TAR Lombardia Brescia, sez. I, 13 luglio 2012, n. 1341
La tutela urbanistica e quella paesaggistica sono autonome ed hanno pari dignità, il che sta a significare che in un’area paesaggisticamente vincolata l’assegnazione di una certa volumetria nello strumento di piano da parte dell’ente locale è solo condizione necessaria, ma non sufficiente, perché possano poi essere rilasciati i titoli abilitativi per costruirla.
In un’area paesaggisticamente vincolata l’assegnazione di una certa volumetria nello strumento di piano da parte dell’ente locale non dà alcuna garanzia in ordine alla futura edificazione, perché l’esercizio della funzione di tutela paesaggistica può rivedere completamente le volumetrie assegnate in sede urbanistica ed arrivare anche a negare del tutto di edificare anche un solo metro cubo, perché nelle valutazioni di pertinenza dell’autorità preposta alla tutela del paesaggio deve essere obbligatoriamente presa in considerazione anche la stessa possibilità di cui dispone l’autorità preposta alla tutela urbanistica, e cioè la opzione zero, cioè la possibilità di non realizzare nulla.(sull’opzione zero, v. Consiglio Stato, sez. IV, 5 luglio 2010, n. 4246).
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TAR Lombardia Brescia, sez. I, 13 luglio 2012, n. 1341






