Corte di giustizia UE, 25 ottobre 2017, C. 106-16
Gli Stati membri non possono imporre un obbligo di liquidazione alle societĂ che intendono trasferire la propria sede legale in un altro Stato membro. Il trasferimento della sede legale di una una societĂ in un diverso stato membro, anche senza spostamento della sede effettiva, rientra nella libertĂ di stabilimento protetta dal diritto dellâUnione.
Il SÄ
d NajwyĹźszy (Corte suprema, Polonia) ha richiesto innanzitutto alla Corte di Giustizia se la libertĂ di stabilimento sia applicabile al trasferimento della sola sede legale di una societĂ , costituita ai sensi del diritto di uno Stato membro, verso il territorio di un diverso Stato membro, nel caso in cui detta societĂ sia trasformata in una societĂ disciplinata dal diritto di tale diverso Stato membro senza spostamento della sede effettiva. Il SÄ
d NajwyĹźszy ha richiesto inoltre se la normativa polacca che subordina la cancellazione dal registro delle imprese allo scioglimento della societĂ in esito ad una procedura di liquidazione sia compatibile con la libertĂ di stabilimento.
Nella sentenza odierna, la Corte sottolinea, in primo luogo, che il diritto dellâUnione accorda il beneficio della libertĂ di stabilimento ad ogni societĂ costituita conformemente alla legislazione di uno Stato membro e avente la sede sociale, lâamministrazione centrale o il centro di attivitĂ principale allâinterno dellâUnione. Tale libertĂ include, in particolare, il diritto di una siffatta societĂ di trasformarsi in una societĂ disciplinata dal diritto di un altro Stato membro.
Nel caso di specie, la libertĂ di stabilimento conferisce quindi alla societĂ il diritto di trasformarsi in una societĂ di diritto lussemburghese, purchĂŠ siano soddisfatte le condizioni per la costituzione definite dalla legislazione lussemburghese e, in particolare, i criteri posti dal Lussemburgo ai fini della riferibilitĂ di una societĂ allâordinamento giuridico nazionale.
Peraltro, la Corte ritiene che rientri nella libertĂ di stabilimento la facoltĂ di una societĂ costituita secondo la legislazione di uno Stato membro di trasformarsi in una societĂ disciplinata dal diritto di un diverso Stato membro, nel rispetto del criterio stabilito da tale diverso Stato membro ai fini della riferibilitĂ di detta societĂ al proprio ordinamento giuridico nazionale, quandâanche essa svolga la parte essenziale, se non la totalitĂ , delle sue attivitĂ economiche nel primo Stato membro. La Corte osserva, a tal proposito, che il fatto di stabilire la sede (legale o effettiva) di una societĂ in conformitĂ con la legislazione di uno Stato membro al fine di beneficiare di una legislazione piĂš vantaggiosa non costituisce, di per sĂŠ, un abuso. Pertanto, la decisione di trasferire verso il Lussemburgo la sola sede legale della societĂ senza trasferire la sua sede effettiva non può, di per sĂŠ, determinare lâesclusione di un simile trasferimento dalla libertĂ di stabilimento.
La Corte osserva, in secondo luogo, che nonostante in linea di principio, una societĂ di diritto polacco possa trasferire la propria sede legale in uno Stato membro diverso dalla Polonia senza perdere la personalitĂ giuridica, ai sensi del diritto polacco essa può ottenere la propria cancellazione dal registro delle imprese polacco solo a condizione di aver proceduto alla liquidazione. A tal proposito, la Corte rileva che nel diritto polacco le operazioni di liquidazione comprendono la conclusione degli affari correnti e la riscossione dei crediti della societĂ , lâadempimento degli obblighi e la realizzazione degli attivi, il soddisfacimento dei creditori o la costituzione di garanzie in loro favore, la presentazione dei bilanci risultanti da tali operazioni nonchĂŠ la designazione di un custode dei libri e dei documenti della societĂ in liquidazione. La Corte considera che, richiedendo la liquidazione della societĂ , la normativa polacca sia tale da ostacolare, se non addirittura impedire, la trasformazione transfrontaliera di una societĂ . Tale normativa costituisce pertanto una restrizione alla libertĂ di stabilimento.
Una simile restrizione, in linea di principio, può essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela degli interessi dei creditori, dei soci di minoranza e dei dipendenti. Tuttavia, la normativa polacca prevede, generalmente, un obbligo di liquidazione, senza tener conto del rischio effettivo di una lesione di tali interessi dei creditori, e senza che sia consentito optare per misure meno restrittive capaci di salvaguardarli. Secondo la Corte, un simile obbligo va al di lĂ di quanto necessario per raggiungere lâobiettivo della tutela degli interessi menzionati.
Infine, per quanto concerne lâargomento del governo polacco secondo cui tale normativa è giustificata dallâobiettivo del contrasto alle pratiche abusive, la Corte constata che, dal momento che lâobbligo generale di attuare una procedura di liquidazione si risolve nel costituire una presunzione generale di esistenza di un abuso, una normativa di tal genere è sproporzionata.
Corte di giustizia UE, 25 ottobre 2017, C. 106-16






