Corte di Giustizia UE, 13 ottobre 2011, C. 83-10
La sentenza della Corte di Giustizia in commento si evidenza per aver precisato la portata della nozione di “cancellazione” del volo aereo.
L’interpretazione offerta è di notevole portata in quanto amplia il novero dei casi in cui è consentito ai passeggeri di avanzare richiesta di risarcimento nei confronti del vettore ai sensi del Regolamento (CE) dell’11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.
Si rammenta che tra le misure uniformi previste dal regolamento in caso di cancellazione del volo vi è il rimborso del biglietto ai passeggeri oppure il loro imbarco su un volo alternativo. Inoltre, durante l’attesa di un volo successivo, la compagnia aerea deve offrire loro un’adeguata assistenza (ad esempio, una sistemazione in albergo, la possibilità di ottenere pasti e bevande e di effettuare chiamate telefoniche). Infine, quando il volo è annullato senza preavviso o con un preavviso molto breve e non sussistono circostanze eccezionali, i passeggeri hanno diritto a una compensazione forfettaria, il cui importo varia in funzione della distanza del volo programmato.
Secondo i giudici della Corte europea la nozione di cancellazione del volo va riferita non solo all’ipotesi in cui l’aereo non sia affatto partito ma anche al caso in cui l’aereo sia partito, ma, per una qualsivoglia ragione, è stato poi costretto a rientrare all’aeroporto di partenza, dove i passeggeri sono stati trasferiti su altri voli.
La Corte ritiene che la circostanza che il decollo sia stato garantito, ma che l’aereo sia poi rientrato all’aeroporto di partenza senza aver raggiunto la destinazione prevista dall’itinerario, fa sì che il volo, così come era inizialmente previsto, non può essere considerato effettuato.
Inoltre, la Corte precisa che per stabilire se si sia in presenza di una cancellazione, è necessario studiare la situazione individuale di ciascun passeggero trasportato, vale a dire esaminare se, per quanto riguarda il passeggero interessato, la programmazione iniziale del volo sia stata abbandonata. Così, per poter parlare di una cancellazione del volo, non è affatto necessario che tutti i passeggeri che avevano prenotato un posto sul volo inizialmente previsto siano trasferiti su un altro volo.
Corte di Giustizia UE, 13 ottobre 2011, C. 83-10





