Cassazione Civile, sez. I, 18 febbraio 2008, n. 3932
Lâappaltatore, assumendo unâobbligazione che ha per oggetto il risultato della sua attivitĂ , è tenuto ad assicurare al committente lâopera o il servizio promessi, dovendo a ciò provvedere con organizzazione adeguata da un punto di vista sia economico che tecnico.
La S.C. pertanto ha affermato che, tanto nellâappalto pubblico quanto in quello privato, lâappaltatore, nel rispetto dei propri obblighi di diligenza e senza necessitĂ di una specifica pattuizione in tal senso, deve esercitare il controllo della validitĂ tecnica del progetto fornito dal committente, anche in relazione alle caratteristiche del suolo su cui lâopera deve sorgere, posto che dalla corretta progettazione, oltre che dallâesecuzione dellâopera, dipende il risultato promesso.
NĂŠ tale responsabilitĂ può venire meno solo per il fatto che un controllo del genere richiederebbe cognizioni particolari, esigibili da persona particolarmente qualificata (un ingegnere o un geologo) in quanto lâimprenditore â costruttore opera in un settore di attivitĂ che di per sè richiede quella specifica competenza, tanto che la progettazione e la direzione dei lavori delle costruzioni in cemento armato di norma è riservata per legge agli ingegneri e agli architetti (R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537).
Rientra pertanto ÂŤnellâalea normale del contratto di appalto assicurare il risultato pur ove questo richieda cognizioni tecniche tipiche dellâattivitĂ necessaria per la realizzazione dellâopus, onde si configura come onere dellâappaltatore predisporre unâorganizzazione della sua impresa che assicuri la presenza di tali competenze per poter adempiere lâobbligazione, assunta con il committente, di eseguire lâopera immune da vizi e difformitĂ Âť.
Cassazione Civile, sez. I, 18 febbraio 2008, n. 3932





