TAR Lombardia Brescia, sez. II, 1 agosto 2011, n. 1228
Il vincolo idraulico di cui all’art. 96 lett. f) del R.D. 523/1904 non è derogabile dagli usi o prassi locali mentre regolamenti comunali o linee guida regionali possono disciplinare diversamente la fascia di rispetto dagli argini solo sulla base di un esame dettagliato della condizione dei luoghi così da garantire in misura equivalente gli interessi pubblici (idraulici e ambientali) coinvolti (v. TAR Brescia Sez. I n. 986/2010 e n. 578/2007).
La norma ha la finalità di interrompere la pericolosa tendenza a occupare gli spazi prossimi al reticolo idrico, sia a tutela del regolare scorrimento delle acque sia in funzione preventiva rispetto ai rischi per le persone e le cose che potrebbero derivare dalle esondazioni.
La natura degli interessi pubblici tutelati fa ritenere che il vincolo operi con un effetto conformativo particolarmente ampio determinando l’inedificabilità assoluta della fascia di rispetto. Sfuggono a questa regola solo le costruzioni che abbiano un’oggettiva funzione ambientale di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità (v. art. 115 del Dlgs. 3 aprile 2006 n. 152).
In questo quadro la tolleranza mantenuta in passato verso certe tipologie di edificazione all’interno degli argini non acquista lo status di elemento normativo e non può costituire un presupposto idoneo per conferire ulteriori diritti edificatori.
TAR Lombardia Brescia, sez. II, 1 agosto 2011, n. 1228






