Cassazione Civile, sez. I, 18 febbraio 2008, n. 3932

L’appaltatore, assumendo un’obbligazione che ha per oggetto il risultato della sua attività, è tenuto ad assicurare al committente l’opera o il servizio promessi, dovendo a ciò provvedere con organizzazione adeguata da un punto di vista sia economico che tecnico.
La S.C. pertanto ha affermato che, tanto nell’appalto pubblico quanto in quello privato, l’appaltatore, nel rispetto dei propri obblighi di diligenza e senza necessità di una specifica pattuizione in tal senso, deve esercitare il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, anche in relazione alle caratteristiche del suolo su cui l’opera deve sorgere, posto che dalla corretta progettazione, oltre che dall’esecuzione dell’opera, dipende il risultato promesso.
Né tale responsabilità può venire meno solo per il fatto che un controllo del genere richiederebbe cognizioni particolari, esigibili da persona particolarmente qualificata (un ingegnere o un geologo) in quanto l’imprenditore – costruttore opera in un settore di attività che di per sè richiede quella specifica competenza, tanto che la progettazione e la direzione dei lavori delle costruzioni in cemento armato di norma è riservata per legge agli ingegneri e agli architetti (R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537).
Rientra pertanto «nell’alea normale del contratto di appalto assicurare il risultato pur ove questo richieda cognizioni tecniche tipiche dell’attività necessaria per la realizzazione dell’opus, onde si configura come onere dell’appaltatore predisporre un’organizzazione della sua impresa che assicuri la presenza di tali competenze per poter adempiere l’obbligazione, assunta con il committente, di eseguire l’opera immune da vizi e difformità».

Cassazione Civile, sez. I, 18 febbraio 2008, n. 3932