Cassazione civile, sez. II, 16 dicembre 2024, n. 32682
Una relazione extraconiugale o comunque il tradimento della donataria può essere causa di revoca della donazione per ingratitudine.
Lâingiuria grave grave nei confronti del donante prevista dallâart. 801 del Codice Civile quale presupposto necessario per la revocabilitĂ di una donazione per si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualitĂ morali e di irrispettositĂ della dignitĂ del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, aperta ai mutamenti dei costumi sociali, dovrebbero invece improntarne lâatteggiamento.(Cass. n. 20722 del 13/08/2018; Cass. n. 7487/2011).
In giurisprudenza è stata quindi ravvisata lâingratitudine del coniuge donatario nel caso di una relazione extraconiugale ostentata anche fra le mura della casa coniugale, in presenza di una pluralitĂ di estranei e, talvolta, anche del marito. Tale principio è stato applicato nella fattispecie in cui la donataria non era coniugata bensĂŹ mera convivente del donante.
Se è vero che il rapporto di convivenza di fatto non è caratterizzato dai doveri ed obblighi tipici del vincolo matrimoniale, esso pone in ogni caso degli obblighi morali e sociali, la cui violazione, se intervenuta con modalitĂ tali da ledere gravemente la dignitĂ del compagno, ben può configurare lâingiuria grave richiesta dallâart. 801 c.c.
I doveri di solidarietĂ reciproca che scaturiscono dalla convivenza di fatto, sebbene connotati da una non coercibilitĂ e da una minore vincolativitĂ , si impongono e soprattutto non escludono che la condotta del convivente possa risultare compromissoria della dignitĂ morale del convivente.
Quantunque lâassenza di un vincolo matrimoniale attenui il dovere di fedeltĂ tra conviventi - ed anche a voler reputare lecita la condotta del convivente che decida di intraprendere una nuova relazione - la liceitĂ di tale condotta non esime però dal dovere compiere una valutazione complessiva del comportamento tenuto onde apprezzare le modalitĂ con le quali tale nuova relazione sia stata poi portata alla luce, considerando altresĂŹ anche le ulteriori condotte dalle quali possa ricavarsi un contegno irriguardoso nei confronti del donante, in avversione al sentimento di rispetto che deve invece connotare i rapporti tra donante e donatario.
Nella fattispecie la donataria dopo aver ottenuto per atto di donazione la proprietĂ dellâabitazione in cui viveva con il donante, rendeva di pubblico dominio una relazione sentimentale intrattenuta con un altro uomo, al quale era affettivamente legata da tempo, invitando quindi il precedente compagno (donante) ad allontanarsi dallâappartamento immediatamente dopo la donazione ed avviando quindi la frequentazione col nuovo compagno anche allâinterno dellâimmobile donato.
Art. 801 Codice Civile
Revocazione per ingratitudine
La domanda di revocazione per ingratitudine non può essere proposta che quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dellâarticolo 463, ovvero si è reso colpevole dâingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli articoli 433, e 436.
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Cassazione civile, sez. II, 16 dicembre 2024, n. 32682






