Convenzione Aja 19 ottobre 1996
(Gazz. Uff., 9 luglio 2015, n. 157)
Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, lâesecuzione e la cooperazione in materia di responsabilitĂ genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta allâAja il 19 ottobre 1996
Convenzione ratificata con Legge 18 giugno 2015 n.101
CAPITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE
Art. 1
Articolo 1 1. La presente convenzione ha come fine:
a) di determinare lo Stato le cui autoritĂ sono competenti ad adottare misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore;
b) di determinare la legge applicabile da tali autoritĂ nellâesercizio della loro competenza;
c) di determinare la legge applicabile alla responsabilitĂ genitoriale;
d) di assicurare il riconoscimento e lâesecuzione delle misure di protezione in tutti gli Stati contraenti;
e) di stabilire fra le autoritĂ degli Stati contraenti la cooperazione necessaria alla realizzazione degli obiettivi della convenzione.
2. Ai fini della convenzione, lâespressione âresponsabilitĂ genitorialeâ comprende la potestĂ genitoriale o ogni altro rapporto di potestĂ analogo che stabilisca i diritti, i poteri e gli obblighi dei genitori, di un tutore o altro rappresentante legale nei confronti della persona o dei beni del minore.
Art. 2
Articolo 2 La convenzione si applica ai minori dal momento della loro nascita fino al raggiungimento dellâetĂ di 18 anni.
Art. 3
Articolo 3 Le misure previste dallâart. 1 possono vertere in particolare su:
a) lâattribuzione, lâesercizio e la revoca totale o parziale della responsabilitĂ genitoriale, nonchĂŠ sulla sua delega;
b) il diritto di affidamento, che comprende il diritto di occuparsi della persona del minore, e in particolare il diritto di decidere sul suo luogo di residenza, nonchĂŠ il diritto di visita, che comprende il diritto di portare il minore, per un periodo di tempo limitato, in un luogo diverso da quello della sua abituale residenza;
c) la tutela, la curatela e gli istituti analoghi;
d) la designazione e le funzioni di ogni persona o organismo incaricato di occuparsi della persona o dei beni del minore, di rappresentarlo o di assisterlo;
e) il collocamento del minore in una famiglia di accoglienza o in un istituto, o la sua assistenza legale tramite kafala o istituto analogo;
f) la supervisione da parte delle autoritĂ pubbliche delle cure fornite al minore da ogni persona incaricata di occuparsi del minore;
g) lâamministrazione, la conservazione o la disposizione dei beni del minore.
Art. 4
Articolo 4 Sono esclusi dallâambito della convenzione:
a) lâaccertamento e la contestazione della filiazione;
b) la decisione sullâadozione e le misure che la preparano, nonchĂŠ lâannullamento e la revoca dellâadozione;
c) il cognome e nome del minore;
d) lâemancipazione;
e) gli obblighi agli alimenti;
f) le amministrazioni fiduciarie e le successioni;
g) la previdenza sociale;
h) le misure pubbliche di carattere generale in materia di istruzione e di sanitĂ ;
i) le misure adottate conseguentemente alla commissione di reati penali da parte di minori;
j) le decisioni sul diritto dâasilo e in materia di immigrazione.
CAPITOLO II
COMPETENZA
Art. 5
Articolo 5 1. Le autoritĂ , sia giudiziarie che amministrative, dello Stato contraente di residenza abituale del minore sono competenti ad adottare misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni.
2. Fatto salvo lâart. 7, in caso di trasferimento della residenza abituale del minore in un altro Stato contraente, sono competenti le autoritĂ dello Stato della nuova residenza
Art. 6
Articolo 6 1. Per i minori rifugiati e i minori che, a seguito di gravi disordini nel proprio paese, siano trasferiti a livello internazionale, le autoritĂ dello Stato contraente sul cui territorio tali minori si vengono a trovare a causa del loro trasferimento eserciteranno la competenza prevista al paragrafo primo dellâart. 5.
2. La disposizione del paragrafo precedente si applica anche ai minori la cui residenza abituale non possa essere accertata.
Art. 7
Articolo 7 In caso di trasferimento o di mancato ritorno illecito del minore, le autoritĂ dello Stato contraente in cui il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno conservano la competenza fino al momento in cui il minore abbia acquisito una residenza abituale in un altro Stato e:
a) ogni persona, istituzione o altro ente avente il diritto di affidamento abbia acconsentito al trasferimento o al mancato ritorno;
o b) il minore abbia risieduto nellâaltro Stato per un periodo di almeno un anno a decorrere da quando la persona, lâistituzione o ogni altro ente avente il diritto di custodia ha conosciuto o avrebbe dovuto conoscere il luogo in cui si trovava il minore, nessuna domanda di ritorno presentata in quel periodo sia in corso di esame e il minore si sia integrato nel suo nuovo ambiente.
Il trasferimento o il mancato ritorno del minore è considerato illecito:
a) se avviene in violazione di un diritto di affidamento, assegnato a una persona, unâistituzione o ogni altro ente individualmente, o congiuntamente, in base alla legislazione dello Stato in cui il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del mancato ritorno, e b) se tale diritto era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento o del mancato ritorno, o avrebbe potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze.
Il diritto di affidamento di cui alla lettera a) può in particolare derivare direttamente dalla legge, da una decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo in vigore in base alla legislazione del predetto Stato.
3. Finchè le autoritĂ citate al paragrafo primo conservano la loro competenza, le autoritĂ dello Stato contraente in cui il minore è stato trasferito o trattenuto non possono adottare se non le misure urgenti necessarie alla protezione della persona o dei beni del minore, conformemente allâart. 11.
Art. 8
Articolo 8 1. In via eccezionale, lâautoritĂ dello Stato contraente competente in applicazione degli articoli 5 o 6, ove ritenga che lâautoritĂ di un altro Stato contraente sarebbe meglio in grado di valutare in un caso particolare lâinteresse superiore del minore, può:
â o richiedere a quellâautoritĂ , direttamente o tramite lâAutoritĂ centrale di quello Stato, di accettare la competenza ad adottare le misure di protezione che riterrĂ necessarie, â o sospendere la decisione e invitare le parti a investire di tale richiesta lâautoritĂ dellâaltro Stato.
2. Gli Stati contraenti una cui autorità può essere richiesta o adita alle condizioni stabilite al paragrafo precedente sono:
a) uno Stato di cui il minore sia cittadino,
b) uno Stato in cui si trovino i beni del minore,
c) uno Stato una cui autoritĂ sia stata chiamata a conoscere di unâistanza di divorzio o di separazione legale dei genitori del minore, o di annullamento del matrimonio,
d) uno Stato coi quale il minore presenti uno stretto legame.
3. Le autoritĂ interessate possono procedere ad uno scambio di vedute.
4. LâautoritĂ richiesta o adita alle condizioni previste al primo paragrafo potrĂ accettare la competenza, in nome e per conto dellâautoritĂ competente in applicazione degli articoli 5 o 6, ove ritenga che ciò corrisponda allâinteresse superiore dei minore.
Art. 9
Articolo 9 1. Le autoritĂ degli Stati contraenti di cui allâart. 8, paragrafo 2, ove ritengano di essere meglio in grado di valutare in un caso particolare lâinteresse superiore del minore, possono:
â o richiedere allâautoritĂ competente dello Stato contraente di residenza abituale del minore, direttamente o tramite lâAutoritĂ centrale di quello Stato, di permettere loro di esercitare la competenza ad adottare le misure di protezione che ritenessero necessarie, â o invitare le parti a presentare tale richiesta alle autoritĂ dello Stato contraente di residenza abituale del minore.
2. Le autoritĂ interessate possono procedere ad uno scambio di vedute.
3. LâautoritĂ allâorigine della domanda può esercitare la competenza in nome e per conto dellâautoritĂ dello Stato contraente di residenza abituale del minore solo se tale autoritĂ avrĂ accettato la domanda.
Art. 10
Articolo 10 1. Senza pregiudizio degli articoli da 5 a 9, le autoritĂ di uno Stato contraente, nellâesercizio della loro competenza a conoscere di unâistanza di divorzio o separazione legale dei genitori di un minore che risieda abitualmente in un altro Stato contraente, o di annullamento del matrimonio, possono adottare, se la legge del loro Stato lo consente, misure di protezione della persona o dei beni del minore, a) qualora, allâinizio della procedura, uno dei genitori risieda abitualmente in quello Stato e uno di loro abbia la responsabilitĂ genitoriale nei confronti del minore, e b) qualora la competenza di queste autoritĂ ad adottare tali misure sia stata accettata dai genitori, nonchĂŠ da ogni altra persona che abbia la responsabilitĂ genitoriale nei confronti del minore, e tale competenza sia conforme allâinteresse superiore del minore.
2. La competenza di cui al paragrafo primo ad adottare misure di protezione del minore cessa non appena la decisione che accoglie o rigetta lâistanza di divorzio, separazione legale o annullamento del matrimonio sia divenuta irrevocabile o non appena la procedura sia terminata per un altro motivo.
Art. 11
Articolo 11 1. In tutti i casi di urgenza, sono competenti ad adottare le misure di protezione necessarie le autoritĂ di ogni Stato contraente sul cui territorio si trovino il minore o dei beni ad esso appartenenti.
2. Le misure adottate in applicazione del paragrafo precedente nei confronti di un minore che abbia la residenza abituale in uno Stato contraente cessano di avere effetto non appena le autoritĂ competenti ai sensi degli articoli da 5 a 10 hanno adottato le misure imposte dalla situazione.
3. Le misure adottate in applicazione del paragrafo primo nei confronti di un minore che abbia la sua residenza abituale in uno Stato non contraente cessano di avere effetto in ogni Stato contraente non appena vi sono riconosciute le misure imposte dalla situazione, adottate dalle autoritĂ di un altro Stato.
Art. 12
Articolo 12 1. Fatto salvo lâart. 7, le autoritĂ di uno Stato contraente sul cui territorio si trovino il minore o dei beni ad esso appartenenti sono competenti ad adottare misure di protezione della persona o dei beni del minore aventi un carattere provvisorio e unâefficacia territoriale ristretta a quello Stato, sempre che tali misure non siano incompatibili con quelle giĂ adottate dalle autoritĂ competenti ai sensi degli articoli da 5 a 10.
2. Le misure adottate in applicazione del paragrafo precedente nei confronti di un minore che abbia la sua residenza abituale in uno Stato contraente cessano di avere effetto non appena le autoritĂ competenti ai sensi degli articoli da 5 a 10 si sono pronunciate sulle misure imposte dalla situazione.
3. Le misure adottate in applicazione del paragrafo primo nei confronti di un minore che abbia la sua residenza abituale in uno Stato non contraente cessano di avere effetto nello Stato contraente in cui sono state adottate non appena vi sono riconosciute le misure imposte dalla situazione, adottate dalle autoritĂ di un altro Stato.
Art. 13
Articolo 13 1. Le autoritĂ di uno Stato contraente che siano competenti ai sensi degli articoli da 5 a 10 ad adottare misure di protezione della persona o dei beni del minore devono astenersi dal decidere se, allâatto dellâintroduzione della procedura, misure analoghe siano state richieste alle autoritĂ di un altro Stato contraente allora competenti ai sensi degli articoli da 5 a 10 e siano ancora in corso di esame.
2. La disposizione del paragrafo precedente non si applica qualora le autoritĂ alle quali sia stata inizialmente presentata la richiesta di misure abbiano declinato la propria competenza.
Art. 14
Articolo 14 Le misure adottate in applicazione degli articoli da 5 a 10 restano in vigore nei limiti loro propri, anche quando un mutamento delle circostanze dovesse far scomparire lâelemento sul quale si basava la competenza, fintantochè le autoritĂ competenti ai sensi della convenzione non le avranno modificate, sostituite o abolite.
CAPITOLO III
LEGGE APPLICABILE
Art. 15
Articolo 15 1. Nellâesercizio della. competenza loro attribuita dalle disposizioni del capitolo II, le autoritĂ degli Stati contraenti applicano la propria legge.
2. Tuttavia, nella misura in cui la protezione della persona o dei beni del minore lo richieda, esse possono eccezionalmente applicare o prendere in considerazione la legge di un altro Stato col quale la situazione presenti uno stretto legame.
3. In caso di trasferimento della residenza abituale del minore in un altro Stato contraente, a partire dal momento in cui è sopravvenuto il cambio è la legge di questâaltro Stato che regola le condizioni di applicazione delle misure adottate nello Stato di precedente abituale residenza.
Art. 16
Articolo 16 1. Lâattribuzione o lâestinzione di pieno diritto di una responsabilitĂ genitoriale, senza lâintervento di unâautoritĂ giudiziaria o amministrativa, è regolata dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore.
2. Lâattribuzione o lâestinzione di una responsabilitĂ genitoriale tramite accordo o atto unilaterale, senza lâintervento di unâautoritĂ giudiziaria o amministrativa, è regolata dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore nel momento in cui lâaccordo o lâatto unilaterale entra in vigore.
3. La responsabilitĂ genitoriale esistente secondo la legge dello Stato di residenza abituale del minore sussiste dopo il trasferimento di tale residenza abituale in un altro Stato.
4. In caso di trasferimento della residenza abituale del minore, lâattribuzione di pieno diritto della responsabilitĂ genitoriale ad una persona cui tale responsabilitĂ non fosse giĂ stata attribuita è regolata dalla legge dello Stato di nuova residenza abituale.
Art. 17
Articolo 17 Lâesercizio della responsabilitĂ genitoriale è regolato dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore. In caso di trasferimento della residenza abituale del minore, è regolato dalla legge dello Stato di nuova residenza abituale.
Art. 18
Articolo 18 La responsabilitĂ genitoriale prevista allâart. 16 potrĂ essere revocata o le sue condizioni di esercizio modificate da misure adottate in applicazione della convenzione.
Art. 19
Articolo 19 1. Non può essere contestata la validitĂ di un atto stipulato fra un terzo e unâaltra persona che avrebbe la qualitĂ di rappresentante legale secondo la legge dello Stato in cui lâatto è stato concluso NĂŠ può essere invocata la responsabilitĂ del terzo per il solo motivo che lâaltra persona non aveva la qualitĂ di rappresentante legale secondo la legge designata dalle disposizioni del presente capitolo, salvo il caso che il terzo sapesse o dovesse sapere che la responsabilitĂ genitoriale era regolata da tale legge.
2. Il paragrafo precedente si applica solo nel caso in cui lâatto sia stato stipulato fra persone presenti sul territorio di uno stesso Stato.
Art. 20
Articolo 20 Le disposizioni del presente capitolo sono applicabili anche se la legge che esse designano è quella di uno Stato non contraente.
Art. 21
Articolo 21 1. Ai sensi del presente capitolo, il termine âleggeâ designa la legislazione in vigore in uno Stato, ad esclusione delle norme sul conflitto di leggi.
2. Tuttavia, se la legge applicabile ai sensi dellâart. 16 è quella di uno Stato non contraente e se le norme sul conflitto di leggi di questo Stato designano la legge di un altro Stato non contraente che applicherebbe la propria legge, è applicabile la legge di questâaltro Stato. Se la legge di questâaltro Stato non contraente non è riconosciuta applicabile, la legge applicabile è quella designata dallâart. 16.
Art. 22
Articolo 22 La legge individuata dalle disposizioni del presente capitolo può non essere applicata solo se tale applicazione sia manifestamente contraria allâordine pubblico, tenuto conto dellâinteresse superiore del minore.
CAPITOLO IV
RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE
Art. 23
Articolo 23 1. Le misure adottate dalle autoritĂ di uno Stato contraente sono riconosciute di pieno diritto negli altri Stati contraenti.
2. Tuttavia, il riconoscimento può essere negato:
a) qualora la misura sia stata adottata da unâautoritĂ la cui competenza non era fondata ai sensi delle disposizioni del capitolo II;
b) qualora la misura sia stata adottata, tranne il caso dâurgenza, nellâambito di un procedimento giudiziario o amministrativo, senza aver dato al minore la possibilitĂ di essere sentito, in violazione dei principi fondamentali di procedura dello Stato richiesto;
c) su richiesta di ogni persona che sostenga che quella determinata misura lederebbe la sua responsabilitĂ genitoriale, qualora la misura sia stata adottata, tranne il caso dâurgenza, senza aver dato alla suddetta persona la possibilitĂ di essere sentita;
d) qualora il riconoscimento sia manifestamente contrario allâordine pubblico dello Stato richiesto, tenuto conto dellâinteresse superiore del minore;
e) qualora la misura sia incompatibile con una misura adottata successivamente nello Stato non contraente di residenza abituale del minore, quando per questâultima misura ricorrano le condizioni necessarie al suo riconoscimento nello Stato richiesto;
f) qualora la procedura di cui allâart. 33 non sia stata rispettata.
Art. 24
Articolo 24 Senza pregiudizio dellâart. 23, paragrafo primo, ogni persona interessata può chiedere alle autoritĂ competenti di uno Stato contraente che si pronuncino sul riconoscimento o il mancato riconoscimento di una misura adottata in un altro Stato contraente. La procedura è regolata dalla legge dello Stato richiesto.
Art. 25
Articolo 25 LâautoritĂ dello Stato richiesto è vincolata dalle constatazioni di fatto sulle quali lâautoritĂ dello Stato che ha adottato la misura ha fondato la propria competenza.
Art. 26
Articolo 26 1. Se le misure adottate in uno Stato contraente e in esso esecutive comportano atti esecutivi in un altro Stato contraente, esse sono dichiarate esecutive o registrate ai fini dellâesecuzione in questâaltro Stato, su richiesta di ogni parte interessata, secondo la procedura stabilita dalla legge di tale Stato.
2. Ogni Stato contraente si serve di una procedura semplice e rapida per la dichiarazione di exequatur o la registrazione.
3. La dichiarazione di exequatur o la registrazione non possono essere negate se non per uno dei motivi di cui allâart. 23, paragrafo 2.
Art. 27
Articolo 27 Salvo quanto necessario per lâapplicazione degli articoli precedenti, lâautoritĂ dello Stato richiesto non procederĂ ad alcuna revisione nel merito della misura adottata.
Art. 28
Articolo 28 Le misure adottate in uno Stato contraente e dichiarate esecutive, o registrate ai fini dellâesecuzione, in un altro Stato contraente, sono eseguite in questâultimo come se fossero state adottate dalle proprie autoritĂ . Lâesecuzione delle misure avviene confoiniemente alla legge dallo Stato richiesto nei limiti che vi sono previsti, tenuto conto del superiore interesse del minore.
CAPITOLO V
COOPERAZIONE
Art. 29
Articolo 29 1. Ogni Stato contraente designa unâAutoritĂ centrale incaricata di far fronte agli obblighi che le sono imposti dalla convenzione.
2. Uno Stato federale, uno Stato in cui siano in vigore diversi sistemi di diritto o uno Stato avente unitĂ territoriali autonome è libero di designare piĂš di unâAutoritĂ centrale e di specificare lâestensione territoriale o personale delle loro funzioni. Lo Stato che si avvale di questa facoltĂ designa lâAutoritĂ centrale cui indirizzare ogni comunicazione, che verrĂ poi trasmessa allâAutoritĂ centrale competente allâinterno dello Stato.
Art. 30
Articolo 30 1. Le AutoritĂ centrali devono cooperare fra loro e promuovere la cooperazione fra le autoritĂ competenti del proprio Stato per conseguire gli obiettivi della convenzione.
2. Esse adottano, nellâambito dellâapplicazione della convenzione, le disposizioni idonee a fornire informazioni sulla loro legislazione e sui servizi disponibili nel loro Stato in materia di protezione del minore.
Art. 31
Articolo 31 LâAutoritĂ centrale di uno Stato contraente adotta, o direttamente o tramite autoritĂ pubbliche o altri organismi, tutte le disposizioni idonee a:
a) agevolare le comunicazioni e offrire lâassistenza di cui agli articoli 8 e 9 e al presente capitolo;
b) agevolare, con la mediazione, la conciliazione o ogni altra modalitĂ analoga, accordi amichevoli sulla protezione della persona o dei beni del minore, nelle situazioni in cui si applica la convenzione;
c) aiutare, su richiesta di unâautoritĂ competente di un altro Stato contraente, a localizzare il minore quando sembra che questi sia presente sul territorio dello Stato richiesto e abbia bisogno di protezione.
Art. 32
Articolo 32 Su richiesta motivata dellâAutoritĂ centrale o di unâaltra autoritĂ competente di uno Stato contraente col quale il minore abbia uno stretto legame, lâAutoritĂ centrale dello Stato contraente in cui il minore ha la sua residenza abituale e in cui si trova può, o direttamente o tramite autoritĂ pubbliche o altri enti,
a) fornire un rapporto sulla situazione del minore;
b) chiedere allâautoritĂ competente del suo Stato di esaminare lâopportunitĂ di adottare misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore.
Art. 33
Articolo 33 1. Quando lâautoritĂ competente ai sensi degli articoli da 5 a 10 prospetta il collocamento del minore in una famiglia di accoglienza o in un istituto, o la sua assistenza legale tramite kafala o istituto analogo, e quando tale collocamento o assistenza deve avvenire in un altro Stato contraente, essa consulta preliminarmente lâAutoritĂ centrale o unâaltra autoritĂ competente di questâultimo Stato. A tal fine le comunica un rapporto sul minore e i motivi della sua proposta di collocamento o assistenza.
2. La decisione sul collocamento o lâassistenza può essere presa nello Stato richiedente solo se lâAutoritĂ centrale o unâaltra autoritĂ competente dello Stato richiesto ha approvato tale collocamento o assistenza, tenuto conto del superiore interesse del minore.
Art. 34
Articolo 34 1. In previsione di una misura di protezione e se la situazione del minore lo richiede, le autoritĂ competenti ai sensi della convenzione possono domandare ad ogni autoritĂ di un altro Stato contraente che detenga informazioni utili per la protezione del minore di comunicargliele.
2. Ogni Stato contraente può dichiarare che le domande previste al paragrafo primo potranno essere inoltrate solo tramite la propria Autorità centrale.
Art. 35
Articolo 35 1. Le autoritĂ competenti di uno Stato contraente possono chiedere alle autoritĂ di un altro Stato contraente di prestare la loro assistenza nellâattuazione di misure di protezione adottate in applicazione della convenzione, in particolare per assicurare lâesercizio effettivo di un diritto di visita, nonchĂŠ del diritto di mantenere regolari contatti diretti.
2. Le autoritĂ di uno Stato contraente in cui il minore non abbia la residenza abituale possono, su richiesta di un genitore risiedente in quello Stato e che voglia ottenere o conservare un diritto di visita, raccogliere informazioni o prove e pronunciarsi sullâidoneitĂ di quel genitore ad esercitare il diritto di visita e sulle condizioni alle quali possa esercitarlo. Prima di pronunciarsi, lâautoritĂ competente a statuire sul diritto di visita ai sensi degli articoli da 5 a 10 tiene conto di tali informazioni, prove o conclusioni.
3. UnâautoritĂ competente a statuire sul diritto di visita ai sensi degli articoli da 5 a 10 può sospendere il procedimento fino al termine della procedura prevista al paragrafo 2, in particolare quando venga introdotta una domanda volta a modificare o ad abolire il diritto di visita assegnato dalle autoritĂ dello Stato della precedente residenza abituale.
4. Questo articolo non impedisce ad unâautoritĂ competente ai sensi degli articoli da 5 a 10 di adottare misure provvisorie fino al termine della procedura prevista al paragrafo 2.
Art. 36
Articolo 36 Nel caso in cui il minore sia esposto ad un grave pericolo, le autoritĂ competenti dello Stato contraente in cui siano state o stiano per essere adottate misure di protezione di questo minore, se informate di un trasferimento di residenza o della presenza del minore in un altro Stato contraente, avvisano le autoritĂ di quello Stato del suddetto pericolo e delle misure adottate o in via di adozione.
Art. 37
Articolo 37 UnâautoritĂ non può chiedere o trasmettere informazioni in applicazione di questo capitolo se ritiene che detta richiesta o trasmissione potrebbe mettere in pericolo la persona o i beni del minore o costituire una grave minaccia per la libertĂ o la vita di un membro della sua famiglia.
Art. 38
Articolo 38 1. Ferma restando la possibilitĂ di reclamare spese ragionevoli corrispondenti ai servizi forniti, le AutoritĂ centrali e le altre autoritĂ pubbliche degli Stati contraenti sostengono le proprie spese dovute allâapplicazione delle disposizioni del presente capitolo.
2. Uno Stato contraente può concludere accordi con uno o piÚ Stati contraenti sulla ripartizione delle spese.
Art. 39
Articolo 39 Ogni Stato contraente può concludere, con uno o piĂš Stati contraenti, accordi volti ad agevolare lâapplicazione del presente capitolo nei loro rapporti reciproci. Gli Stati che abbiano concluso tali accordi ne trasmettono una copia al depositario della convenzione.
CAPITOLO VI
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 40
Articolo 40 1. Le autoritĂ dello Stato contraente di residenza abituale del minore o dello Stato contraente in cui sia stata adottata una misura di protezione possono rilasciare al detentore della responsabilitĂ genitoriale o ad ogni persona alla quale sia affidata la protezione della persona o dei beni del minore, su sua richiesta, un certificato attestante la sua qualitĂ e i poteri che le sono conferiti.
2. La qualitĂ e i poteri indicati nel certificato sono considerati validi, fino a prova contraria.
3. Ogni Stato contraente designa le autoritĂ competenti a rilasciare il certificato.
Art. 41
Articolo 41 I dati personali raccolti o trasmessi conformemente alla convenzione non possono essere usati ad altro fine se non quello per cui sono stati raccolti o trasmessi.
Art. 42
Articolo 42 Le autoritĂ cui vengano trasmesse delle informazioni ne assicurano la riservatezza conformemente alla legge del loro Stato.
Art. 43
Articolo 43 I documenti trasmessi o rilasciati in applicazione della convenzione sono esentati dallâobbligo di legalizzazione o di ogni analoga formalitĂ .
Art. 44
Articolo 44 Ogni Stato contraente può designare le autorità alle quali devono essere inviate le domande previste agli articoli 8, 9 e 33.
Art. 45
Articolo 45 1. Le designazioni di cui agli articoli 29 e 44 sono comunicate allâUfficio Permanente della Conferenza de LâAja di diritto internazionale privato.
2. La dichiarazione di cui allâart. 34, paragrafo 2, è fatta al depositario della convenzione.
Art. 46
Articolo 46 Uno Stato contraente in cui vengano applicati ordinamenti giuridici o normative differenti in materia di protezione del minore e dei suoi beni non è tenuto ad applicare le norme della convenzione ai conflitti riguardanti unicamente questi diversi ordinamenti o normative.
Art. 47
Articolo 47 Nei confronti di uno Stato nelle cui diverse unitĂ territoriali vengano applicati due o piĂš ordinamenti giuridici o normative riferentisi alle questioni regolamentate dalla presente convenzione:
1) ogni riferimento alla residenza abituale in quello Stato riguarda la residenza abituale in unâunitĂ territoriale;
2) ogni riferimento alla presenza del minore in quello Stato riguarda la presenza del minore in unâunitĂ territoriale;
3) ogni riferimento alla situazione dei beni del minore in quello Stato riguarda la situazione dei beni del minore in unâunitĂ territoriale;
4) ogni riferimento allo Stato di cui il minore possegga la nazionalitĂ riguarda lâunitĂ territoriale designata dalla legge di quello Stato o, in mancanza di norme pertinenti, lâunitĂ territoriale con la quale il minore presenti il legame piĂš stretto;
5) ogni riferimento allo Stato le cui autoritĂ siano investite di unâistanza di divorzio o separazione legale dei genitori del minore o di annullamento del matrimonio riguarda lâunitĂ territoriale le cui autoritĂ siano investite di tale istanza;
6) ogni riferimento allo Stato col quale il minore presenti uno stretto legame riguarda lâunitĂ territoriale con la quale il minore presenti tale legame;
7) ogni riferimento allo Stato in cui sia stato trasferito o trattenuto il minore riguarda lâunitĂ territoriale nella quale il minore sia stato trasferito o trattenuto;
8) ogni riferimento agli enti o alle autoritĂ di tale Stato diversi dalle AutoritĂ centrali riguarda gli enti o le autoritĂ abilitati ad agire nellâunitĂ territoriale interessata;
9) ogni riferimento alla legge, alla procedura o allâautoritĂ dello Stato in cui sia stata adottata una misura riguarda la legge, la procedura o lâautoritĂ dellâunitĂ territoriale in cui tale misura sia stata adottata;
10) ogni riferimento alla legge, alla procedura o allâautoritĂ dello Stato richiesto riguarda la legge, la procedura o lâautoritĂ dellâunitĂ territoriale in cui si invochi il riconoscimento o lâesecuzione.
Art. 48
Articolo 48 Per identificare la legge applicabile ai sensi del capitolo III, quando uno Stato comprende due o piĂš unitĂ territoriali di cui ciascuna abbia il proprio ordinamento giuridico o una normativa in relazione alle questioni regolate dalla presente convenzione, si applicano le seguenti norme:
a) in presenza di norme vigenti in quello Stato che identifichino lâunitĂ territoriale la cui legge è applicabile, si applica la legge di quellâunitĂ ;
b) in mancanza di tali norme, si applica la legge dellâunitĂ territoriale definita conformemente alle disposizioni dellâart. 47.
Art. 49
Articolo 49 Per identificare la legge applicabile ai sensi del capitolo III, quando uno Stato comprende due o piĂš ordinamenti giuridici o normative applicabili a diverse categorie di persone per le questioni regolate dalla presente convenzione, si applicano le seguenti norme:
a) in presenza di norme vigenti in quello Stato che identifichino quale delle leggi sia applicabile, detta legge viene applicata;
b) in mancanza di tali norme, si applica la legge dellâordinamento o della normativa con cui il minore presenti il legame piĂš stretto.
Art. 50
Articolo 50 La presente convenzione non interferisce con la convenzione del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, nelle relazioni fra le Parti di entrambe le Convenzioni.
Niente impedisce, tuttavia, che siano invocate disposizioni della presente convenzione per ottenere il rientro di un minore che sia stato trasferito o trattenuto illecitamente o per organizzare un diritto di visita.
Art. 51
Articolo 51 Nei rapporti fra gli Stati contraenti, la presente convenzione sostituisce la convenzione del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autoritĂ e la legge applicabile in materia di protezione dei minori e la convenzione per regolare la tutela dei minorenni, firmata a LâAja il 12 giugno 1902, fermo restando il riconoscimento delle misure adottate secondo la convenzione del 5 ottobre 1961 prima citata.
Art. 52
Articolo 52 1. La presente convenzione non deroga agli strumenti internazionali dei quali siano Parti gli Stati contraenti e che contengano disposizioni sulle materie regolate dalla presente convenzione, a meno che non venga fatta una dichiarazione contraria da parte degli Stati vincolati da tali strumenti.
2. La presente convenzione non interferisce sulla possibilitĂ per uno o piĂš Stati contraenti di concludere accordi che contengano, per quanto riguarda i minori abitualmente residenti in uno degli Stati Parti di tali accordi, disposizioni sulle materie regolamentate dalla presente convenzione.
3. Gli accordi conclusi da uno o piĂš Stati contraenti su materie regolamentate dalla presente convenzione non interferiscono con lâapplicazione delle disposizioni della presente convenzione, nellâambito dei rapporti di tali Stati con gli altri Stati contraenti.
4. I paragrafi precedenti si applicano anche alle leggi uniformi che poggiano sullâesistenza fra gli Stati interessati di vincoli speciali, in particolare di tipo regionale.
Art. 53
Articolo 53 1. La convenzione si applica esclusivamente alle misure adottate in uno Stato dopo lâentrata in vigore della convenzione in quello Stato.
2. La convenzione si applica al riconoscimento e allâesecuzione delle misure adottate dopo la sua entrata in vigore nellâambito dei rapporti fra lo Stato in cui siano state adottate le misure e lo Stato richiesto.
Art. 54
Articolo 54 1. Ogni comunicazione allâAutoritĂ centrale o ad ogni altra autoritĂ di uno Stato contraente è inviata nella lingua originale e accompagnata da una traduzione nella lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali di detto Stato o, quando tale traduzione sia difficilmente realizzabile, da una traduzione in francese o in inglese.
2. Tuttavia, uno Stato contraente può, esprimendo la riserva di cui allâart. 60, opporsi allâuso o del francese o dellâinglese.
Art. 55
Articolo 55 1. Uno Stato contraente può, conformemente allâart. 60:
a) riservarsi la competenza delle sue autoritĂ ad adottare misure volte alla protezione dei beni di un minore che si trovino sul suo territorio;
b) riservarsi di non riconoscere una responsabilitĂ genitoriale o una misura che potrebbe essere incompatibile con una misura adottata dalle sue autoritĂ riguardo a tali beni.
2. La riserva può essere ristretta ad alcune categorie di beni.
Art. 56
Articolo 56 Il Segretario generale della Conferenza de LâAja di diritto internazionale privato convoca periodicamente una Commissione speciale al fine di esaminare il funzionamento della convenzione.
Art. 57
Articolo 57 1. La convenzione è aperta alla firma degli Stati che erano Membri della Conferenza de LâAja di diritto internazionale privato al momento della sua Diciottesima sessione.
2. La convenzione è ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi, depositario della convenzione.
CAPITOLO VII
CLAUSOLE FINALI
Art. 58
Articolo 58 1. Ogni altro Stato può aderire alla convenzione dopo la sua entrata in vigore ai sensi dellâart. 61, paragrafo 1.
2. Lo strumento di adesione è depositato presso il depositario.
3. Lâadesione ha effetto solo nei rapporti fra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che non abbiano sollevato obiezioni nei suoi confronti nei sei mesi successivi al ricevimento della notifica prevista allâart. 63, lettera b). Una tale obiezione può essere sollevata da ogni Stato anche al momento di una ratifica, accettazione o approvazione della convenzione successiva allâadesione. Tali obiezioni sono notificate al depositario.
Art. 59
Articolo 59 1. Uno Stato che comprenda due o piĂš unitĂ territoriali in cui si applichino ordinamenti giuridici diversi riguardo alle materie regolamentate dalla presente convenzione può, al momento della firma, della ratifica, dellâaccettazione, dellâapprovazione o dellâadesione, dichiarare che la convenzione si applicherĂ a tutte le sue unitĂ territoriali o solo ad una o a piĂš di esse, e può modificare in ogni momento questa dichiarazione facendo una nuova dichiarazione.
2. Tali dichiarazioni sono notificate al depositario e indicano espressamente le unitĂ territoriali alle quali si applica la convenzione.
3. Se uno Stato non fa dichiarazioni ai sensi del presente articolo, la convenzione si intende applicata a tutto il territorio di quello Stato.
Art. 60
Articolo 60 l. Ogni Stato può, al piĂš tardi allâatto della ratifica, dellâaccettazione, dellâapprovazione o dellâadesione, o al momento di una dichiarazione fatta ai sensi dellâart. 59, esprimere una o entrambe le riserve previste agli articoli 54, paragrafo 2, e 55. Non è ammessa alcuna altra riserva.
2. Ogni Stato può, in ogni momento, ritirare una riserva che abbia fatto. Tale ritiro è notificato al depositario.
3. Lâeffetto della riserva cessa il primo giorno del terzo mese successivo alla notifica di cui al paragrafo precedente.
Art. 61
Articolo 61 1. La convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito del terzo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione previsto dallâart. 57.
2. Successivamente, la convenzione entra in vigore:
a) per ogni Stato che ratifichi, accetti o approvi successivamente, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
b) per ogni Stato aderente, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del termine di sei mesi di cui allâart. 58, paragrafo 3;
c) per le unitĂ territoriali alle quali sia stata estesa la convenzione conformemente allâart. 59, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi data della notifica di cui a tale articolo.
Art. 62
Articolo 62 1. Ogni Stato Parte della convenzione può denunciarla con notifica inviata per iscritto al depositario. La denuncia può limitarsi ad alcune unità territoriali alle quali si applica la convenzione.
2. La denuncia avrĂ effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di dodici mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del depositario. Ove nella notifica sia specificato un periodo piĂš lungo per lâentrata in vigore della denuncia, la denuncia ha effetto allo scadere del periodo in questione.
Art. 63
Articolo 63 II depositario notifica agli Stati membri della Conferenza de LâAja di diritto internazionale privato nonchĂŠ agli Stati che abbiano aderito conformemente alle disposizioni dellâart. 58:
a) le firme, ratifiche, accettazioni e approvazioni di cui allâart. 57;
b) le adesioni e le obiezioni alle adesioni di cui allâart. 58;
c) la data in cui la convenzione entrerĂ in vigore in conformitĂ delle disposizioni dellâart. 61;
d) le dichiarazioni di cui agli articoli 34, paragrafo 2, e 59;
e) gli accordi di cui allâart. 39;
f) le riserve di cui agli articoli 54, paragrafo 2, e 55 e il ritiro delle riserve di cui allâart. 60, paragrafo 2;
g) le denunce di cui allâart. 62.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione.
Fatto a LâAja, il diciannove ottobre millenovecentonovantasei, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in una sola copia, che sarĂ depositata negli archivi del Governo del Regno dei Paesi Bassi e di cui una copia autenticata sarĂ consegnata, per via diplomatica, a ciascuno degli Stati membri della Conferenza de LâAja di diritto internazionale privato in occasione della Diciottesima sessione.
Firme omissis.






