Corte Costituzionale, 3 luglio 2013, n. 237
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, e del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, come sollevate dai Tribunali di Pinerolo, di Alba, di Sala Consilina, di Montepulciano e di Sulmona con le ordinanze di rimessione esaminate all’udienza pubblica del 2 luglio 2013 ed alla camera di consiglio del 3 luglio 2013.
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del decreto legislativo n. 155 del 2012, limitatamente alla disposta soppressione del Tribunale di Urbino (reg. ord. n. 66 del 2013).
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Friuli Venezia-Giulia con il ricorso n. 179 del 2012.
Clicca e scarica il testo integrale della sentenza ⇣
Corte Costituzionale, 3 luglio 2013, n. 237






