Cassazione penale, sez. III, 17 gennaio 2011, n. 796

«La destinazione d’uso di un’unità immobiliare individua la funzione che l’immobile è destinato a svolgere ed è un elemento in grado di incidere direttamente sulla pianificazione territoriale e sul carico urbanistico; quindi la abusiva modificazione della destinazione d’uso di un’unità immobiliare può aggravare il cd. carico urbanistico, tanto che in dottrina è stato osservato che una parte del degrado ambientale è riconducibile proprio ai diffusi mutamenti di destinazione d’uso degli immobili preesistenti con problemi connessi alle diverse esigenze di trasporto, smaltimento dei rifiuti, viabilità ecc. (tra le molte, Sez. 3, n. 22866 del 13/6/2007, Laudani, Rv. 236881, in riferimento alla realizzazione di opere interne in un immobile, le quali abbiano comportato il mutamento della destinazione d’uso)».
In particolare, in relazione alla predisposizione di impianti tecnologici, già la stessa sezione terza penale nella sentenza n. 27713/2010, in una fattispecie di mutamento in abitazione del sottotetto mediante la predisposizione di impianti tecnologici sottotraccia, aveva ulteriormente precisato che la modifica di destinazione d’uso è integrata anche dalla realizzazione di sole opere interne così come, nella sentenza in commento, è stata ritenuta sussistente a fronte della realizzazione di tubazioni per impianto di riscaldamento e per angolo cottura in vani seminterrati destinati a garage.

Cassazione penale, sez. III, 17 gennaio 2011, n. 796