TAR Piemonte, sez. I, 21 dicembre 2011, n.1339

«La nozione di valore di attenzione” è posta a tutela della salute e a salvaguardia della popolazione esposta alle emissioni elettromagnetiche prodotte dagli impianti (nella specie, di radiodiffusione televisiva).
Essa è codificata dall’art. 3, comma 1, lett. c), della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici): “è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere, superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate…”.
Il secondo periodo della richiamata disposizione precisa che il valore di attenzione “costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge”.
Affine a tale nozione è quella di “limite di esposizione” che l’art. 3, comma 1, lett. b), della citata legge 36/2001 definisce come “il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori…”.
In breve: il limite di esposizione rappresenta una soglia di compatibilità con la salute umana che non deve in alcun caso essere superata; il valore di attenzione è un diverso limite…il cui rispetto costituisce una misura di cautela per proteggere la popolazione dagli effetti a lungo termine connessi con l’esposizione ai campi elettromagnetici all’interno di edifici adibiti a permanenze prolungate (cfr. anche d.P.C.M. 8 luglio 2003, art. 3)».

TAR Piemonte, sez. I, 21 dicembre 2011, n.1339