Cassazione civile, sez. III, 8 maggio 2009, ord. n. 10609
Chi ha usucapito lâimmobile sottoposto ad esecuzione forzata può proporre opposizione allâesecuzione.
ÂŤLa regola per cui con lâopposizione alla esecuzione non si possono far valere contro il diritto nascente dal titolo ragioni che avrebbero potuto costituire oggetto di difesa od eccezione nel giudizio in cui lo stesso è stato formato discende dal principio del giudicato e dunque opera in confronto di quanti sono stati od avrebbero dovuto essere parti del giudizio in cui è stato formato.
La regola non può impedire a chi afferma dâessere proprietario del bene, sottoposto ad espropriazione in confronto di altri, in una esecuzione individuale per espropriazione o concorsuale, di chiedere che sia accertato che il bene appartiene invece a lui, se è stato acquistato in base ad un titolo opponibile allâespropriato ed alla cui espropriazione nei suoi confronti egli è rimasto estraneo.
Ă questo il caso di chi chieda di far accertare dâaver acquistato in forza di usucapione il bene che è stato assoggettato a vendita forzata nel processo di fallimento seguito in confronto del precedente proprietario. NĂŠ costituisce condizione per lâaccoglimento dellâopposizione che la ragione di chi propone la domanda risulti giĂ in precedenza accertataÂť.
Massima tratta da: Estratto della sentenza
Cassazione civile, sez. III, 8 maggio 2009, ord. n. 10609






