Corte di Giustizia UE, 26 settembre 2013, C.509-11
I viaggiatori hanno diritto al rimborso parziale del prezzo del biglietto del treno in caso di ritardo significativo, anche se il ritardo è causato da forza maggiore.
Il trasportatore non può invocare le norme del diritto internazionale che lo esonerano, in caso di forza maggiore, dal risarcimento del danno causato da un ritardo, per sottrarsi allâobbligo di rimborso.
Il regolamento sui diritti e gli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (Regolamento CE n. 1371/2007) prevede che la responsabilitĂ delle imprese ferroviarie in caso di ritardo sia disciplinata dalle regoli uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli , fatte salve le disposizioni del regolamento applicabili in materia.
Secondo le regole uniformi, che rientrano nel diritto internazionale e sono riportate in allegato al regolamento, il trasportatore ferroviario è responsabile nei confronti del viaggiatore per il danno dovuto al fatto che, a causa del ritardo, il viaggio non può continuare nello stesso giorno, o la sua continuazione non è ragionevolmente esigibile. Tuttavia, la responsabilitĂ del trasportatore è esclusa quando il ritardo è imputabile a un caso di forza maggiore, ossia, in particolare, a circostanze esterne allâesercizio ferroviario che il trasportatore non poteva evitare.
Dal canto suo, il regolamento prevede che un passeggero che abbia subito un ritardo pari o superiore a unâora può chiedere allâimpresa ferroviaria il rimborso parziale del prezzo del biglietto. Tale indennizzo corrisponde, come minimo, al 25% del prezzo del biglietto nel caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti, e al 50% di tale prezzo nel caso di ritardo di 120 minuti o superiore. Il regolamento non prevede alcuna eccezione a tale diritto allâindennizzo qualora il ritardo sia dovuto a un caso di forza maggiore.
In tale contesto, il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria) ha chiesto alla Corte di giustizia se unâimpresa ferroviaria possa essere esonerata dallâobbligo dâindennizzo per il prezzo del biglietto qualora il ritardo sia dovuto a un caso di forza maggiore. La Corte amministrativa deve pronunciarsi su un ricorso proposto dallâimpresa ferroviaria austriaca OBB-Personenverkehr AG contro la decisione con la quale la commissione austriaca per il controllo ferroviario le ha imposto di eliminare dalle sue condizioni generali una disposizione che escludeva qualsiasi indennizzo in caso di forza maggiore.
Nellâodierna sentenza la Corte constata anzitutto che il regolamento non esonera le imprese ferroviarie dallâobbligo dâindennizzo per il prezzo del biglietto qualora il ritardo sia imputabile a un caso di forza maggiore.
La Corte rileva poi che le regole uniformi, che esonerano il trasportatore dallâobbligo di risarcimento in caso di forza maggiore, riguardano esclusivamente il diritto dei viaggiatori al risarcimento del danno conseguente al ritardo o alla soppressione di un treno. Al contrario, lâindennizzo previsto dal regolamento, calcolato sulla base del prezzo del biglietto di trasporto, ha una finalitĂ del tutto diversa, ossia quella di compensare il prezzo pagato dal passeggero come corrispettivo per un servizio che non è stato eseguito conformemente al contratto di trasporto. Si tratta inoltre di una forma di compensazione finanziaria di tipo forfettario e standardizzata, a differenza del regime di responsabilitĂ previsto dalle regole uniformi che implica una valutazione individuale del danno subito. Peraltro, poichĂŠ questi due regimi di responsabilitĂ sono completamente diversi, oltre allâindennizzo forfettario i viaggiatori possono anche proporre azioni di risarcimento danni a titolo delle regole uniformi.
La Corte conclude che le cause di esonero della responsabilitĂ del trasportatore previste dalle regole uniformi non sono applicabili nellâambito del sistema dâindennizzo stabilito dal regolamento. I lavori preparatori del regolamento dimostrano inequivocabilmente che il legislatore dellâUnione ha inteso estendere lâobbligo dâindennizzo ai casi in cui i trasportatori sono esonerati dalla responsabilitĂ di risarcire il danno in forza delle regole uniformi.
La Corte respinge altresĂŹ lâapplicazione analogica delle regole relative alla forza maggiore contenute nelle disposizioni sui diritti dei passeggeri che utilizzano altri mezzi di trasporto, quali aereo, nave e autobus. Infatti, poichĂŠ le diverse modalitĂ di trasporto non sono intercambiabili quanto alle loro condizioni di utilizzo, la situazione delle imprese che operano nei diversi settori del trasporto non è paragonabile.
La Corte risponde quindi che unâimpresa ferroviaria non può inserire nelle proprie condizioni generali di trasporto una clausola che la esoneri dallâobbligo dâindennizzo per il prezzo del biglietto in caso di ritardo causato da forza maggiore.
Corte di Giustizia UE, 26 settembre 2013, C.509-11






