Cassazione Civile, sez. II, 12 novembre 2007, n. 23506
«L’art. 200 C.d.S., nel disciplinare le prescrizioni che il verbale di accertamento dell’infrazione deve contenere, rinvia al contenuto del modello descritto dall’art. 383 reg. esec. C.d.S..
Il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 383, comma 2 (regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada) stabilisce che, nell’ipotesi in cui è ammesso il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, l’accertatore deve fornire al trasgressore ragguagli circa le modalità di pagamento, precisando l’ammontare della somma da pagare, i termini del pagamento, l’ufficio o comando presso il quale questo può essere effettuato ecc…
Il verbale deve quindi contenere una serie di indicazioni necessarie per consentire al trasgressore il pagamento in misura ridotta della sanzione, non essendo evidentemente al riguardo sufficiente, come correttamente ritenuto dal giudice di pace, l’indicazione del minimo della sanzione edittale».
Cassazione Civile, sez. II, 12 novembre 2007, n. 23506






