata, per quanto concerne ciascun territorio indicato nella dichiarazione, mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrĂ effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dalla data di ricevimento della notificazione da parte del Segretario Generale.
Art.25
1. Uno Stato che comprende due o piĂš unitĂ territoriali nelle quali si applicano ordinamenti giuridici diversi in materia di affidamento dei minori e di riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti relativi allâaffidamento può, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, dichiarare che la presente Convenzione si applicherĂ a tutte queste unitĂ territoriali, ovvero ad una o piĂš di esse.
2. In ogni altro momento successivo potrĂ , con dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio dâEuropa, estendere lâapplicazione della presente Convenzione ad ogni altra unitĂ territoriale indicata nella dichiarazione. La Convenzione entrerĂ in vigore nei confronti di tale unitĂ territoriale il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.
3. Ogni dichiarazione fatta in virtĂš dei due paragrafi precedenti, potrĂ essere ritirata, per quanto concerne ogni unitĂ territoriale designata in tale dichiarazione, mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrĂ effetto a partire dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dal ricevimento della notificazione da parte del Segretario Generale.
Art.26
1. Nei confronti di uno Stato che, in materia di affidamento dei minori, abbia due o piĂš ordinamenti giuridici di applicazione territoriale:
a) il riferimento alla legge della residenza abituale o della cittadinanza di una persona deve essere inteso come riferimento allâordinamento giuridico determinato dalle norme vigenti in tale Stato, ovvero, in mancanza di tali norme, allâordinamento con il quale la persona interessata abbia piĂš stretti rapporti;
b) il riferimento allo Stato di origine od allo Stato richiesto deve essere inteso, a seconda dei casi, come riferimento allâunitĂ territoriale in cui il provvedimento è stato pronunciato o allâunitĂ territoriale in cui è stato richiesto il riconoscimento o lâesecuzione del provvedimento od il ripristino dellâaffidamento.
2. Il paragrafo 1. a) del presente articolo si applica anche, mutatis mutandis , agli Stati i quali, in materia di affidamento dei minori, abbiano due o piĂš ordinamenti giuridici di applicazione personale.
Art.27
1. Ogni Stato può, al momento della firma od al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, dichiarare di avvalersi di una o piĂš riserve che figurano al paragrafo 3 dellâarticolo 6, allâarticolo 17 ed allâarticolo 18 della presente Convenzione. Non è ammessa alcuna altra riserva.
2. Ogni Stato contraente che ha formulato una riserva in virtĂš del paragrafo precedente può ritirarla in tutto od in parte indirizzando una notificazione al Segretario Generale del Consiglio dâEuropa. Il ritiro avrĂ effetto alla data di ricevimento della notificazione da parte del Segretario Generale.
Art.28
Al termine del terzo anno successivo alla data dâentrata in vigore della presente Convenzione e, per sua iniziativa, in qualsiasi altro momento successivo a tale data, il Segretario Generale del Consiglio dâEuropa, inviterĂ i rappresentanti delle autoritĂ centrali designate dagli Stati contraenti a riunirsi al fine di studiare e facilitare il funzionamento della Convezione. Ogni Stato membro del Consiglio dâEuropa che non è parte alla Convenzione potrĂ farsi rappresentare da un osservatore. I lavori di ciascuna di queste riunioni saranno oggetto di un rapporto che sarĂ inviato per conoscenza al Comitato dei Ministri del Consiglio dâEuropa.
Art.29
1. Ogni parte può, in qualunque momento, denunciare la presente Convenzione indirizzando una notificazione al Segretario Generale del Consiglio dâEuropa.
2. La denuncia avrĂ effetto a partire dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dalla data di ricevimento della notificazione da parte del Segretario Generale.
Art.30
Il Segretario Generale del Consiglio dâEuropa notificherĂ agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che abbia aderito alla presente Convenzione:
a) ogni firma;
b) il deposito di ogni strumento di ratifica, dâaccettazione, dâapprovazione o di adesione;
c) ogni data dâentrata in vigore della presente Convenzione in conformitĂ agli articoli 22, 23, 24 e 25;
d) ogni altro atto, notificazione o comunicazione che abbia riferimento alla presente Convenzione.
In fede di che, i sottoscritti, allâuopo debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Lussemburgo, il 20 maggio 1980, in francese ed inglese, entrambi i testi facendo egualmente fede, in un unico esemplare che sarĂ depositato negli archivi del Consiglio dâEuropa. Il Segretario Generale del Consiglio dâEuropa ne comunicherĂ copia munita di certificazione di conformitĂ a ciascuno degli Stati membri del Consiglio dâEuropa ed ad ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione.





