Cassazione civile, sez. III, 24 luglio 2007, n. 16315
Il consumatore-turista ha sempre diritto ad una vacanza serena.
La Cassazione stabilisce che una vacanza tranquilla, che soddisfi molteplici scopi, come relax, svago ed esigenze culturali, viene prima di tutto.
Con questa innovativa sentenza la Cassazione – rigettando il ricorso di un’agenzia di viaggi condannata in appello a pagare l’indennità per una vacanza non fruita da parte di un cliente che non era partito per Cuba, dove era scoppiata un’epidemia – “stravolge” i contenziosi tra agenzie di viaggio e turisti.
Per la Suprema Corte è prioritaria la realizzazione dello scopo vacanziero è, cioè, il benessere psicofisico ed il pieno godimento della vacanza, come occasione di svago e riposo. Di conseguenza l’epidemia fa venir meno il normale standard di sicurezza sanitaria nel luogo di vacanza e quindi l’agenzia di viaggio, deve risarcire il cliente.
L’ innovazione della sentenza a difesa del consumatore-turista sta nel fatto che l’agenzia deve rimborsare l’intero prezzo del pacchetto turistico, anche qualora non sia stato emesso dalla Farnesina l’avviso di “sconsiglio” sulla località, anche a prescindere,cioè, dalla comunicazione del Ministero degli Esteri italiano che vieti o anche solo sconsigli i viaggi verso la località oggetto del pacchetto turistico.
Cassazione civile, sez. III, 24 luglio 2007, n. 16315






