Cassazione penale, sez. II, 13 febbraio 2008, n. 6816
«Il Tribunale del riesame – anche in sede di appello – è privo di poteri istruttori, incompatibili con la speditezza del procedimento incidentale de libertate e con il principio informatore del nuovo processo penale basato essenzialmente sulla iniziativa delle parti e decide esclusivamente tenendo conto degli elementi emergenti dagli atti trasmessigli dal P.M. e di quelli eventualmente addotti dalle parti nel corso dell’udienza.
In sostanza, il Tribunale del riesame, se può decidere, anche in base alla documentazione offerta in contraddittorio dalle parti in udienza, (Cass. Sez. Un. 20 aprile 2004 n. 18339), è del tutto privo di poteri istruttori, onde sono inammissibili, nel relativo procedimento, sia le audizioni dei testi sia il confronto tra gli stessi».
Nel caso di specie, il Giudice del riesame, investito della decisione relativa al rigetto di una istanza di revoca del sequestro preventivo, dopo avere acquisito le relazioni dei consulenti tecnici delle parti, aveva proceduto all’audizione ed al confronto dei consulenti della difesa e di quello del P.M.
Accolto quindi il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore della Repubblica avverso l’ordinanza resa dal Tribunale del Riesame con la quale era stato annullato il provvedimento del GIP che aveva rigettato la richiesta di revoca del decreto di sequestro preventivo.
Cassazione penale, sez. II, 13 febbraio 2008, n. 6816






