Cassazione civile, sez. lavoro, 19 gennaio 2018, n. 1377
Lâutilizzo dellâauto aziendale per tornare a casa dopo il lavoro o per la pausa pranzo non costituisce una condotta di gravitĂ tale da legittimare il licenziamento del lavoratore.
Nella fattispecie la Corte di appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato la illegittimitĂ del licenziamento disciplinare intimato ad una lavoratore per il sopra descritto uso dellâauto aziendale, ordinandone la reintegra.
La Corte ha ritenuto priva di riscontro la contestazione con la quale si imputava al lavoratore di avere utilizzato, in maniera sistematica, alcune auto aziendali per uscire dallo stabilimento in occasione della pausa pranzo rientrandovi dopo circa 20/40 minuti e nellâavere, spesso, con le stesse autovetture, fatto rientro presso la propria abitazione a fine giornata lavorativa per poi tornare al lavoro la mattina successiva.
Ă stato osservato che, non essendo emersa una vera e propria âdistrazioneâ dai fini lavorativi e professionali (quale ipotizzabile in presenza di viaggi o visite di piacere o per il disbrigo di incombenze personali, ecc.) la condotta addebitata non travalicava un concetto âlatoâ di uso aziendale del mezzo per motivi di lavoro. Ciò comportava, sotto il profilo dellâintensitĂ dellâelemento psicologico, la scarsa valenza trasgressiva della condotta in sè considerata rispetto alla nozione di âservizioâ comunemente accettata ed escludeva che il modus agendi del lavoratore fosse stato animato da un vero e proprio intento profittatore in aperto contrasto con chiare ed univoche norme aziendali.
Sotto altro profilo si evidenziava che lâassoluta carenza, nella contestazione disciplinare, di elementi relativi alla quantitĂ di carburante presumibilmente consumato attraverso il sistematico uso della vettura aziendale, da un lato non consentiva lâaccertamento della effettiva sussistenza di un pregiudizio economico per la societĂ datrice riconducibile alla condotta addebitata e, dallâaltro, deponeva nel senso che lâinadempienza imputata al dipendente non aveva riguardo ad un serio aggravio di spese per lâazienda o ad altro particolare pregiudizio, neppure evidenziato nelle difese della societĂ .
La Suprema Corte nel confermare la sentenza di merito ha ribadito che, in tema di licenziamento disciplinare, vige il principio di proporzionalitĂ della sanzione allâinfrazione richiede per cui il giudice deve procedere allâaccertamento della gravitĂ del fatto contestato sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
Inoltre la giusta causa di licenziamento deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dellâelemento fiduciario, dovendo il giudice valutare, da un lato, la gravitĂ dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e allâintensitĂ del profilo intenzionale, dallâaltro, la proporzionalitĂ fra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dellâelemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare
Alla luce dei richiamati principi le censure della societĂ datrice di lavoro si sono rivelate prive di pregio.
Lâutilizzo dellâautovettura aziendale con le modalitĂ descritte non travalicava un concetto âlatoâ di uso del mezzo per motivi di lavoro ed, in ogni caso, anche a voler ritenere la condotta di rilievo disciplinare, la sanzione del licenziamento non era proporzionata allâintensitĂ dellâelemento soggettivo ed allâassenza di pregiudizio derivatone alla societĂ .
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Cassazione civile, sez. lavoro, 19 gennaio 2018, n. 1377






