Cassazione civile, sez. VI, 17 maggio 2018, n. 12080
Il comodatario, quale detentore del bene oggetto del comodato, non può acquistare il possesso âad usucapionemâ senza prima avere mutato, mediante una âinterversio possessionisâ, la sua detenzione in possesso, per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore (v. Sez. 3, Sentenza n. 24222 del 17/11/2009 Rv. 610407; Sez. 2, Sentenza n. 5854 del 16/03/2006 Rv. 586509).
Ă stato precisato che la presunzione di possesso utile âad usucapionemâ, di cui allâart. 1141 cod. civ., non opera quando la relazione con il bene derivi da un atto o da un fatto del proprietario a beneficio del detentore, nella specie un contratto di comodato, poichĂŠ in tal caso lâattivitĂ del soggetto che dispone della cosa non corrisponde allâesercizio di un diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario.
Ne consegue che la detenzione di un bene immobile a titolo di comodato precario può mutare in possesso solamente allâesito di un atto dâinterversione idoneo a provare con il compimento di idonee attivitĂ materiali il possesso utile âad usucapionemâ in opposizione al proprietario concedente (Sez. 2, Sentenza n. 21690 del 14/10/2014 Rv. 632753; Sez. 2, Sentenza n. 5551 del 15/03/2005 Rv. 581134).
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Cassazione civile, sez. VI, 17 maggio 2018, n. 12080





