Cassazione civile, sez. lavoro, 5 gennaio 2007, n. 43
Non è previsto alcun specifico onere di forma in relazione al provvedimento con il quale venga disposto il trasferimento del lavoratore né esso deve necessariamente recare l’indicazione dei motivi che lo hanno determinato.
È fatto tuttavia salvo l’onere probatorio del datore di dimostrare in giudizio le circostanze che hanno giustificano il trasferimento stesso, come previsto dall’art. 2103 del Codice Civile.
Cassazione civile, sez. lavoro, 5 gennaio 2007, n. 43






