Cassazione civile, sez. III, 15 maggio 2013, n. 11735
Ai sensi dell’art. 900 cod. civ. le finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono di due specie: luci, quando danno passaggio alla luce e all’aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino; vedute o prospetti, quando permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente.
In tema di sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma suddetta perché possa configurarsi una vera e propria veduta costituisce principio ormai consolidato, a seguito della ben nota sentenza della SS.UU. n. 10615 del 1996, che oltre al requisito della inspectio in alienum, sia richiesto anche quello della c.d. prospectio, affaccio che deve consistere nella agevole possibilità, in condizioni di sicurezza, di sporgere il capo oltre l’apertura e di guardare non solo di fronte, ma anche obliquamente e lateralmente, nel fondo del vicino (tra le altre e più recenti, v. Cass. nn 8009 e 18910 del 2012).
Clicca e scarica il testo integrale della sentenza ⇣
Cassazione civile, sez. III, 15 maggio 2013, n. 11735






