Cassazione penale, sez. I, 12 maggio 2008, n. 19181
Si ribadisce come l’attività di vigilanza e custodia svolta in forma imprenditoriale è sempre soggetta all’autorizzazione prefettizia (art. 134 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – TULPS), anche se effettuata senza uso di armi e con la sola finalità di segnalare via radio alle competenti autorità eventuali aggressioni o situazioni di pericolo per la proprietà privata custodita.
In mancanza di detta autorizzazione i contravventori rischiano la soggezione alle pene previste dall’art. 140 del medesimo Testo Unico.
Cassazione penale, sez. I, 12 maggio 2008, n. 19181






