Legge 4 aprile 2001, n. 154
(Gazz. Uff. 28 aprile 2001, n. 98)
Art. 1. (Misura cautelare dellâallontanamento dalla casa familiare)
1. Dopo il comma 2 dellâarticolo 291 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
â2-bis. In caso di necessitĂ o urgenza il pubblico ministero può chiedere al giudice, nellâinteresse della persona offesa, le misure patrimoniali provvisorie di cui allâarticolo 282-bis. Il provvedimento perde efficacia qualora la misura cautelare sia successivamente revocataâ.
2. Dopo lâarticolo 282 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
âArt. 282-bis. â (Allontanamento dalla casa familiare).
1. Con il provvedimento che dispone lâallontanamento il giudice prescrive allâimputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza lâautorizzazione del giudice che procede. Lâeventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalitĂ di visita.
2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dellâincolumitĂ della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere allâimputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalitĂ e può imporre limitazioni.
3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresĂŹ ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dellâassegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dellâobbligato e stabilisce le modalitĂ ed i termini del versamento.
Può ordinare, se necessario, che lâassegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dellâobbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. Lâordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.
4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga lâordinanza prevista dallâarticolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.
5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dellâobbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.
6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dallâarticolo 280â.
Art. 2. (Ordini di protezione contro gli abusi familiari)
1. Dopo il titolo IX del libro primo del codice civile è inserito il seguente:
âTitolo IX-bis. ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI
Art. 342-bis. (Ordini di protezione contro gli abusi familiari).
Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio allâintegritĂ fisica o morale ovvero alla libertĂ dellâaltro coniuge o convivente, il giudice, qualora il fatto non costituisca reato perseguibile dâufficio, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o piĂš dei provvedimenti di cui allâarticolo 342-ter.
Art. 342-ter. (Contenuto degli ordini di protezione).
Con il decreto di cui allâarticolo 342-bis il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone lâallontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresĂŹ, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dallâistante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia dâorigine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimitĂ dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.
Il giudice può disporre, altresĂŹ, ove occorra lâintervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonchĂŠ delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e lâaccoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati; il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalitĂ e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente allâavente diritto dal datore di lavoro dellâobbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.
Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata dellâordine di protezione, che decorre dal giorno dellâavvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a sei mesi e può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario.
Con il medesimo decreto il giudice determina le modalitĂ di attuazione. Ove sorgano difficoltĂ o contestazioni in ordine allâesecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti piĂš opportuni per lâattuazione, ivi compreso lâausilio della forza pubblica e dellâufficiale sanitarioâ.
Art. 3. (Disposizioni processuali)
1. Dopo il capo V del Titolo II del Libro quarto del codice di procedura civile è inserito il seguente:
âCAPO V-bis.
DEGLI ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI
Art. 736-bis. (Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari).
Nei casi di cui allâarticolo 342-bis del codice civile, lâistanza si propone, anche dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dellâistante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica.
Il presidente del tribunale designa il giudice a cui è affidata la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene piÚ opportuno agli atti di istruzione necessari, disponendo, ove occorra, anche per mezzo della polizia tributaria, indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune delle parti, e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo.
Nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, può adottare immediatamente lâordine di protezione fissando lâudienza di comparizione delle parti davanti a sè entro un termine non superiore a quindici giorni ed assegnando allâistante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. Allâudienza il giudice conferma, modifica o revoca lâordine di protezione.
Contro il decreto con cui il giudice adotta lâordine di protezione o rigetta il ricorso, ai sensi del secondo comma, ovvero conferma, modifica o revoca lâordine di protezione precedentemente adottato nel caso di cui al terzo comma, è ammesso reclamo al tribunale entro i termini previsti dal secondo comma dellâarticolo 739. Il reclamo non sospende lâesecutivitĂ dellâordine di protezione. Il tribunale provvede in camera di consiglio, in composizione collegiale, sentite le parti, con decreto motivato non impugnabile. Del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano al procedimento, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguentiâ.
Articolo 4 (Trattazione nel periodo feriale dei magistrati)
1. ( Omissis ).
Articolo 5 (Pericolo determinato da altri familiari)
1. Le norme di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso in cui la condotta pregiudizievole sia stata tenuta da altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente, ovvero nei confronti di altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente. In tal caso lâistanza è proposta dal componente del nucleo familiare in danno del quale è tenuta la condotta pregiudizievole.
Articolo 6 (Sanzione penale)
1. Chiunque elude lâordine di protezione previsto dallâarticolo 342-ter del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio è punito con la pena stabilita dallâarticolo 388, primo comma, del codice penale. Si applica altresĂŹ lâultimo comma del medesimo articolo 388 del codice penale.
Articolo 7 (Disposizioni fiscali)
1. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi allâazione civile contro la violenza nelle relazioni familiari, nonchĂŠ i procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti a ottenere la corresponsione dellâassegno di mantenimento previsto dal comma 3 dellâarticolo 282-bis del codice di procedura penale e dal secondo comma dellâarticolo 342-ter del codice civile, sono esenti dallâimposta di bollo e da ogni altra tassa e imposta, dai diritti di notifica, di cancelleria e di copia nonchĂŠ dallâobbligo della richiesta di registrazione, ai sensi dellâarticolo 9, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.
Articolo 8 (Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni degli articoli 2 e 3 della presente legge non si applicano quando la condotta pregiudizievole è tenuta dal coniuge che ha proposto o nei confronti del quale è stata proposta domanda di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio se nel relativo procedimento si è svolta lâudienza di comparizione dei coniugi davanti al presidente prevista dallâarticolo 706 del codice di procedura civile ovvero, rispettivamente, dallâarticolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni. In tal caso si applicano le disposizioni contenute, rispettivamente, negli articoli 706 e seguenti del codice di procedura civile e nella legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, e nei relativi procedimenti possono essere assunti provvedimenti aventi i contenuti indicati nellâarticolo 342-ter del codice civile.
2. Lâordine di protezione adottato ai sensi degli articoli 2 e 3 perde efficacia qualora sia successivamente pronunciata, nel procedimento di separazione personale o di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso dal coniuge istante o nei suoi confronti, lâordinanza contenente provvedimenti temporanei ed urgenti prevista, rispettivamente, dallâarticolo 708 del codice di procedura civile e dallâarticolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarĂ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. ĂŠ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.





