Consiglio di Stato, sez. VI, 2 marzo 2011, n. 1292
È di immeditata efficacia il vincolo di inedificabilità nella zona di rispetto aeroportuale a partire dal momento in cui l’aeroporto viene ad esistenza ed è operativo e sono individuate le sue caratteristiche e modalità di utilizzo per le operazioni di volo.
Va posta in rilievo la diretta derivazione dalla legge dei limiti che gravano a carico dei proprietari di terreni posti in zona limitrofa agli aeroporti. Si tratta di vincolo che trova la sua ragione d’ essere nell’esigenza di garantire la sicurezza del volo, segnatamente nelle situazioni di maggiore criticità afferenti al decollo ed all’atterraggio dei velivoli.
Esso si impone, ai sensi degli artt. 714 e seguenti del codice della navigazione, a partire dal momento in cui interviene il d.m. che individua – unitamente alla destinazione o meno dell’ aeroporto al traffico strumentale e notturno – la direzione e la lunghezza di atterraggio, il livello medio dell’ aeroporto e dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio.
La limitazione del diritto dominicale non segue ad una scelta discrezionale dell’Amministrazione, così che debbano assumersi a riferimento per la sua efficacia specifici atti ricognitivi dell’estensione e dell’incidenza del vicolo, ma discende dalla qualificazione “ex lege” come zona di rispetto della porzione di territorio posta i prossimità dell’aeroporto (analogamente a quanto avviene per le zone di rispetto stradale, di linea ferroviaria, cimiteriale, ecc.), a salvaguardia di specifici interessi di rilievo pubblico connessi all’ utilizzo di beni appartenenti al demanio o destinati ad uso collettivo, a fronte dei quali recedono talune prerogative dei proprietari dei suoli posti in prossimità dei beni stessi.
Consiglio di Stato, sez. VI, 2 marzo 2011, n. 1292






