Cassazione penale, sez. IV, 5 maggio 2008, n. 17718
La sottoposizione al TSO – trattamento sanitario obbligatorio – effettuato al di fuori del paradigma legale, pur costituendo un’illecita ed ingiusta forma di privazione della libertà personale, non prevede l’applicazione in via analogica dell’istituto della riparazione per ingiusta detenzione, regolato dagli articoli 314 e ss. c.p.p.
Il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione è circoscritto in una cornice molto precisa che riguarda le fattispecie di detenzione cautelare disposta ed eseguita in un ambito penale ed anche le pronunce della Corte Costituzionale, che pure hanno allargato le maglie dell’applicazione di tale istituto (erroneo ordine di esecuzione, arresto in flagranza o di fermo), si inseriscono nel paradigma della perdita della libertà per ingiusta detenzione cautelare.
Altre norme sono state introdotte nell’ordinamento per la tutela del cittadino vittima di errori giudiziari che non abbiano comportato ingiusta detenzione quali, ad esempio, la legge n. 117/1988 sul “Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati”.
Sebbene – riconosce la Corte – vi sia una differenza sostanziale tra i due istituiti, il primo caratterizzato dalla natura indennitaria ed il secondo dalla natura risarcitoria, non vi è dubbio che entrambi rientrino nel concetto più ampio di riparazione previsto dalle Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo così come in altre convenzioni a tutela del cittadino e dei suoi rapporti con la magistratura.
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Cassazione penale, sez. IV, 5 maggio 2008, n. 17718





