Cassazione civile, sez. I, 20 marzo 2008, n. 7564

A norma dell’art. 2, 6 comma del d.lgs. 286/98 – Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero – è richiesta la traduzione degli atti, anche in forma sintetica, in una lingua comprensibile al destinatario (ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall’interessato), ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l’ingresso, il soggiorno e l’espulsione.
Per costante giurisprudenza, in tema di espulsione amministrativa dello straniero, è affetto da nullità il provvedimento di espulsione privo di traduzione nella lingua conosciuta dallo straniero ancorchè accompagnato dalla traduzione in lingua francese, inglese o spagnola, ma senza la preventiva giustificazione dell’impossibilità di rendere compiutamente noto il provvedimento al suo destinatario nella lingua da lui conosciuta (Cass., Sez. 1^, 22 marzo 2007, n. 6978).
Tale presupposto di validità degli atti che riguardano il cittadino straniero non viene meno per il solo fatto che questi abbia rilasciato una procura alle liti redatta in lingua italiana ai fini dell’opposizione al decreto di espulsione.
Da tale circostanza non può farsi derivare una presunzione di adeguata conoscenza della lingua italiana da parte sua, tale da far venir meno l’obbligo di traduzione del decreto di espulsione in una lingua conosciuta.

Clicca e scarica il testo integrale della sentenza ⇣
Cassazione civile, sez. I, 20 marzo 2008, n. 7564