Consiglio di Giustizia Amministrativa Sicilia, ord. 28 aprile 2008, n. 375

Ai sensi dell’art. 43, comma 6, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa – i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale
(Cons. Stato, sez. VI, 4 giugno 2007, n. 2951 e 28 ottobre 2002, n. 5881).

Consiglio di Giustizia Amministrativa Sicilia, ord. 28 aprile 2008, n. 375