Cassazione civile, sez. I, 11 giugno 2008, n. 15557
Il dovere di fedeltà che deriva dal vincolo matrimoniale va inteso non già come mera astensione da rapporti sessuali extraconiugali, ma in senso più ampio quale impegno di non tradire il rapporto di fiducia reciproca tra i coniugi, di “dedizione fideistica e spirituale” che dura quanto il matrimonio stesso.
Posto quanto sopra, nel caso di specie è stata ravvisata la sussistenza della violazione del vincolo di fedeltà per il coniuge che frequentava assiduamente una collega, portandola spesso con sé durante i viaggi di lavoro, pernottando con la stessa in talune occasioni.
Tale condotta, anche in assenza di rapporti sessuali, può persino essere motivo di addebito della separazione se costituisce la causa (o la concausa) della frattura del rapporto coniugale.
Cassazione civile, sez. I, 11 giugno 2008, n. 15557






