Cassazione civile, sez. II, 21 dicembre 2007, n. 27143

Completamente ribaltata la decisione del Giudice di Pace secondo il quale «il solo rinvenimento del veicolo posteggiato in zona a traffico limitato in ora di divieto di circolazione non poteva far presumere che l’ingresso di esso in detta zona fosse avvenuto in orario vietato».
Viceversa la S.C. accoglie il ricorso del Comune ritenendo plausibile la presunzione che il veicolo avesse circolato in zona a traffico limitato in orari non consentiti.
Specifica la Corte: «Nel giudizio di opposizione al verbale di accertamento di una violazione alle norme sulla circolazione stradale, l’onere della dimostrazione degli elementi costitutivi dell’illecito, gravante sull’autorità amministrativa, può essere soddisfatto, a norma dell’art. 2727 e segg. c.c., anche mediante presunzioni, le quali valgono a trasferire sull’opponente l’onere della prova contraria ove i fatti sui quali queste si fondano siano tali da fare apparire, secondo un criterio di normalità, l’esistenza dell’infrazione come probabile conseguenza delle circostanze conosciute» (cfr.. cass. civ., sez. III, sent. 30 novembre 2005, n. 26081; cass. civ., sez. un., 13 novembre 1996, n. 9961).
Nel caso di specie, considerato che l’amministrazione comunale aveva fornito in via presuntiva la prova della commissione della violazione per mezzo di varie circostanze specificamente individuate e documentate, che rendevano improbabile che veicolo potesse essere entrato nella z.t.l. in orari consentiti, costituiva obbligo del giudice di merito «indicare le ragioni per le quali detta prova doveva ritenersi insussistente o, eventualmente, inidonea a dimostrare la violazione contestata quale verosimile conseguenza dei fatti conosciuti e tale da escludere la necessità di una prova contraria».

Cassazione civile, sez. II, 21 dicembre 2007, n. 27143