Cassazione civile, sez. unite, 19 ottobre 2017 n. 24675
La cosiddetta usura sopravvenuta si verifica nellâipotesi in cui, successivamente alla stipula del contratto di mutuo, il tasso dâinteresse risulti superiore al tasso soglia determinato con il meccanismo disciplinato dalla L. 108/96.
Detta circostanza può verificarsi sia in relazione ai contratti stipulati antecedentemente allâentrata in vigore della citata legge, sia quelli successivi, qualora il tasso dâinteresse pattuito ed inizialmente entro la soglia sia divenuto usuraio nel corso del rapporto per effetto della caduta dei tassi medi di mercato.
Tale ultima ipotesi si verifica in particolare nel caso di contratti a tasso fisso ed è meno probabile nel caso di contratti a tasso variabile (salvo spread particolarmente consistenti rispetto al tasso base) atteso che la variabilità consente normalmente di assorbire gli effetti del calo dei tassi medi di mercato.
La repentina caduta dei tassi di mercato a fine anni â90 indusse il legislatore ad intervenire appunto in via di interpretazione autentica della Legge 108/96 per cui venne emanato il D.L. n. 394 del 2000. Il decreto allâart. 1, comma 1, dispone âAi fini dellâapplicazione dellâart. 644 c.p., e dellâart. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamentoâ.
La Suprema Corte, chiamata a sezioni unite per risolvere il contrasto giurisprudenziale creatosi sulla questione, ha ritenuto non configurabile lâ usura sopravvenuta.
La norma dâinterpretazione autentica attribuisce rilevanza, ai fini della qualificazione del tasso convenzionale come usurario, al momento della pattuizione dello stesso e non al momento del pagamento degli interessi. Ne consegue che deve escludersi che il meccanismo dei tassi soglia previsto dalla legge n. 108/96 sia applicabile alle pattuizioni di interessi stipulate in data precedente la sua entrata in vigore, anche se riferite a rapporti ancora in corso a tale data (essendo pacifico, peraltro, nella giurisprudenza di legittimitĂ , che la L. n. 108 del 1996, non può trovare applicazione quanto ai rapporti giĂ esauritisi alla medesima data).
Ă stato quindi formulato il seguente principio di diritto:
ÂŤAllorchè il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dellâusura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullitĂ o lâinefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente allâentrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; nĂŠ la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nellâesecuzione del contrattoÂť.
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Cassazione civile, sez. unite, 19 ottobre 2017 n. 24675






