Cassazione penale, sez. unite, 28 marzo 2006, n. 26795
Le sezioni unite penali sono state richieste di dirimere il contrasto fra i vari orientamenti assunti dalle varie sezioni della medesima corte in ordine alla legalitĂ , e correlativamente, alla utilizzabilitĂ della prova acquisita attraverso la captazione di immagini in luoghi di privata dimora.
Questione di non semplice soluzione considerati, da un lato, la previsione delle garanzie costituzionali allâinviolabilitĂ del domicilio (art. 14 Cost) e, dallâaltro, la lacuna legislativa sussistente in materia, specialmente per quanto attiene alle videoregistrazioni di immagini in ambito domiciliare che non abbiano il carattere di âcomportamenti di tipo comunicativoâ e che non possono pertanto essere ricondotte nellâambito della disciplina delle intercettazioni fra presenti.
I due principali orientamenti della giurisprudenza di legittimitĂ in materia possono essere riassunti come segue.
- Il primo ritiene pacificamente utilizzabili come prova le immagini tratte da riprese visive in luoghi pubblici, sia se avvenute al di fuori del procedimento (nella maggior parte dei casi si tratta di riprese di impianti di videosorveglianza), sia se avvenute nellâambito delle indagini di polizia giudiziaria. Tale posizione si giustifica includendo le videoriprese nella categoria delle prove documentali di cui allâart. 234 c.p.p. in cui sono ricomprese le rappresentazioni di âfatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzoâ.
- Il secondo orientamento inquadra le riprese visive effettuate in luoghi pubblici nellâambito delle prove atipiche previste dallâart. 189 c.p.p. tanto se avvenute al di fuori del procedimento (Sez. V, 26 ottobre 2001, n. 43491, Tarantino, rv. 220261, con riferimento a riprese effettuate da una videocamera collocata allâesterno di una banca), quanto se avvenute nellâambito delle indagini.
Tuttavia, con riferimento alla seconda delle due ipotesi, si è detto che astrattamente il risultato delle riprese visive costituisce una prova documentale ex art. 234, comma 1 c.p.p., e come tale può essere utilizzato a fini probatori, sebbene il codice di rito non ne disciplini le modalitĂ di acquisizione e le regole di utilizzazione. Unico limite il rispetto di modalitĂ acquisitive che non si pongano in conflitto con norme di legge. Ne deriva che le riprese effettuate in un luogo pubblico o aperto al pubblico non incontrano teoricamente alcun limite in quanto la natura del luogo in cui si svolge la condotta implica una implicita rinunzia alla riservatezza. NĂŠ opererebbero le garanzie poste dallâart. 14 Cost. in quanto applicabili solo ai luoghi di privata dimora.
Le S.U. rilevano a tal proposito una certa ÂŤconfusione concettuale tra la prova documentale dellâart. 234 c.p.p. e la prova atipica dellâart. 189 c.p.p.Âť al punto che ÂŤtalvolta si ha lâimpressione che le immagini videoriprese siano considerate al tempo stesso documenti e prove atipiche, cioè documenti formati attraverso una prova atipicaÂť quando invece le due norme non sono complementari ma individuano forme probatorie alternative. In realtĂ , precisa la corte, ÂŤsolo le videoregistrazioni effettuate fuori dal procedimento possono essere introdotte nel processo come documenti e diventare quindi una prova documentale mentre le altre, effettuate nel corso delle indagini, costituiscono, secondo il codice, la documentazione dellâattivitĂ investigativa, e non documentiÂť.
AffinchĂŠ possano rientrare fra gli atti del processo le videoriprese effettuate nel corso delle indagini debbono essere ricondotte nella categoria delle prove atipiche di cui allâart. 189 c.p.c. Contro la possibile obiezione cui va incontro tale tesi â ovvero la necessitĂ un contraddittorio tra le parti davanti al giudice sulle modalitĂ di assunzione della prova, naturalmente carente nel caso di riprese audiovisive â la s.c. argomenta come segue: ÂŤ[âŚ] lâobiezione non distingue il mezzo di ricerca della prova, costituito dalla ripresa visiva, dalla videoregistrazione, cioè dal supporto sul quale sono fissate le immagini riprese, fonte di prova, e dal mezzo di prova, che è lo strumento attraverso il quale si acquisisce nel processo il contenuto rappresentativo del supporto, vale a dire quello che sarĂ lâelemento di prova. Il contraddittorio previsto dallâart. 189 c.p.p. non riguarda la ricerca della prova ma la sua assunzione e interviene dunque, come risulta chiaramente dalla disposizione, quando il giudice è chiamato a decidere sullâammissione della provaÂť.
PiĂš difficoltosa appare la questione sulla legittimitĂ delle videoriprese in ambito domiciliare e conseguentemente sulla loro utilizzabilitĂ probatoria.
Sulla questione giĂ ebbe a pronunciarsi la Corte Costituzionale con la sent. n. 135/2002 ritenendo infondata la questione di legittimitĂ costituzionale degli art. 189 e 266-271 c.p.p. e segnatamente, dellâart. 266 comma 2, in riferimento agli art. 3 e 14 cost., nella parte in cui non estendono la disciplina delle intercettazioni delle comunicazioni tra presenti nei luoghi indicati nellâart. 614 c.p. alle riprese visive o videoregistrazioni effettuate nei medesimi luoghi. La Consulta nella ridetta sentenza precisò che il riferimento, nellâart. 14, 2 comma, Cost., alle âispezioni, perquisizioni e sequestriâ non è necessariamente espressivo dellâintento di âtipizzareâ le limitazioni permesse, escludendo a contrario quelle non espressamente contemplate. Ă infatti ragionevole ritenere che gli atti elencati esaurivano, allâepoca di redazione della costituzione, le forme di limitazione dellâinviolabilitĂ del domicilio e non potendosi evidentemente prevedere altre forme di intrusione nella sfera domiciliare rese possibili dagli sviluppi tecnologici.
Secondariamente ritenne di dover distinguere nellâambito della captazione di immagini in luoghi di privata dimora lâoggetto della ripresa stessa ovvero i comportamenti âcomunicativiâ da quelli ânon comunicativiâ. Il primo caso sarebbe assimilabile ad una forma di intercettazione di comunicazioni fra presenti, che si differenzia da quella sonora solo in rapporto allo strumento tecnico di intervento (come nellâipotesi di riprese visive di messaggi gestuali), fattispecie alla quale è applicabile, in via interpretativa, la disciplina legislativa della intercettazione ambientale in luoghi di privata dimora. Il problema di costituzionalitĂ si configurerebbe dunque solo ove si fuoriesca dallâipotesi della videoregistrazione di comportamenti di tipo comunicativo, venendo allora in considerazione soltanto lâintrusione nel domicilio in quanto tale. Pur tuttavia la Corte costituzionale ritenne le due situazioni poste a confronto come assolutamente eterogenee: da un lato la limitazione della libertĂ e segretezza delle comunicazioni; dallâaltro lâinvasione della sfera della libertĂ domiciliare in quanto tale. In conclusione rivolse un invito al legislatore ad intervenire, specie per lâipotesi della videoregistrazione non avente carattere di intercettazione di comunicazioni, ferma restando, per lâimportanza e la delicatezza degli interessi coinvolti, lâopportunitĂ di un riesame complessivo della materia. Seppure indirettamente, e con formula non certo chiara, con la sent. 135/2000 la consulta dichiarava dunque inammissibili le riprese visive di comportamenti non comunicativi effettuati in ambito domiciliare.
Sul punto la Cassazione ha comunque maturato un proprio orientamento, consolidato nel tempo (cfr. Cass. Cass. p. , sez. un., 13 luglio 1998, n. 21) ed imperniato sullâinterpretazione dellâart. 191 c.p.p.
Secondo la s.c. rientrano nella categoria delle prove sanzionate dallâinutilizzabilitĂ , ai sensi dellâart. 191 c.p.p., non solo quelle oggettivamente vietate, ma anche quelle formate o acquisite in violazione dei diritti soggettivi tutelati in modo specifico dalla Costituzione, come nel caso degli art. 13, 14 e 15, in cui la prescrizione dellâinviolabilitĂ attiene a situazioni fattuali di libertĂ assolute, di cui è consentita la limitazione solo nei casi e nei modi previsti dalla legge. I concetti di inutilizzabilitĂ ed incostituzionalitĂ relativamente alla prova penale si intrecciano sulla base dellâassunto che i divieti cui fa riferimento lâart. 191 c.p.p. non possono essere solamente quelli di natura processuale ma anche quelli rinvenibili comunque nellâordinamento e, a maggior ragione, quelli derivanti da violazione di norme costituzionali.
Ultima questione affrontata dalla corte è quella relativa al caso di specie ovvero allâutilizzabilitĂ di videoriprese tratte nei camerini di un club privè. Ipotesi che si pone sulla linea di confine fra il concetto di luogo pubblico e domicilio privato o, quantomeno, di luogo di privata dimora di cui allâart. 614 c.p.
Il contrasto giurisprudenziale in ordine a fattispecie similari, allâinterno della medesima corte, è evidente: in talune occasioni (sent. n. 3443/03; n. 6962/03 e n. 11654/05) si è ritenuto di escludere il carattere di privata dimora relativamente a luoghi in cui non vi fossero una seppur minima stabilitĂ e continuativitĂ nellâutilizzo del luogo stesso (cosĂŹ ad es. pwer le toilettes di un locale pubblico); in talaltre (sent. n. 7063/00) si è preferito affidarsi ad una interpretazione estensiva dellâart. 14 Cost. (la cui nozione di domicilio è piĂš ampia e supera i luoghi di privata dimora di cui allâart 614 c.p.) coprendo quindi anche luoghi in cui, sebbene temporaneamente, si crea unâarea di riservatezza.
A tal proposito la Suprema corte a s.u., nella pronuncia in esame, precisa che nei luoghi che possono correttamente definirsi quali domicilio la tutela si estende al luogo stesso a prescindere della presenza fisica del titolare. Diversamente la tutela che può accordarsi a luoghi quali possono essere una toilette o un privè e simili va rintracciata non nella protezione del domicilio in quanto tale di cui allâart 14 Cost ma piuttosto nella protezione del diritto alla riservatezza della vita privata (art. 2 Cost.; art. 8 Conv.ne europea diritti dellâuomo; art. 17 Patto int.le diritti civili e politici).
Sulla scorta di tale ragionamento le riprese audiovisie in luoghi che pur non rientrano nella nozione di domicilio ma vengono usati per attivitĂ che si vogliono mantenere riservate devono considerarsi ammissibili ed utilizzabili solo se assunte con le modalitĂ e le garanzie di cui allâart. 189 c.p.p. ovvero se disposte per mezzo di un decreto motivato dellâautoritĂ giudiziaria procedente, sia essa p.m. o giudice.
Nel caso di specie lâautorizzazione del g.i.p. al p.m., pur esistente, si presenta assolutamente carente sotto il profilo delle motivazioni e disposta su modulo prestampato relativo alle intercettazioni di comunicazioni fra presenti di talchè ne deriva lâinutilizzabilitĂ delle videoregistrazioni effettuate allâinterno dei privè di un locale pubblico.
Cassazione penale, sez. unite, 28 marzo 2006, n. 26795






