Convenzione di Basilea del 16 maggio 1972
(Gazz. Uff., 16 giugno, n. 163 Supp. Ord.)
Convenzione di Basilea del 16 maggio 1972 sullâistituzione di un sistema di registrazione dei testamenti
(Convenzione ratificata con Legge 25 maggio 1981, n. 307 )
Articolo 1
Gli Stati contraenti si impegnano ad adottare, secondo le disposizioni della presente Convenzione, un sistema di registrazione dei testamenti, tale da facilitare il rinvenimento del testamento dopo la morte del testatore.
Articolo 2
Per lâapplicazione della presente Convenzione, ciascuno Stato contraente istituirĂ o designerĂ uno o piĂš organismi incaricati delle iscrizioni previste dalla Convenzione e con il compito di rispondere alle richieste di informazioni presentate in conformitĂ con il paragrafo 2 dellâarticolo 8.
Articolo 3
1. Al fine di facilitare i collegamenti internazionali, ciascuno Stato contraente dovrĂ designare un organismo nazionale che direttamente:
a) disporrĂ per le iscrizioni negli altri Stati contraenti, come previsto allâarticolo 6;
b) riceverĂ le richieste di informazioni provenienti dagli organismi nazionali degli altri Stati contraenti e ne darĂ seguito alle condizioni previste allâarticolo 8.
2. Ciascuno Stato contraente comunicherĂ al Segretario generale del Consiglio dâEuropa la denominazione e lâindirizzo dellâorganismo nazionale designato in virtĂš del precedente paragrafo.
Articolo 4
1. Dovranno formare oggetto di iscrizione in uno Stato contraente:
a) i testamenti redatti con atto autentico da un notaio, da una autoritĂ pubblica o da qualsiasi persona autorizzata a questo scopo dalla legge di detto Stato, nonchĂŠ gli altri testamenti che hanno formato oggetto di un atto ufficiale di deposito presso una di dette autoritĂ o persone qualificate a riceverli in deposito;
b) i testamenti olografi che, ove sia consentito dalla legislazione di detto Stato, siano stati depositati presso un notaio, una pubblica autoritĂ o presso qualsiasi persona autorizzata a questo scopo dalla legge di detto Stato, senza che sia stato redatto un atto ufficiale di deposito. Il testatore potrĂ opporsi allâiscrizione se la legislazione di tale Stato non lo vieta.
2. Dovranno altresĂŹ essere iscritti se rivestono una forma che, secondo il paragrafo precedente, richieda lâiscrizione, il ritiro, la revoca e le altre modifiche dei testamenti iscritti in conformitĂ di questo articolo.
3. Ciascuno Stato contraente potrĂ non applicare le disposizioni di questo articolo per i testamenti depositati presso autoritĂ militari.
Articolo 5
1. Lâiscrizione dovrĂ essere effettuata su richiesta del notaio, dellâautoritĂ pubblica o della persona di cui al paragrafo 1 dellâarticolo 4.
2. Tuttavia, ciascuno Stato contraente potrĂ disporre che la domanda di iscrizione, nei casi particolari stabiliti dalla sua legislazione e nelle condizioni fissate da questa, possa essere fatta dal testatore.
Articolo 6
1. Lâiscrizione non è soggetta, per quanto concerne il testatore, ad alcuna condizione di nazionalitĂ o di residenza.
2. Su richiesta del testatore, il notaio, lâautoritĂ pubblica o la persona di cui allâaarticolo 4 richiederanno lâiscrizione non soltanto nello Stato in cui il testamento è stato redatto o depositato, ma anche negli altri Stati contraenti, per mezzo degli organismi nazionali.
Articolo 7
1. La domanda di iscrizione dovrĂ contenere le seguenti indicazioni:
a) cognome e nome del testatore o del disponente (ivi compreso, occorrendo, il nome da nubile);
b) data e luogo di nascita (o quello del Paese se il luogo non è conosciuto);
c) indirizzo o domicilio dichiarato;
d) denominazione e data dellâatto per il quale è richiesta lâiscrizione;
e) nome ed indirizzo del notaio, dellâautoritĂ pubblica o della persona che ha ricevuto lâatto o lo tiene in deposito.
2. Questi dati dovranno figurare nel registro nella forma stabilita da ciascuno Stato contraente.
3. La durata dellâiscrizione potrĂ essere fissata dalla legislazione di ciascuno Stato contraente.
Articolo 8
1. Lâiscrizione deve rimanere segreta fino alla morte del testatore.
2. Dopo la morte del testatore, chiunque, su presentazione di un estratto dellâatto di morte o di qualsiasi altro analogo documento comprovante il decesso, potrĂ ottenere le informazioni di cui allâarticolo 7.
3. Se il testamento è stato redatto da due o piÚ persone, le disposizioni del paragrafo 2 di questo articolo troveranno applicazione al momento della morte di uno dei testatori in deroga a quanto disposto dal paragrafo 1.
Articolo 9
I servizi resi tra gli Stati contraenti in applicazione delle disposizioni della presente Convenzione sono forniti gratuitamente.
Articolo 10
La presente Convenzione non pregiudica norme, che in ciascuno degli Stati contraenti, riguardano la validitĂ dei testamenti e gli altri atti previsti dalla presente Convenzione.
Articolo 11
Ciascuno Stato contraente potrĂ estendere, alle condizioni che stabilirĂ , il sistema di iscrizione previsto dalla presente Convenzione, a qualsiasi testamento non previsto dallâarticolo 4 o ad ogni altra disposizione che possa avere incidenza sulla devoluzione di una successione. In questo caso, saranno applicabili in particolare le disposizioni del paragrafo 2 dellâarticolo 6.
Articolo 12
1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio dâEuropa. Essa sarĂ ratificata o accettata. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio dâEuropa.
2. La Convenzione entrerĂ in vigore tre mesi dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica o di accettazione.
3. Essa entrerĂ in vigore nei confronti di ciascuno Stato firmatario che la ratificherĂ o lâaccetterĂ successivamente, tre mesi dopo la data del deposito del suo strumento di ratifica o di accettazione.
Articolo 13
1. Dopo lâentrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio dâEuropa potrĂ invitare qualunque Stato non membro del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione.
2. Lâadesione si effettuerĂ mediante il deposito, presso il Segretario generale del Consiglio dâEuropa, di uno strumento di adesione che avrĂ effetto tre mesi dopo la data del deposito.
Articolo 14
1. Ciascuno Stato contraente può, allâatto della firma, o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, designare il territorio o i territori ai quali verrĂ applicata la presente Convenzione.
2. Ciascuno Stato contraente può, allâatto del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, o in qualunque altro momento successivo, estendere lâapplicazione della presente Convenzione, mediante una dichiarazione inviata al Segretario generale del Consiglio dâEuropa, a qualunque altro territorio designato nella dichiarazione e di cui assicura le relazioni internazionali o per il quale è abilitato a stipulare.
3. Qualunque dichiarazione fatta in virtĂš del precedente paragrafo potrĂ essere ritirata, per quanto concerne qualunque territorio designato in tale dichiarazione, alle condizioni previste dallâarticolo 16 della presente Convenzione.
Articolo 15
Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 16
1. La presente Convenzione resterĂ in vigore senza limite di tempo.
2. Ciascuno Stato contraente potrĂ , per quanto lo concerne, denunciare la presente Convenzione inviando una notifica al Segretario generale del Consiglio dâEuropa.
3. La denuncia avrĂ effetto sei mesi dopo la data della ricezione della notifica da parte del Segretario generale.
Articolo 17
Il Segretario generale del Consiglio dâEuropa notificherĂ agli Stati membri del Consiglio e agli Stati che abbiano aderito alla presente Convenzione:
a) ogni firma;
b) ogni deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di adesione;
c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformitĂ allâarticolo 12;
d) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dellâarticolo 3 e dei paragrafi 2 e 3 dellâarticolo 14;
e) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dellâarticolo 16 e la data in cui la denuncia avrĂ effetto.
IN FEDE DI CHE
i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.
FATTO
a Basilea, il 16 maggio 1972, in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarĂ depositato presso gli archivi del Consiglio dâEuropa. Il Segretario generale del Consiglio dâEuropa invierĂ copia certificato conforme a ciascuno degli Stati firmatari e aderenti.





