Cassazione civile, sez. unite, 14 giugno 2006, n. 13689
In materia di giurisdizione sulle controversie relative al trasporto aereo internazionale, lâart. 28 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 19 marzo 1932, n. 8541), come integrata dal protocollo dellâAja del 28 settembre 1955 (ratificato con la legge 31 dicembre 1982, n. 1832), stabilisce che lâazione di responsabilitĂ può essere promossa, a scelta dellâattore, nel territorio di una delle altre parti contraenti, sia davanti al tribunale del domicilio del vettore, sia dinanzi a quello della sede principale della sua attivitĂ , sia davanti al tribunale del luogo di destinazione o, infine, adendo il giudice competente nel luogo ove il vettore possiede uno stabilimento a cura del quale il contratto è stato concluso.
Questâultimo criterio di collegamento non richiede che lo stabilimento del vettore abbia concluso il contratto direttamente per mezzo della propria struttura essendo sufficiente che si sia intromesso nella conclusione del contratto un soggetto esterno, quale può essere un agente di viaggi, legato allo stabilimento del vettore da specifico rapporto.
In altri termini ÂŤcostituisce criterio di collegamento ai fini della giurisdizione, anche il luogo in cui il vettore abbia uno stabilimento, che, sia pure avvalendosi dellâopera di soggetti estranei ad esso, quale può essere un agente di viaggi, abbia concluso il contratto di trasporto, purchĂŠ lâattivitĂ di tale agente faccia capo allo stabilimento e non ad altra sede del vettore o addirittura ad altri soggettiÂť.
Nel caso di specie, relativo ad unâazione risarcitoria instaurata nei confronti della compagnia âAir New Zealand Limitedâ per il danno conseguente al ritardo in partenza di un volo da Napoli a Papeete i cui biglietti erano stati acquistati presso unâagenzia di viaggi di Salerno, la S.C., esclusa pacificamente lâapplicabilitĂ dei criteri di collegamento costituiti dal domicilio del vettore â sito in Nuova Zelanda â e dal luogo di destinazione â coincidente con la Polinesia -, ha ritenuto difettante, ai fini dellâaffermazione della giurisdizione del giudice italiano, anche il residuo criterio riconducibile al luogo di fissazione di uno stabilimento da parte del vettore, sul presupposto che, nel caso specifico, sarebbe stato necessario che gli attori â essendo la relativa circostanza contestata â avessero provato che lâagenzia di viaggi, venditrice dei biglietti, aveva agito sulla base di un contratto stipulato con la rappresentanza italiana della suddetta compagnia aerea.
Cassazione civile, sez. unite, 14 giugno 2006, n. 13689





