Convenzione di Lanzarote 25 ottobre 2012
(Gazz, Uff. 8 ottobre 2012, n. 235)
Convenzione ratificata con Legge 1 ottobre 2012 n. 172
Serie dei Trattati del Consiglio dâEuropa n° 201
Convenzione del Consiglio dâEuropa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali
Lanzarote, 25.X.2007
Preambolo
Gli Stati Membri del Consiglio dâEuropa e gli altri firmatari della presente Convenzione;
Considerato che il fine del Consiglio dâEuropa Ăš di realizzare unâunione piĂč stretta fra i propri membri;
Considerato che ogni bambino ha diritto, da parte della propria famiglia, della societĂ e dello Stato alle misure di protezione richieste dalla sua condizione di minore;
Preso atto che lo sfruttamento sessuale dei bambini, in particolare sotto forma di pornografia infantile e di prostituzione, cosĂŹ come tutte le forme di abuso sessuale riferite ai bambini, ivi compresi i fatti commessi allâestero, mettono gravemente in pericolo la salute e lo sviluppo psicosociale del bambino;
Preso atto che lo sfruttamento e gli abusi sessuali riferiti ai bambini hanno raggiunto dimensioni inquietanti, sia a livello nazionale che internazionale, in particolare per quanto attiene allâutilizzo crescente delle tecnologie di comunicazione e di informazione da parte dei bambini e degli autori di reati e che, per prevenirli e contrastarli, una cooperazione internazionale si rende indispensabile;
Considerato che il benessere ed il superiore interesse dei bambini costituiscono valori fondamentali condivisi da tutti gli Stati membri e debbono venire promossi senza discriminazione alcuna;
Richiamando il Piano dâAzione approvato in occasione del Terzo Vertice dei Capi di Stato e di governo del Consiglio dâEuropa (Varsavia, 16-17 maggio 2005), che raccomanda lâelaborazione di misure per porre fine allo sfruttamento sessuale dei bambini;
Richiamando in particolare le seguenti raccomandazioni del Comitato dei Ministri: n. R (91) 11 sullo sfruttamento sessuale, la pornografia, la prostituzione, nonchĂ© il traffico di bambini e giovani adulti e Rec (2001)16 sulla protezione dellâinfanzia dallo sfruttamento sessuale, la Convenzione sulla criminalitĂ informatica (STE n. 185) ed in particolare il suo articolo 9, cosĂŹ come la Convenzione del Consiglio dâEuropa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani (STCE n. 197);
Tenute presenti la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dellâUomo e delle LibertĂ fondamentali (1950, STE n. 5), la Carta sociale europea aggiornata (1996, STE n. 163), la Convenzione europea sullâesercizio dei diritti dei bambini (1996, STE n. 160);
Tenute altresĂŹ presenti la Convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti del bambino, in particolare lâarticolo 34, il Protocollo facoltativo concernente la vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia che utilizza come oggetto i bambini, cosĂŹ come il Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalitĂ organizzata transnazionale, volto a prevenire, reprimere e punire la tratta delle persone, delle donne e dei bambini in particolare, nonchĂ© la Convenzione dellâOrganizzazione Internazionale del Lavoro riguardante il divieto delle peggiori forme di lavoro dei fanciulli e lâazione immediata in vista della loro eliminazione;
Tenute presenti la Decisione-quadro del Consiglio dellâUnione Europea relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia (2004/68 JAI), la Decisione-quadro del Consiglio dellâUnione Europea relativa allo status di vittime nellâambito delle procedure penali (2001/220JAI) e la Decisione-quadro del Consiglio dellâUnione Europea relativa alla lotta contro la tratta degli esseri umani (2002/629JAI);
Tenuti in debito conto gli altri strumenti giuridici e programmi internazionali attinenti questa materia, in particolare la Dichiarazione ed il programma dâazione di Stoccolma, approvati in occasione del 1° Congresso Mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali (27-31 agosto 1996); lâImpegno mondiale di Yokohama, approvato in occasione del 2° Congresso Mondiale contro Io sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali (20-21 novembre 2001); la Risoluzione approvata dallâAssemblea Generale delle Nazioni Unite S-27/2 âUn mondo degno dei fanciulliâ ed il Programma triennale âCostruire unâEuropa per e con i bambiniâ, approvato a seguito del terzo Vertice e lanciato dalla Conferenza di Monaco (4-5 aprile 2006);
Determinati a contribuire efficacemente alla realizzazione del comune obiettivo di proteggere i bambini dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali quali ne siano gli autori ed a fornire assistenza alle vittime;
Tenuto conto della necessitĂ di elaborare uno strumento internazionale globale incentrato sugli aspetti legati alla prevenzione, alla protezione ed al diritto penale in materia di lotta contro tutte le forme di sfruttamento e di abuso sessuale rivolte ai bambini e di istituire uno specifico meccanismo di monitoraggio;
hanno convenuto quanto segue:
CAPITOLO I
Oggetto, principio di non discriminazione e definizioni
Art.1 Oggetto
1. Gli obiettivi di questa Convenzione sono:
a. prevenire e combattere lo sfruttamento e gli abusi sessuali riguardanti i bambini;
b. proteggere i diritti dei bambini vittime di sfruttamento e abusi sessuali;
c. promuovere la cooperazione nazionale ed internazionale contro lo sfruttamento e lâabuso sessuale dei bambini.
2. Onde assicurare lâefficace applicazione delle sue disposizioni ad opera delle Parti, la presente Convenzione istituisce un meccanismo di monitoraggio specifico.
Art.2 Principio di non discriminazione
Lâapplicazione della presente Convenzione ad opera delle Parti, in particolare lâapplicazione delle misure di protezione dei diritti delle vittime, sarĂ assicurata senza alcuna discriminazione, che sia in particolare basata sul sesso, razza, colore, lingua, religione, opinioni politiche o di altro genere, origine nazionale o sociale, lâappartenenza a una minoranza nazionale, la condizione economica, la nascita, lâorientamento sessuale, lo stato di salute, la diversa abilitĂ o qualsiasi altra condizione.
Art.3 Definizioni
Articolo 3 Ai fini della presente Convenzione:
a. il termine âbambinoâ indica ogni persona di etĂ inferiore ai diciotto anni;
b. lâespressione âsfruttamento e abusi sessuali riferiti a bambiniâ include comportamenti di cui agli articoli dal 18 al 23 della presente Convenzione;
c. il termine âvittimaâ designa ogni bambino vittima di sfruttamento o abusi sessuali.
CAPITOLO II
Misure preventive
Art.4 Principi
Le Parti adotteranno le misure legislative o di altro genere necessarie a prevenire tutte le forme di sfruttamento e abuso sessuale riferiti a bambini e per proteggere questi ultimi.
Art.5 Reclutamento, formazione e sensibilizzazione delle persone che lavorano a contatto con i bambini.
1. Le Parti adotteranno le misure legislative o di altro genere necessarie a promuovere la consapevolezza nei confronti della protezione e dei diritti del bambino da parte delle persone che hanno regolari contatti con i bambini nei settori dellâistruzione, della salute, della protezione sociale, della giustizia, delle forze dellâ ordine, cosĂŹ come nelle aree che riguardano le attivitĂ sportive, culturali e del tempo libero.
2. Le Parti adotteranno le misure legislative o di altro genere affinchĂ© le persone citate nel paragrafo 1 abbiano unâadeguata conoscenza dello sfruttamento e degli abusi sessuali relativi ai bambini, dei mezzi per riconoscerli e della possibilitĂ prevista allâarticolo 12, paragrafo 1.
3. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere, in conformità con la legislazione interna, affinché le condizioni di accesso alle professioni il cui esercizio comporti contatti regolari con i bambini, consentano di assicurarsi che i candidati a dette professioni non abbiano subito condanne per atti di sfruttamento o di abusi sessuali relativi a bambini.
Art.6 Istruzione dei bambini
Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere, affinchĂ© i bambini, durante lâistruzione primaria e secondaria, ricevano informazioni sui rischi di sfruttamento e di abusi sessuali, cosĂŹ come sui mezzi per difendersi, adattate alla loro fase evolutiva. Questa informazione, fornita, quando opportuno, in collaborazione con i genitori, deve essere iscritta in un contesto piĂč ampio di informazione sulla sessualitĂ e porre particolare attenzione alle situazioni di rischio, specialmente quelle derivanti dallâutilizzo delle nuove tecnologie della informazione e della comunicazione.
Art.7 Programmi o misure di intervento preventivo
Le Parti vigileranno affinchĂ© persone che temano di poter commettere qualcuno dei reati previsti dalla Convenzione possano avere accesso, ove necessario, a programmi o misure di intervento efficaci rivolte a valutare e prevenire i rischi di passaggio allâatto.
Art.8 Misure nei confronti del pubblico
1. Le Parti promuoveranno o condurranno campagne di sensibilizzazione che informino il pubblico sul fenomeno dello sfruttamento e degli abusi sessuali a danno dei bambini e sulle misure di prevenzione che possono essere adottate.
2. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere, per prevenire o proibire la diffusione di materiale che pubblicizzi i reati definiti in conformitĂ con la presente Convenzione.
Art.9 Partecipazione dei bambini, del settore privato, dei media e della societĂ civile
1. Le Parti incoraggeranno la partecipazione dei bambini, in accordo con le loro fasi di sviluppo, allâelaborazione ed allâattuazione delle politiche, programmi pubblici o altre iniziative concernenti la lotta allo sfruttamento ed agli abusi sessuali riguardanti i bambini.
2. Le Parti incoraggeranno il settore privato, in particolare il settore delle tecnologie della comunicazione e dellâinformazione, lâindustria del turismo e viaggi, nonchĂ© i settori bancari e finanziari, cosĂŹ come la societĂ civile, a partecipare allâelaborazione ed attuazione delle politiche di prevenzione dello sfruttamento e degli abusi sessuali riguardanti i bambini e ad applicare norme interne di autoregolamentazione o coregolamentazione.
3. Le Parti incoraggeranno i media a fornire adeguate informazioni circa tutti gli aspetti dello sfruttamento e degli abusi sessuali relativi ai minori, nel rispetto dellâindipendenza dei media e della libertĂ di stampa.
4. Le Parti incoraggeranno il finanziamento, anche, ove necessario, attraverso la creazione di fondi, di progetti e programmi assunti dalla societĂ civile allo scopo di prevenire e proteggere i bambini dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali.
CAPITOLO III
AutoritĂ specializzate e organismi di coordinamento
Art.10 Misure nazionali di coordinamento e di collaborazione
1. Le Parti adotteranno le misure necessarie ad assicurare il coordinamento a livello nazionale o locale tra i diversi organismi responsabili della protezione dei bambini, la prevenzione e la lotta allo sfruttamento ed abusi sessuali sui minori, in particolare il settore dellâeducazione, della salute, dei servizi sociali, delle forze dellâordine e delle autoritĂ giudiziarie.
2. Le Parti adotteranno le misure legislative o di altro genere, necessarie per istituire o designare:
a. istituzioni nazionali o locali indipendenti competenti per la promozione e la protezione dei diritti del bambino, assicurando che esse siano dotate di risorse e di responsabilitĂ specifiche;
b. meccanismi per la raccolta di dati o punti di informazione a livello nazionale o locale e in collaborazione con la societĂ civile, che consentano, nel rispetto delle esigenze legate alla protezione dei dati personali, lâosservazione e la valutazione dei fenomeni di sfruttamento e di abusi sessuali a danno dei bambini.
3 Le Parti incoraggeranno la collaborazione fra i poteri pubblici competenti, la societĂ civile ed il settore privato al fine di meglio prevenire e combattere lo sfruttamento e gli abusi sessuali a danno dei bambini.
CAPITOLO IV
Misure di protezione ed assistenza alle vittime
Art.11 Principi
1. Le Parti adotteranno programmi sociali efficaci e creeranno strutture pluridisciplinari atte a fornire il necessario supporto alle vittime, i loro parenti prossimi ed a coloro ai quali queste sono affidate.
2. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere per assicurare che quando lâetĂ della vittima sia incerta e ci siano ragioni per credere che la vittima sia un bambino, le misure di protezione e assistenza previste per i bambini siano accordate in attesa di verificarne e determinarne lâetĂ .
Art.12 Segnalazione di sospetti di sfruttamento o di abusi sessuali
1. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere per assicurare che le norme sulla riservatezza imposte dalla legislazione interna a determinati professionisti chiamati a lavorare a contatto con dei bambini non costituisca un ostacolo alla possibilitĂ , per questi professionisti, di segnalare ai servizi incaricati della protezione dellâinfanzia ogni situazione di un bambino nei confronti del quale essi abbiano motivi ragionevoli per ritenere che egli sia vittima di sfruttamento o di abusi sessuali.
2. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere per incoraggiare ogni persona che sia a conoscenza o che sospetti, in buona fede, fatti di sfruttamento o di abusi sessuali a danno di bambini, a segnalarli ai servizi competenti.
Art.13 Servizi di assistenza
Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere per incoraggiare e sostenere lâattivazione di servizi di comunicazione, quali linee telefoniche o internet, che consentano di fornire consigli a chi chiama, anche a titolo confidenziale e nel rispetto del loro anonimato.
Art.14 Assistenza alle vittime
1. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere per assistere, a breve e lungo termine le vittime al fine di assicurare la loro guarigione fisica e psico-sociale. Le misure adottate in applicazione del presente paragrafo dovranno tenere in debito conto il punto di vista, i bisogni e le preoccupazioni del bambino.
2. Le Parti adotteranno le misure, in accordo con la propria legislazione interna, per cooperare con le organizzazioni non governative, con altre organizzazioni competenti o altri elementi della societĂ civile impegnati nellâassistenza alle vittime.
3. Qualora i genitori o le persone alle quali Ăš affidato il bambino siano coinvolti nei fatti di sfruttamento o abusi sessuali contro di lui commessi, le procedure di intervento messe in atto in applicazione del paragrafo 1 dellâarticolo 11, comportano:
â La possibilitĂ di allontanare il presunto reo dei fatti;
â La possibilitĂ di allontanare la vittima dal suo contesto familiare. Le modalitĂ e la durata di tale allontanamento sono determinate in conformitĂ allâinteresse superiore del bambino.
4. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere affinchĂ© le persone vicine alle vittime possano beneficiare, ove necessario, di assistenza terapeutica, in particolare di sostegno psicologico dâurgenza.
CAPITOLO V
programmi o misure di intervento
Art.15 Principi generali
1. Le Parti prevederanno, in conformitĂ alla propria legislazione interna, programmi o misure di intervento efficaci per le persone indicate nellâ articolo 16, paragrafi 1 e 2, onde prevenire e minimizzare i rischi di recidive dei reati a carattere sessuale a danno dei bambini. Tali programmi o misure dovranno essere accessibili in ogni momento della procedura, in ambiente carcerario o allâesterno, secondo le condizioni definite dalla legislazione interna.
2. Le Parti prevederanno o promuoveranno, in conformitĂ alla propria legislazione interna, lo sviluppo di partenariati o altre forme di cooperazione tra le autoritĂ competenti, in particolare servizi di assistenza sanitaria, servizi sociali, autoritĂ giudiziarie e altri organismi incaricati del monitoraggio delle persone indicate dallâarticolo 16, paragrafi 1 e 2.
3. Le Parti provvederanno, in conformitĂ alla propria legislazione interna, ad effettuare una valutazione della pericolositĂ e dei rischi di eventuale recidiva dei reati definiti in conformitĂ alla presente Convenzione, da parte delle persone indicate dallâarticolo 16, paragrafi 1 e 2, allo scopo di individuare appropriati programmi o misure.
4. Le Parti provvederanno, in conformitĂ alla propria legislazione interna, ad effettuare una valutazione dellâefficacia dei programmi e delle misure di intervento mese in atto.
Art.16 Destinatari dei programmi e delle misure di intervento
1. Le Parti provvederanno, in conformitĂ alla propria legislazione interna, a che le persone perseguite per uno dei reati configurati in conformitĂ alla presente Convenzione abbiano accesso ai programmi o alle misure menzionati allâarticolo 15 paragrafo 1, in condizioni che non siano NĂ© pregiudizievoli NĂ© contrarie ai diritti alla difesa e alle esigenze di un processo equo e imparziale, e in particolare nel rispetto delle regole che governano il principio della presunzione di innocenza.
2. Le Parti provvederanno, in conformitĂ alla propria legislazione interna, a che le persone condannate per i reati definiti in conformitĂ alla presente Convenzione possano accedere ai programmi o misure menzionati allâarticolo 15 paragrafo 1.
3. Le Parti provvederanno, in conformitĂ alla propria legislazione interna, a che programmi o misure di intervento vengano messe in atto o adattate per corrispondere ai bisogni connessi allo sviluppo dei bambini che abbiano commesso reati di natura sessuale, inclusi coloro che sono al di sotto dellâetĂ della responsabilitĂ penale, allo scopo di trattare i loro problemi di condotta sessuale.
Art.17 Informazione e consenso
1. Le Parti provvederanno, in conformitĂ alla propria legislazione interna, a che le persone indicate dallâarticolo 16 nei confronti delle quali sono proposti programmi o misure di intervento, siano pienamente informate di tale proposta e acconsentano al programma o alla misura con piena consapevolezza.
2. Le Parti provvederanno, in conformitĂ alla propria legislazione interna, a che le persone cui sono proposti programmi o misure di intervento possano rifiutarle e, in caso di persone condannate, che esse vengano informate sulle eventuali conseguenze che potrebbero collegarsi al loro rifiuto.
CAPITOLO VI
Diritto penale materiale
Art.18 Abusi sessuali
1. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere per assicurare che siano considerati reati penali i seguenti comportamenti intenzionali:
a. praticare attivitĂ sessuali con un bambino che, in conformitĂ alle relative disposizioni pertinenti al diritto nazionale, non abbia raggiunto lâetĂ legale per praticare attivitĂ sessuali;
b. praticare attivitĂ sessuali con un bambino:
â facendo uso di costrizione, della forza, o di minacce; o
â abusando di una riconosciuta posizione di fiducia, di autoritĂ o di influenza sul bambino, inclusi i casi in cui ciĂČ avvenga in famiglia; o
â abusando di una situazione di particolare vulnerabilitĂ del bambino, segnatamente a causa di disabilitĂ fisica o mentale o di una situazione di dipendenza.
2. Per lâapplicazione del paragrafo 1, le Parti determineranno lâetĂ al di sotto della quale non sia consentito praticare attivitĂ sessuali con un bambino.
3. Le disposizioni del paragrafo 1.a, non si riferiscono alle attivitĂ sessuali consentite tra minori.
Art.19 Reati relativi alla prostituzione infantile
1. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere per configurare quale reato penale i seguenti comportamenti intenzionali:
a. reclutare un bambino perché si dia alla prostituzione o favorire la partecipazione di un bambino alla prostituzione;
b. costringere un bambino a darsi alla prostituzione o trarne profitto o comunque sfruttare un bambino per tali propositi;
c. ricorrere alla prostituzione di un bambino.
2. Ai fini del presente articolo, lâespressione âprostituzione infantileâ definisce il fatto di utilizzare un bambino per attivitĂ sessuali dove il denaro o altre forme di remunerazione o corrispettivo siano dati o promessi come pagamento, a prescindere dal fatto che tale pagamento, promessa o corrispettivo sia fatto al bambino o a una terza persona.
Art.20 Reati relativi alla pornografia infantile
1. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere per assicurare che vengano considerati reati penali i seguenti comportamenti intenzionali tenuti senza averne diritto:
a. la produzione di pornografia infantile;
b. offrire o rendere disponibile pornografia infantile;
c. diffondere o trasmettere pornografia infantile;
d. procurarsi o procurare ad altri pornografia infantile;
e. il possesso di pornografia infantile;
f. accedere consapevolmente e attraverso tecnologie di comunicazione e di informazione a pornografia infantile.
2. Ai fini del presente articolo, lâespressione âpornografia infantileâ definisce ogni tipo di materiale che rappresenta visivamente un bambino che si da ad un comportamento sessualmente esplicito, reale o simulato, o qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali di un bambino per scopi essenzialmente sessuali.
3. Le Parti potranno riservarsi il diritto di non applicare, in toto o in parte, il paragrafo 1. a e e alla produzione ed al possesso:
â di materiale pornografico costituito esclusivamente di rappresentazioni simulate o immagini realistiche di bambino non esistente; â di materiale pornografico che coinvolge minori che abbiano raggiunto lâetĂ fissata in applicazione allâarticolo 18, paragrafo 2, quando tali immagini sono prodotte o possedute dagli stessi, con il loro consenso ed esclusivamente per loro uso privato.
4. Le Parti potranno riservarsi il diritto di non applicare, in toto o in parte, il paragrafo 1. f.
Art.21 Reati relativi alla partecipazione di un bambino a spettacoli pornografici
1. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere per assicurare che i seguenti comportamenti intenzionali vengano considerati reati penali:
a. reclutare un bambino affinché partecipi a spettacoli pornografici o favorire la partecipazione di un bambino a tali spettacoli;
b. costringere un bambino a partecipare a spettacoli pornografici o trarne profitto o comunque sfruttare un bambino a tali fini;
c. assistere con cognizione di causa a spettacoli pornografici che includano la partecipazione di bambini.
2. Le Parti potranno riservarsi il diritto di limitare lâapplicazione del paragrafo 1.c ai casi in cui bambini siano stati reclutati o costretti conformemente al paragrafo 1. a. o b.
Art.22 Corruzione di bambini
Le Parti adotteranno le misure necessarie legislative o di altro genere al fine di considerare reato penale il fatto intenzionale di far assistere, a fini sessuali, un bambino che non abbia raggiunto lâetĂ fissata in applicazione dellâarticolo 18, paragrafo 2, anche senza che egli partecipi ad abusi sessuali o ad attivitĂ sessuali.
Art.23 Adescamento di bambini a scopi sessuali
Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere al fine di considerare reato penale il fatto che un adulto proponga intenzionalmente, per mezzo delle tecnologie di comunicazione e di informazione, un incontro ad un bambino che non abbia raggiunto lâetĂ del fissata in applicazione dellâarticolo 18, paragrafo 2, allo scopo di commettere, in tale incontro, un reato stabilito in conformitĂ agli articoli 18, paragrafo 1.a, o 20, paragrafo 1.a, qualora tale proposta sia seguita da atti materiali riconducibili a detto incontro.
Art.24 Favoreggiamento e tentativo
1. Le Parti adotteranno le necessarie misure necessarie legislative o di altro genere al fine di considerare reato penale ogni complicitĂ , qualora intenzionale, allo scopo di perpetrare uno dei reati stabiliti in conformitĂ alla presente Convenzione.
2. Le Parti adotteranno le necessarie misure necessarie legislative o di altro genere al fine di considerare reato penale ogni tentativo intenzionale di commettere uno dei reati stabiliti in conformitĂ alla presente Convenzione.
3. Le Parti potranno riservarsi il diritto di non applicare, in toto o in parte, il paragrafo 2 ai reati stabiliti dallâarticolo 20, paragrafo 1.b ed f, dallâarticolo 2. 1.c, dallâarticolo 22 e dallâarticolo 23.
Art.25 Giurisdizione
1. Le Parti adotteranno le necessarie misure necessarie legislative o di altro genere per assicurare la propria giurisdizione a perseguire ogni reato stabilito in conformitĂ alla presente Convenzione quando il reato sia commesso:
a. sul proprio territorio;
b. a bordo di nave battente bandiera di detta Parte; o
c. a bordo di aeromobile immatricolato secondo la legge di detta Parte;
d. da parte di propri cittadini; o
e. da parte di una persona che abbia la sua residenza abituale sul territorio di detta Parte.
2. Le Parti si adopereranno ad adottare le necessarie misure necessarie legislative o di altro genere per sancire la propria giurisdizione circa ogni reato penale stabilito in conformitĂ alla presente Convenzione quando il reato sia commesso contro uno dei suoi cittadini residenti allâestero o contro persone che abbiano la propria residenza abituale sul suo territorio.
3. Le Parti potranno, al momento della firma o della notifica del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio dâEuropa, precisare che si riservano il diritto di non applicare o applicare solo in casi specifici condizioni le norme di giurisdizione stabilite nel paragrafo 1.e del presente articolo.
4. Onde perseguire i reati stabiliti in conformitĂ agli articoli 18, 19, 20 paragrafo 1. a , e 21, paragrafi 1. a e b, della presente Convenzione, ciascuna delle Parti adotterĂ le necessarie misure legislative o di altro genere affinchĂ© lâaffermazione della propria giurisdizione per quanto attiene al punto d del paragrafo 1 non venga subordinato alla condizione che i fatti siano ugualmente perseguibili nel luogo ove sono stati commessi.
5. Ciascuna delle Parti, al momento della firma o della notifica del proprio strumento di ratifica, dâaccettazione, dâapprovazione o di adesione, in virtĂč di una comunicazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio dâEuropa, potrĂ precisare che si riserva il diritto di limitare lâapplicazione del paragrafo 4 del presente articolo, per quanto attiene ai reati stabiliti in conformitĂ allâarticolo 18, paragrafi 1. b, secondo e terzo trattino nei casi in cui propri cittadini abbiano la loro residenza abituale sul proprio territorio.
6. Onde perseguire i reati stabiliti in conformitĂ agli articoli 18, 19, 20 paragrafo 1. a, e 21, paragrafi 1. a e b, della presente Convenzione, ciascuna delle Parti adotterĂ le necessarie misure legislative o di altro genere affinchĂ© lâaffermazione della propria giurisdizione circa i punti d e e del paragrafo 1 non sia subordinata alla condizione che il procedimento legale sia preceduto da una querela della vittima o da una denuncia dello Stato ove i fatti sono stati commessi.
7. Ciascuna delle Parti adotterĂ le necessarie misure legislative o di altro genere per sancire la propria competenza circa tutti i reati stabiliti in conformitĂ alla presente Convenzione, qualora lâautore presunto sia presente sul proprio territorio e non possa essere estradato verso lâaltra Parte in ragione della sua nazionalitĂ .
8. Qualora piĂč Parti rivendichino la propria giurisdizione circa un presunto reato contemplato dalla presente Convenzione, le Parti coinvolte, ove opportuno, si accorderanno per determinare ove sia meglio esercitare il procedimento.
Art.26 ResponsabilitĂ delle persone giuridiche
1. Ciascuna Parte adotterĂ le necessarie misure legislative o di altro genere affinchĂ© le persone giuridiche possano essere considerate responsabili dei reati stabiliti in conformitĂ alla presente Convenzione, qualora vengano commessi a proprio vantaggio da ogni persona fisica sia che agisca individualmente sia in quanto membro di un organo della persona giuridica, sia che eserciti allâinterno una posizione direttiva, basata su:
â un potere di rappresentanza della persona giuridica;
â unâautoritĂ per prendere decisioni per conto della persona giuridica;
â unâautoritĂ per esercitare controllo allâinterno della persona giuridica.
2. In aggiunta ai casi già previsti dal paragrafo 1, Ciascuna Parte adotterà le necessarie misure legislative o di altro genere affinché per assicurare che le persone giuridiche possano essere considerate responsabili quando la mancanza di supervisione o di controllo da parte di una persona fisica citata al paragrafo 1 possa aver reso possibile la commissione di un reato stabilito in conformità alla presente Convenzione per conto della persona giuridica da una persona che agisca sotto la sua autorità .
3. In osservanza dei principi giuridici della Parte, la responsabilitĂ di una persona giuridica puĂČ essere penale, civile o amministrativa.
4. Detta responsabilitĂ Ăš definita senza pregiudizio della responsabilitĂ penale delle persone fisiche che abbiano commesso il reato.
Art.27 Sanzioni e provvedimenti
1. Ciascuna Parte adotterĂ i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere affinchĂ© i reati stabiliti in conformitĂ della presente Convenzione siano passibili di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, tenuto conto della loro gravitĂ . Queste sanzioni dovranno includere pene consistenti nella privazione della libertĂ che possano dar luogo allâestradizione.
2. Ciascuna Parte adotterĂ i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere affinchĂ© le persone giuridiche dichiarate responsabili in applicazione dellâarticolo 26, siano passibili di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che includano ammende penali e non ed eventualmente altri provvedimenti quali in particolare:
â provvedimenti di esclusione dal titolo di beneficio di o di aiuto a carattere pubblico;
â provvedimenti di temporanea o permanente interdizione dellâesercizio di unâ attivitĂ commerciale;
â collocamento sotto sorveglianza giudiziaria;
â provvedimenti giudiziari di liquidazione.
3. Ciascuna Parte adotterĂ i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere per:
a. permettere il sequestro e la confisca di:
â beni, documenti e altri mezzi materiali utilizzati per commettere uno dei reati in conformitĂ alla presente Convenzione o che ne lo abbiano facilitato la commissione;
â i prodotti derivati da tali reati o dei beni il cui valore corrisponda a questi prodotti;
b. consentire la chiusura temporanea definitiva di ogni struttura utilizzata per perpetrare uno dei reati stabiliti in conformitĂ alla presente Convenzione, senza pregiudizio dei diritti di terzi in buona fede, o vietare allâautore di questi reati, a titolo temporaneo o definitivo, lâesercizio dellâattivitĂ , professionale o volontaria, che comporti un contatto con bambini nel corso della quale tali reati siano stati commessi.
4. Ciascuna Parte potrĂ adottare altri provvedimenti in relazione ai rei, come il ritiro dei diritti parentali, il monitoraggio o la sorveglianza delle persone condannate.
5. Ciascuna Parte potrĂ decidere che i prodotti del crimine o i beni confiscati in conformitĂ al presente articolo possano venire allocati ad un fondo speciale per finanziare programmi di prevenzione e di assistenza alle vittime di in dei reati delineati in conformitĂ alla presente Convenzione.
Art.28 Circostanze aggravanti
Ciascuna Parte adotterĂ i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere per assicurare che le seguenti circostanze, nel caso in cui non rappresentino giĂ elementi costitutivi di reato, in accordo con la legislazione interna, possano essere considerate come circostanze aggravanti nella determinazione delle pene relative ai reati stabiliti in conformitĂ alla presente Convenzione:
a. qualora il reato abbia recato grave danno alla salute fisica o mentale della vittima;
b. qualora il reato sia preceduto o accompagnato da atti di tortura o da violenze gravi;
c. qualora il reato sia stato commesso contro una vittima particolarmente vulnerabile;
d. qualora il reato sia stato commesso da un membro della famiglia, una persona che abiti con il bambino o una persona che abbia abusato della sua autoritĂ ;
e. qualora il reato sia stato commesso da piĂč persone agenti congiuntamente;
f. qualora il reato sia stato commesso nellâambito di unâorganizzazione criminale;
g. qualora il reo sia stato giĂ condannato per fatti della stessa natura.
Art.29 Precedenti condanne
Ciascuna Parte adotterĂ i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere per prevedere la possibilitĂ di tenere, nellâambito della valutazione della pena, nella dovuta considerazione le condanne definitive pronunciate da altra Parte per reati stabiliti in conformitĂ della presente Convenzione.
CAPITOLO VII
Indagini, procedimenti e diritto procedurale
Art.30 Principi
1. Ciascuna Parte adotterĂ i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere affinchĂ© le indagini e procedure penali avvengano nellâinteresse superiore e nel rispetto dei diritti del bambino.
2. Ciascuna Parte dovrĂ adottare un approccio protettivo nei confronti delle vittime, assicurando che le indagini ed i procedimenti penali non aggravino il trauma subito dal bambino e che la risposta penale del sistema giuridico si accompagni allâassistenza, qualora opportuno.
3. Ciascuna Parte dovrĂ assicurare che le indagini e i procedimenti penali siano effettuati con precedenza e siano condotti senza ingiustificato ritardo.
4. Ciascuna Parte dovrĂ assicurare che i provvedimenti adottati in conformitĂ al presente capitolo non pregiudichino i diritti alla difesa e lâesigenza di un processo equo ed imparziale, in conformitĂ allâarticolo 6 della Convenzione sulla salvaguardia dei Diritti dellâUomo e delle LibertĂ Fondamentali.
5. Ciascuna Parte adotterĂ i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere, in conformitĂ ai principi fondamentali della propria legislazione interna per:
â assicurare indagini e procedimenti efficaci dei reati stabiliti in conformitĂ alla presente Convenzione, consentendo, ove appropriato, la possibilitĂ di condurre indagini sotto copertura;
â consentire alle unitĂ o servizi di indagine di identificare le vittime dei reati stabiliti in conformitĂ allâarticolo 20, in particolare mediante lâanalisi dei materiali di pornografia infantile, quali le fotografie, le registrazioni audiovisive accessibili, diffuse o trasmesse per mezzo delle tecnologie di comunicazione e di informazione.
Art.31 Provvedimenti generali di protezione
1. Ciascuna Parte adotterĂ i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere per proteggere i diritti e gli interessi delle vittime, in particolare in qualitĂ di testimoni, in tutti gli stadi delle indagini e procedimenti penali, in particolare:
a tenendole informate sui propri diritti e sui servizi a loro disposizione e, a meno che non vogliano ricevere tali informazioni, sui seguiti della loro denuncia, dei capi dâaccusa, e in generale dellâandamento delle indagini o del procedimento e del loro ruolo in tale ambito, cosĂŹ come decisione assunta;
b assicurando, almeno nei casi in cui le vittime e le loro famiglie si trovino in una situazione di pericolo, che possano essere informate, se necessario, di qualsivoglia rimessa in libertĂ temporanea o definitiva della persona perseguita o condannata;
c facendo sÏ che le vittime, conformemente alle norme di procedura della legislazione interna, possano venire ascoltate, e che possano fornire elementi di prova, nonché scegliere i modi secondo i quali le loro opinioni, i loro bisogni e le loro preoccupazioni siano presentati ed esaminati direttamente o attraverso un intermediario;
d provvedendo loro unâassistenza appropriata affinchĂ© i loro diritti e i loro interessi siano debitamente presentati e tenuti in conto;
e proteggendo la loro vita privata, la loro identitĂ e la loro immagine, prendendo misure conformi alla legislazione interna per prevenire la diffusione pubblica di qualunque informazione possa condurre alla loro identificazione;
f assicurando che esse, cosĂŹ come le loro famiglie e i testimoni a carico siano al riparo da intimidazioni, ritorsioni e nuovi abusi;
g assicurando che le vittime ed i rei non siano a contatto diretto allâinterno dei locali dei servizi di indagine e dei locali giudiziari, a meno che le autoritĂ competenti non decidano diversamente, nellâinteresse superiore del bambino o per le esigenze dellâindagine o del procedimento.
2. Ciascuna Parte assicurerĂ che le vittime abbiano accesso, dal primo contatto con le autoritĂ competenti, alle informazioni sui relativi procedimenti giudiziari e amministrativi.
3. Ciascuna Parte assicurerĂ che le vittime abbiano accesso, a titolo gratuito, qualora giustificato, allâassistenza legale nel momento in cui sono possa ricoprire il ruolo di parte nel procedimento penale.
4. Ciascuna Parte assicurerĂ allâautoritĂ giudiziaria la possibilitĂ di nominare un rappresentante speciale per la vittima quando, in virtĂč della legislazione interna, questa possa ricoprire il ruolo di parte nella procedura giudiziaria e coloro che ne abbiano la responsabilitĂ parentale si vedano privati della facoltĂ di rappresentarla in tale contesto a seguito di un conflitto di interessi con la stessa.
5. Ciascuna Parte assicurerĂ attraverso provvedimenti legislativi o di altra natura e in conformitĂ alla legislazione interna, la possibilitĂ a gruppi, fondazioni, associazioni o organizzazioni governative e non governative, di assistere e/o sostenere le vittime, che lo consentano, nel corso dei procedimenti penali che riguardano i reati stabiliti nella presente Convenzione.
6. Ciascuna Parte vigilerà affinché le informazioni date alle vittime, in conformità alle disposizioni del presente articolo, siano adatte alla loro età e al loro grado di maturità , fornite in un linguaggio per loro comprensibile.
Art.32 Avvio dei procedimenti
Ciascuna Parte adotterĂ i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere per assicurare che le indagini o i seguiti relativi ai reati stabiliti in conformitĂ alla presente Convenzione non siano subordinati alla dichiarazione o allâaccusa proveniente da una vittima e che il procedimento continui anche nel caso in cui la vittima ritratti.
Art.33 Prescrizione
Ciascuna Parte adotterĂ i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere affinchĂ© i termini di prescrizione per dare inizio ai procedimenti riguardo ai reati stabiliti in conformitĂ alla agli articoli 18, 19 paragrafo 1.a e b, e 21, paragrafo 1.a e b vengano dilatati per una durata sufficiente a consentire lâavvio efficiente dei seguiti dopo che la vittima abbia raggiunto la maggiore etĂ e che siano proporzionati alla gravitĂ del reato in questione.
Art.34 Indagini
1. Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini siano specializzati nella lotta contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali relativi ai bambini, o che ie persone siano formate a questo scopo. Detti servizi o unità dovranno disporre di adeguate risorse finanziarie.
2. Ciascuna Parte adotterĂ i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere affinchĂ© lâincertezza sullâetĂ reale della vittima non pregiudichi lâavvio di unâinchiesta penale.
Art.35 Colloqui con il bambino
1. Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere affinché:
a. i colloqui con il bambino abbiano luogo senza alcun ritardo ingiustificato dopo che i fatti siano stati segnalati alle autoritĂ competenti;
b. i colloqui con il bambino abbiano luogo, ove opportuno, presso locali concepiti o adattati a tale scopo;
c. i colloqui con il bambino vengano condotti da professionisti addestrati a questo scopo;
d. nel limite del possibile e, ove opportuno, il bambino sia sempre sentito dalle stesse persone;
e. il numero dei colloqui sia limitato al minimo strettamente necessario al corso del procedimento penale;
f. il bambino possa essere accompagnato dal suo rappresentante legale, o, in caso, da maggiorenne di sua scelta, salvo decisione contraria, motivata e assunta nei riguardi di tale persona.
2. Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere affinché i colloqui con la vittima, o ove opportuno, con un bambino testimone dei fatti, possano essere oggetto di registrazioni audiovisive e che tali registrazioni possano essere accettate come prova durante il procedimento penale, in accordo con le norme previste dalla legislazione interna.
3. Quando lâetĂ della vittima sia incerta e ci siano ragionevoli motivi di ritenere che questa sia un bambino, le misure previste ai paragrafi 1 e 2 devono essere applicate nellâattesa che lâetĂ venga verificata e determinata.
Art.36 Procedimenti giudiziari
1. Ciascuna Parte adotterĂ i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere, affinchĂ© nel rispetto delle regole che governano lâautonomia delle professioni giudiziarie, venga resa possibile la formazione in materia di diritti del bambino, di sfruttamento e di abusi sessuali relativi ai bambini, a vantaggio degli attori dei procedimenti giudiziari, in particolare i giudici, i procuratori e gli avvocati.
2. Ciascuna Parte adotterĂ i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere affinchĂ©, nellâambito delle norme previste dalla legislazione interna:
a. il giudice possa ordinare che lâudienza avvenga a porte chiuse;
b. la vittima possa venire ascoltata in udienza senza esservi presente, specie mediante il ricorso di appropriate tecnologie di comunicazione.
CAPITOLO VIII
Registrazione e conservazione di dati
Art.37 Registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per i reati sessuali
1. Ai fini della prevenzione e della repressione dei reati stabiliti in conformitĂ alla presente Convenzione, Ciascuna Parte assumerĂ le necessarie misure legislative o di altro genere per registrare e conservare, in conformitĂ alle disposizioni relative alla protezione dei dati a carattere personale e ad altre norme e garanzie appropriate, quali quelle previste dalla legislazione interna relative allâidentitĂ cosĂŹ come al profilo genetico (DNA) delle persone condannate per i reati stabiliti in conformitĂ alla presente Convenzione.
2. Ciascuna Parte, al momento della firma o della notifica dei propri strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, comunicherĂ al Segretario Generale del Consiglio dâEuropa i nomi e lâindirizzo della sola autoritĂ nazionale responsabile ai fini del paragrafo 1.
3. Ciascuna Parte adotterĂ le necessarie misure legislative o di altro genere affinchĂ© le informazioni previste al paragrafo 1 possano venire trasmesse allâautoritĂ competente di unâaltra Parte, in conformitĂ alle condizioni stabilite dalla propria legislazione interna e dagli strumenti internazionali pertinenti
CAPITOLO IX
Cooperazione internazionale
Art.38 Principi generali e misure di cooperazione internazionale
1. Le Parti coopereranno in conformitĂ alle disposizioni della presente Convenzione, in applicazione degli strumenti internazionali e regionali pertinenti che siano applicabili, degli accordi basati su legislazioni uniformi o reciproche e sulla legislazione interna, nella misura piĂč estesa possibile, al fine di:
a. prevenire e combattere lo sfruttamento e gli abusi sessuali relativi ai bambini;
b. proteggere ed assistere le vittime;
c. condurre indagini o procedimenti concernenti reati stabiliti in conformitĂ alla presente Convenzione.
2. Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere affinché le vittime di un reato stabilito in conformità alla presente Convenzione e perpetrato sul territorio di una Parte diversa da quella nella quale esse risiedono, possano sporgere denuncia presso le autorità competenti dello loro Stato di residenza.
3. Se una Parte che subordina la mutua assistenza giudiziaria in materia penale o lâestradizione allâesistenza di un trattato, riceve la richiesta di collaborazione in materia legale o lâestradizione da una Parte con la quale essa non ha concluso un siffatto trattato, essa puĂČ considerare la presente Convenzione quale base legale per la mutua assistenza giudiziaria in materia penale o per lâestradizione rispetto ai reati stabiliti in conformitĂ alla presente Convenzione.
4. Ciascuna Parte dovrĂ impegnarsi ad integrare, ove necessario, la prevenzione e la lotta allo sfruttamento e agli abusi sessuali dei bambini nei programmi di assistenza allo sviluppo condotti a beneficio di Stati terzi.
CAPITOLO X
Meccanismo di monitoraggio
Art.39 Comitato delle Parti
1. Il Comitato delle Parti Ăš composto dai rappresentanti delle Parti aderenti alla Convenzione.
2. Il Comitato delle Parti viene convocato dal Segretario Generale del Consiglio dâEuropa. La prima riunione dovrĂ tenersi entro un anno dallâentrata in vigore della presente Convenzione a seguito della ratifica del decimo firmatario. In seguito, detto Comitato si riunirĂ a richiesta di almeno un terzo delle Parti o del Segretario Generale.
3. Il Comitato delle Parti adotta il proprio regolamento interno.
Art.40 Altri rappresentanti
1. LâAssemblea Parlamentare del Consiglio dâEuropa, il Commissario ai Diritti dellâUomo, il Comitato Europeo per i problemi criminali (CDPC) cosĂŹ come altri comitati intergovernativi pertinenti del Consiglio dâEuropa, che designino ciascuno un rappresentante presso il Comitato delle Parti.
2. Il Comitato dei Ministri ha facoltĂ di invitare altri organi del Consiglio dâEuropa a designare un rappresentante presso il Comitato delle Parti, dopo averlo consultato.
3. Rappresentanti della societĂ civile, in particolare delle organizzazioni non governative, possono venire ammessi, in qualitĂ di osservatori, al Comitato delle Parti, secondo la procedura stabilita darle relative norme del Consiglio dâEuropa.
4. I rappresentanti designati in virtĂč dei sopra citati paragrafi da 1 a 3, partecipano alle riunioni del Comitato delle Parti senza diritto di voto.
Art.41 Funzioni del Comitato delle Parti
1. Il Comitato delle Parti Ăš incaricato di vigilare sulla attuazione della presente Convenzione. Le norme di procedura del Comitato delle Parti determinano le modalitĂ della procedura di valutazione sullâattuazione della presente Convenzione.
2. Il Comitato delle Parti Ăš incaricato di favorire la raccolta, lâanalisi e lo scambio di informazioni, di esperienze e buone pratiche fra gli Stati alfine di potenziare la loro capacitĂ di prevenire e combattere lo sfruttamento e gli abusi sessuali relativi ai minori.
3. Il Comitato delle Parti Ăš altresĂŹ incaricato, laddove opportuno di:
a. favorire lâutilizzo effettivo e lâattuazione della presente Convenzione, inclusa lâindividuazione di ogni problema in materia, cosĂŹ come gli effetti di qualsivoglia dichiarazione o riserva fatta in conformitĂ della presente Convenzione;
b. esprimere pareri su ogni questione relativa allâapplicazione della presente Convenzione e favorire lo scambio di informazioni e favorire lo scambio sugli sviluppi giuridici, politici o tecnici significativi.
4. Il Comitato delle Parti, nellâesercizio delle proprie funzioni derivanti dal presente articolo, Ăš assistito dal Segretariato del Consiglio dâEuropa.
5. Il Comitato Europeo per i problemi del Crimine (CDPC) Ăš periodicamente tenuto al corrente delle attivitĂ previste dai 1, 2 e 3 del presente articolo.
CAPITOLO XI
Relazioni con altri strumenti internazionali
Art.42 Relazione con la Convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti del bambino e suo Protocollo facoltativo concernente il traffico di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia infantile
La presente Convenzione non incide sui diritti ed obblighi derivanti dalle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti del bambino ed il suo Protocollo facoltativo relativo ai traffico di bambini, la prostituzione di minori e la pornografia infantile; essa si prefigge di rafforzare la protezione avviata da tali strumenti e di potenziare e completare le norme da questi enunciate.
Art.43 Relazioni con altri strumenti internazionali
1. La presente Convenzione non incide sui diritti ed obblighi derivanti dalle disposizioni di altri dispositivi ai quali aderiscono o aderiranno le Parti di questa Convenzione, dispositivi che contengano disposizioni aderenti alla materia trattata dalla presente Convenzione ed assicurino la piĂč ampia protezione ed assistenza ai minori vittime di sfruttamento o di abusi sessuali.
2. Le Parti della Convenzione hanno facoltĂ di concludere fra di loro accordi bilaterali o multilaterali inerenti alle questioni regolate dalla presente Convenzione, al fine di perfezionare o rafforzare le disposizioni della presente o per favorire lâapplicazione dei principi da questa sanciti.
3. Le Parti che sono membri dellâUnione Europea applicano, nellâambito delle reciproche relazioni, le norme della ComunitĂ e dellâUnione Europea nella misura in cui siano in essere norme della ComunitĂ o dellâUnione Europea che si riferiscano a tale particolare materia e si applichino, nel caso di specie, senza pregiudizio dellâoggetto e dello scopo della presente Convenzione e senza pregiudizio della sua applicazione in toto nei confronti delle altre Parti.
CAPITOLO XII
Emendamenti alla Convenzione
Art.44 Emendamenti
1. Ogni emendamento alla presente Convenzione proposto da una Parte dovrĂ venire comunicato al Segretario Generale del Consiglio dâEuropa e, per il tramite di questâ ultimo, venire inoltrato agli Stai Membri del Consiglio dâEuropa, ad ogni altro stato firmatario, ad ogni Stato Parte, alla ComunitĂ Europea, ad ogni Stato invitato a firmare la presente Convenzione, in conformitĂ allâArt. 45, paragrafo 1, nonchĂ© ad ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione, in conformitĂ allâ Art. 46 paragrafo 1.
2. Ogni emendamento proposto da una parte va comunicato al Comitato Europeo per i Problemi del Crimine (CDPC), che sottopone al Comitato dei Ministri il proprio parere sul detto emendamento.
3. Il Comitato dei Ministri esamina lâemendamento proposto ed il parere sottoposto dal CDPC e, previa consultazione con gli Stati non aderenti alla presente Convenzione, puĂČ approvare lâemendamento.
4. Il testo di qualsivoglia emendamento approvato dal Comitato dei Ministri, in conformitĂ al paragrafo 3 del presente articolo, verrĂ comunicato alle Parti in vista della sua approvazione.
5. Qualsivoglia emendamento approvato in conformitĂ al paragrafo 3 del presente articolo, entrerĂ in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese dalla data in cui tutte le Parti abbiano informato il Segretario Generale della loro accettazione.
CAPITOLO XIII
Clausole finali
Art.45 Firma ed entrata in vigore
1. La presente Convenzione Ăš aperta alla firma degli Stati Membri del Consiglio dâEuropa, degli Stati non membri che abbiano partecipato alla sua elaborazione, cosĂŹ come della ComunitĂ Europea.
2. La presente Convenzione verrĂ sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione verranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio dâEuropa.
3. La presente Convenzione entrerĂ in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi seguenti la data in cui 5 firmatari, dei quali almeno 3 Stati Membri del Consiglio dâEuropa abbiano espresso il loro accordo ad essere vincolati alla Convenzione, in conformitĂ alle disposizioni del paragrafo precedente.
4. Qualora uno Stato contemplato nel paragrafo 1 o la ComunitĂ Europea esprimano successivamente il proprio accordo ad essere vincolati dalla Convenzione, questâultima entrerĂ in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi seguenti la data della notifica dello strumento di ratifica, dâaccettazione o dellâapprovazione (1).
(1) A norma dellâarticolo unico del Comunicato 9 agosto 2013, la Convenzione del Consiglio dâEuropa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, fatta a Lanzarote il 25.10.2007, Ăš entrata in vigore sul piano internazionale il 1 maggio 2013.
Art.46 Adesione alla Convenzione
1. Dopo lâentrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio dâEuropa potrĂ , previa consultazione delle Parti della Convenzione ed averne ottenuto il consenso unanime, invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio dâEuropa e che non abbia partecipato allâelaborazione della Convenzione ad aderire alla presente Convenzione in virtĂč di una decisione assunta a maggioranza, prevista nellâArt. 20.d dello Statuto del Consiglio dâEuropa ed allâunanimitĂ dei voti dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi diritto di seggio presso il Comitato dei Ministri.
2. Per tutti gli Stati aderenti, la Convenzione entrerĂ in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi seguenti la data della notifica dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio dâEuropa.
Art.47 Applicazione territoriale
1. Tutti gli Stati aderenti o la ComunitĂ Europea possono, al momento della firma o al momento della notifica del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, indicare il territorio ove la presente Convenzione verrĂ applicata.
2. Tutte le Parti potranno in qualsiasi momento successivo, per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio dâEuropa, estendere lâapplicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio indicato nella detta dichiarazione, territorio delle cui relazioni internazionali Ăš responsabile ed Ăš autorizzata ad assumere impegni a suo nome. La Convenzione entrerĂ in vigore, per quanto attiene a questo territorio, il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi seguenti la data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.
3. Qualsivoglia dichiarazione fatta in virtĂč dei due paragrafi precedenti potrĂ , per quanto attiene tutti i territori indicati da questa dichiarazione, venire ritirata mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio dâEuropa. Detto ritiro avrĂ effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi seguenti la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.
Art.48 Riserve
Non Ăš ammessa alcuna riserva alle disposizioni della presente Convenzione, eccetto che a quelle espressamente previste. Ogni riserva puĂČ venire ritirata in qualsiasi momento.
Art.49 Denuncia
1. Ognuna delle Parti ha facoltĂ , in qualsiasi momento, di denunciare la presente Convenzione inviandone notifica al Segretario Generale del Consiglio dâEuropa.
2. Detta denuncia avrĂ effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi seguenti la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.
Art.50 Notifica
Il Segretario Generale del Consiglio dâEuropa notificherĂ agli Stati membri del Consiglio dâEuropa, a tutti gli Stati firmatari, a tutti gli Stati Parte, alla ComunitĂ Europea, a tutti gli Stati invitati a firmare la presente Convenzione, in conformitĂ alle disposizioni dellâarticolo 45, nonchĂ© a tutti gli Stati invitati ad aderire alla Convenzione, in conformitĂ alle disposizioni dellâarticolo 46:
a. ciascuna firma;
b. il deposito di ciascuno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
c. ciascuna data di entrata in vigore della presente Convenzione, in conformitĂ agli articoli 45 e 46;
d. ciascun emendamento adottato in conformitĂ allâarticolo 44, cosĂŹ come la data di entrata in vigore di detto emendamento;
e. ciascuna riserva in virtĂč dellâarticolo 48;
f. ogni denuncia fatta in virtĂč delle disposizioni dellâarticolo 49;
g. ogni altro atto, notifica o comunicazione attinente alla presente Convenzione.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questâeffetto, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Lanzarote lĂŹ 25 ottobre 2007, nelle lingue francese ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che verrĂ depositato presso gli archivi del Consiglio dâEuropa. Il Segretario Generale del Consiglio dâEuropa ne invierĂ copia conforme a ciascuno degli Stati Membri del Consiglio dâEuropa, agli Stati non membri che abbiano partecipato alla elaborazione della presente Convenzione, alla ComunitĂ Europea e ad ogni altro Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione.






