Cassazione civile, sez. lavoro, 21 marzo 2008, n. 7650
Sintetica la motivazione della S.C. relativamente all’impugnazione del licenziamento di un portalettere il quale in maniera continuativa si era appropriato delle somme di danaro riscosse all’atto della consegna di materiale postale gravato di assegno.
La forte spinta al gioco d’azzardo, ammesso che avesse assunto dimensioni patologiche, non avrebbe potuto comunque giustificare l’appropriazione del danaro, trattandosi di comportamento autonomo rispetto all’impulso a giocare d’azzardo, pur se finalizzato a soddisfare questa esigenza.
Respinte quindi le doglianza del ricorrente secondo il quale il giudice di merito avrebbe dovuto escludere la gravità dell’infrazione sotto il profilo soggettivo in relazione al disposto dell’art. 2106 c.c.
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Cassazione civile, sez. lavoro, 21 marzo 2008, n. 7650






