Cassazione penale, sez. III, 26 settembre 2012, n. 37076
ÂŤLâart. 609 bis comma 1, sanziona la condotta di âchiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autoritĂ , costringe taluno a compiere o subire atti sessualiâ; allo stesso modo, il comma 2 della stessa norma contempla, quale illecito penale, la condotta di âchi induce taluno a compiere o subire atti sessualiâ con le modalitĂ poi specificate dai numeri 1) e 2). Ă pertanto evidente che il reato di violenza sessuale non è esclusivamente caratterizzato dal contatto corporeo tra soggetto attivo e soggetto passivo del reato, ma può estrinsecarsi anche nel compimento di atti sessuali che lo stesso soggetto passivo, a ciò costretto o indotto dal soggetto attivo, compia su se stesso o su terzi. Per tali ragioni, del resto, questa Corte ha da tempo affermato che lâattivitĂ di prostituzione che si caratterizzi per atti sessuali che la persona retribuita a tal fine compia appunto su se stessa o su terzi ben può essere svolta âa distanzaâ, ovvero a fronte della presenza in due luoghi diversi del soggetto richiedente e del soggetto richiesto, come ad esempio, di prestazione richiesta ed effettuata per via telefonica (Sez. 3, n. 7368 del 18/01/2012, L. e altro, Rv. 252133) o attraverso internet (Sez. 3, n. 15158 del 21/03/2006, P.M. in proc. Terrazzi, Rv. 233929 in caso di prestazioni sessuali eseguite in videoconferenza via web- chat).
Ben può, dunque, il reato di violenza sessuale, consistente nel compimento, come nella specie, da parte della persona offesa, di atti sessuali su se stessa, essere commesso anche a distanza, ovverossia a mezzo telefono o di altre apparecchiature di comunicazione elettronica (cfr. Sez. 3, n. 12987 del 03/12/2008, dep. 25/03/2009, Brizio, Rv. 243090).
Del resto, non vi è dubbio che la norma (con riferimento, evidentemente, ad atti sessuali compiuti dalla persona offesa su se stessa o anche su terzi diversi dal soggetto attivo) non richieda, allâinterno dellâelemento oggettivo del reato, che tra soggetto attivo e passivo vi sia contestualitĂ spaziale, ben potendo la minaccia o la violenza o, come nella specie, la condotta connotante lâabuso di cui allâart. 609 bis c.p., comma 2, n. 1 essere posta anche in luogo diverso da quello in cui il soggetto passivo la subisce, essenziale invece essendo che lâabuso venga, da questâultimo, effettivamente percepitoÂť.
Cassazione penale, sez. III, 26 settembre 2012, n. 37076





