TAR Sicilia Palermo, sez I, 24 giugno 2008, n. 842

Le ordinanze sindacali che istituiscano una zona a traffico limitato subordinando al pagamento di una somma l’ingresso o la circolazione dei veicoli a motore all’interno delle zona stessa vanno ricondotte tra quelle specificamente previste dal comma 9 dell’art. 7 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) e non invece nell’ambito del precedente comma 1, lettere a) e b), che consentono la limitazione della circolazione per esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, ancorché l’ordinanza stessa vi faccia esplicito riferimento.
Dispone il nono comma del citato articolo «I comuni possono subordinare l’ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all’interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall’entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati».
Orbene nel caso di specie che riguarda l’istituzione di zone a traffico limitato nel comune di Palermo, le ordinanze sindacali impugnate, dopo avere individuato le categorie di veicoli ammessi alla circolazione nelle ZTL, impongono per tutti i veicoli ammessi l’acquisizione a pagamento, secondo un piano tariffario variabile in ragione delle caratteristiche e della cilindrate del veicolo nonché della zona di residenza del proprietario, di un pass avente funzione di abilitazione all’accesso e di identificazione ai fini dei controlli con validità per ciascun tipo prevista e rinnovabile previo pagamento della somma indicata.
Dette ordinanze vanno pertanto ricondotte senza dubbio alcuno nell’ambito di applicazione del citato comma 9 dell’art. 7 CdS e pertanto sono soggette ai parametri di cui alla direttiva dell’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale ivi richiamata.
In particolare la citata direttiva per la definizione delle tipologie di comuni che possono avvalersi di tale facoltà, delle modalità di riscossione del pagamento, delle categorie dei veicoli a motore da esentare, diramata con circolare 21 luglio 1997, n. 3816 (in Gazzetta Ufficiale n. 213/1997), ha prescritto che i comuni, per poter subordinare l’accesso alle zone a traffico limitato al pagamento di una somma, devono:
– aver istituito una ZTL (zona a traffico limitato) ai sensi dell’art. 7, comma 9 del CdS;
– aver adottato il Piano urbano del traffico ai sensi dell’art. 36 del CdS;
– aver introdotto la tariffazione degli accessi alla ZTL all’interno del Piano urbano del traffico, avendo verificato che tale provvedimento (che costituisce una ulteriore misura di selezione rispetto alla limitazione dell’accesso ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli a motore) si rende effettivamente necessario per il raggiungimento degli obiettivi del Piano urbano del traffico. Di tale verifica deve essere data documentazione di uno specifico paragrafo della relazione tecnica che accompagna il suddetto Piano.

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TAR Sicilia Palermo, sez I, 24 giugno 2008, n. 842