Cassazione civile, sez. II, 16 gennaio 2019, n. 965
In considerazione degli inconvenienti cui dĂ normalmente luogo la provenienza da donazione (basti pensare che il sistema bancario non concede credito garantito da ipoteca, se lâimmobile offerto in garanzia è stato acquistato a titolo gratuito) deve pertanto affermarsi il principio che la provenienza da donazione costituisce circostanza relativa alla valutazione e alla sicurezza dellâaffare, rientrante nel novero delle circostanze influenti sulla conclusione di esso, che il mediatore deve riferire ex art. 1759 c.c. alle parti (cfr. Cass. n. 16382/2009: âIl mediatore tanto nellâipotesi tipica in cui abbia agito in modo autonomo, quanto nellâipotesi in cui si sia attivato su incarico di una delle parti (c.d. mediazione atipica, la quale costituisce in realtĂ un mandato), ha lâobbligo di comportarsi con correttezza e buona fede, e di riferire alle parti le circostanze dellâaffare a sua conoscenza, ovvero che avrebbe dovuto conoscere con lâuso della diligenza da lui esigibile. Tra queste ultime rientrano necessariamente, nel caso di mediazione immobiliare, le informazioni sulla eventuale contitolaritĂ del diritto di proprietĂ in capo a piĂš persone, sullâinsolvenza di una delle parti, sullâesistenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli, sullâesistenza di prelazioni od opzioni concernenti il bene oggetto della mediazioneâ.
âLâobbligo del mediatore di comunicare, ai sensi dellâart. 1759 c.c., comma 1, alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dellâaffare, che possono influire sulla conclusione di esso, non è limitato alle circostanze conoscendo le quali le parti o taluna di essa non avrebbero dato il consenso a quel contratto, ma si estende anche alle circostanze che avrebbero indotto le parti a concludere quel contratto con diverse condizioni e clausole. Il dovere di imparzialitĂ che incombe sul mediatore è, infatti, violato e da ciò deriva la sua responsabilitĂ â tanto nel caso di omessa comunicazione di circostanze che avrebbero indotto la parte a non concludere lâaffare, quanto nel caso in cui la conoscenza di determinate circostanze avrebbero indotto la parte a concludere lâaffare a condizioni diverseâ (Cass. n. 2277/1984).
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Cassazione civile, sez. II, 16 gennaio 2019, n. 965






