Cassazione civile, sez. I, 14 agosto 2019, n. 21405
Nel giudizio che ha visto contrapposte la societĂ C.R.A.F.T. s.r.l. e Autostrade per lâItalia s.p.a., in secondo grado, la Corte dâAppello di Roma ha sostenuto che il âsistema di rilevamento della velocitĂ di autoveicoli e simili, particolarmente per tratte autostradaliâ (SICVe), denominato anche Tutor o Safety Tutor, di Autostrade per lâItalia, andasse a violare le norme relative alla proprietĂ intellettuale della societĂ C.R.A.F.T. e dovesse essere rimosso.
In particolare la C.R.A.F.T. aveva sostenuto che la contraffazione del brevetto dâinvenzione di sua proprietĂ e la nullitĂ della domanda di brevetto presentata da Autostrade il 5 agosto 2003 per difetto di novitĂ ed originalitĂ , avendo riguardo al proprio brevetto industriale per invenzione registrato nel 1999 e consistente in un sistema di sorveglianza e controllo del traffico veicolare su strade e autostrade.
Avverso la sentenza della Corte di appello, resa il 10 aprile 2018, ha proposto ricorso per cassazione la Autostrade per lâItalia, ottenendone la riforma.
Sistema SICVe Tutor e contraffazione per equivalenti
Il tema affrontato dai giudici di merito è stato quello della contraffazione per equivalenti.
I due sistemi di rilevamento della velocitĂ media dei veicoli si basano sulla medesima idea, giacchĂŠ in entrambi i casi viene in questione il collegamento telematico tra due stazioni di rilevamento puntuale in funzione dellâaccertamento della velocitĂ media mantenuta dai veicoli, calcolata avendo riguardo alla loro andatura riscontrata al termine del tratto stradale interessato.
La differenza attiene invece al sistema di accertamento della velocità media mantenuta da un veicolo.
Nel caso del brevetto C.R.A.F.T. lâaccertamento della velocitĂ media mantenuta da un veicolo, identificato tramite la targa posteriore, avviene per mezzo di sensori di rilevamento posizionati su una porta di entrata e una porta di uscita con collegamento ed elaborazione elettronica dei dati rilevati. Segnatamente il rilevamento avviene attraverso lâutilizzo del sistema di rilevamento sulla base delle spire virtuali (basato su raggi luminosi).
Nel caso del sistema Tutor della società autostrade il rilevamento avviene invece attraverso  spire induttive per la rilevazione dei dati del traffico.
Secondo la Suprema Corte âUn medesimo problema può essere risolto in modi diversi attraverso distinti trovati inventivi: ma non per questo potrĂ stabilirsi tra di essi quella relazione di equivalenza che è rilevante ai fini della contraffazioneâ.
Al riguardo, pertanto, i Giudici del Supremo Collegio, con riferimento al caso in esame, hanno accolto il ricorso di Autostrade per lâItalia, cassando la sentenza impugnata ed emanando il nuovo principio di diritto secondo cui ÂŤla contraffazione per equivalenti ricorre in presenza della soluzione di un problema tecnico attuata attraverso invenzioni che presentino elementi delle rivendicazioni muniti di equivalenza, non in presenza della sola identitĂ del problema suscettibile di essere superato con soluzioni tra loro diverseÂť.
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Cassazione civile, sez. I, 14 agosto 2019, n. 21405




