Corte di Giustizia UE, 25 ottobre 2011, C. 509-09
La vittima di lesioni dei diritti della personalità via Internet può adire i giudici dello Stato membro in cui risiede per la totalità del danno subito, tuttavia, il gestore di un sito Internet, cui si applica la direttiva sul commercio elettronico, non può essere assoggettato, nello Stato di residenza della vittima, a prescrizioni piÚ rigorose di quelle previste dal diritto dello Stato membro in cui è stabilito.
Il regolamento sulla competenza giurisdizionale prevede che le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro, in linea di principio, siano convenute dinanzi ai giudici di tale Stato. Tuttavia, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, una persona può essere convenuta anche in un altro Stato membro dinanzi al giudice del luogo in cui lâevento dannoso si è prodotto o può prodursi. In tal senso, in caso di diffamazione mediante un articolo di stampa scritta, diffuso in piĂš Stati membri, la vittima ha due possibilitĂ per esperire unâazione di risarcimento contro lâeditore. Da un lato, essa può adire i giudici dello Stato del luogo ove è stabilito lâeditore, competenti a pronunciarsi sul risarcimento della totalitĂ dei danni derivanti dalla diffamazione. Dallâaltro, essa può rivolgersi ai giudici di ciascuno Stato membro in cui la pubblicazione è stata diffusa e in cui essa assume aver subĂŹto una lesione della propria reputazione (luogo di concretizzazione del danno). Tuttavia, in questâultimo caso, i giudici nazionali sono competenti a conoscere dei soli danni cagionati nello Stato in cui i medesimi si trovano.
Il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) e il Tribunal de grande instance de Paris (Francia) hanno chiesto alla Corte di giustizia di precisare in quale misura tali principi si applichino anche in caso di violazioni dei diritti della personalitĂ per mezzo di contenuti diffusi su un sito Internet.
Nella sua sentenza in commento, la Corte rileva che la pubblicazione di contenuti su Internet si distingue dalla diffusione â circoscritta territorialmente â di un testo a stampa, in quanto detti contenuti possono essere consultati istantaneamente da un numero indefinito di internauti, ovunque nel mondo. Pertanto la diffusione universale, da una parte, può aumentare la gravitĂ delle violazioni dei diritti della personalitĂ e, dallâaltra, rende estremamente difficile individuare i luoghi di concretizzazione del danno derivante da tali violazioni. Ciò posto â poichĂŠ lâimpatto di unâinformazione messa in rete sui diritti della personalitĂ di un soggetto può essere valutata meglio dal giudice del luogo in cui la vittima possiede il proprio centro di interessi â la Corte designa tale giudice come quello competente per la totalitĂ dei danni causati sul territorio dellâUnione europea. La Corte precisa che il luogo in cui una persona ha il proprio centro di interessi corrisponde, in via generale, alla sua residenza abituale.
La Corte sottolinea nondimeno che, in luogo di unâazione di risarcimento per la totalitĂ del danno, la vittima può sempre adire i giudici di ciascuno Stato membro sul cui territorio unâinformazione messa in rete sia accessibile oppure lo sia stata. In tal caso, alla stregua di quanto avviene per i danni causati da un testo a stampa, tali giudici sono competenti a conoscere del solo danno causato sul territorio dello Stato in cui essi si trovano.
Del pari, la persona lesa può anche adire, per la totalità del danno cagionato, i giudici dello Stato membro del luogo in cui è stabilito il soggetto che ha messo tali contenuti in rete.
Infine, nellâinterpretare la direttiva sul commercio elettronico, la Corte statuisce che il principio della libera prestazione di servizi, in linea di massima, osta a che il prestatore di un servizio del commercio elettronico sia soggetto nello Stato membro ospitante a prescrizioni piĂš rigorose di quelle previste dal diritto dello Stato membro in cui il prestatore è stabilito.
Corte di Giustizia UE, 25 ottobre 2011, C. 509-09






